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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/09/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1016/2023 promossa da
. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Monica Rustichelli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Modena, via Cesare Battisti n. 63;
ATTORE contro
(C.F. e P.Iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante con il patrocino degli avv.ti Giovanni Arduini e Eros Cornaggia;
CP_3
CONVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come precisate per parte attrice nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 26.05.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, per parte convenute nella comparsa di costituzione e risposta, e di seguito riportate
CONCLUSIONI PER . Parte_1 Controparte_1
“Visto il provvedimento del 19.09.2024 di differimento del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al 26.05.2025, la scrivente difesa richiama integralmente le conclusioni formulate in sede di I memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., come di seguito ripotate:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare
Dichiarare l'intervenuta sanatoria della procura alle liti rilasciata dalla società attrice Parte_2
alla scrivente procuratrice, stante il deposito della nuova
[...] Controparte_1 procura prodotta, nel termine perentorio fissato dal Giudice, in copia attestata conforme all'originale, con tutta la documentazione integrativa a supporto:
Dichiarare, altresì, infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, formulate da controparte, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, stante la tempestiva denuncia dei vizi ad opera dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto ex art. 39 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci e tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione intercorsi e sopra puntualmente richiamati.
In via principale, nel merito
Accertare l'inadempimento della prestazione imputabile alla società venditrice
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, P.iva con sede legale Controparte_2 P.IVA_1 in 238223 Colico (LC) Via Nazionale nr. 111, per aver consegnato convertitori difformi e/o affetti da vizi non riparabili da quelli oggetto del contratto di compravendita internazionale e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita tra le parti stipulato, stante l'essenzialità della difformità denunciata e la gravità dell'inadempimento contestato, con condanna della società venditrice
[...] alla restituzione integrale del prezzo pari ad € 48.000,00 pagato dalla società Controparte_2 acquirente oltre interessi di mora dal momento del Parte_1 Controparte_1 pagamento al saldo.
In via principale, nel merito
Condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
P.iva con sede legale in 238223 Colico (LC) Via Nazionale nr. 111, al risarcimento di P.IVA_1 tutti i danni patiti dalla società attrice in ragione del ritardo e dell'inadempimento della pagina 2 di 12 prestazione di vendita, per un ammontare complessivo pari ad € 347.029,52, ovvero di quella minore o maggiore somma che verrà accertata all'esito dell'attività istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge”
CONLUSIONI PER Controparte_4
Tutto ciò premesso la convenuta soc. come Controparte_2 sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede
In via preliminare:
– dichiarare nulla procura al difensore depositata dall'attrice, con ogni conseguenza di legge;
– accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta dalla denunzia degli asseriti vizi e difetti dei beni compravenduti e/o accertare e dichiarare la prescrizione della relativa azione giudiziale;
Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dall'attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta, in qualità di venditrice dei beni oggetto di causa, ha adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni contrattuali, accertare e dichiarare la conformità dei beni compravenduti;
accertare e dichiarare l'assenza di vizi e difetti di essi, accertare e dichiarare che la venditrice non ha riconosciuto alcun vizio e/o difetto di essi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e con riserva di agire in separata sede per il rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta per l'assistenza fornita post-vendita in favore dell'attrice, non coperta da garanzia in virtù di quanto espresso in narrativa.
In via istruttoria:
Produce mediante deposito i seguenti documenti:
1. atto di citazione notificato;
2. visura CCIAA Zeus Power Terchnology Srl;
3. ordine monte fino yachts del 11 9 2020;
4. mail del 29.9.2020 con invio dello schema elettrico;
4B schema elettrico
Monte Finio Yacht;
5. mail del 21.1.2021 di invio del User Manul Converter forniti;
pagina 3 di 12 6. ZEUS CONVERTER 1U USER MANUAL;
7. Mail della soc. con conferma ricezione del manuale Controparte_1
22.1.2021;
8. Foto relative alle targhette/etichette sui converter;
9. Mail del 14.4.2021, Controparte_1
10. Mail del 15.4.2021; CP_2
11. Mail del 23.9.2021; Controparte_1
12. costi sostenuti per rientro e verifica converter
Chiede ove necessario l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di cui alla narrativa preceduti dalla formula di rito 'Vero che', riservandosi l'indicazione del nominativo dei testi.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con sede in Taiwan, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della prestazione imputabile a Controparte_5 quest'ultima, quale società venditrice, per aver consegnato convertitori difformi e/o affetti da vizi non riparabili da quelli oggetto del contratto di compravendita internazionale e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita tra le parti stipulato con condanna di parte convenuta alla restituzione integrale del prezzo pari ad € 48.000,00 pagato dalla società acquirente Parte_1 [...] oltre interessi di mora dal momento del pagamento al saldo. Altresì, parte Controparte_1 attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalla stessa attrice in ragione del ritardo e dell'inadempimento della prestazione di vendita quantificati in complessivi €
347.029,52. A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta, con ordine nr. O-351 del 05.10.2020, recepito con nota pro forma del 05.10.2020 nr.
17/2020 da parte convenuta (doc. 3 fascicolo attoreo), due convertitori da installare su un'imbarcazione in Taiwan (“Shore power converter 2* 28KVA, Paralleled units per quote no. 66/2020 of 2020/09/25”) al prezzo pattuito di € 48.000,00, con versamento di un acconto pari ad € 24.000,00 (doc.
1-2 fascicolo attoreo). A causa della situazione pandemica globale dovuta al l'originario termine di Parte_3 consegna stabilito per fine novembre 2020 non veniva rispettato, con comunicazione da parte dell'amministratore delegato di parte convenuta di un ritardo nella consegna dell'ordine, il quale pagina 4 di 12 sarebbe stato pronto per la spedizione in data 19.12.2020. Infine, la consegna avveniva in data
21.01.2021, a seguito del pagamento del saldo pattuito per l'acquisto (doc. 4 fascicolo attoreo) e della modifica delle modalità di trasporto, da spedizione via mare a spedizione area. Tuttavia, ricevuti e testati i convertitori, questi risultavano affetti da problematiche di utilizzo (doc. 5 fascicolo attoreo).
Parte attrice provvedeva a denunciare tali problematiche di utilizzo a parte convenuta, la quale inizialmente riferiva che l'ordine prevedeva due convertitori in ingresso pari a 170-265 V, basandosi sulle trattative intercorse precedentemente rispetto all'ordine, per poi invece proporre soluzioni, le quali venivano ritenute da parte attrice non confacenti ai propri interessi. Dunque, parte attrice contestava a parte convenuta l'inadempimento della prestazione, chiedendo la consegna di due nuovi prodotti oppure la restituzione del prezzo pagato e dei danni subiti, sulla base delle richieste del proprietario dell'imbarcazione sulla quale avrebbero dovuto essere montati i convertitori. Venivano quindi spediti nel mese di ottobre 2021 i due convertitori per ottenere la riparazione promessa da parte convenuta, la quale in seguito, per il tramite del nuovo responsabile delle vendite, comunicava di aver incaricato il team di produzione di sviluppare due nuove unità da fornire alla società acquirente. Tuttavia, nonostante vari solleciti, parte attrice veniva informata dell'impossibilità di fornire le macchine e pertanto chiedeva la restituzione del prezzo pagato per le due macchine assieme al risarcimento dei danni subiti (doc.14 fascicolo attoreo).
Si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. e delle produzioni documentali delle parti. Parte attrice ha infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati. I difensori di parte convenuta, prima della scadenza del termine per il deposito della precisazione delle conclusioni, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. In mancanza di scritti defensionali successivi occorre far riferimento alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e sopra riportate.
La domanda giudiziale attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente in ordine all'eccezione formulata da parte convenuta circa la nullità della procura alle liti, si ritiene che la stessa sia stata superata dalla produzione documentale, da parte attrice, di nuova procura alle liti (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo) nei termini perentori indicati nell'ordinanza del
24.7.2023, regolarizzando pertanto la propria posizione.
Ancora preliminarmente, in ordine all'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione promossa da parte attrice si osserva quanto segue.
pagina 5 di 12 In primo luogo, considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario individuare la cornice normativa applicabile alla presente vertenza, atteso che il contratto di compravendita è stato stipulato tra una società venditrice con sede legale in Italia ed una acquirente con sede in Taiwan.
Al riguardo giova precisare che, trattandosi di obbligazione contrattuale, occorre fare riferimento all'art. 57 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - successivamente sostituita dal Regolamento (Ce) N. 593/2008, meglio noto come Regolamento Roma 1 – il quale prevede che “le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n.
975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Ne consegue l'applicazione della Convenzione internazionale di Vienna sulla vendita internazionale di merci siglata l'11 aprile 1980, ratificata dall'Italia con Legge 765/1985, che è norma di diritto uniforme regolante specificatamente contratti di vendita la cui internazionalità dipende dall'ubicazione statale della sede d'affari delle parti contraenti, stante la collocazione delle sedi della società in paesi diversi,
l'Italia e Taiwan. Particolarmente l'art. 1 della suddetta Convenzione prevede l'applicabilità della stessa ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi a) quando questi
Stati sono Stati contraenti;
o b ) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. Questo significa che anche se una delle parti o entrambe non hanno sede in uno Stato contraente, la CISG può essere applicata se la legge che regola il contratto è quella di uno Stato che ha ratificato la Convenzione.
Ciò peraltro è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che al riguardo ha affermato
"trattandosi di una vendita internazionale di merci, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento, non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito ricorrendo, ratione temporis, alle regole poste dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, ratificata con L. 18 dicembre 1984, n. 975, in vigore dal 1 aprile 1991, sostitutiva dell'art. 25 preleggi), ma può farsi direttamente riferimento alla Convezione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765, in vigore dal 1 gennaio 1988, che, dettando la disciplina sostanziale uniforme nella vendita internazionale, si sostituisce alle legislazioni dei singoli Stati, e prevale altresì sulla Convenzione di Roma, come risulta dall'art. 21 di quest'ultima"
(così Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3059/2009; Sez. Un., sent. n. 14837/2002; Sez. Un., sent. n.
7503/2004; Sez. Un., sent. n. 7503/2003).
Ciò detto, occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta di prescrizione e decadenza dell'azione promossa da parte attrice. pagina 6 di 12 Al riguardo trova applicazione l'art. 39 co. 1 della Convenzione il quale prevede che qualora i beni risultino difettosi, per non perdere la relativa garanzia l'acquirente deve denunziare al venditore i difetti, specificandone per quanto possibile la natura, entro un "tempo ragionevole" dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli, con la precisazione di un termine massimo di decadenza di due anni dalla consegna. Inoltre, in base all'art. 38 "il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze".
Dunque, nel caso di specie, a seguito della ricezione dei convertitori avvenuta in data 21.01.2021, parte attrice ha provveduto, tramite e-mail del 14.04.2021, a denunciare le difformità riscontrate nei beni oggetto di compravendita e pertanto deve dunque ritenersi che il termine decadenziale ragionevole e comunque non superiore ai 2 anni dalla consegna sia stato rispettato e pertanto, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.
Con riguardo alla prescrizione, bisogna osservare che la Convenzione di Vienna nulla dispone a riguardo, prevedendo unicamente il termine decadenziale ai sensi dell'art. 39.
In ogni caso di evidenzia che, nel nostro ordinamento, il termine prescrizionale previsto per l'azione di garanzia è pari ad un anno dal momento della consegna. Tuttavia, occorre osservare come tale termine mal si concilierebbe con la previsione dell'art. 39 della Convenzione di Vienna, in quanto, come altresì ben evidenziato da parte attrice, il diritto della società attrice ad esercitare i rimedi previsti dalla
Convenzione sarebbe prescritto in un arco di tempo minore, ovvero un anno, rispetto al termine per la denunzia dei vizi, portando quindi ad una situazione di incompatibilità tra i due termini.
Pertanto, si ritiene, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria delle Corti aderenti alla
Convezione di Vienna, che il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale non possa essere più breve del termine di decadenza previsto dalla Convenzione stessa e pertanto possa trovare applicazione il termine previsto per la denunzia dei vizi previsto dall'art. 39 co. 2 della citata Convenzione.
Peraltro nel caso in esame si osserva come non possa ritenersi essere intervenuta la prescrizione del credito, atteso che la società attrice ha inviato atti interruttivi, quali la diffida formale del 06.05.2021
(doc. 10 fascicolo attoreo) e la diffida trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2023 (doc. 14 fascicolo attoreo). Come affermato dalla Suprema Corte, anche gli atti stragiudiziali o qualsiasi dichiarazione formale che esprima la pretesa del creditore all'adempimento costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione (Cass, Civ. SSUU, Sentenza n. 18672 del 09.04.2019), tutti antecedenti allo spirare del termine di cui alla prescrizione de quo.
Ciò posto, occorre verificare la fondatezza della domanda attorea, la quale si concentra sui seguenti punti: oggetto dell'ordine, inadempimento della prestazione per non conformità e vizi dei beni venduti e risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. pagina 7 di 12 Parte attrice lamenta la difformità e presenza di vizi dei due convertitori consegnati, in quanto non conformi a quanto pattuito nell'ordine n. O-351 del 05 ottobre 2020, risultante peraltro dal preventivo n. 66/2020 e dalla nota pro forma del 05.12.2020 n 17/2020, ove era indicato “SHORE POWER
CONVERTER 56kVA (2x28kVA) 2x Paralleled Units Input: Single or Three Phase – Input voltage range: 170 – 520 Vac” (doc. 3 fascicolo attoreo). Per converso, parte convenuta ritiene che l'ordine originario sia quello dell'11.09.2020, ove la società attrice chiedeva due converter con le seguenti caratteristiche “
1. Tensione di ingresso: ingresso cavo doppio 1 fase 240V/100A/50Hz” (doc. 3 fascicolo convenuta).
Orbene, occorre evidenziare come l'e-mail dell'11.09.2020 non rappresenta un ordine, ma bensì un primo contatto da parte della società attrice al fine di ottenere un preventivo. Difatti, a tale primo contatto, sono seguite numerose e-mail intercorse tra le parti ai fini dell'individuazione del prodotto maggiormente confacente agli interessi della società attrice. La richiesta di convertitori con tensione di ingresso pari a 170-520 Vac si ricava dapprima nella mail inviata dalla società attrice a parte convenuta del 19.04.2021 (doc. 23 fascicolo attoreo), ma principalmente risulta dal preventivo del 25.09.2020
(doc. 7 fascicolo attoreo), richiamato altresì dall'ordine O-351, e dalla nota pro-forma del 05.10.2020 nr. 17/2020. Alle medesime conclusioni perviene il C.T.U. nominato Ing. , il quale, a risposta del Per_1 quesito relativo alle caratteristiche della macchine richieste dalla compratrice e alla corrispondenza della merce consegnata alle caratteristiche richieste, ha affermato che “i documenti negli atti, al netto dello scambio di e-mail nelle fasi interlocutorie, che manifestano le caratteristiche richieste dalla compratrice sono quelli allegati con i numeri 3 e 7 al fascicolo di parte attrice”, ovvero il pro-forma ed il preventivo;
altresì, lo stesso C.T.U. afferma che “in entrambi i documenti viene precisato che i convertitori sono 2 e che la potenza di conversione di 56 kVA sarà fornita da due unità in parallelo, ciascuna da 28 kVA. Viene altresì precisato che la tensione di ingresso potrà variare da 170 a 520 V e la frequenza da 40 a 70 Hz.”
Dunque, chiarito l'oggetto dell'ordine, occorre ricostruire la cornice normativa applicabile al caso di specie.
A riguardo, assumono rilievo gli artt. 35 e 36 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci. L'art. 35 stabilisce che “le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
c) pagina 8 di 12 possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle”.
Invece, l'art. 36 prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità del bene venduto anche se tale difetto si manifesta solamente in un momento successivo.
Con riguardo al piano rimediale, l'acquirente può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione o che il venditore ponga riparo al difetto, ai sensi dell'art. 46; inoltre, se l'inadempimento ha carattere essenziale può essere chiesta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 49 e 51, oppure, in caso di difetto di conformità, può domandarsi la riduzione del prezzo.
Ora, occorre mettere in luce il concetto di carattere essenziale dell'inadempimento. L'art. 25 della
Convenzione dispone che “una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.”
Tanto evidenziato, analizzando il merito, nel corso del giudizio è emerso che effettivamente i convertitori consegnati all'acquirente non erano conformi alle caratteristiche richieste dal venditore.
Parte attrice ha dedotto al riguardo di aver ordinato due convertitori con una tensione di ingresso 170-
520 V, ricevendoli di contro con una tensione di ingresso pari a 170 - 265 Vac, difformi e inferiori rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto del 05.10.2020 e come da relativa quotazione di vendita nr 66/2020 del 25.09.2020. Di contro parte convenuta ha precisato di aver adempiuto correttamente all'ordine originario dell'11.9.2020 con il quale la società chiedeva un converter con tensione di ingresso monofase 240VAC .
Ciò detto, come sopra già analizzato, l'ordine del 11.9.2020 è solo un primo contatto tra le società, occorrendo fare riferimento unicamente al preventivo del 25.09.2020 (doc. 7 fascicolo attoreo), richiamato altresì dall'ordine O-351(doc. 1 fascicolo attoreo) e dalla nota pro-forma del 05.10.2020 nr.
17/2020 (doc. 3 fascicolo attoreo).
La mancata corrispondenza delle caratteristiche del convertitore a quelle richieste dalla società attrice è altresì rinvenuta dal C.T.U, il quale nella sua relazione accerta che “la merce inviata dalla venditrice corrispondeva alle caratteristiche richieste ad eccezione della tensione di ingresso che viene chiaramente indicata sulla targa del convertitore e deve essere monofase, compresa tra i 170 e 265 V.”
Detta palese difformità in relazione alla tensione di ingresso deve ritenersi essenziale nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, trattandosi di componenti elettroniche che parte convenuta avrebbe pagina 9 di 12 dovuto installare su un natante della , di fatto inutilizzabile proprio a Controparte_6 causa della ridotta tensione degli stessi.
La società attrice, a seguito della consegna dei convertitori, avvenuta in data 21.01.2021 e del riscontro delle difformità degli stessi con conseguente denuncia via mail del 14.04.2021, ha richiesto alla società convenuta di provvedere alla risoluzione delle problematiche, ricevendo pertanto una serie di proposte, come si può evincere da:
● Mail del 29.4.2021 (doc. 8 fascicolo attoreo), con cui parte convenuta propone l'acquisto al prezzo scontato di € 4.200 di due autotrasformatori, proposta declinata dalla parte attrice con mail del 4.05.2021 (doc 9 fascicolo attoreo);
● Mail del 19.07.2021 (doc. 12 fascicolo attoreo), con cui parte convenuta riferisce la necessità di sostituire la scheda tecnica, a cui è seguita la spedizione dei convertitori non funzionanti alla società convenuta per ottenere la riparazione;
● Mail del 19.12.2022 (doc. 13 fascicolo attoreo), con cui parte convenuta proponeva l'acquisto di due convertitori nuovi al prezzo scontato di € 34.100.
Quest'ultima soluzione veniva declinata dalla società attrice, la quale, per il tramite del proprio difensore, comunicava con PEC del 4.1.2023 di voler richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'importo corrisposto di € 48,000.00, trovando tuttavia l'opposizione della società convenuta, la quale ribadiva il proprio corretto adempimento (doc. 14 e 15 fascicolo attoreo).
Ritiene questo Giudice che la dichiarazione formale di risoluzione del contratto di cui alla PEC del
4.1.2023 sia valida e tempestiva, in linea con il concetto di “scadenza ragionevole” di cui all'art. 49 della Convenzione di Vienna, considerata la ricostruzione cronologica degli avvenimenti pocanzi effettuata.
Pertanto, alla luce della ricostruzione degli eventi come sopra esposta e dell'accertato inadempimento della società convenuta rispetto ad una caratteristica tecnica del prodotto acquistato da considerarsi essenziale, ritiene questo Giudice che debba pronunciarsi la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento imputabile alla parte convenuta.
Alla declaratoria di risoluzione del contratto, consegue, quale effetto restitutorio, l'accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'integrale prezzo pagato dalla stessa e pari ad euro 48.000, somma documentata e comunque non contestata da parte convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di (05.10.2020 e 21.12.2020, doc. 2 Controparte_2
e 4 fascicolo attoreo) alla data della notifica dell'atto di citazione (17.5.2023), oltre interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 18.5.2023 fino alla data del pagamento.
pagina 10 di 12 Ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice sia generica e infondata e pertanto debba essere rigettata.
In tema di vendita internazionale di merci, la norma di riferimento nel caso di richiesta di risarcimento danni è l'art. 74 della Convenzione stessa. Tale norma prevede che “i danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto.”
Parte attrice lamenta il fatto di aver dovuto concludere un accordo transattivo con il cliente finale
(doc. 18 fascicolo attoreo), con cui la prima si è impegnata a fornire Controparte_6 una serie di servizi aggiuntivi, quali costi di attracco dell'imbarcazione, capitano e due membri d'equipaggio e servizio energia e acqua, oltre al costo di un nuovo trasformatore, e spese di trasporto dei convertitori non conformi, per complessivi € 347.029,52.
Tuttavia osserva questo Giudice come nella presente sede la domanda risarcitoria sia stata formulata mediante allegazione probatoria generica, rimasta priva di adeguata prova all'esito del presente giudizio, sia con riferimento al nesso di causalità sia con riferimento alla mancata prova documentale degli effettivi esborsi sostenuti, avendo parte attrice prodotto unicamente l'accordo stipulato con il cliente finale e alcune fatture (doc. 19 – 22 fascicolo attoreo).
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo sulla base dell'importo accertato come dovuto, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto due convertitori e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 della somma di € 48.000,00, oltre interessi legali Parte_1 Controparte_1 decorrenti dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di Controparte_2
(05.10.2020 e 21.12.2020) alla data della notifica dell'atto di citazione (17.5.2023), oltre interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 18.5.2023 fino alla data del pagamento;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 11 di 12 Cont
- condanna rifondere a Controparte_7 Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.241 per anticipazioni ed € 6.000
[...] per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 24.9.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1016/2023 promossa da
. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Monica Rustichelli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Modena, via Cesare Battisti n. 63;
ATTORE contro
(C.F. e P.Iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante con il patrocino degli avv.ti Giovanni Arduini e Eros Cornaggia;
CP_3
CONVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come precisate per parte attrice nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 26.05.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, per parte convenute nella comparsa di costituzione e risposta, e di seguito riportate
CONCLUSIONI PER . Parte_1 Controparte_1
“Visto il provvedimento del 19.09.2024 di differimento del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al 26.05.2025, la scrivente difesa richiama integralmente le conclusioni formulate in sede di I memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., come di seguito ripotate:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In via preliminare
Dichiarare l'intervenuta sanatoria della procura alle liti rilasciata dalla società attrice Parte_2
alla scrivente procuratrice, stante il deposito della nuova
[...] Controparte_1 procura prodotta, nel termine perentorio fissato dal Giudice, in copia attestata conforme all'originale, con tutta la documentazione integrativa a supporto:
Dichiarare, altresì, infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione, formulate da controparte, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, stante la tempestiva denuncia dei vizi ad opera dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto ex art. 39 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci e tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione intercorsi e sopra puntualmente richiamati.
In via principale, nel merito
Accertare l'inadempimento della prestazione imputabile alla società venditrice
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, P.iva con sede legale Controparte_2 P.IVA_1 in 238223 Colico (LC) Via Nazionale nr. 111, per aver consegnato convertitori difformi e/o affetti da vizi non riparabili da quelli oggetto del contratto di compravendita internazionale e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita tra le parti stipulato, stante l'essenzialità della difformità denunciata e la gravità dell'inadempimento contestato, con condanna della società venditrice
[...] alla restituzione integrale del prezzo pari ad € 48.000,00 pagato dalla società Controparte_2 acquirente oltre interessi di mora dal momento del Parte_1 Controparte_1 pagamento al saldo.
In via principale, nel merito
Condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2
P.iva con sede legale in 238223 Colico (LC) Via Nazionale nr. 111, al risarcimento di P.IVA_1 tutti i danni patiti dalla società attrice in ragione del ritardo e dell'inadempimento della pagina 2 di 12 prestazione di vendita, per un ammontare complessivo pari ad € 347.029,52, ovvero di quella minore o maggiore somma che verrà accertata all'esito dell'attività istruttoria.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge”
CONLUSIONI PER Controparte_4
Tutto ciò premesso la convenuta soc. come Controparte_2 sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede
In via preliminare:
– dichiarare nulla procura al difensore depositata dall'attrice, con ogni conseguenza di legge;
– accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta dalla denunzia degli asseriti vizi e difetti dei beni compravenduti e/o accertare e dichiarare la prescrizione della relativa azione giudiziale;
Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dall'attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta, in qualità di venditrice dei beni oggetto di causa, ha adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni contrattuali, accertare e dichiarare la conformità dei beni compravenduti;
accertare e dichiarare l'assenza di vizi e difetti di essi, accertare e dichiarare che la venditrice non ha riconosciuto alcun vizio e/o difetto di essi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e con riserva di agire in separata sede per il rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta per l'assistenza fornita post-vendita in favore dell'attrice, non coperta da garanzia in virtù di quanto espresso in narrativa.
In via istruttoria:
Produce mediante deposito i seguenti documenti:
1. atto di citazione notificato;
2. visura CCIAA Zeus Power Terchnology Srl;
3. ordine monte fino yachts del 11 9 2020;
4. mail del 29.9.2020 con invio dello schema elettrico;
4B schema elettrico
Monte Finio Yacht;
5. mail del 21.1.2021 di invio del User Manul Converter forniti;
pagina 3 di 12 6. ZEUS CONVERTER 1U USER MANUAL;
7. Mail della soc. con conferma ricezione del manuale Controparte_1
22.1.2021;
8. Foto relative alle targhette/etichette sui converter;
9. Mail del 14.4.2021, Controparte_1
10. Mail del 15.4.2021; CP_2
11. Mail del 23.9.2021; Controparte_1
12. costi sostenuti per rientro e verifica converter
Chiede ove necessario l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di cui alla narrativa preceduti dalla formula di rito 'Vero che', riservandosi l'indicazione del nominativo dei testi.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con sede in Taiwan, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della prestazione imputabile a Controparte_5 quest'ultima, quale società venditrice, per aver consegnato convertitori difformi e/o affetti da vizi non riparabili da quelli oggetto del contratto di compravendita internazionale e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di compravendita tra le parti stipulato con condanna di parte convenuta alla restituzione integrale del prezzo pari ad € 48.000,00 pagato dalla società acquirente Parte_1 [...] oltre interessi di mora dal momento del pagamento al saldo. Altresì, parte Controparte_1 attrice ha chiesto la condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dalla stessa attrice in ragione del ritardo e dell'inadempimento della prestazione di vendita quantificati in complessivi €
347.029,52. A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta, con ordine nr. O-351 del 05.10.2020, recepito con nota pro forma del 05.10.2020 nr.
17/2020 da parte convenuta (doc. 3 fascicolo attoreo), due convertitori da installare su un'imbarcazione in Taiwan (“Shore power converter 2* 28KVA, Paralleled units per quote no. 66/2020 of 2020/09/25”) al prezzo pattuito di € 48.000,00, con versamento di un acconto pari ad € 24.000,00 (doc.
1-2 fascicolo attoreo). A causa della situazione pandemica globale dovuta al l'originario termine di Parte_3 consegna stabilito per fine novembre 2020 non veniva rispettato, con comunicazione da parte dell'amministratore delegato di parte convenuta di un ritardo nella consegna dell'ordine, il quale pagina 4 di 12 sarebbe stato pronto per la spedizione in data 19.12.2020. Infine, la consegna avveniva in data
21.01.2021, a seguito del pagamento del saldo pattuito per l'acquisto (doc. 4 fascicolo attoreo) e della modifica delle modalità di trasporto, da spedizione via mare a spedizione area. Tuttavia, ricevuti e testati i convertitori, questi risultavano affetti da problematiche di utilizzo (doc. 5 fascicolo attoreo).
Parte attrice provvedeva a denunciare tali problematiche di utilizzo a parte convenuta, la quale inizialmente riferiva che l'ordine prevedeva due convertitori in ingresso pari a 170-265 V, basandosi sulle trattative intercorse precedentemente rispetto all'ordine, per poi invece proporre soluzioni, le quali venivano ritenute da parte attrice non confacenti ai propri interessi. Dunque, parte attrice contestava a parte convenuta l'inadempimento della prestazione, chiedendo la consegna di due nuovi prodotti oppure la restituzione del prezzo pagato e dei danni subiti, sulla base delle richieste del proprietario dell'imbarcazione sulla quale avrebbero dovuto essere montati i convertitori. Venivano quindi spediti nel mese di ottobre 2021 i due convertitori per ottenere la riparazione promessa da parte convenuta, la quale in seguito, per il tramite del nuovo responsabile delle vendite, comunicava di aver incaricato il team di produzione di sviluppare due nuove unità da fornire alla società acquirente. Tuttavia, nonostante vari solleciti, parte attrice veniva informata dell'impossibilità di fornire le macchine e pertanto chiedeva la restituzione del prezzo pagato per le due macchine assieme al risarcimento dei danni subiti (doc.14 fascicolo attoreo).
Si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. e delle produzioni documentali delle parti. Parte attrice ha infine precisato le conclusioni nei termini sopra riportati. I difensori di parte convenuta, prima della scadenza del termine per il deposito della precisazione delle conclusioni, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato. In mancanza di scritti defensionali successivi occorre far riferimento alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e sopra riportate.
La domanda giudiziale attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente in ordine all'eccezione formulata da parte convenuta circa la nullità della procura alle liti, si ritiene che la stessa sia stata superata dalla produzione documentale, da parte attrice, di nuova procura alle liti (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo) nei termini perentori indicati nell'ordinanza del
24.7.2023, regolarizzando pertanto la propria posizione.
Ancora preliminarmente, in ordine all'eccezione di prescrizione e decadenza dell'azione promossa da parte attrice si osserva quanto segue.
pagina 5 di 12 In primo luogo, considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario individuare la cornice normativa applicabile alla presente vertenza, atteso che il contratto di compravendita è stato stipulato tra una società venditrice con sede legale in Italia ed una acquirente con sede in Taiwan.
Al riguardo giova precisare che, trattandosi di obbligazione contrattuale, occorre fare riferimento all'art. 57 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - successivamente sostituita dal Regolamento (Ce) N. 593/2008, meglio noto come Regolamento Roma 1 – il quale prevede che “le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n.
975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Ne consegue l'applicazione della Convenzione internazionale di Vienna sulla vendita internazionale di merci siglata l'11 aprile 1980, ratificata dall'Italia con Legge 765/1985, che è norma di diritto uniforme regolante specificatamente contratti di vendita la cui internazionalità dipende dall'ubicazione statale della sede d'affari delle parti contraenti, stante la collocazione delle sedi della società in paesi diversi,
l'Italia e Taiwan. Particolarmente l'art. 1 della suddetta Convenzione prevede l'applicabilità della stessa ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi a) quando questi
Stati sono Stati contraenti;
o b ) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. Questo significa che anche se una delle parti o entrambe non hanno sede in uno Stato contraente, la CISG può essere applicata se la legge che regola il contratto è quella di uno Stato che ha ratificato la Convenzione.
Ciò peraltro è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che al riguardo ha affermato
"trattandosi di una vendita internazionale di merci, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento, non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito ricorrendo, ratione temporis, alle regole poste dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, ratificata con L. 18 dicembre 1984, n. 975, in vigore dal 1 aprile 1991, sostitutiva dell'art. 25 preleggi), ma può farsi direttamente riferimento alla Convezione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765, in vigore dal 1 gennaio 1988, che, dettando la disciplina sostanziale uniforme nella vendita internazionale, si sostituisce alle legislazioni dei singoli Stati, e prevale altresì sulla Convenzione di Roma, come risulta dall'art. 21 di quest'ultima"
(così Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3059/2009; Sez. Un., sent. n. 14837/2002; Sez. Un., sent. n.
7503/2004; Sez. Un., sent. n. 7503/2003).
Ciò detto, occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta di prescrizione e decadenza dell'azione promossa da parte attrice. pagina 6 di 12 Al riguardo trova applicazione l'art. 39 co. 1 della Convenzione il quale prevede che qualora i beni risultino difettosi, per non perdere la relativa garanzia l'acquirente deve denunziare al venditore i difetti, specificandone per quanto possibile la natura, entro un "tempo ragionevole" dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli, con la precisazione di un termine massimo di decadenza di due anni dalla consegna. Inoltre, in base all'art. 38 "il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze".
Dunque, nel caso di specie, a seguito della ricezione dei convertitori avvenuta in data 21.01.2021, parte attrice ha provveduto, tramite e-mail del 14.04.2021, a denunciare le difformità riscontrate nei beni oggetto di compravendita e pertanto deve dunque ritenersi che il termine decadenziale ragionevole e comunque non superiore ai 2 anni dalla consegna sia stato rispettato e pertanto, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.
Con riguardo alla prescrizione, bisogna osservare che la Convenzione di Vienna nulla dispone a riguardo, prevedendo unicamente il termine decadenziale ai sensi dell'art. 39.
In ogni caso di evidenzia che, nel nostro ordinamento, il termine prescrizionale previsto per l'azione di garanzia è pari ad un anno dal momento della consegna. Tuttavia, occorre osservare come tale termine mal si concilierebbe con la previsione dell'art. 39 della Convenzione di Vienna, in quanto, come altresì ben evidenziato da parte attrice, il diritto della società attrice ad esercitare i rimedi previsti dalla
Convenzione sarebbe prescritto in un arco di tempo minore, ovvero un anno, rispetto al termine per la denunzia dei vizi, portando quindi ad una situazione di incompatibilità tra i due termini.
Pertanto, si ritiene, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria delle Corti aderenti alla
Convezione di Vienna, che il termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale non possa essere più breve del termine di decadenza previsto dalla Convenzione stessa e pertanto possa trovare applicazione il termine previsto per la denunzia dei vizi previsto dall'art. 39 co. 2 della citata Convenzione.
Peraltro nel caso in esame si osserva come non possa ritenersi essere intervenuta la prescrizione del credito, atteso che la società attrice ha inviato atti interruttivi, quali la diffida formale del 06.05.2021
(doc. 10 fascicolo attoreo) e la diffida trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2023 (doc. 14 fascicolo attoreo). Come affermato dalla Suprema Corte, anche gli atti stragiudiziali o qualsiasi dichiarazione formale che esprima la pretesa del creditore all'adempimento costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione (Cass, Civ. SSUU, Sentenza n. 18672 del 09.04.2019), tutti antecedenti allo spirare del termine di cui alla prescrizione de quo.
Ciò posto, occorre verificare la fondatezza della domanda attorea, la quale si concentra sui seguenti punti: oggetto dell'ordine, inadempimento della prestazione per non conformità e vizi dei beni venduti e risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. pagina 7 di 12 Parte attrice lamenta la difformità e presenza di vizi dei due convertitori consegnati, in quanto non conformi a quanto pattuito nell'ordine n. O-351 del 05 ottobre 2020, risultante peraltro dal preventivo n. 66/2020 e dalla nota pro forma del 05.12.2020 n 17/2020, ove era indicato “SHORE POWER
CONVERTER 56kVA (2x28kVA) 2x Paralleled Units Input: Single or Three Phase – Input voltage range: 170 – 520 Vac” (doc. 3 fascicolo attoreo). Per converso, parte convenuta ritiene che l'ordine originario sia quello dell'11.09.2020, ove la società attrice chiedeva due converter con le seguenti caratteristiche “
1. Tensione di ingresso: ingresso cavo doppio 1 fase 240V/100A/50Hz” (doc. 3 fascicolo convenuta).
Orbene, occorre evidenziare come l'e-mail dell'11.09.2020 non rappresenta un ordine, ma bensì un primo contatto da parte della società attrice al fine di ottenere un preventivo. Difatti, a tale primo contatto, sono seguite numerose e-mail intercorse tra le parti ai fini dell'individuazione del prodotto maggiormente confacente agli interessi della società attrice. La richiesta di convertitori con tensione di ingresso pari a 170-520 Vac si ricava dapprima nella mail inviata dalla società attrice a parte convenuta del 19.04.2021 (doc. 23 fascicolo attoreo), ma principalmente risulta dal preventivo del 25.09.2020
(doc. 7 fascicolo attoreo), richiamato altresì dall'ordine O-351, e dalla nota pro-forma del 05.10.2020 nr. 17/2020. Alle medesime conclusioni perviene il C.T.U. nominato Ing. , il quale, a risposta del Per_1 quesito relativo alle caratteristiche della macchine richieste dalla compratrice e alla corrispondenza della merce consegnata alle caratteristiche richieste, ha affermato che “i documenti negli atti, al netto dello scambio di e-mail nelle fasi interlocutorie, che manifestano le caratteristiche richieste dalla compratrice sono quelli allegati con i numeri 3 e 7 al fascicolo di parte attrice”, ovvero il pro-forma ed il preventivo;
altresì, lo stesso C.T.U. afferma che “in entrambi i documenti viene precisato che i convertitori sono 2 e che la potenza di conversione di 56 kVA sarà fornita da due unità in parallelo, ciascuna da 28 kVA. Viene altresì precisato che la tensione di ingresso potrà variare da 170 a 520 V e la frequenza da 40 a 70 Hz.”
Dunque, chiarito l'oggetto dell'ordine, occorre ricostruire la cornice normativa applicabile al caso di specie.
A riguardo, assumono rilievo gli artt. 35 e 36 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci. L'art. 35 stabilisce che “le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere;
b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo;
c) pagina 8 di 12 possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello;
d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle”.
Invece, l'art. 36 prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità del bene venduto anche se tale difetto si manifesta solamente in un momento successivo.
Con riguardo al piano rimediale, l'acquirente può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione o che il venditore ponga riparo al difetto, ai sensi dell'art. 46; inoltre, se l'inadempimento ha carattere essenziale può essere chiesta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 49 e 51, oppure, in caso di difetto di conformità, può domandarsi la riduzione del prezzo.
Ora, occorre mettere in luce il concetto di carattere essenziale dell'inadempimento. L'art. 25 della
Convenzione dispone che “una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.”
Tanto evidenziato, analizzando il merito, nel corso del giudizio è emerso che effettivamente i convertitori consegnati all'acquirente non erano conformi alle caratteristiche richieste dal venditore.
Parte attrice ha dedotto al riguardo di aver ordinato due convertitori con una tensione di ingresso 170-
520 V, ricevendoli di contro con una tensione di ingresso pari a 170 - 265 Vac, difformi e inferiori rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto del 05.10.2020 e come da relativa quotazione di vendita nr 66/2020 del 25.09.2020. Di contro parte convenuta ha precisato di aver adempiuto correttamente all'ordine originario dell'11.9.2020 con il quale la società chiedeva un converter con tensione di ingresso monofase 240VAC .
Ciò detto, come sopra già analizzato, l'ordine del 11.9.2020 è solo un primo contatto tra le società, occorrendo fare riferimento unicamente al preventivo del 25.09.2020 (doc. 7 fascicolo attoreo), richiamato altresì dall'ordine O-351(doc. 1 fascicolo attoreo) e dalla nota pro-forma del 05.10.2020 nr.
17/2020 (doc. 3 fascicolo attoreo).
La mancata corrispondenza delle caratteristiche del convertitore a quelle richieste dalla società attrice è altresì rinvenuta dal C.T.U, il quale nella sua relazione accerta che “la merce inviata dalla venditrice corrispondeva alle caratteristiche richieste ad eccezione della tensione di ingresso che viene chiaramente indicata sulla targa del convertitore e deve essere monofase, compresa tra i 170 e 265 V.”
Detta palese difformità in relazione alla tensione di ingresso deve ritenersi essenziale nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, trattandosi di componenti elettroniche che parte convenuta avrebbe pagina 9 di 12 dovuto installare su un natante della , di fatto inutilizzabile proprio a Controparte_6 causa della ridotta tensione degli stessi.
La società attrice, a seguito della consegna dei convertitori, avvenuta in data 21.01.2021 e del riscontro delle difformità degli stessi con conseguente denuncia via mail del 14.04.2021, ha richiesto alla società convenuta di provvedere alla risoluzione delle problematiche, ricevendo pertanto una serie di proposte, come si può evincere da:
● Mail del 29.4.2021 (doc. 8 fascicolo attoreo), con cui parte convenuta propone l'acquisto al prezzo scontato di € 4.200 di due autotrasformatori, proposta declinata dalla parte attrice con mail del 4.05.2021 (doc 9 fascicolo attoreo);
● Mail del 19.07.2021 (doc. 12 fascicolo attoreo), con cui parte convenuta riferisce la necessità di sostituire la scheda tecnica, a cui è seguita la spedizione dei convertitori non funzionanti alla società convenuta per ottenere la riparazione;
● Mail del 19.12.2022 (doc. 13 fascicolo attoreo), con cui parte convenuta proponeva l'acquisto di due convertitori nuovi al prezzo scontato di € 34.100.
Quest'ultima soluzione veniva declinata dalla società attrice, la quale, per il tramite del proprio difensore, comunicava con PEC del 4.1.2023 di voler richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell'importo corrisposto di € 48,000.00, trovando tuttavia l'opposizione della società convenuta, la quale ribadiva il proprio corretto adempimento (doc. 14 e 15 fascicolo attoreo).
Ritiene questo Giudice che la dichiarazione formale di risoluzione del contratto di cui alla PEC del
4.1.2023 sia valida e tempestiva, in linea con il concetto di “scadenza ragionevole” di cui all'art. 49 della Convenzione di Vienna, considerata la ricostruzione cronologica degli avvenimenti pocanzi effettuata.
Pertanto, alla luce della ricostruzione degli eventi come sopra esposta e dell'accertato inadempimento della società convenuta rispetto ad una caratteristica tecnica del prodotto acquistato da considerarsi essenziale, ritiene questo Giudice che debba pronunciarsi la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento imputabile alla parte convenuta.
Alla declaratoria di risoluzione del contratto, consegue, quale effetto restitutorio, l'accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'integrale prezzo pagato dalla stessa e pari ad euro 48.000, somma documentata e comunque non contestata da parte convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di (05.10.2020 e 21.12.2020, doc. 2 Controparte_2
e 4 fascicolo attoreo) alla data della notifica dell'atto di citazione (17.5.2023), oltre interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 18.5.2023 fino alla data del pagamento.
pagina 10 di 12 Ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice sia generica e infondata e pertanto debba essere rigettata.
In tema di vendita internazionale di merci, la norma di riferimento nel caso di richiesta di risarcimento danni è l'art. 74 della Convenzione stessa. Tale norma prevede che “i danni-interessi per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a seguito dell'inadempienza. Tali danni-interessi non possono essere superiori alla perdita subita ed al guadagno mancato che la parte in difetto aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, considerando i fatti di cui era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto.”
Parte attrice lamenta il fatto di aver dovuto concludere un accordo transattivo con il cliente finale
(doc. 18 fascicolo attoreo), con cui la prima si è impegnata a fornire Controparte_6 una serie di servizi aggiuntivi, quali costi di attracco dell'imbarcazione, capitano e due membri d'equipaggio e servizio energia e acqua, oltre al costo di un nuovo trasformatore, e spese di trasporto dei convertitori non conformi, per complessivi € 347.029,52.
Tuttavia osserva questo Giudice come nella presente sede la domanda risarcitoria sia stata formulata mediante allegazione probatoria generica, rimasta priva di adeguata prova all'esito del presente giudizio, sia con riferimento al nesso di causalità sia con riferimento alla mancata prova documentale degli effettivi esborsi sostenuti, avendo parte attrice prodotto unicamente l'accordo stipulato con il cliente finale e alcune fatture (doc. 19 – 22 fascicolo attoreo).
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo sulla base dell'importo accertato come dovuto, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto due convertitori e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 della somma di € 48.000,00, oltre interessi legali Parte_1 Controparte_1 decorrenti dalla data di esecuzione dei pagamenti a favore di Controparte_2
(05.10.2020 e 21.12.2020) alla data della notifica dell'atto di citazione (17.5.2023), oltre interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 18.5.2023 fino alla data del pagamento;
- rigetta ogni altra domanda;
pagina 11 di 12 Cont
- condanna rifondere a Controparte_7 Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.241 per anticipazioni ed € 6.000
[...] per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 24.9.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 12 di 12