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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
LA NC, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2573/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Irene Perego C/indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29230-RU DOGANE-ALTRO 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 278100-119-2024 DOGANE-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Milano 2 ha notificato alla società Ricorrente_1 S. p.A. l'avviso di accertamento ed il Provvedimento di irrogazione sanzioni sopra indicati a seguito della rettifica della Dichiarazione doganale n. H1 MRN 23ITQYG4TMH56742R8 relativa all'importazione di una “coperta antifiamma”, cod. art. COP208- COP215-COP215/A, di cui alla fattura n. HF20230508 emessa in data 8 maggio 2023 dal fornitore cinese Nominativo_1 Ltd.
La società ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 279/2025, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 1.500.
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di prime cure hanno respinto il ricorso affermando che:” L'esclusione dei dazi in base all' articolo 1 del regolamento di esecuzione UE 2020/776 sussiste pertanto limitatamente ai prodotti che sono impregnati o pure-impregnati e per i tessuti a maglia aperta con celle di determinate dimensioni. Si rileva che il prodotto in oggetto (coperta antifiamma) risulta composto da 100% di fibra di vetro di tipo E ed è proveniente dalla
Cina. Per ammissione della parte ricorrente e da quanto emerge dalla scheda tecnica esibita dalla parte il prodotto importato presenta differenti caratteristiche in quanto non è prodotto impregnato o pre-impregnato, ed è a maglia chiusa con tessitura a saia. La coperta antifiamma in oggetto costituisce un manufatto di tessuto di fibra di vetro riconducibile alla N.C. 70 19 9000 e realizzato con tessitura a saia, cioè composta da un'armatura tessile caratterizzata da linee parallele che usa filamenti continui, abitualmente senza torsione, da classificarsi con il codice TARIC 701990 00 84 in quanto non essendo impregnato o pre- impregnato non può essere ricompreso nella voce TARIC 701990 00 85. La ricorrente deduce inoltre che la coperta antifiamma oggetto di importazione costituirebbe un comunque prodotto finito ed un presidio antifiamma dotato di accessori (costituiti da 2 cinghie tessili cucite per garantire che venga estratta dalla confezione) e non un semplice tessuto in fibra di vetro. Si deve rilevare peraltro che le caratteristiche e la natura del tessuto dal punto di vista dell'accertamento dei diritti doganali sulla base delle previsioni delle richiamate fonti normative appaiono chiaramente prevalenti rispetto a quelle residuali caratteristiche del manufatto indicate dalla parte ricorrente. Gli accessori del prodotto indicati dalla ricorrente sono veramente minimali rispetto alle caratteristiche essenziali del tessuto in modo che appare non fondato il rilievo che prevalgano nel bene importato le caratteristiche del prodotto finito rispetto a quelle connaturate alla tipologia del tessuto”
La società contesta la decisione dei primi giudici eccependo:
-la violazione dell'onere probatorio;
nonché dell'art. 3, Legge n. 241/1990 e dell'art. 7, co. 1, Statuto del
Contribuente in materia di motivazione.;
- la correttezza della classificazione doganale del Prodotto effettuata dalla Società.
In ordine al primo punto, si osserva che la sentenza è idoneamente motivata e contiene tutti gli elementi da cui desumere l'iter logico giuridico che hanno seguito i primi giudici nel confermare l'accertamento in rettifica dell'ufficio.
Nel merito, come rilevato dai primi giudici, è indubbio che i tessuti in fibra di vetro realizzati con tessitura a saia , cioè composta da un' armatura tessile caratterizzata da linee parallele che usa filamenti continui , abitualmente senza torsione, sono da classificarsi con il codice TARIC 701990 00 84, come previsto dall'” articolo 1 del Regolamento di esecuzione UE 2020/776 del 12 giugno 2020 che introduce dazi compensativi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e cuciti originari della Cina prevedendo l'indicazione degli stessi prodotti. L'articolo 1 dispone “E' istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso inferiore a 35 gr/m2, originari della Repubblica Popolare cinese e dell'Egitto…”
Ma secondo il contribuente i dazi antidumping e compensativi di cui ai Regolamenti di esecuzione risultano incidere soltanto sui semilavorati in attesa di ulteriori lavorazioni, e non già anche sui prodotti finiti (come la
Coperta antifiamma importata da Ricorrente_1) che, in quanto tali, presentano caratteristiche nettamente differenti.
A questo proposito, l'ufficio ritiene che il bene oggetto dell'importazione non possa essere classificato come prodotto finito, non avendo le caratteristiche di una coperta antifiamma. Ed il giudice di prime cure conferma l'assunto dell'ufficio ritenendo che “le caratteristiche e la natura di tessuti dal punto di vista dell'accertamento dei diritti doganali sulla base delle previsioni della richiamata fonti normative appaiono chiaramente prevalenti rispetto a quelle residuali caratteristiche del manufatto indicate da parte ricorrente. Gli accessori dei prodotti indicati dalla ricorrente sono veramente minimi rispetto alle caratteristiche essenziali del tessuto in modo che appare non fondato il rilievo che prevalgano nel bene importato le caratteristiche del prodotto finito rispetto a quelle connaturate alla tipologia del tessuto.”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la coperta antifiamma oggetto della nuova classificazione da parte dell'Agenzia delle Dogane sia un prodotto finito, senza ulteriori lavorazioni, inteso come atto ad essere utilizzato per la funzione a cui è destinato, cioè un presidio antincendio ed a tal fine dotato di appositi accessori e dispositivi pensati per renderlo idoneo al suo scopo.
La coperta antifiamma risulta conforme alla normativa EN 1869 che richiede specifiche tecniche atte a renderla idonea ad un utilizzo sicuro ed efficace
Inoltre, precisa la società e l'ufficio non smentisce, che la coperta “è contenuta” all'interno di un'apposita sacca in Nylon, dotata di anello per il fissaggio a parete che ne consente la collocazione in un luogo facilmente accessibile. La sacca è inoltre provvista di apertura rapida con chiusura in velcro e di una linguetta di estrazione in Polipropilene, solidamente cucita alla coperta stessa, che consente una rapida e agevole rimozione del dispositivo. Inoltre, sulla sacca sono riportate le istruzioni per l'uso, a ulteriore conferma della sua destinazione funzionale quale dispositivo pronto all'impiego e non come mero materiale tessile.”
Da ciò si deduce che la coperta antifiamma è sicuramente un prodotto finito, pur se composto da tessuto di fibra di vetro
Considerato, pertanto, che i dazi antidumping e compensativi di cui ai Regolamenti di esecuzione risultano incidere soltanto sui semilavorati in attesa di ulteriori lavorazioni, e non già anche sui prodotti finiti (come la Coperta antifiamma importata da Ricorrente_1) che, in quanto tali, presentano caratteristiche nettamente differenti, appare corretta la classificazione delle coperte antifiamma al codice Tatric 7019.90.00.85 in luogo del codice
7019900084 che riguarda i tessuti di vetro., come risulta sia stato definito per altre simili importazioni di coperte antifiamma. Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello del contribuente. Considerata la particolarità della vertenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
FR TT PP LO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
LA NC, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2573/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Irene Perego C/indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 23/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29230-RU DOGANE-ALTRO 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 278100-119-2024 DOGANE-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Milano 2 ha notificato alla società Ricorrente_1 S. p.A. l'avviso di accertamento ed il Provvedimento di irrogazione sanzioni sopra indicati a seguito della rettifica della Dichiarazione doganale n. H1 MRN 23ITQYG4TMH56742R8 relativa all'importazione di una “coperta antifiamma”, cod. art. COP208- COP215-COP215/A, di cui alla fattura n. HF20230508 emessa in data 8 maggio 2023 dal fornitore cinese Nominativo_1 Ltd.
La società ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO che, con sentenza n. 279/2025, lo ha respinto, con la condanna alle spese di €. 1.500.
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici di prime cure hanno respinto il ricorso affermando che:” L'esclusione dei dazi in base all' articolo 1 del regolamento di esecuzione UE 2020/776 sussiste pertanto limitatamente ai prodotti che sono impregnati o pure-impregnati e per i tessuti a maglia aperta con celle di determinate dimensioni. Si rileva che il prodotto in oggetto (coperta antifiamma) risulta composto da 100% di fibra di vetro di tipo E ed è proveniente dalla
Cina. Per ammissione della parte ricorrente e da quanto emerge dalla scheda tecnica esibita dalla parte il prodotto importato presenta differenti caratteristiche in quanto non è prodotto impregnato o pre-impregnato, ed è a maglia chiusa con tessitura a saia. La coperta antifiamma in oggetto costituisce un manufatto di tessuto di fibra di vetro riconducibile alla N.C. 70 19 9000 e realizzato con tessitura a saia, cioè composta da un'armatura tessile caratterizzata da linee parallele che usa filamenti continui, abitualmente senza torsione, da classificarsi con il codice TARIC 701990 00 84 in quanto non essendo impregnato o pre- impregnato non può essere ricompreso nella voce TARIC 701990 00 85. La ricorrente deduce inoltre che la coperta antifiamma oggetto di importazione costituirebbe un comunque prodotto finito ed un presidio antifiamma dotato di accessori (costituiti da 2 cinghie tessili cucite per garantire che venga estratta dalla confezione) e non un semplice tessuto in fibra di vetro. Si deve rilevare peraltro che le caratteristiche e la natura del tessuto dal punto di vista dell'accertamento dei diritti doganali sulla base delle previsioni delle richiamate fonti normative appaiono chiaramente prevalenti rispetto a quelle residuali caratteristiche del manufatto indicate dalla parte ricorrente. Gli accessori del prodotto indicati dalla ricorrente sono veramente minimali rispetto alle caratteristiche essenziali del tessuto in modo che appare non fondato il rilievo che prevalgano nel bene importato le caratteristiche del prodotto finito rispetto a quelle connaturate alla tipologia del tessuto”
La società contesta la decisione dei primi giudici eccependo:
-la violazione dell'onere probatorio;
nonché dell'art. 3, Legge n. 241/1990 e dell'art. 7, co. 1, Statuto del
Contribuente in materia di motivazione.;
- la correttezza della classificazione doganale del Prodotto effettuata dalla Società.
In ordine al primo punto, si osserva che la sentenza è idoneamente motivata e contiene tutti gli elementi da cui desumere l'iter logico giuridico che hanno seguito i primi giudici nel confermare l'accertamento in rettifica dell'ufficio.
Nel merito, come rilevato dai primi giudici, è indubbio che i tessuti in fibra di vetro realizzati con tessitura a saia , cioè composta da un' armatura tessile caratterizzata da linee parallele che usa filamenti continui , abitualmente senza torsione, sono da classificarsi con il codice TARIC 701990 00 84, come previsto dall'” articolo 1 del Regolamento di esecuzione UE 2020/776 del 12 giugno 2020 che introduce dazi compensativi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e cuciti originari della Cina prevedendo l'indicazione degli stessi prodotti. L'articolo 1 dispone “E' istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso inferiore a 35 gr/m2, originari della Repubblica Popolare cinese e dell'Egitto…”
Ma secondo il contribuente i dazi antidumping e compensativi di cui ai Regolamenti di esecuzione risultano incidere soltanto sui semilavorati in attesa di ulteriori lavorazioni, e non già anche sui prodotti finiti (come la
Coperta antifiamma importata da Ricorrente_1) che, in quanto tali, presentano caratteristiche nettamente differenti.
A questo proposito, l'ufficio ritiene che il bene oggetto dell'importazione non possa essere classificato come prodotto finito, non avendo le caratteristiche di una coperta antifiamma. Ed il giudice di prime cure conferma l'assunto dell'ufficio ritenendo che “le caratteristiche e la natura di tessuti dal punto di vista dell'accertamento dei diritti doganali sulla base delle previsioni della richiamata fonti normative appaiono chiaramente prevalenti rispetto a quelle residuali caratteristiche del manufatto indicate da parte ricorrente. Gli accessori dei prodotti indicati dalla ricorrente sono veramente minimi rispetto alle caratteristiche essenziali del tessuto in modo che appare non fondato il rilievo che prevalgano nel bene importato le caratteristiche del prodotto finito rispetto a quelle connaturate alla tipologia del tessuto.”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la coperta antifiamma oggetto della nuova classificazione da parte dell'Agenzia delle Dogane sia un prodotto finito, senza ulteriori lavorazioni, inteso come atto ad essere utilizzato per la funzione a cui è destinato, cioè un presidio antincendio ed a tal fine dotato di appositi accessori e dispositivi pensati per renderlo idoneo al suo scopo.
La coperta antifiamma risulta conforme alla normativa EN 1869 che richiede specifiche tecniche atte a renderla idonea ad un utilizzo sicuro ed efficace
Inoltre, precisa la società e l'ufficio non smentisce, che la coperta “è contenuta” all'interno di un'apposita sacca in Nylon, dotata di anello per il fissaggio a parete che ne consente la collocazione in un luogo facilmente accessibile. La sacca è inoltre provvista di apertura rapida con chiusura in velcro e di una linguetta di estrazione in Polipropilene, solidamente cucita alla coperta stessa, che consente una rapida e agevole rimozione del dispositivo. Inoltre, sulla sacca sono riportate le istruzioni per l'uso, a ulteriore conferma della sua destinazione funzionale quale dispositivo pronto all'impiego e non come mero materiale tessile.”
Da ciò si deduce che la coperta antifiamma è sicuramente un prodotto finito, pur se composto da tessuto di fibra di vetro
Considerato, pertanto, che i dazi antidumping e compensativi di cui ai Regolamenti di esecuzione risultano incidere soltanto sui semilavorati in attesa di ulteriori lavorazioni, e non già anche sui prodotti finiti (come la Coperta antifiamma importata da Ricorrente_1) che, in quanto tali, presentano caratteristiche nettamente differenti, appare corretta la classificazione delle coperte antifiamma al codice Tatric 7019.90.00.85 in luogo del codice
7019900084 che riguarda i tessuti di vetro., come risulta sia stato definito per altre simili importazioni di coperte antifiamma. Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello del contribuente. Considerata la particolarità della vertenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
FR TT PP LO