Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Commette il reato di invasione di terreno chi, sia pure autorizzato dal soggetto che lo detiene in concessione, occupa un terreno demaniale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come non rientra nei poteri del concessionario di un bene demaniale la cessione a terzi).
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2013, n. 27314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27314 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1313
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 3064/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
AN ON N. IL 04/03/1952;
avverso l'ordinanza n. 150/2012 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA, del 07/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott GIULIANO CASUCCI;
Sentite le conclusioni dei PG Dr. D'Ambrosio Vito che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Sirena Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 dicembre 2012, il Tribunale di Cosenza, sezione penale, in accoglimento della richiesta di SA AN ordinava l'immediato dissequestro del terreno sottoposto alla misura cautelare reale con decreto del GIP del Tribunale di Paola in ordine all'ipotizzato delitto di cui all'art. 633 c.p.. Il Tribunale, dato conto che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza era risultato che il lotto n. 76 dell'inventario dei beni dello Stato era oggetto di occupazione da parte di SA AN rilievo coincidente con la nota dell'Ufficio Tecnico Erariale del 1984 che dava atto dell'occupazione e con l'intimazione del Comune di Belvedere Marittimo del 10.12.1985 al concessionario del fondo RR FA per il pagamento delle somme dovute per l'occupazione (il quale rappresentava di aver ceduto nel 1982 l'area a SA) e che quest'ultimo aveva inoltrato nel 1986 domanda di condono edilizio, poneva in evidenza che l'ingresso nel fondo fosse la conseguenza di cessione da parte di FA RR indicato come concessionario del fondo. Ne traeva il convincimento che l'ingresso nel fondo era conseguito ad un atto di invasione e quindi escludeva la sussistenza del fumus dell'ipotizzato delitto di cui all'art. 633 cod. pen.. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola che ne hanno chiesto l'annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, RR FA non era concessionario del fondo ma occupatore abusivo dello stesso, per come attestato dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria con nota del 20.12.2012. In ogni caso non poteva esservi alcuna continuazione nella legittima occupazione, RR e SA non essendo legati da alcun vincolo di parentela o affinità.
Con memoria nell'interesse di SA AN, l'avv. Pietro Sirena ha sviluppato due motivi a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Vero è che norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1 contro l'ordinanza pronunciata in sede di riesame in materia cautelare reale può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Il ricorso è quindi inammissibile per la parte in cui si assume come atto dimostrativo del vizio (sotto il profilo quindi della contraddittorietà) nota del Direttore dell'Agenzia del Demanio successiva alla pronuncia impugnata e quindi non conoscibile al momento della decisione. I ricorrenti, per questo profilo, denunciano travisamento della prova (sul presupposto dell'erroneità della qualifica di concessionario del fondo da parte di FA RR) e quindi contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) oltretutto in relazione ad atto inesistente nel processo incidentale perché oggetto di allegazione solo con il ricorso. Si tratta comunque di vizio della motivazione, non riconducibile a violazione di legge, censura non consentita stante il limite imposto dall'art. 325 c.p.p.. Ma i Pubblici Ministeri ricorrenti censurano la decisione del Tribunale sostanzialmente anche per violazione di legge. L'ordinanza impugnata ha ritenuto legittimo il subentro di AN nella disponibilità del bene demaniale e, a tal fine, ha citato giurisprudenza di questa Corte, che tuttavia riguarda la diversa ipotesi in cui l'occupante già si trovava nella disponibilità del bene in ragione di un rapporto di detenzione qualificata, per convivenza parentale con la persona che occupava legittimamente l'immobile.
Nel caso in esame il Tribunale ha escluso l'invasione avendo ipotizzato una successione di fatto rispetto al precedente (ritenuto) concessionario del fondo. È pacifico che il concessionario di bene demaniale non può cedere a terzi il bene da lui detenuto (cfr. ex plurimis cass. Sez. 3, 9.3.1999 n. 5900). Ne consegue che si realizza invasione allorché senza titolo il terzo estraneo si introduce nel terreno demaniale senza la prevista autorizzazione. Va ribadito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", cioè contra ius in quanto privo del diritto d'accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'immobile o con la sentenza di condanna. (Cass. Sez. 2, 27.11.2003 n. 49169; Cass. Sez. 2, 19.10.2010 n. 41401). L'ordinanza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Cosenza che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo esame, adeguandosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013