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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2833/2021 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Massimo De Martinis Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Davide Pirrottina APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 9.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La intima a sfratto per morosità nel Controparte_1 Parte_1
pagamento dei canoni ed oneri accessori di febbraio 2018, febbraio e marzo 2019, conguaglio adeguamento ISTAT 2013, per la complessiva somma di € 27.771,85, in relazione alla locazione commerciale dei locali in Roma, via Salisburgo 34/40.
La società conduttrice paga l'importo dei canoni e contesta il credito relativo agli oneri accessori ed al conguaglio ISTAT.
Nel giudizio di merito la insiste per la sola domanda di condanna al CP_1
pagamento degli oneri accessori, pari ad € 6.700,00, e del conguaglio ISTAT, pari ad €
11.544,81, per un totale di € 18.244,81.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16090/2020, condanna la conduttrice al pagamento della somma di € 6.700,00 e compensa le spese processuali. Argomenta al riguardo che : non sono dimostrate le richieste di aggiornamento ISTAT, se non per gli anni
2007 e 2008; la conduttrice non ha richiesto nel termine di cui all'art.9 l. n. 392/78 la specificazione dei criteri di attribuzione degli oneri accessori e l'esame dei relativi documenti giustificativi.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
il rigetto della domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori.
Al riguardo deduce due motivi: 1) la domanda di condanna al pagamento della somma di € 6.700,00, relativa agli oneri accessori del periodo 2013/2018, è stata introdotta per la prima volta nella memoria integrativa ex artt. 667-426 c.p.c., in data
26.10.2020, ed era quindi inammissibile in quanto tardiva;
2) è, comunque, dimostrato il pagamento degli oneri accessori relativi all'anno 2019 per il preteso importo di € 796,40 ed
è stata, altresì, eccepita la prescrizione;
la locatrice non ha mai richiesto tali oneri prima del giudizio e, quindi, non è decorso il termine ex art. 9 l. n. 392/78.
Si costituisce la contestando l'ammissibilità e la fondatezza del CP_1
gravame e svolgendo a sua volta appello incidentale ai fini della condanna della conduttrice al pagamento della somma di € 11.544,81, a titolo di aggiornamento ISTAT. Al riguardo sostiene che l'aggiornamento è stato richiesto espressamente per gli anni 2008 e 2009 ed implicitamente per gli anni successivi unitamente ai bollettini relativi ai canoni dovuti.
La Corte così ragiona.
In ordine all'appello principale, il motivo 1) è infondato in quanto attraverso le memorie ex art. 667 c.p.c., esaurita la fase sommaria, viene introdotta la fase di cognizione piena nella quale le parti possono integrare le rispettive domande ed eccezioni senza che si determini alcun pregiudizio al contraddittorio laddove le nuove ragioni e postulazioni attengano, come nel caso di specie, alla medesima vicenda contrattuale dedotta nella fase pregressa (v. Cass. n. 5955/2023).
In ordine al motivo 2) è, invece, dirimente il rilievo che la si è CP_1
limitata a dedurre la sussistenza di voci annuali di “oneri accessori”, così come genericamente indicate nel prospetto allegato alla rispettiva memoria ex art. 667 c.p.c. in primo grado, senza specificarne il titolo e senza fornirne alcun riscontro probatorio, così venendo meno all'onere dimostrativo ex art. 2697 c.c.; il relativo credito non risulta, inoltre, essere stato fatto valere anteriormente al presente giudizio e, quindi, non è neppure decorso il termine previsto dall'art.9 l. n. 392/78, a favore del conduttore, per la verifica delle ragioni della pretesa.
Quanto all'appello incidentale, la voce relativa all'aggiornamento ISTAT ex art.32 l. n. 392/78 è maturata, secondo il prospetto analitico fornito in primo grado dalla
, relativamente al periodo da gennaio 2009 a settembre 2013 (doc. 6); in CP_1
relazione a tale periodo risulta, tuttavia, la sola preventiva richiesta di aggiornamento inviata per l'anno 2009 (doc.4), pari all'importo mensile di € 72,97, che è, quindi, da riconoscere per il medesimo periodo nella somma complessiva di € 4.159,29 (72,97x57 mesi).
La richiesta di pagamento inviata nel mese di dicembre 2013 è idonea, invece, a produrre effetti solo per il periodo successivo. L'esito finale del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi al 50% ed il rimborso del residuo a carico della conduttrice in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale di ed incidentale di : Parte_1 Controparte_1
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16090/2020 condanna al pagamento della somma di € 4.159,29, oltre interessi legali dalla CP_2
domanda, in favore della , a titolo di aggiornamento ISTAT;
Controparte_1
- dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambi i gradi e condanna al rimborso delle residue spese processuali, in favore della Parte_1
, liquidate per il primo grado in € 1.300,00 per compensi ed € 130,00 per CP_1
esborsi e, per il gravame, in € 1.450,00 per compensi ed € 180,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2833/2021 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Massimo De Martinis Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Davide Pirrottina APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 9.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La intima a sfratto per morosità nel Controparte_1 Parte_1
pagamento dei canoni ed oneri accessori di febbraio 2018, febbraio e marzo 2019, conguaglio adeguamento ISTAT 2013, per la complessiva somma di € 27.771,85, in relazione alla locazione commerciale dei locali in Roma, via Salisburgo 34/40.
La società conduttrice paga l'importo dei canoni e contesta il credito relativo agli oneri accessori ed al conguaglio ISTAT.
Nel giudizio di merito la insiste per la sola domanda di condanna al CP_1
pagamento degli oneri accessori, pari ad € 6.700,00, e del conguaglio ISTAT, pari ad €
11.544,81, per un totale di € 18.244,81.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16090/2020, condanna la conduttrice al pagamento della somma di € 6.700,00 e compensa le spese processuali. Argomenta al riguardo che : non sono dimostrate le richieste di aggiornamento ISTAT, se non per gli anni
2007 e 2008; la conduttrice non ha richiesto nel termine di cui all'art.9 l. n. 392/78 la specificazione dei criteri di attribuzione degli oneri accessori e l'esame dei relativi documenti giustificativi.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per Parte_1
il rigetto della domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori.
Al riguardo deduce due motivi: 1) la domanda di condanna al pagamento della somma di € 6.700,00, relativa agli oneri accessori del periodo 2013/2018, è stata introdotta per la prima volta nella memoria integrativa ex artt. 667-426 c.p.c., in data
26.10.2020, ed era quindi inammissibile in quanto tardiva;
2) è, comunque, dimostrato il pagamento degli oneri accessori relativi all'anno 2019 per il preteso importo di € 796,40 ed
è stata, altresì, eccepita la prescrizione;
la locatrice non ha mai richiesto tali oneri prima del giudizio e, quindi, non è decorso il termine ex art. 9 l. n. 392/78.
Si costituisce la contestando l'ammissibilità e la fondatezza del CP_1
gravame e svolgendo a sua volta appello incidentale ai fini della condanna della conduttrice al pagamento della somma di € 11.544,81, a titolo di aggiornamento ISTAT. Al riguardo sostiene che l'aggiornamento è stato richiesto espressamente per gli anni 2008 e 2009 ed implicitamente per gli anni successivi unitamente ai bollettini relativi ai canoni dovuti.
La Corte così ragiona.
In ordine all'appello principale, il motivo 1) è infondato in quanto attraverso le memorie ex art. 667 c.p.c., esaurita la fase sommaria, viene introdotta la fase di cognizione piena nella quale le parti possono integrare le rispettive domande ed eccezioni senza che si determini alcun pregiudizio al contraddittorio laddove le nuove ragioni e postulazioni attengano, come nel caso di specie, alla medesima vicenda contrattuale dedotta nella fase pregressa (v. Cass. n. 5955/2023).
In ordine al motivo 2) è, invece, dirimente il rilievo che la si è CP_1
limitata a dedurre la sussistenza di voci annuali di “oneri accessori”, così come genericamente indicate nel prospetto allegato alla rispettiva memoria ex art. 667 c.p.c. in primo grado, senza specificarne il titolo e senza fornirne alcun riscontro probatorio, così venendo meno all'onere dimostrativo ex art. 2697 c.c.; il relativo credito non risulta, inoltre, essere stato fatto valere anteriormente al presente giudizio e, quindi, non è neppure decorso il termine previsto dall'art.9 l. n. 392/78, a favore del conduttore, per la verifica delle ragioni della pretesa.
Quanto all'appello incidentale, la voce relativa all'aggiornamento ISTAT ex art.32 l. n. 392/78 è maturata, secondo il prospetto analitico fornito in primo grado dalla
, relativamente al periodo da gennaio 2009 a settembre 2013 (doc. 6); in CP_1
relazione a tale periodo risulta, tuttavia, la sola preventiva richiesta di aggiornamento inviata per l'anno 2009 (doc.4), pari all'importo mensile di € 72,97, che è, quindi, da riconoscere per il medesimo periodo nella somma complessiva di € 4.159,29 (72,97x57 mesi).
La richiesta di pagamento inviata nel mese di dicembre 2013 è idonea, invece, a produrre effetti solo per il periodo successivo. L'esito finale del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi al 50% ed il rimborso del residuo a carico della conduttrice in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale di ed incidentale di : Parte_1 Controparte_1
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16090/2020 condanna al pagamento della somma di € 4.159,29, oltre interessi legali dalla CP_2
domanda, in favore della , a titolo di aggiornamento ISTAT;
Controparte_1
- dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambi i gradi e condanna al rimborso delle residue spese processuali, in favore della Parte_1
, liquidate per il primo grado in € 1.300,00 per compensi ed € 130,00 per CP_1
esborsi e, per il gravame, in € 1.450,00 per compensi ed € 180,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE est.