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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/09/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1965 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHESINI LINDA ELISA
e
, c.f. , nata a [...] il [...], TE C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato SAVEGNAGO MARTINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono l'omologazione della loro separazione alle seguenti condizioni così come modificate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Assegno di mantenimento per il coniuge: nulla a titolo di assegno di mantenimento per l'uno o l'altro coniuge.
3) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali all'atto della separazione, la
OR si obbliga a trasferire, senza corrispettivo in danaro e senza che ciò costituisca TE
spirito di liberalità, entro il prossimo 31.12.2025, al SI , che si obbliga ad Parte_1
accettare, la piena proprietà della quota a lei intestata (50%) dell'immobile sito a Chioggia (VE), Via
Persica n. 3, così catastalmente identificato: Comune di Chioggia (VE), foglio 40, particella 947, sub.
1, piano S-1, categoria A/3, classe 5, consistenza 4 vani, superficie catastale totale mq. 51, escluse aree scoperte mq. 51, R.C.E. 371,85 (con la precisazione che in Catasto l'immobile è erroneamente ubicato in Viale Sebastiano Venier) con le relative quote di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio condominiale ai sensi dell'art 1117 c.c.
Conseguentemente il SI dichiara di accollarsi l'intero importo residuo del Parte_1
mutuo fondiario, concesso da Banca del Centro Veneto Credito Cooperativo Società Cooperativa-
Longare, con atto a rogito del Notaio Dott. di Chioggia in data 24.05.2017 (Repertorio Persona_1
n. 117.310 e Raccolta n. 35.126), relativamente alla quota di competenza della OR P_
. In ogni caso il SI dichiara di manlevare e tenere indenne la OR
[...] Parte_1
da ogni pretesa che possa essere avanzata da Banca del Centro Veneto Credito TE
Cooperativo Società Cooperativa-Longare nei confronti della OR per il mutuo TE
suddetto.
Il trasferimento della quota – e relative parti comuni – dell'immobile suddetto dovrà avvenire nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile, libero da ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, diritto, servitù attive e passive.
La proprietà e il possesso del suddetto immobile saranno trasferiti al SI al Parte_1
2 momento della stipula dell'atto definitivo entro il termine sopra concordato.
L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato con spese notarili a carico del SI Parte_1
e con richiesta di esenzione dall'imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa ex art. 19
[...]
L.74/87, presso il Notaio di Montecchio Maggiore (VI). Persona_2
Con espressa rinuncia della OR all'ipoteca legale. TE
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota dalla OR al SI TE
, così come sopra concordato e descritto, non è a intendersi né quale donazione Parte_1
né quale assegno di mantenimento una tantum ma viene concordato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto della separazione e risulta funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
La OR , medio tempore, si obbliga a non trasferire a terzi e/o comunque a persone TE
diverse dal SI la quota a lei intestata dell'immobile suddetto. Parte_1
La provenienza dell'immobile sopra indicato è la seguente: atto di compravendita del 24 maggio 2017
Notaio dott. di Chioggia, Rep. N. 117.309 e Racc. n. 35.125, registrato a Chioggia il 07 Persona_1
giugno 2017 al n. 1395 serie 1T.
La OR dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate presso gli uffici del TE
catasto relativi all'immobile in oggetto sito in Chioggia sono corrispondenti allo stato di fatto.
La OR dichiara che il bene immobile, che sarà oggetto di trasferimento, è in TE
regola con le norme urbanistiche ed è, quindi, liberamente commerciabile.
Il SI dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in merito Parte_1
alla attestazione energetica dell'immobile abitativo che si produce in allegato.
4) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali all'atto della separazione, il
SI si obbliga a costituire, senza corrispettivo in danaro e senza che ciò Parte_1
costituisca spirito di liberalità, entro il prossimo 31.12.2025, in favore della OR , TE
che si obbliga ad accettare, il diritto di abitazione vitalizio sull'immobile (e di uso dei mobili che lo arredano e corredano) di sua esclusiva proprietà sito ad Arcugnano, Via Chiesa Vecchia n. 9/B, così
3 catastalmente identificato: Comune di Arcugnano (VI), foglio 33, Part. 434, sub 7, piano S1-T,
categoria A/3, classe 3, consistenza 7 vani, superficie catastale totale mq. 162, escluse aree scoperte mq. 156, R.C.E. 506,13 (con la precisazione che in Catasto l'immobile è erroneamente ubicato in Via
S. Giustina n. 4).
La costituzione del diritto di abitazione vitalizio e del diritto di uso sui mobili ed arredi verrà eseguita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile in oggetto, così come pervenuto al SI
, con ogni accessione, accessorio, pertinenza diritto, servitù attive e passive. Parte_1
Il SI garantisce la piena proprietà e disponibilità del bene in oggetto e la Parte_1
libertà da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione solamente dell'ipoteca a garanzia di mutuo iscritta a Vicenza in data 08.06.2017 ai nn. 11287/1846 R.G./R.P. a favore di per la complessiva somma Controparte_3
di euro 160.000,00 (centosessantamila), ipoteca che permane.
L'atto di costituzione di uso ed abitazione dovrà essere stipulato con spese notarili a carico della
OR e con richiesta di esenzione dall'imposta di bollo, registro e da ogni altra TE
tassa ex art. 19 L.74/87, presso il Notaio di Montecchio Maggiore. Persona_2
Il possesso e il materiale godimento dell'immobile saranno trasferiti alla OR al TE
momento della stipula dell'atto notarile di costituzione del diritto entro il termine sopra concordato.
La costituzione del diritto di uso ed abitazione sull'immobile di proprietà del SI Parte_1
e a favore della OR , così come sopra concordato, non è una donazione
[...] TE
e non è un assegno di mantenimento una tantum, ma viene concordato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto della separazione e risulta funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
La provenienza dell'immobile suddetto è la seguente: atto di donazione del 01 aprile 2004 Notaio
dott. di Vicenza, Rep. N. 93.043 e Racc. n. 9.159, registrato a Vicenza il 15 aprile Persona_3
2004 al n. 251.
Il SI dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate presso gli uffici Parte_1
4 del catasto relativi all'immobile sito in Arcugnano sono corrispondenti allo stato di fatto e la OR
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in merito alla TE
attestazione energetica dell'immobile.
Il SI dichiara altresì che il bene immobile che sarà oggetto di costituzione Parte_1
del diritto di uso ed abitazione è in regola con le norme urbanistiche ed è, quindi, liberamente commerciabile.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali all'atto della separazione, la
OR cede, senza corrispettivo in danaro e senza spirito di liberalità, al SI TE
, che accetta, la sua quota dell'autovettura Skoda 3T ACCBBBX01 targata Parte_1
EF790HY, acquistata in costanza di matrimonio e a lui intestata.
6) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali all'atto della separazione, la
OR cede, senza corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità, al SI TE
, che accetta, la sua quota della barca “Manò 19 Open” targata LV 65666, Parte_1
acquistata in costanza di matrimonio e a lui intestata.
7) I coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo e/o ragione e/o causa.
8) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CALDOGNO (VI) in data 14/09/1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate
5 in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
uniti in matrimonio in CALDOGNO (VI) in data 14/09/1996, con atto trascritto al n. 9,
[...]
parte I, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALDOGNO (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
6 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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