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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2731/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12816/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500005616000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500005616000 IMU 2013 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500005616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2000/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – ON notificava il 7 aprile 2025 al Sig. Ricorrente_1 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 80202500005616000 con la quale chiedeva il pagamento di una serie di “crediti pendenti”, tra cui quelli relativi a IMU, anni 2012 e 2013 e tassa auto, anno 2018.
Il Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva – relativamente alla sole ricordate voci – l'intervenuta prescrizione/ decadenza. Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, sia l'Agenzia delle Entrate – ON, che la Regione Campania, chiedevano che si dichiarasse il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'atto impugnato è una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, contenente anche crediti non tributari (contravvenzioni al codice della strada), non oggetto del presente giudizio, che – conseguentemente – mai si sarebbe potuto concludere che l'annullamento della comunicazione. Con riferimento a IMU e tassa auto, sulla base dei relativi termini prescrizionali (rispettivamente 5 e 3 anni), si osserva quanto segue:
Tassa auto 2018.
La notifica dell'avviso di accertamento in questione (atto presupposto: numero 834149219284) non ha avuto esito positivo, ma si è perfezionata per compiuta giacenza (25/09/2021), indipendentemente dal rispetto delle formalità richieste dalla L. 890/1982.
Invero, alla luce degli enunciati della Corte di legittimità (per tutte, Cass., 10 agosto 2023 n. 24492), la notifica dell'atto impositivo a mezzo posta per compiuta giacenza non richiede la raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito (CAD). Sinteticamente, i principi che governano le notifiche ex L. 890/1982, non valgono nella ipotesi in cui l'ufficio finanziario faccia ricorso alla notifica diretta avvalendosi del servizio postale ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, D.P.R. 602/1973 (c.d. notifica semplificata).
A ciò ha fatto seguito la notifica di cartelle esattoriali e comunicazioni preventive di fermo (anche nelle mani del destinatario), capaci di provare l'atteggiamento “ostile” del contribuente nei confronti del pagamento del quantum dovuto.
Quindi, (ogni) atto presupposto ritualmente notificato e non impugnato, con definitività della pretesa (stante l'assenza di vizi specifici denunciati rispetto alla comunicazione) e ”improponibilità” di censure riguardanti il medesimo, alla luce del principio espresso dall'articolo 19, III comma, D. Lgs. 546/1992: “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Rispetto al “disconoscimento” dei documenti prodotti in giudizio da controparte, è da ricordare che il
“disconoscimento” deve essere “specifico”, con indicazione della parti contraffatte o mancanti. In mancanza
è da ritenersi “tamquam non esset”.
IMU anni 2012 e 2013
Analoghe sono le considerazione di questo giudice in ordine al tributo locale, tenuto conto della produzione dell'Agenzia Entrate – ON che ha provato il rituale deposito degli atti presupposto nella casa comunale e della sospensione dei termini da Covid-19.
E ciò a fronte di una ricostruzione della vicenda fatta dalla difesa del ricorrente che non dà indicazioni precise in ordine alle modalità di pagamento di una parte delle pendenze.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascuna parte costituita delle spese processuali, liquidate in euro 350,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12816/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500005616000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500005616000 IMU 2013 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500005616000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2000/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – ON notificava il 7 aprile 2025 al Sig. Ricorrente_1 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071 80202500005616000 con la quale chiedeva il pagamento di una serie di “crediti pendenti”, tra cui quelli relativi a IMU, anni 2012 e 2013 e tassa auto, anno 2018.
Il Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva – relativamente alla sole ricordate voci – l'intervenuta prescrizione/ decadenza. Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, sia l'Agenzia delle Entrate – ON, che la Regione Campania, chiedevano che si dichiarasse il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'atto impugnato è una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, contenente anche crediti non tributari (contravvenzioni al codice della strada), non oggetto del presente giudizio, che – conseguentemente – mai si sarebbe potuto concludere che l'annullamento della comunicazione. Con riferimento a IMU e tassa auto, sulla base dei relativi termini prescrizionali (rispettivamente 5 e 3 anni), si osserva quanto segue:
Tassa auto 2018.
La notifica dell'avviso di accertamento in questione (atto presupposto: numero 834149219284) non ha avuto esito positivo, ma si è perfezionata per compiuta giacenza (25/09/2021), indipendentemente dal rispetto delle formalità richieste dalla L. 890/1982.
Invero, alla luce degli enunciati della Corte di legittimità (per tutte, Cass., 10 agosto 2023 n. 24492), la notifica dell'atto impositivo a mezzo posta per compiuta giacenza non richiede la raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito (CAD). Sinteticamente, i principi che governano le notifiche ex L. 890/1982, non valgono nella ipotesi in cui l'ufficio finanziario faccia ricorso alla notifica diretta avvalendosi del servizio postale ordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, D.P.R. 602/1973 (c.d. notifica semplificata).
A ciò ha fatto seguito la notifica di cartelle esattoriali e comunicazioni preventive di fermo (anche nelle mani del destinatario), capaci di provare l'atteggiamento “ostile” del contribuente nei confronti del pagamento del quantum dovuto.
Quindi, (ogni) atto presupposto ritualmente notificato e non impugnato, con definitività della pretesa (stante l'assenza di vizi specifici denunciati rispetto alla comunicazione) e ”improponibilità” di censure riguardanti il medesimo, alla luce del principio espresso dall'articolo 19, III comma, D. Lgs. 546/1992: “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Rispetto al “disconoscimento” dei documenti prodotti in giudizio da controparte, è da ricordare che il
“disconoscimento” deve essere “specifico”, con indicazione della parti contraffatte o mancanti. In mancanza
è da ritenersi “tamquam non esset”.
IMU anni 2012 e 2013
Analoghe sono le considerazione di questo giudice in ordine al tributo locale, tenuto conto della produzione dell'Agenzia Entrate – ON che ha provato il rituale deposito degli atti presupposto nella casa comunale e della sospensione dei termini da Covid-19.
E ciò a fronte di una ricostruzione della vicenda fatta dalla difesa del ricorrente che non dà indicazioni precise in ordine alle modalità di pagamento di una parte delle pendenze.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascuna parte costituita delle spese processuali, liquidate in euro 350,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.