Articolo 9 della Legge 4 agosto 1971, n. 607
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 settembre 1971
Art. 9.
Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della meta'.
La riduzione di permanenza puo' essere usufruita dallo stesso ufficiale per non piu' di una volta.
Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a' colonnello designato dal Ministro per la difesa.
Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284 , mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data della entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371 , ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell' articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , modificato dall' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 , e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703 , quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.
La commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.
I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtu' della presente legge.
Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.
Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di eta'.
Entrata in vigore il 2 settembre 1971