CASS
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO IA IL EI GE LE NN RE GR SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE LE NN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimi fatti di furto e ricettazione, commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distinte sentenze a suo carico.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Alberto Marrara, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi in materia di reato continuato e per la incongrua sovrapposizione fra i concetti di “medesimo disegno criminoso” e di “tendenza a delinquere”. Il Giudice dell’esecuzione, piuttosto che servirsi degli indicatori fattuali esistenti, ossia l’omogeneità e la contiguità temporale sussistente fra i vari episodi, li ha impropriamente svalutati, ricavando dalla reiterazione del fatto l’esistenza di una generica tendenza a delinquere.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata, in particolare, non si sarebbe confrontata con la valenza della documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale avrebbe potuto agevolmente evincere la pregressa assunzione - da parte del condannato - di sostanze stupefacenti. Tale dipendenza, secondo quanto sostenuto nell’istanza di unificazione in continuazione, era stata il movente originario e precostituito delle azioni delinquenziali poste in essere dal Penale Sent. Sez. 1 Num. 4652 Anno 2026 Presidente: DE ZO GI Relatore: NN GE LE Data Udienza: 07/01/2026 ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. Il giudice dell’esecuzione si è sottratto alla valutazione, specifica e compiuta, degli indicatori che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso, non confrontandosi con gli aspetti valorizzati dall’istante e non individuando gli indicatori “negativi”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Le doglianze esposte dalla difesa - sebbene formalmente articolate in distinti motivi - scaturiscono da una comune matrice e ben si prestano, quindi, alla trattazione congiunta. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo una richiesta di unione in continuazione in executivis, fra più episodi di furto e di ricettazione;
è stata anche rappresentata, ad opera della difesa, la sussistenza dello stato di tossicodipendenza del condannato. Il Giudice dell’esecuzione – a fronte delle deduzioni difensive – ha preso atto sia della sostanziale omogeneità strutturale, che caratterizza i fatti commessi dal soggetto, sia della loro contiguità temporale, prendendo in considerazione anche la dedotta condizione di tossicodipendente del condannato stesso. Nonostante ciò, si afferma nel provvedimento impugnato come i fatti commessi non costituiscano il frutto di una preventiva ideazione di carattere unitario, essendo essi solo espressivi di uno stile di vita improntato alla delinquenza.
2.1. Coglie allora nel segno la critica difensiva, laddove lamenta come l’avversata ordinanza non chiarisca, in modo compiuto, la ragione in base alla quale la pur riscontrata presenza di importanti fattori - in astratto deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitario - sia stata poi considerata quale elemento evocativo, in via esclusiva, di una mera opzione generale di condotta. Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si arresta a tale asserzione immotivata, corredata dalla generica affermazione secondo la quale lo stato di tossicodipendenza sarebbe non “compiutamente documentato”. In tal modo, in definitiva, si evita il confronto con le numerose argomentazioni sussunte nell’istanza 2.2. Si concretizza, in tal modo, il dedotto difetto motivazionale, visto che l’apparato argomentativo posto a fondamento dell’ordinanza impugnata presenta un connotato fortemente assertivo e apparente. Si ricorda, sul punto, che la motivazione apparente (ossia, inesistente) ricorre proprio allorquando essa appaia completamente disarmonica, rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di substrato contenutistico, apodittiche, o ancora di affermazioni tautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In altri termini, in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli una natura fittizia e inconsistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio G.i.p. 2 Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GE LE NN GI DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE LE NN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimi fatti di furto e ricettazione, commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distinte sentenze a suo carico.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Alberto Marrara, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi in materia di reato continuato e per la incongrua sovrapposizione fra i concetti di “medesimo disegno criminoso” e di “tendenza a delinquere”. Il Giudice dell’esecuzione, piuttosto che servirsi degli indicatori fattuali esistenti, ossia l’omogeneità e la contiguità temporale sussistente fra i vari episodi, li ha impropriamente svalutati, ricavando dalla reiterazione del fatto l’esistenza di una generica tendenza a delinquere.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata, in particolare, non si sarebbe confrontata con la valenza della documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale avrebbe potuto agevolmente evincere la pregressa assunzione - da parte del condannato - di sostanze stupefacenti. Tale dipendenza, secondo quanto sostenuto nell’istanza di unificazione in continuazione, era stata il movente originario e precostituito delle azioni delinquenziali poste in essere dal Penale Sent. Sez. 1 Num. 4652 Anno 2026 Presidente: DE ZO GI Relatore: NN GE LE Data Udienza: 07/01/2026 ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. Il giudice dell’esecuzione si è sottratto alla valutazione, specifica e compiuta, degli indicatori che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso, non confrontandosi con gli aspetti valorizzati dall’istante e non individuando gli indicatori “negativi”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Le doglianze esposte dalla difesa - sebbene formalmente articolate in distinti motivi - scaturiscono da una comune matrice e ben si prestano, quindi, alla trattazione congiunta. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo una richiesta di unione in continuazione in executivis, fra più episodi di furto e di ricettazione;
è stata anche rappresentata, ad opera della difesa, la sussistenza dello stato di tossicodipendenza del condannato. Il Giudice dell’esecuzione – a fronte delle deduzioni difensive – ha preso atto sia della sostanziale omogeneità strutturale, che caratterizza i fatti commessi dal soggetto, sia della loro contiguità temporale, prendendo in considerazione anche la dedotta condizione di tossicodipendente del condannato stesso. Nonostante ciò, si afferma nel provvedimento impugnato come i fatti commessi non costituiscano il frutto di una preventiva ideazione di carattere unitario, essendo essi solo espressivi di uno stile di vita improntato alla delinquenza.
2.1. Coglie allora nel segno la critica difensiva, laddove lamenta come l’avversata ordinanza non chiarisca, in modo compiuto, la ragione in base alla quale la pur riscontrata presenza di importanti fattori - in astratto deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitario - sia stata poi considerata quale elemento evocativo, in via esclusiva, di una mera opzione generale di condotta. Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si arresta a tale asserzione immotivata, corredata dalla generica affermazione secondo la quale lo stato di tossicodipendenza sarebbe non “compiutamente documentato”. In tal modo, in definitiva, si evita il confronto con le numerose argomentazioni sussunte nell’istanza 2.2. Si concretizza, in tal modo, il dedotto difetto motivazionale, visto che l’apparato argomentativo posto a fondamento dell’ordinanza impugnata presenta un connotato fortemente assertivo e apparente. Si ricorda, sul punto, che la motivazione apparente (ossia, inesistente) ricorre proprio allorquando essa appaia completamente disarmonica, rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di substrato contenutistico, apodittiche, o ancora di affermazioni tautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In altri termini, in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli una natura fittizia e inconsistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio G.i.p. 2 Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GE LE NN GI DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3