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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/11/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 792/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 792/2019, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Augusto Di Sano Parte_1 C.F._1
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
in persona del legale rappresentante p.t, , quest'ultimo anche in Parte_2 Parte_1 proprio, adivano con ricorso ex art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 16 del 30.5.2019 emessa dall'
[...]
Con
(di seguito ), con la quale gli veniva ingiunto Controparte_1 di pagare la somma di € 14.005,00, a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni:
“
1. articolo 1 della L. n. 741/1959 per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3.10.1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes, in quanto non ha accantonato le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia al personale occupato nei mesi da giugno ad agosto 2015 e da gennaio a giugno
2016. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 8 della medesima legge, come modificato dall'art. 13 della L. n. 758/1994 nell'importo quintuplicato, per effetto dell'art. 1, comma 1177, della
L. n. 296/2006, da € 125,00 ad € 770,00 fino a cinque lavoratori;
2. articolo 1 della L. n. 741/1959 per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3.10.1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes, in quanto non ha accantonato le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia al personale occupato nei mesi da settembre a dicembre 2015. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 8 della medesima legge, come modificato dall'art. 13 della L. n.
758/1994 nell'importo quintuplicato, per effetto dell'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006, da €
770,00 ad € 5.160,00 oltre cinque lavoratori;
3. articolo 1, Legge n. 4/1953, la cui sanzione è stabilita dall'articolo 5 della stessa Legge, come modificato dall'articolo 18 del D.Lgs. 19.12.94 n. 758 nell'importo da € 125,00 ad € 770,00, già quintuplicato ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27.12.2006 n. 296, per aver omesso il datore di lavoro di consegnare ai lavoratori sotto indicati il prescritto prospetto paga all'atto della corresponsione della retribuzione:
- , mesi da aprile a settembre 2013 e da gennaio a giugno 2014; Persona_1
- mese di marzo 2015; Persona_2
- , mesi da marzo a giugno 2015; Persona_3
- , mese di settembre 2015; Persona_4
- , mese di settembre 2015; Persona_5
- , mese di settembre 2015; Persona_6
- , mesi da settembre a dicembre 2015; Persona_7
4. articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella L. n. 73/2002, come modificato dall'art.
14 del D.L. n. 145/2013 convertito nella L. n. 9/2014 sanzionato dallo stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.300,00 ad € 10.400,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di €
39,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato il sotto indicato lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo di lavoro successivo:
- NT MI, irregolarmente occupato dal 13.04.2015 al 31.07.2015 per 69 giornate di effettivo lavoro”.
Deducevano, in particolare, i ricorrenti che, con riferimento alle violazioni di cui ai punti 1) e 2),
l'ordinanza-ingiunzione impugnata non indicava specificamente i nominativi dei lavoratori in Con relazione ai quali, secondo gli assunti dell' , non aveva provveduto ad accantonare le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, con conseguente lesione del diritto di difesa;
che, peraltro, ad alcuni lavoratori le percentuali contrattuali per ferie, riposi annui e gratifica natalizia non spettavano in quanto nei mesi giugno-agosto 2015, gennaio-giugno 2016, settembre- dicembre 2015 non erano ancora stati assunti (NT MI, , Persona_7 Per_6
, ), erano già licenziati ( , )
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_8
o dimessi ( . Quanto alla violazione di cui al punto 4) dell'ordinanza-ingiunzione, Persona_2
parte ricorrente contestava che il lavoratore NT MI avesse svolto periodo di lavoro in nero, essendo stato assunto solo in data 3.8.2015; che le buste paga e lettere di assunzione erano state tutte consegnate ai lavoratori.
Con Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti e venivano assunte le prove orali ammesse. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_2
Avezzano n. 1/2022 del 18.2.2022, il processo veniva interrotto nei soli confronti della società, le cause venivano quindi separate ed il processo proseguito nei soli confronti di . Parte_1
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla presunta violazione del diritto di difesa per non avere l'ordinanza-ingiunzione, in riferimento alle violazioni di cui ai punti 1)
e 2), indicato in nomi dei lavoratori in relazione ai quali sarebbe stato accertato il mancato accantonamento di ferie, riposi annui, gratifica natalizia.
Giova osservare che, secondo costante giurisprudenza, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale (Cass., Sez. I, 22.9.2006, n.
20702).
Nel caso che occupa, l'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo contiene tutti gli elementi di fatto e gli estremi di diritto delle intervenute violazioni, ma richiama espressamente l'atto presupposto, rappresentato dal verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. AQ00001/2017-157-01 del
26.10.2017, la cui regolare notifica nei confronti dei ricorrenti non è in contestazione.
Si è, del resto, anche affermato in giurisprudenza che l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass., Sez. VI-2, 30.7.2020, n. 16316).
Ne discende che, nel caso che occupa, alcuna lesione del diritto di difesa può ritenersi sussistente in conseguenza della mancata indicazione dei lavoratori in relazione ai quali è mancato l'accantonamento in questione, poiché tale dettagliata indicazione si rinviene, invece, nel verbale unico presupposto all'ordinanza-ingiunzione impugnata e da quest'ultima richiamato per relationem.
Anche nel merito le doglianze dei ricorrenti sono destituite di fondamento.
Giova osservare che le violazioni contestate si basano sull'accertamento operato nel già menzionato
Con verbale unico dell' prot. n. AQ00001/2017-157-01 del 26.10.2017, ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese da “tutto il personale” acquisite in sede ispettiva, dalle quali emergeva, per quanto in questa sede interessa, che:
- era stato occupato dall'azienda nel periodo dal 7.9.2015 al 31.12.2015; Persona_5
era stato retribuito fino al mese di settembre 2015 con acconti, senza ricevere la busta paga al momento del saldo della retribuzione;
Per
- era stato occupato dall'azienda nel periodo dal 24.4.2012 all'8.6.2016; Persona_1
non aveva, inoltre, ricevuto le buste paga dei mesi da aprile a dicembre 2013 e da gennaio a giugno 2014, al momento del saldo della retribuzione;
- era stato occupato dall'azienda dal 23.9.2015 al 31.5.2016; la ditta doveva Persona_6
ancora provvedere ad inviare al lavoratore la busta paga del mese di settembre 2015, sebbene già pagata;
- era stato occupato dall'azienda dal 23.9.2015 al 31.5.2016; per l'attività Persona_7 svolta era stato retribuito con acconti per un importo complessivo di € 4.276,00, che coprivano l'importo delle buste paga fino a dicembre 2015, tuttavia mai consegnate al lavoratore;
- era stato occupato dall'azienda dal 5.9.2014 al 30.6.2015; era stato retribuito Persona_2
fino al mese di febbraio 2015; da marzo a giugno 2015 aveva percepito solo acconti per un importo complessivo di € 2.200,00, idonee a coprire l'importo della busta paga di marzo 2015, mai consegnata al lavoratore;
- era stato occupato dall'azienda dal 7.9.2015 al 9.2.2016; aveva Persona_4 percepito solo acconti per un importo complessivo di € 2.000,00, idonei a coprire l'importo della busta paga di settembre 2015, mai consegnata al lavoratore;
- NT MI era stato occupato dall'azienda dal 13.4.2015 al 22.1.2016; era stato, tuttavia, regolarizzato solo in data 3.8.2015 e, pertanto, era stato occupato in nero per 69 giorni;
aveva percepito solo acconti per un importo complessivo di € 3.145,00, idonei a coprire le mensilità di aprile e maggio 2015;
- era stato occupato dall'azienda dal 18.12.2014 al 30.11.2015; era stato Persona_8
retribuito fino al mese di febbraio 2015, per il resto aveva ricevuto solo acconti per un importo complessivo di € 7.557,00, idonei a coprire le buste paga da marzo a giugno 2015, mai consegnate al lavoratore;
- relativamente a tutti i lavoratori la ditta aveva trattenuto e non accantonato alla Cassa Abruzzo le percentuali contabili dovute in favore degli stessi nel periodo da giugno 2015 a giugno
2016, violando gli obblighi derivanti dal CCNL di riferimento;
inoltre, per i lavoratori e NT MI erano state calcolate anche le percentuali che la società Persona_6
era tenuta ad accantonare alla e dovute sulla base del maggior livello accertato e CP_3
del periodo di lavoro in nero.
I ricorrenti, senza contestare i mancati accantonamenti delle percentuali contrattuali per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, deducono tuttavia che tali accantonamenti non erano dovuti per i mesi giugno-agosto 2015, gennaio-giugno 2016 e settembre-dicembre 2015, in quanto alcuni lavoratori non erano stati ancora assunti, mentre altri avevano già cessato il rapporto di lavoro per licenziamento o per dimissioni.
In particolare, secondo l'assunto di parte ricorrente: NT MI era stato assunto soltanto a far data dal 3.8.2015, e dal 23.9.2015, Persona_7 Persona_6 Persona_4
, dal 7.9.2015; viceversa, si era dimesso con decorrenza dal 14.6.2015,
[...] Persona_2
mentre era stato licenziato con decorrenza dal 30.11.2015. Persona_8
A ben vedere, tuttavia, le date di inizio del rapporto lavorativo dei dipendenti Persona_7
(23.9.2015), (23.9.2015) e (7.9.2015), come la data di Persona_6 Persona_4
cessazione dal rapporto con il lavoratore (30.11.2015), allegate dai ricorrenti, Persona_3
coincidono con quelle accertate nello stesso verbale unico.
Piuttosto, dal prospetto schematico riportato nel corpo del verbale unico, si evince segnatamente che la violazione di cui al punto 1) dell'ordinanza-ingiunzione, relativa al mancato accantonamento per il periodo da giugno ad agosto 2015 si riferisce ai lavoratori , Persona_1 Persona_2
(ma per quest'ultimo solo in relazione al mese di giugno), , Persona_9 Persona_8
NT MI;
mentre per il periodo da gennaio a giugno 2016, la violazione si riferisce ai lavoratori , (ma per quest'ultimo solo in relazione ai Persona_1 Persona_4
mesi di gennaio e febbraio), , e NT MI (ma per questi Persona_7 Persona_6
ultimi tre con esclusione del mese di giugno). Per contro, la violazione di cui al punto 2) dell'ordinanza-ingiunzione, relativa al mancato accantonamento per il periodo (intermedio) da settembre a dicembre 2015, si riferisce ai lavoratori
, , (ma ad esclusione per quest'ultimo Persona_1 Persona_5 Persona_8
del mese di dicembre), , , , NT Persona_4 Persona_7 Persona_6
MI.
Non a caso l'ordinanza-ingiunzione ha differenziato la violazione della medesima natura (art. 1, legge n. 741/1959, per non aver accantonato le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia) tra i punti 1) e 2) a seconda che la stessa fosse commessa rispettivamente “fino a cinque lavoratori” (punto 1) ovvero “oltre cinque lavoratori” (punto 2).
Gli unici rapporti di lavoro la cui durata è controversa risultano essere: quello intercorso tra Parte_2
e NT MI in relazione al quale la ricorrente contesta l'attività lavorativa in nero
[...]
Con accertata dall' per il periodo dal 13.4.2015 al 31.7.2015, assumendo che il rapporto fosse iniziato solo dal 3.8.2015, data di decorrenza fissata dal regolare contratto di lavoro stipulato tra le parti;
quello intercorso tra e in relazione al quale parte ricorrente sostiene Parte_2 Persona_2
Con che esso sarebbe cessato il 14.6.2015, mentre l' ha individuato come data di cessazione il
30.6.2015.
Orbene, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato irregolare tra e NT Parte_2
MI anche nel periodo dal 13.4.2015 al 31.7.2015 (anteriormente cioè alla formale assunzione del lavoratore) deve ritenersi accertata all'esito dell'istruttoria.
Il teste , in risposta al cap. 8) della memoria di costituzione (“NT MI Persona_1
dal 13/4/2015 al 31/7/2015 ha lavorato alle dipendenze della società senza aver Parte_2 sottoscritto alcun contratto di lavoro e senza aver ricevuto la dichiarazione di assunzione”), ha confermato che il NT aveva “cominciato a lavorare ad aprile 2015”.
Il medesimo capitolo di prova è stato confermato anche dal teste . Persona_7
Lo stesso lavoratore NT MI, escusso come teste nel presente giudizio, dopo aver riferito, pur non ricordando esattamente le date, di aver lavorato alle dipendenze di per circa 7 Parte_2
mesi, di aver sottoscritto un contratto di lavoro e ricevuto una dichiarazione di assunzione, ha chiarito:
“Prima di assumermi la mi ha fatto lavorare un periodo di prova di circa un mese”. Pt_2
In sede ispettiva, d'altra parte, lo stesso NT MI aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare per la ditta dall'11.5.2015 “senza assunzione”, di essere stato regolarizzato Parte_2 con contratto a tempo indeterminato solo dal 3.8.2015, di aver pattuito, nel periodo “in nero”, con una retribuzione di € 70,00 al giorno, mai ricevuti;
di aver lavorato anche 13 Parte_1
giorni ad aprile 2015. Del pari, sempre in sede ispettiva, il lavoratore riferiva di aver iniziato a Persona_8
lavorare negli stessi cantieri con NT MI nel maggio 2015 e di essere a conoscenza che quest'ultimo aveva “lavorato per circa tre mesi in nero, perché diceva che ancora non gli facevano un contratto di lavoro”.
Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e NT Parte_2
MI anche nel periodo dal 13.4.2015 al 31.7.2015, ne discende altresì la correttezza dell'accertamento circa l'impiego del lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (punto 4 dell'ordinanza-ingiunzione).
Quanto alla data di cessazione del rapporto di lavoro tra e il teste Parte_2 Persona_2
, ha confermato il capitolo 2) della memoria di costituzione (“ ha Persona_5 Persona_2
lavorato alle dipendenze della società dal 5/9/2014 al 30/6/2014 e da marzo a giugno Parte_2 ha ricevuto solo acconti sull'importo dovuto in busta paga”).
La stessa lettera di dimissioni firmata dal lavoratore d'altra parte, è datata 14.6.2015, ma Per_2
indica un periodo di preavviso di 15 giorni per la cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la violazione di cui al punto 3) dell'ordinanza-ingiunzione deve ritenersi accertata sulla base Con dell'istruttoria espletata sia in sede ispettiva dall' , sia nel corso del presente giudizio.
In particolare, il teste , dopo aver dichiarato che “dal marzo a giugno 2015 ho Persona_1 ricevuto solo acconti”, ha poi risposto, a prova contraria sul capitolo 1) del ricorso (“se sia vero che la ha consegnato ai lavoratori sotto indicati i prospetti paga che si mostrano, all'atto Parte_2 della corresponsione della retribuzione: - , mesi da aprile a dicembre 2013 e da Persona_1
gennaio a giugno 2014; - mese di marzo 2015; - , mesi da Persona_2 Persona_3
marzo a giugno 2015; - , mese di settembre 2015; , Persona_4 Persona_5
mese di settembre 2015; , mese di settembre 2015; , mesi da Persona_6 Persona_7 settembre a dicembre 2015”): “Non è vero quanto mi si legge, riconosco solo la busta di febbraio
2015 che ho firmato, mentre le altre non le ho ricevute. Infatti quando ritiravo le buste paga le firmavo sempre”.
Parimenti il lavoratore , dopo aver riferito di aver ricevuto “da marzo a Persona_8 novembre 2015 solo acconti sulle buste paga”, rispondendo al capitolo 1) del ricorso, ha dichiarato:
“Ho firmato la busta paga di febbraio 2015, ma non ho mai ricevuto le buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2015”.
Tale deposizione è del tutto conforme a quella resa in sede ispettiva, ove lo stesso Persona_8
dichiarava: “Da marzo 2015 a novembre 2014 ho ricevuto solo acconti… Non ho più
[...] ricevuto le buste paga e quindi non so riferire quanta differenza devo avere”. , in sede di escussione testimoniale nel corso del giudizio, ha poi confermato di Persona_5
non aver ricevuto le buste paga nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Il teste , dal canto suo, ha precisato “di aver ricevuto la retribuzione con busta paga a Persona_6 settembre 2015” e di aver successivamente “ricevuto solo acconti”.
La circostanza che , con lettera del 10.5.2016, avesse contestato solo i mancati versamenti CP_3
degli accantonamenti e dei contributi per il semestre aprile-novembre 2015 non è certamente idonea a dimostrare la regolarità degli altri periodi, mentre del tutto irrilevante è la mancata attivazione da parte del (con il quale aveva stipulato un appalto, che lo stesso Controparte_4 Parte_2
Comune peraltro si determinava a risolvere per grave inadempimento di della Parte_2
procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,00, Parte_2
tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, in favore dell' Controparte_1
;
[...]
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 17 settembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 792/2019, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Augusto Di Sano Parte_1 C.F._1
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della dott.ssa Assunta Martorelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
in persona del legale rappresentante p.t, , quest'ultimo anche in Parte_2 Parte_1 proprio, adivano con ricorso ex art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 16 del 30.5.2019 emessa dall'
[...]
Con
(di seguito ), con la quale gli veniva ingiunto Controparte_1 di pagare la somma di € 14.005,00, a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni:
“
1. articolo 1 della L. n. 741/1959 per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3.10.1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes, in quanto non ha accantonato le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia al personale occupato nei mesi da giugno ad agosto 2015 e da gennaio a giugno
2016. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 8 della medesima legge, come modificato dall'art. 13 della L. n. 758/1994 nell'importo quintuplicato, per effetto dell'art. 1, comma 1177, della
L. n. 296/2006, da € 125,00 ad € 770,00 fino a cinque lavoratori;
2. articolo 1 della L. n. 741/1959 per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3.10.1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes, in quanto non ha accantonato le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia al personale occupato nei mesi da settembre a dicembre 2015. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 8 della medesima legge, come modificato dall'art. 13 della L. n.
758/1994 nell'importo quintuplicato, per effetto dell'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006, da €
770,00 ad € 5.160,00 oltre cinque lavoratori;
3. articolo 1, Legge n. 4/1953, la cui sanzione è stabilita dall'articolo 5 della stessa Legge, come modificato dall'articolo 18 del D.Lgs. 19.12.94 n. 758 nell'importo da € 125,00 ad € 770,00, già quintuplicato ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27.12.2006 n. 296, per aver omesso il datore di lavoro di consegnare ai lavoratori sotto indicati il prescritto prospetto paga all'atto della corresponsione della retribuzione:
- , mesi da aprile a settembre 2013 e da gennaio a giugno 2014; Persona_1
- mese di marzo 2015; Persona_2
- , mesi da marzo a giugno 2015; Persona_3
- , mese di settembre 2015; Persona_4
- , mese di settembre 2015; Persona_5
- , mese di settembre 2015; Persona_6
- , mesi da settembre a dicembre 2015; Persona_7
4. articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella L. n. 73/2002, come modificato dall'art.
14 del D.L. n. 145/2013 convertito nella L. n. 9/2014 sanzionato dallo stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.300,00 ad € 10.400,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di €
39,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato il sotto indicato lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo di lavoro successivo:
- NT MI, irregolarmente occupato dal 13.04.2015 al 31.07.2015 per 69 giornate di effettivo lavoro”.
Deducevano, in particolare, i ricorrenti che, con riferimento alle violazioni di cui ai punti 1) e 2),
l'ordinanza-ingiunzione impugnata non indicava specificamente i nominativi dei lavoratori in Con relazione ai quali, secondo gli assunti dell' , non aveva provveduto ad accantonare le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, con conseguente lesione del diritto di difesa;
che, peraltro, ad alcuni lavoratori le percentuali contrattuali per ferie, riposi annui e gratifica natalizia non spettavano in quanto nei mesi giugno-agosto 2015, gennaio-giugno 2016, settembre- dicembre 2015 non erano ancora stati assunti (NT MI, , Persona_7 Per_6
, ), erano già licenziati ( , )
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_8
o dimessi ( . Quanto alla violazione di cui al punto 4) dell'ordinanza-ingiunzione, Persona_2
parte ricorrente contestava che il lavoratore NT MI avesse svolto periodo di lavoro in nero, essendo stato assunto solo in data 3.8.2015; che le buste paga e lettere di assunzione erano state tutte consegnate ai lavoratori.
Con Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti e venivano assunte le prove orali ammesse. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_2
Avezzano n. 1/2022 del 18.2.2022, il processo veniva interrotto nei soli confronti della società, le cause venivano quindi separate ed il processo proseguito nei soli confronti di . Parte_1
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente disattesa la doglianza di parte ricorrente in ordine alla presunta violazione del diritto di difesa per non avere l'ordinanza-ingiunzione, in riferimento alle violazioni di cui ai punti 1)
e 2), indicato in nomi dei lavoratori in relazione ai quali sarebbe stato accertato il mancato accantonamento di ferie, riposi annui, gratifica natalizia.
Giova osservare che, secondo costante giurisprudenza, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale (Cass., Sez. I, 22.9.2006, n.
20702).
Nel caso che occupa, l'ordinanza-ingiunzione impugnata non solo contiene tutti gli elementi di fatto e gli estremi di diritto delle intervenute violazioni, ma richiama espressamente l'atto presupposto, rappresentato dal verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. AQ00001/2017-157-01 del
26.10.2017, la cui regolare notifica nei confronti dei ricorrenti non è in contestazione.
Si è, del resto, anche affermato in giurisprudenza che l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass., Sez. VI-2, 30.7.2020, n. 16316).
Ne discende che, nel caso che occupa, alcuna lesione del diritto di difesa può ritenersi sussistente in conseguenza della mancata indicazione dei lavoratori in relazione ai quali è mancato l'accantonamento in questione, poiché tale dettagliata indicazione si rinviene, invece, nel verbale unico presupposto all'ordinanza-ingiunzione impugnata e da quest'ultima richiamato per relationem.
Anche nel merito le doglianze dei ricorrenti sono destituite di fondamento.
Giova osservare che le violazioni contestate si basano sull'accertamento operato nel già menzionato
Con verbale unico dell' prot. n. AQ00001/2017-157-01 del 26.10.2017, ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese da “tutto il personale” acquisite in sede ispettiva, dalle quali emergeva, per quanto in questa sede interessa, che:
- era stato occupato dall'azienda nel periodo dal 7.9.2015 al 31.12.2015; Persona_5
era stato retribuito fino al mese di settembre 2015 con acconti, senza ricevere la busta paga al momento del saldo della retribuzione;
Per
- era stato occupato dall'azienda nel periodo dal 24.4.2012 all'8.6.2016; Persona_1
non aveva, inoltre, ricevuto le buste paga dei mesi da aprile a dicembre 2013 e da gennaio a giugno 2014, al momento del saldo della retribuzione;
- era stato occupato dall'azienda dal 23.9.2015 al 31.5.2016; la ditta doveva Persona_6
ancora provvedere ad inviare al lavoratore la busta paga del mese di settembre 2015, sebbene già pagata;
- era stato occupato dall'azienda dal 23.9.2015 al 31.5.2016; per l'attività Persona_7 svolta era stato retribuito con acconti per un importo complessivo di € 4.276,00, che coprivano l'importo delle buste paga fino a dicembre 2015, tuttavia mai consegnate al lavoratore;
- era stato occupato dall'azienda dal 5.9.2014 al 30.6.2015; era stato retribuito Persona_2
fino al mese di febbraio 2015; da marzo a giugno 2015 aveva percepito solo acconti per un importo complessivo di € 2.200,00, idonee a coprire l'importo della busta paga di marzo 2015, mai consegnata al lavoratore;
- era stato occupato dall'azienda dal 7.9.2015 al 9.2.2016; aveva Persona_4 percepito solo acconti per un importo complessivo di € 2.000,00, idonei a coprire l'importo della busta paga di settembre 2015, mai consegnata al lavoratore;
- NT MI era stato occupato dall'azienda dal 13.4.2015 al 22.1.2016; era stato, tuttavia, regolarizzato solo in data 3.8.2015 e, pertanto, era stato occupato in nero per 69 giorni;
aveva percepito solo acconti per un importo complessivo di € 3.145,00, idonei a coprire le mensilità di aprile e maggio 2015;
- era stato occupato dall'azienda dal 18.12.2014 al 30.11.2015; era stato Persona_8
retribuito fino al mese di febbraio 2015, per il resto aveva ricevuto solo acconti per un importo complessivo di € 7.557,00, idonei a coprire le buste paga da marzo a giugno 2015, mai consegnate al lavoratore;
- relativamente a tutti i lavoratori la ditta aveva trattenuto e non accantonato alla Cassa Abruzzo le percentuali contabili dovute in favore degli stessi nel periodo da giugno 2015 a giugno
2016, violando gli obblighi derivanti dal CCNL di riferimento;
inoltre, per i lavoratori e NT MI erano state calcolate anche le percentuali che la società Persona_6
era tenuta ad accantonare alla e dovute sulla base del maggior livello accertato e CP_3
del periodo di lavoro in nero.
I ricorrenti, senza contestare i mancati accantonamenti delle percentuali contrattuali per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, deducono tuttavia che tali accantonamenti non erano dovuti per i mesi giugno-agosto 2015, gennaio-giugno 2016 e settembre-dicembre 2015, in quanto alcuni lavoratori non erano stati ancora assunti, mentre altri avevano già cessato il rapporto di lavoro per licenziamento o per dimissioni.
In particolare, secondo l'assunto di parte ricorrente: NT MI era stato assunto soltanto a far data dal 3.8.2015, e dal 23.9.2015, Persona_7 Persona_6 Persona_4
, dal 7.9.2015; viceversa, si era dimesso con decorrenza dal 14.6.2015,
[...] Persona_2
mentre era stato licenziato con decorrenza dal 30.11.2015. Persona_8
A ben vedere, tuttavia, le date di inizio del rapporto lavorativo dei dipendenti Persona_7
(23.9.2015), (23.9.2015) e (7.9.2015), come la data di Persona_6 Persona_4
cessazione dal rapporto con il lavoratore (30.11.2015), allegate dai ricorrenti, Persona_3
coincidono con quelle accertate nello stesso verbale unico.
Piuttosto, dal prospetto schematico riportato nel corpo del verbale unico, si evince segnatamente che la violazione di cui al punto 1) dell'ordinanza-ingiunzione, relativa al mancato accantonamento per il periodo da giugno ad agosto 2015 si riferisce ai lavoratori , Persona_1 Persona_2
(ma per quest'ultimo solo in relazione al mese di giugno), , Persona_9 Persona_8
NT MI;
mentre per il periodo da gennaio a giugno 2016, la violazione si riferisce ai lavoratori , (ma per quest'ultimo solo in relazione ai Persona_1 Persona_4
mesi di gennaio e febbraio), , e NT MI (ma per questi Persona_7 Persona_6
ultimi tre con esclusione del mese di giugno). Per contro, la violazione di cui al punto 2) dell'ordinanza-ingiunzione, relativa al mancato accantonamento per il periodo (intermedio) da settembre a dicembre 2015, si riferisce ai lavoratori
, , (ma ad esclusione per quest'ultimo Persona_1 Persona_5 Persona_8
del mese di dicembre), , , , NT Persona_4 Persona_7 Persona_6
MI.
Non a caso l'ordinanza-ingiunzione ha differenziato la violazione della medesima natura (art. 1, legge n. 741/1959, per non aver accantonato le percentuali contrattuali dovute per ferie, riposi annui e gratifica natalizia) tra i punti 1) e 2) a seconda che la stessa fosse commessa rispettivamente “fino a cinque lavoratori” (punto 1) ovvero “oltre cinque lavoratori” (punto 2).
Gli unici rapporti di lavoro la cui durata è controversa risultano essere: quello intercorso tra Parte_2
e NT MI in relazione al quale la ricorrente contesta l'attività lavorativa in nero
[...]
Con accertata dall' per il periodo dal 13.4.2015 al 31.7.2015, assumendo che il rapporto fosse iniziato solo dal 3.8.2015, data di decorrenza fissata dal regolare contratto di lavoro stipulato tra le parti;
quello intercorso tra e in relazione al quale parte ricorrente sostiene Parte_2 Persona_2
Con che esso sarebbe cessato il 14.6.2015, mentre l' ha individuato come data di cessazione il
30.6.2015.
Orbene, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato irregolare tra e NT Parte_2
MI anche nel periodo dal 13.4.2015 al 31.7.2015 (anteriormente cioè alla formale assunzione del lavoratore) deve ritenersi accertata all'esito dell'istruttoria.
Il teste , in risposta al cap. 8) della memoria di costituzione (“NT MI Persona_1
dal 13/4/2015 al 31/7/2015 ha lavorato alle dipendenze della società senza aver Parte_2 sottoscritto alcun contratto di lavoro e senza aver ricevuto la dichiarazione di assunzione”), ha confermato che il NT aveva “cominciato a lavorare ad aprile 2015”.
Il medesimo capitolo di prova è stato confermato anche dal teste . Persona_7
Lo stesso lavoratore NT MI, escusso come teste nel presente giudizio, dopo aver riferito, pur non ricordando esattamente le date, di aver lavorato alle dipendenze di per circa 7 Parte_2
mesi, di aver sottoscritto un contratto di lavoro e ricevuto una dichiarazione di assunzione, ha chiarito:
“Prima di assumermi la mi ha fatto lavorare un periodo di prova di circa un mese”. Pt_2
In sede ispettiva, d'altra parte, lo stesso NT MI aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare per la ditta dall'11.5.2015 “senza assunzione”, di essere stato regolarizzato Parte_2 con contratto a tempo indeterminato solo dal 3.8.2015, di aver pattuito, nel periodo “in nero”, con una retribuzione di € 70,00 al giorno, mai ricevuti;
di aver lavorato anche 13 Parte_1
giorni ad aprile 2015. Del pari, sempre in sede ispettiva, il lavoratore riferiva di aver iniziato a Persona_8
lavorare negli stessi cantieri con NT MI nel maggio 2015 e di essere a conoscenza che quest'ultimo aveva “lavorato per circa tre mesi in nero, perché diceva che ancora non gli facevano un contratto di lavoro”.
Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e NT Parte_2
MI anche nel periodo dal 13.4.2015 al 31.7.2015, ne discende altresì la correttezza dell'accertamento circa l'impiego del lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (punto 4 dell'ordinanza-ingiunzione).
Quanto alla data di cessazione del rapporto di lavoro tra e il teste Parte_2 Persona_2
, ha confermato il capitolo 2) della memoria di costituzione (“ ha Persona_5 Persona_2
lavorato alle dipendenze della società dal 5/9/2014 al 30/6/2014 e da marzo a giugno Parte_2 ha ricevuto solo acconti sull'importo dovuto in busta paga”).
La stessa lettera di dimissioni firmata dal lavoratore d'altra parte, è datata 14.6.2015, ma Per_2
indica un periodo di preavviso di 15 giorni per la cessazione del rapporto di lavoro.
Anche la violazione di cui al punto 3) dell'ordinanza-ingiunzione deve ritenersi accertata sulla base Con dell'istruttoria espletata sia in sede ispettiva dall' , sia nel corso del presente giudizio.
In particolare, il teste , dopo aver dichiarato che “dal marzo a giugno 2015 ho Persona_1 ricevuto solo acconti”, ha poi risposto, a prova contraria sul capitolo 1) del ricorso (“se sia vero che la ha consegnato ai lavoratori sotto indicati i prospetti paga che si mostrano, all'atto Parte_2 della corresponsione della retribuzione: - , mesi da aprile a dicembre 2013 e da Persona_1
gennaio a giugno 2014; - mese di marzo 2015; - , mesi da Persona_2 Persona_3
marzo a giugno 2015; - , mese di settembre 2015; , Persona_4 Persona_5
mese di settembre 2015; , mese di settembre 2015; , mesi da Persona_6 Persona_7 settembre a dicembre 2015”): “Non è vero quanto mi si legge, riconosco solo la busta di febbraio
2015 che ho firmato, mentre le altre non le ho ricevute. Infatti quando ritiravo le buste paga le firmavo sempre”.
Parimenti il lavoratore , dopo aver riferito di aver ricevuto “da marzo a Persona_8 novembre 2015 solo acconti sulle buste paga”, rispondendo al capitolo 1) del ricorso, ha dichiarato:
“Ho firmato la busta paga di febbraio 2015, ma non ho mai ricevuto le buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2015”.
Tale deposizione è del tutto conforme a quella resa in sede ispettiva, ove lo stesso Persona_8
dichiarava: “Da marzo 2015 a novembre 2014 ho ricevuto solo acconti… Non ho più
[...] ricevuto le buste paga e quindi non so riferire quanta differenza devo avere”. , in sede di escussione testimoniale nel corso del giudizio, ha poi confermato di Persona_5
non aver ricevuto le buste paga nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Il teste , dal canto suo, ha precisato “di aver ricevuto la retribuzione con busta paga a Persona_6 settembre 2015” e di aver successivamente “ricevuto solo acconti”.
La circostanza che , con lettera del 10.5.2016, avesse contestato solo i mancati versamenti CP_3
degli accantonamenti e dei contributi per il semestre aprile-novembre 2015 non è certamente idonea a dimostrare la regolarità degli altri periodi, mentre del tutto irrilevante è la mancata attivazione da parte del (con il quale aveva stipulato un appalto, che lo stesso Controparte_4 Parte_2
Comune peraltro si determinava a risolvere per grave inadempimento di della Parte_2
procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,00, Parte_2
tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, in favore dell' Controparte_1
;
[...]
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 17 settembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia