Articolo 10 della Legge 26 novembre 1985, n. 689
Articolo 9
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18 dicembre 1985
Art. 10.

Il numero 3° dell' articolo 48 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare".

Nota all' art. 10 :
L' art. 48 del codice penale militare di pace prevede le circostanze attenuanti comuni.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1985