Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 034 8078-07 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto lindre de porte- risa venents Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Manma R.G.N. 13910/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rel. Consigliere Cron.7217 Dott. Bruno DURANTE - - Consigliere Rep.1152 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud.03/10/00. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPRE SSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFK COPIE Richiesta copra studio MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro Jai Sight SOLE 24 ORE... 3000 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, per diritti !! presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CANCELLERIA
contro
RG GE O D'ARGENIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 499/98 del Giudice di pace di POZZUOLI, emessa il 25/03/98 e depositata il 25/03/98 2000 (R.G. 5794/97); 1538 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 03/10/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR NA conveniva innanzi al giudice di pace di Pozzuoli il Ministero della difesa, di cui chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 2.581.847 oltre accessori sull'assunto che la propria autovettura targata PT 332606 era stata investita dall'autovettura targata AFJ N57012 e che a norma dell'art. 8 della convenzione di Londra 19.6.1951 al risarciment✪ dei danni, che ne era- Bon zul no derivati, era tenuto il Ministero. Istruita la causa, il giudice adito, con sentenza resa il 25.03.1998, accoglieva la domanda, liquidando il danno in lire 1.100.000. Considerava quel giudice che il Ministero non aveva provato che il veicolo si appartenesse a AN AF e, pertanto, in relazione al numero di targa si doveva ritenere che appartenesse al governo america- no con l'effetto che ai sensi dell'art. 8 della conven- zione di Londra, ratificata in Italia con L. 1335/1955, legittimato passivo era lo stesso Ministero;
che la 2 espletata istruzione aveva fornito prova certa della colpa del conducente dell'auto targata AFJ N57012, di guisa che era rimasta superata la presunzione di cui all'art. 2054 C.C.; che con valutazione equitativa il danno doveva essere quantificato in lire 1.100.000. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il Ministero della difesa sulla base di un moti- vo;
non ha svolto attività difensiva in questa sede 1'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare l'esame della questione concernente l'ammissibilità del ricorso. A questo fine occorre fare riferimento: -all'art. 7 c.p.c. che individua le cause di competenza del giudice di pace;
all'art. 113, 2° comma, c.p.c., a norma del quale il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire 2.000.000; all'art. 339, comma 3, c.p.c., il quale stabilisce che "sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronun- ciate secondo equità". Dal coordinato disposto dei menzionati articoli ri- sulta che il criterio di individuazione del mezzo di impugnazione è il valore della causa nel senso che la sentenza è appellabile se il valore ecceda lire вяном ricorribile 2.000.000 e riconoscibile per cassazione nel caso in- 3 verso. Come chiarito da questa Corte (sentenza 3.3.1999, n. 1789), ai fini dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. il valore della causa va determinato mediante applicazione analogica delle regole di determinazione della compe- tenza per valore (art. 10, 14, 16, 17), tenendo presen- te che a determinare il mezzo di impugnazione non è il contenuto concreto della decisione, bensì il valore della domanda (Cass. 23.9.1998, n. 9493. soprattutto in motivazione). E' pertanto, appellabile e non ricorribile ' per cassazione la sentenza del giudice di pace che, deci- dendo su domanda di pagamento di somma eccedente lire 2.000.000, pronunci condanna al pagamento di somma non eccedente. In applicazione di tali principi questa Corte ha ritenuto che, ove sia proposta innanzi al giudice di pace domanda di risarcimento di danni da circolazione ex stradale senza indicazione di somma, sicché ✗'art. 14 c.p.c. il valore della causa si debba presumere nei li- miti di competenza del giudice adito, la sentenza è im- t' pugnabile con appello e non con il ricorso per cassa- zione, che, ove proposto, va dichiarato inammissibile (Cass. 1.12.1998, n. 12187). Nel caso concreto il valore della causa eccede lire 4 2.000.000 (la domanda è di pagamento di lire 2.581.847 oltre lire 150.000 per fermo tecnico) e la sentenza avrebbe dovuto essere, perciò, impugnata con appello e non con ricorso per cassazione, a nulla rilevando che abbia pronunciato condanna al pagamento di lire 1.100.000. Ne consegue che il ricorso è inammissibile. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede, non vi sono provvedimenti da assumere in hoooo ordine alle spese. 280000
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 03/10/2000. Il Consigliere est. Il Presidente omank Mancia Bruno N CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cahcelleria Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. 13.06.11 - 9 MAR 2001 Ogirl 11 Iscritto a ruolo . IL CANCELLIERE Art. n. Giovanni Giambattista 5