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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 312 - Anno 2023
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 312 - 2023
Parte_1 Parte_2
[...]
Alli 21.01.2025 all'udienza sostituita avanti al Giudice Onorario dott. Katia Ruzza lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e e da parte convenuta Pt_1 Pt_3
Pt_2
Le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle conclusioni contestando le deduzioni avversarie
Il Giudice, all'esito Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza,
CAUSA R.G. 312 - 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato all'udienza del 21.01.2025 la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 312 - 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
, residente in [...], e di C.F._1 Parte_5
nata a [...] il [...], cod. fisc. e residente in [...], assistite, difese e rappresentate dall'Avv. Malerba Francesca (cod. fisc.
– PEC: ricorrente C.F._3 Email_1 contro nata a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_2 C.F._4
DO (VB) in Via Alba n.06, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zoppetti (C.F.
[...]
PEC: C.F._5 Email_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente conclude come da conclusioni formulate in note scritte e precisazione conclusioni qui riportate
“NEL MERITO: - accertare e dichiarare che dal mese di ottobre 2020 al mese di febbraio 2021 l'unità immobiliare in locazione è risultata inidonea e/o parzialmente inidonea all'uso, per fatti e colpe di e di cui alla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio, costituenti Parte_2 inadempimento contrattuale, e conseguentemente condannare a risarcire alla Geom. Parte_2 e all'arch. , cumulativamente e complessivamente, i danni dalle Parte_1 Parte_5 stesse subiti a seguito delle descritte inadempienze di in quella somma che Codesto Parte_2 Tribunale riterrà dovuta in via equitativa, entro l'importo di euro 26.000,00. In ogni caso, oltre interessi di legge ex art. 1284 comma 4 c.c.. Con vittoria di spese, compensi di lite, CTU, CTP. Oltre CPA e rimborso forfettario come per legge Parte convenuta conclude come da note di trattazione qui riportate
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n. 3 e 164 IV comma c.p.c., con ogni conseguenziale provvedimento;
- Nel merito, rigettare tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 27/2/2023, e convenivano in giudizio, dinanzi Pt_1 Pt_3 all'intestato Tribunale, la sig.ra al fine di sentire accertare e dichiarare che dal mese di Parte_2 ottobre 2020 al mese di febbraio 2021 l'unità immobiliare locata quale studio professionale dalla alle medesime, era inidonea e/o parzialmente inidonea all'uso, per fatti e colpe ascrivibili Pt_2 alla locatrice e per l'effetto chiedevano la condanna della locatrice a risarcire all'Arch. Parte_2
e alla Geom. cumulativamente e complessivamente, i danni Parte_5 Parte_1 da queste subiti a seguito delle inadempienze della locatrice medesima, nella somma ritenuta dovuta in via equitativa ex art. 1226 c.c. – 2056 c.c., oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. A fondamento hanno assunto che la proprietaria locatrice dopo essere stata ripetutamente sollecitata, in Pt_2 quanto la caldaia installata nell'appartamento condotto in locazione da non era più Parte_6 rispondente ai requisiti minimi di legge e avrebbe dovuto essere sostituita nel settembre 2020, solo nei primi giorni di dicembre 2020 faceva intervenire il suo Tecnico di fiducia per la Tes_1 sostituzione del vecchio generatore di calore, ma la nuova caldaia installata presentava subito gravi problematiche: produceva un forte rumore, lo scarico della condensa era stato collocato sul balcone e il liquido di condensa bagnava il balcone e gocciolava sul sottostante pubblico marciapiede ove formava, viste le rigide temperature invernali, lastre di ghiaccio, che conseguentemente le conduttrici si erano viste costrette a spegnere la nuova caldaia per evitare situazioni di pericolo e potenziale danno ai passanti e nel periodo più freddo dell'anno, non potevano così usufruire di riscaldamento e acqua calda. Che solo a metà febbraio 2021, dopo ulteriori solleciti, interveniva il tecnico incaricato dalla convogliando il liquido di condensa nella tubazione di scarico posta Pt_2 dietro il cartongesso, e poi, a fronte degli ulteriori solleciti delle conduttrici, sostituiva la pompa da cui originava il forte e persistente rumore prodotto dalla caldaia.
Si costituiva in giudizio, con memoria difensiva del 3/5/2023, chiedendo, in via Parte_2 pregiudiziale, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 163 n. 3 e 164 comma 4 c.p.c., e nel merito il rigetto delle domande formulate perché infondate in fatto e in diritto
A fondamento ha assunto che le ricorrenti chiedessero non già la liquidazione equitativa del danno, ma un inammissibile accertamento equitativo dello stesso, senza fornire alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito. Nel merito ha rilevato che secondo la documentazione prodotta la
“vecchia” caldaia rispettava i parametri di legge siccome, a fronte di un rendimento minimo pari al
89,8%, il rendimento effettivo risultava essere pari al 90% e che quindi le conduttrici avevano quindi preteso la sostituzione della caldaia nonostante la stessa rispettasse i parametri di cui alla
DGR Regione Piemonte 04/08/2009 n. 46-11968, ed in merito alla nuova caldaia i lamntati difetti fossero pretestuosi: quanto al rumore in quanto nemmeno rilevato dal loro tecnico in sede di perizia e quanto allo scarico che tale inconveniente non avesse impedito alle conduttrici di usufruire del generatore di calore risultava provato dal fatto che l'amministratore di condominio, , CP_1 sia in data 18/12/2020 che in data 08/01/2021 aveva riferito della “costante” presenza di stillicidio di acqua sul marciapiede della sottostante via pubblica, segno che la caldaia fosse in funzione, ed in ogni caso il tecnico della interveniva poi a metà febbraio 2021, ed in ogni caso sino ad allora Pt_2 non si rinveniva alcun valido motivo per tener spenta la caldaia.
La causa è stata istruita con CTU ed escussione testi e rinviata all'udienza di cui al verbale che precede per discussione e sentenza
___________________________
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento
Preliminarmente occorre osservare come oggetto della domanda possa individuarsi nella supposta inidoneità parziale o totale del bene oggetto di locazione all'uso convenuto per il periodo da ottobre
2020 a febbraio 2021 per vizi che con la loro presenza avrebbero determinato un danno alle conduttrici consistito nel mancato utilizzo del bene per mancata fruizione riscaldamento e acqua calda, nonché il supposto inadempimento della locatrice per aver temporeggiato nel cambio di una caldaia ritenuta non a norma e difettosa .
Ebbene quanto all'inidoneità dell'impianto che la locatrice ha comunque sostituito nell'ottobre 2020 la CTU versata in causa - cui l'odierna giudicante intende fare richiamo stante l'esaustività tecnica della stessa - esaminata la caldaia installata nel 1997 e dismessa il 16/12/2020 ha concluso affermando che “la caldaia del 1997 ha assolto al suo funzionamento” e ciò indipendentemente dai rendimenti di caldaia (denunziati come inidonei da parte ricorrente) Nello specifico il consulente infatti preliminarmente per verificare i rendimenti ha effettuato un pubblico accesso presso Sistema
Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici (SIPEE) della Regione Piemonte al fine di prendere visione del COD. CATASTO (cod. impianto) 12116667 e verificare i dati ufficiali di rendimento di combustione del generatore. Da tale verifica il consulente non solo ha appurato che la lettura prodotta dai ricorrenti sub doc 23 (risalente al febbraio 2020 secondo la quale la caldaia avrebbe avuto un rendimento di combustione del generatore ηg=89,1%, motivo per cui veniva denunziata dagli stessi come inidonea) non fosse censita risultando quale ultima registrazione effettuata prima della sostituzione del generatore solo quella del 08/02/2019 ove il rendimento di combustione del generatore viene quantificato nel valore ηg=93,1%, e viene ritenuto
“soddisfacente”, ma il consulente ha altresì evidenziato l'opinabilità del documento 23 relativo alle letture rilevate da parte ricorrente posto che nel medesimo lo stesso rilevamento di rendimento di combustione del generatore del 08.02.2019 veniva indicato con un valore (ηg=91,1 ) differente da quello effettivamente emergente dai dati ufficiali richiamati (Valore ηg=93,1)
Il CTU nominato ha comunque escluso la possibilità di un non funzionamento della caldaia anche laddove fossero stati veritieri i valori di rendimento energetico denunziati dalle ricorrenti precisando che quand'anche “il rendimento di combustione del generatore ηg 89,1% rivendicato dai ricorrenti fosse corretto si avrebbe solo un consumo di combustibile maggiore a rispetto a un generatore rispettoso ai limiti di legge .
Quanto alla caldaia installata nel dicembre 2020 al momento del sopralluogo ed invero anche dagli atti di causa non risulta che il manufatto presentasse e che allo stato attuale presenti vizi tali da renderlo inidoneo alla sua funzione.
Escluso quindi che la caldaia risalente al 1997 e sostituita nel dicembre 2020 abbia presentato vizi e/o difetti tali da inibire la stessa dallo svolgimento delle sue funzioni (non lamentando parte ricorrente come evidenziato anche dal suo stesso tecnico nemmeno alcun maggior costo per il riscaldamento dei locali (pagina 9 perizia) occorre esaminare le successive doglianze di parte ricorrente relative ai vizi del manufatto installato nel 2020 che avrebbero impedito il completo godimento del bene alle conduttrici.
Anche tale doglianza non merita accoglimento. Ed invero seppur dall'istruttoria espletata sia emerso che il nuovo manufatto installato a spese della proprietaria nel dicembre 2020 avesse presentato inizialmente problematiche di rumorosità e disagi per l'inidoneità di scarico di condensa preliminarmente occorre osservare come tali difetti del manufatto non possano addebitarsi ad una cattiva manutenzione da parte della proprietà per il bene concesso in locazione ma al più ad una non completamente corretta installazione del nuovo impianto a cura dell'impiantista, cui la proprietà ha sopperito inviando in più circostanze l'impiantista medesimo. In ogni caso non appare provato che tali difetti fossero tali da inibire la fruizione dell'impianto e con esso dell'immobile concesso in locazione.
Quanto alla rumorosità dell'apparecchio i testi escussi non hanno confermato in modo chiaro ed unanime la circostanza tale da inibire la fruizione del bene. Quanto allo scarico della condensa impropriamente effettuato sul balcone con stillicidio in strada è emerso, avendovi provveduto lo stesso tecnico, che per ovviare almeno provvisoriamente al disguido sarebbe stato sufficiente far scaricare la condensa in un recipiente senza doversi privare dell'impianto.
Di nessun rilievo quindi assume il fatto che le ricorrenti abbiano deciso di spegnere l'impianto e di lavorare da casa posto che non è stata fornita la prova che l'impianto non potesse essere tenuto in funzione magari ovviando con taluni accorgimenti in attesa dell'intervento risolutorio del tecnico (come confermato peraltro dal tecnico medesimo all'udienza del 29.10.2024 Tes_1
“Ricordo che per non creare problemi potrei aver convogliato i liquidi di condensa in un secchio provvisorio intanto che si cercava lo scarico della condensa”) , né parte ricorrente ha dimostrato di aver sostenuto spese per l'eventuale riparazione e sistemazione in urgenza dell'apparecchio (cui parimenti avrebbe potuto far ricorso addebitandone poi i costi) ovvero danni di altra natura anche nell'ambito lavorativo essendo anzi emerso che i clienti delle ricorrenti si siano recati sempre nell'ufficio a prescindere dalla temperatura.
Le domande di parte ricorrente devono quindi essere rigettate.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 del 2014 secondo lo scaglione di riferimento della domanda svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande di parte ricorrente
- Condanna , e alla refusione Parte_4 Parte_1 Parte_5 delle spese di lite a favore di liquidate in complessivi € 5.077,00 -di cui €. Parte_2
919,00 per fase di studio €. 777,00 fase introduttiva €. 1.680,00 fase istruttoria e di trattazione, €. 1.701,00 fase decisoria, oltre anticipazioni oltre 15% per spese generali oltre CPA e Iva se dovuti
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente e Pt_1 Pt_3
In in data 21.01.2025 Il Giudice Onorario Pt_2
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 312 - 2023
Parte_1 Parte_2
[...]
Alli 21.01.2025 all'udienza sostituita avanti al Giudice Onorario dott. Katia Ruzza lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e e da parte convenuta Pt_1 Pt_3
Pt_2
Le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle conclusioni contestando le deduzioni avversarie
Il Giudice, all'esito Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza,
CAUSA R.G. 312 - 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato all'udienza del 21.01.2025 la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 312 - 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4
, residente in [...], e di C.F._1 Parte_5
nata a [...] il [...], cod. fisc. e residente in [...], assistite, difese e rappresentate dall'Avv. Malerba Francesca (cod. fisc.
– PEC: ricorrente C.F._3 Email_1 contro nata a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_2 C.F._4
DO (VB) in Via Alba n.06, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zoppetti (C.F.
[...]
PEC: C.F._5 Email_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente conclude come da conclusioni formulate in note scritte e precisazione conclusioni qui riportate
“NEL MERITO: - accertare e dichiarare che dal mese di ottobre 2020 al mese di febbraio 2021 l'unità immobiliare in locazione è risultata inidonea e/o parzialmente inidonea all'uso, per fatti e colpe di e di cui alla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio, costituenti Parte_2 inadempimento contrattuale, e conseguentemente condannare a risarcire alla Geom. Parte_2 e all'arch. , cumulativamente e complessivamente, i danni dalle Parte_1 Parte_5 stesse subiti a seguito delle descritte inadempienze di in quella somma che Codesto Parte_2 Tribunale riterrà dovuta in via equitativa, entro l'importo di euro 26.000,00. In ogni caso, oltre interessi di legge ex art. 1284 comma 4 c.c.. Con vittoria di spese, compensi di lite, CTU, CTP. Oltre CPA e rimborso forfettario come per legge Parte convenuta conclude come da note di trattazione qui riportate
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n. 3 e 164 IV comma c.p.c., con ogni conseguenziale provvedimento;
- Nel merito, rigettare tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 27/2/2023, e convenivano in giudizio, dinanzi Pt_1 Pt_3 all'intestato Tribunale, la sig.ra al fine di sentire accertare e dichiarare che dal mese di Parte_2 ottobre 2020 al mese di febbraio 2021 l'unità immobiliare locata quale studio professionale dalla alle medesime, era inidonea e/o parzialmente inidonea all'uso, per fatti e colpe ascrivibili Pt_2 alla locatrice e per l'effetto chiedevano la condanna della locatrice a risarcire all'Arch. Parte_2
e alla Geom. cumulativamente e complessivamente, i danni Parte_5 Parte_1 da queste subiti a seguito delle inadempienze della locatrice medesima, nella somma ritenuta dovuta in via equitativa ex art. 1226 c.c. – 2056 c.c., oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. A fondamento hanno assunto che la proprietaria locatrice dopo essere stata ripetutamente sollecitata, in Pt_2 quanto la caldaia installata nell'appartamento condotto in locazione da non era più Parte_6 rispondente ai requisiti minimi di legge e avrebbe dovuto essere sostituita nel settembre 2020, solo nei primi giorni di dicembre 2020 faceva intervenire il suo Tecnico di fiducia per la Tes_1 sostituzione del vecchio generatore di calore, ma la nuova caldaia installata presentava subito gravi problematiche: produceva un forte rumore, lo scarico della condensa era stato collocato sul balcone e il liquido di condensa bagnava il balcone e gocciolava sul sottostante pubblico marciapiede ove formava, viste le rigide temperature invernali, lastre di ghiaccio, che conseguentemente le conduttrici si erano viste costrette a spegnere la nuova caldaia per evitare situazioni di pericolo e potenziale danno ai passanti e nel periodo più freddo dell'anno, non potevano così usufruire di riscaldamento e acqua calda. Che solo a metà febbraio 2021, dopo ulteriori solleciti, interveniva il tecnico incaricato dalla convogliando il liquido di condensa nella tubazione di scarico posta Pt_2 dietro il cartongesso, e poi, a fronte degli ulteriori solleciti delle conduttrici, sostituiva la pompa da cui originava il forte e persistente rumore prodotto dalla caldaia.
Si costituiva in giudizio, con memoria difensiva del 3/5/2023, chiedendo, in via Parte_2 pregiudiziale, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 163 n. 3 e 164 comma 4 c.p.c., e nel merito il rigetto delle domande formulate perché infondate in fatto e in diritto
A fondamento ha assunto che le ricorrenti chiedessero non già la liquidazione equitativa del danno, ma un inammissibile accertamento equitativo dello stesso, senza fornire alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito. Nel merito ha rilevato che secondo la documentazione prodotta la
“vecchia” caldaia rispettava i parametri di legge siccome, a fronte di un rendimento minimo pari al
89,8%, il rendimento effettivo risultava essere pari al 90% e che quindi le conduttrici avevano quindi preteso la sostituzione della caldaia nonostante la stessa rispettasse i parametri di cui alla
DGR Regione Piemonte 04/08/2009 n. 46-11968, ed in merito alla nuova caldaia i lamntati difetti fossero pretestuosi: quanto al rumore in quanto nemmeno rilevato dal loro tecnico in sede di perizia e quanto allo scarico che tale inconveniente non avesse impedito alle conduttrici di usufruire del generatore di calore risultava provato dal fatto che l'amministratore di condominio, , CP_1 sia in data 18/12/2020 che in data 08/01/2021 aveva riferito della “costante” presenza di stillicidio di acqua sul marciapiede della sottostante via pubblica, segno che la caldaia fosse in funzione, ed in ogni caso il tecnico della interveniva poi a metà febbraio 2021, ed in ogni caso sino ad allora Pt_2 non si rinveniva alcun valido motivo per tener spenta la caldaia.
La causa è stata istruita con CTU ed escussione testi e rinviata all'udienza di cui al verbale che precede per discussione e sentenza
___________________________
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento
Preliminarmente occorre osservare come oggetto della domanda possa individuarsi nella supposta inidoneità parziale o totale del bene oggetto di locazione all'uso convenuto per il periodo da ottobre
2020 a febbraio 2021 per vizi che con la loro presenza avrebbero determinato un danno alle conduttrici consistito nel mancato utilizzo del bene per mancata fruizione riscaldamento e acqua calda, nonché il supposto inadempimento della locatrice per aver temporeggiato nel cambio di una caldaia ritenuta non a norma e difettosa .
Ebbene quanto all'inidoneità dell'impianto che la locatrice ha comunque sostituito nell'ottobre 2020 la CTU versata in causa - cui l'odierna giudicante intende fare richiamo stante l'esaustività tecnica della stessa - esaminata la caldaia installata nel 1997 e dismessa il 16/12/2020 ha concluso affermando che “la caldaia del 1997 ha assolto al suo funzionamento” e ciò indipendentemente dai rendimenti di caldaia (denunziati come inidonei da parte ricorrente) Nello specifico il consulente infatti preliminarmente per verificare i rendimenti ha effettuato un pubblico accesso presso Sistema
Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici (SIPEE) della Regione Piemonte al fine di prendere visione del COD. CATASTO (cod. impianto) 12116667 e verificare i dati ufficiali di rendimento di combustione del generatore. Da tale verifica il consulente non solo ha appurato che la lettura prodotta dai ricorrenti sub doc 23 (risalente al febbraio 2020 secondo la quale la caldaia avrebbe avuto un rendimento di combustione del generatore ηg=89,1%, motivo per cui veniva denunziata dagli stessi come inidonea) non fosse censita risultando quale ultima registrazione effettuata prima della sostituzione del generatore solo quella del 08/02/2019 ove il rendimento di combustione del generatore viene quantificato nel valore ηg=93,1%, e viene ritenuto
“soddisfacente”, ma il consulente ha altresì evidenziato l'opinabilità del documento 23 relativo alle letture rilevate da parte ricorrente posto che nel medesimo lo stesso rilevamento di rendimento di combustione del generatore del 08.02.2019 veniva indicato con un valore (ηg=91,1 ) differente da quello effettivamente emergente dai dati ufficiali richiamati (Valore ηg=93,1)
Il CTU nominato ha comunque escluso la possibilità di un non funzionamento della caldaia anche laddove fossero stati veritieri i valori di rendimento energetico denunziati dalle ricorrenti precisando che quand'anche “il rendimento di combustione del generatore ηg 89,1% rivendicato dai ricorrenti fosse corretto si avrebbe solo un consumo di combustibile maggiore a rispetto a un generatore rispettoso ai limiti di legge .
Quanto alla caldaia installata nel dicembre 2020 al momento del sopralluogo ed invero anche dagli atti di causa non risulta che il manufatto presentasse e che allo stato attuale presenti vizi tali da renderlo inidoneo alla sua funzione.
Escluso quindi che la caldaia risalente al 1997 e sostituita nel dicembre 2020 abbia presentato vizi e/o difetti tali da inibire la stessa dallo svolgimento delle sue funzioni (non lamentando parte ricorrente come evidenziato anche dal suo stesso tecnico nemmeno alcun maggior costo per il riscaldamento dei locali (pagina 9 perizia) occorre esaminare le successive doglianze di parte ricorrente relative ai vizi del manufatto installato nel 2020 che avrebbero impedito il completo godimento del bene alle conduttrici.
Anche tale doglianza non merita accoglimento. Ed invero seppur dall'istruttoria espletata sia emerso che il nuovo manufatto installato a spese della proprietaria nel dicembre 2020 avesse presentato inizialmente problematiche di rumorosità e disagi per l'inidoneità di scarico di condensa preliminarmente occorre osservare come tali difetti del manufatto non possano addebitarsi ad una cattiva manutenzione da parte della proprietà per il bene concesso in locazione ma al più ad una non completamente corretta installazione del nuovo impianto a cura dell'impiantista, cui la proprietà ha sopperito inviando in più circostanze l'impiantista medesimo. In ogni caso non appare provato che tali difetti fossero tali da inibire la fruizione dell'impianto e con esso dell'immobile concesso in locazione.
Quanto alla rumorosità dell'apparecchio i testi escussi non hanno confermato in modo chiaro ed unanime la circostanza tale da inibire la fruizione del bene. Quanto allo scarico della condensa impropriamente effettuato sul balcone con stillicidio in strada è emerso, avendovi provveduto lo stesso tecnico, che per ovviare almeno provvisoriamente al disguido sarebbe stato sufficiente far scaricare la condensa in un recipiente senza doversi privare dell'impianto.
Di nessun rilievo quindi assume il fatto che le ricorrenti abbiano deciso di spegnere l'impianto e di lavorare da casa posto che non è stata fornita la prova che l'impianto non potesse essere tenuto in funzione magari ovviando con taluni accorgimenti in attesa dell'intervento risolutorio del tecnico (come confermato peraltro dal tecnico medesimo all'udienza del 29.10.2024 Tes_1
“Ricordo che per non creare problemi potrei aver convogliato i liquidi di condensa in un secchio provvisorio intanto che si cercava lo scarico della condensa”) , né parte ricorrente ha dimostrato di aver sostenuto spese per l'eventuale riparazione e sistemazione in urgenza dell'apparecchio (cui parimenti avrebbe potuto far ricorso addebitandone poi i costi) ovvero danni di altra natura anche nell'ambito lavorativo essendo anzi emerso che i clienti delle ricorrenti si siano recati sempre nell'ufficio a prescindere dalla temperatura.
Le domande di parte ricorrente devono quindi essere rigettate.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 del 2014 secondo lo scaglione di riferimento della domanda svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande di parte ricorrente
- Condanna , e alla refusione Parte_4 Parte_1 Parte_5 delle spese di lite a favore di liquidate in complessivi € 5.077,00 -di cui €. Parte_2
919,00 per fase di studio €. 777,00 fase introduttiva €. 1.680,00 fase istruttoria e di trattazione, €. 1.701,00 fase decisoria, oltre anticipazioni oltre 15% per spese generali oltre CPA e Iva se dovuti
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente e Pt_1 Pt_3
In in data 21.01.2025 Il Giudice Onorario Pt_2
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza