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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE IA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 517/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia alla via A. Pansa n. 55/i, presso lo studio dell'Avv. Elena Dall'Olio
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Giroldi e Giuseppe
Basile, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: risarcimento da erronea certificazione contributiva
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'errata certificazione da parte dell'Istituto della sua posizione contributiva tale da consentire l'accesso alla pensione di anzianità. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha esposto: di aver presentato in data 06.06.2024 domanda telematica di pensione con decorrenza dal 01.09.2024, dopo aver ottenuto dall' CP_1
l'estratto conto certificativo e conferma di aver maturato a maggio 2024 le 2227 settimane utili al pensionamento;
di avere rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal primo settembre 2024; di aver appreso, con comunicazione dell' del 22.10.2024, che la sua CP_1 pensione n. 018-680033047169 Cat. VOART decorreva dal 01.10.2024 e non dal
01.09.2024. Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ex art. 1218 Cod.Civ e per l'effetto condannare l'ente previdenziale a risarcire il Sig. per la retribuzione perduta per il mese di Parte_1 settembre 2024 quantificabile in Euro 1.817,00 (netti) oltre oneri previdenziali, interessi e rivalutazione o di altra somma ritenuta di giustizia;
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito del deposito di note scritte.
In fatto non sono controversi tra le parti i termini della vicenda: è pacifico che la comunicazione certificativa del conto assicurativo è stata emessa dall' ai sensi CP_1 dell'art. 54 legge 88/1989, con l'attestazione che alla data del 31.12.2023 il ricorrente aveva maturato n. 2205 contributi settimanali, e che l' a seguito di chiarimenti CP_1 richiesti dal ricorrente per il tramite del Patronato in relazione al raggiungimento delle settimane utili per il pensionamento, abbia confermato che al 31.05.2024 erano presenti
2227 settimane.
2 L'Istituto previdenziale ha lamentato che le richieste del Patronato effettuate tramite il
Portale alle quali si era dato riscontro a seguito di simulazione nel sistema CP_1 informatico e di calcolo denominato “Unicarpe” che al 26.07.2024 confermava la presenza di 2227 alla data del 31.05.2024, non possono assumere valore certificativo.
Al riguardo la Suprema Corte ha ribadito che nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 della legge 88/1989, nondimeno la situazione dell'assicurato che abbia fatto affidamento in detta informazione merita tutela ai sensi dell'art. 1175 c.c., essendo gli organi degli enti previdenziali privati in possesso di dati e di conoscenze che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza (Cass. n. 3195/2012 e Cass. n. 23050/2017).
Il principio vale anche per l' Infatti, con sentenza n. 21454/2013, la Corte di CP_1
Cassazione ha affermato che nell'ipotesi in cui l' abbia fornito all'assicurato, mediante CP_1 il rilascio di estratti conto assicurativi contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all' art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38
Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
Peraltro, numerose pronunce dalla Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea indicano che la tutela del legittimo affidamento costituisce un
3 principio generale tanto dell'ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e dell'ordinamento comunitario. Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni (artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità
e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.). In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, quali quelli alla prestazione pensionistica, garantiti dall'art. 38 Cost..
Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la pubblica amministrazione fornisca notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, non soltanto nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia un obbligo legale di fornire dette informazioni con una vera e propria certificazione. Anche in questo caso si tratta di obbligazione di origine legale, ancorché relativa ad un rapporto intercorrente tra due parti, con conseguente natura contrattuale della responsabilità per inosservanza della stessa e con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., alla luce del quale colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre
è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La nozione di causa non imputabile al debitore che induce l'impossibilità della prestazione o dell'esatta prestazione è stata costantemente precisata in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina l'impossibilità della prestazione
4 nonostante l'esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali. L'articolo 1218 c.c. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la responsabilità dell' può configurarsi anche in CP_1 caso di informazioni fornite all'assicurato non contenute in atti certificativi, e pure in questo caso la responsabilità dell'ente previdenziale è di natura contrattuale.
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova, su di esso incombente ex art. 1218 CP_1
c.c., di non essere responsabile del danno subito dall'assicurato in quanto questo sarebbe stato determinato da causa non imputabile all' : al contrario, è provato per tabulas CP_1 che il danno è stato cagionato proprio dal comportamento colpevole dell' , cioè CP_1 dall'errore commesso dall' nella redazione della comunicazione Numero Protocollo CP_1
6800.26/07/2024.026265 del 26.07.2024, che ha indotto il ricorrente a rassegnare CP_1 le dimissioni nella convinzione, poi rivelatasi errata, di avere diritto a fruire della pensione con decorrenza dal 01.09.2024.
Non può essere neppure invocata alcuna negligenza da parte del ricorrente dal momento che l'erroneità dei dati forniti dall'Istituto non poteva riscontrarsi sulla base dell'ordinaria diligenza.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la responsabilità dell' per il danno causato CP_1 al ricorrente per effetto della sua errata comunicazione relativa al requisito contributivo ai fini del conseguimento della pensione di anzianità.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte la liquidazione del danno per cui è causa è parametrata alle retribuzioni perdute fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione (Cass. n. 21454/2013 e n. 8604/2016).
5 L' deve pertanto essere condannato a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno l'importo di € 1.817,00 netti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' per l'erronea certificazione della posizione CP_1 contributiva di e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al Parte_1 CP_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 1.817,00 netti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 886,00 per CP_1 Parte_1 compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 13.11.2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE IA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 517/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia alla via A. Pansa n. 55/i, presso lo studio dell'Avv. Elena Dall'Olio
RICORRENTE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Giroldi e Giuseppe
Basile, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: risarcimento da erronea certificazione contributiva
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'errata certificazione da parte dell'Istituto della sua posizione contributiva tale da consentire l'accesso alla pensione di anzianità. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha esposto: di aver presentato in data 06.06.2024 domanda telematica di pensione con decorrenza dal 01.09.2024, dopo aver ottenuto dall' CP_1
l'estratto conto certificativo e conferma di aver maturato a maggio 2024 le 2227 settimane utili al pensionamento;
di avere rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal primo settembre 2024; di aver appreso, con comunicazione dell' del 22.10.2024, che la sua CP_1 pensione n. 018-680033047169 Cat. VOART decorreva dal 01.10.2024 e non dal
01.09.2024. Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ex art. 1218 Cod.Civ e per l'effetto condannare l'ente previdenziale a risarcire il Sig. per la retribuzione perduta per il mese di Parte_1 settembre 2024 quantificabile in Euro 1.817,00 (netti) oltre oneri previdenziali, interessi e rivalutazione o di altra somma ritenuta di giustizia;
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Si è costituito l' che ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito del deposito di note scritte.
In fatto non sono controversi tra le parti i termini della vicenda: è pacifico che la comunicazione certificativa del conto assicurativo è stata emessa dall' ai sensi CP_1 dell'art. 54 legge 88/1989, con l'attestazione che alla data del 31.12.2023 il ricorrente aveva maturato n. 2205 contributi settimanali, e che l' a seguito di chiarimenti CP_1 richiesti dal ricorrente per il tramite del Patronato in relazione al raggiungimento delle settimane utili per il pensionamento, abbia confermato che al 31.05.2024 erano presenti
2227 settimane.
2 L'Istituto previdenziale ha lamentato che le richieste del Patronato effettuate tramite il
Portale alle quali si era dato riscontro a seguito di simulazione nel sistema CP_1 informatico e di calcolo denominato “Unicarpe” che al 26.07.2024 confermava la presenza di 2227 alla data del 31.05.2024, non possono assumere valore certificativo.
Al riguardo la Suprema Corte ha ribadito che nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 della legge 88/1989, nondimeno la situazione dell'assicurato che abbia fatto affidamento in detta informazione merita tutela ai sensi dell'art. 1175 c.c., essendo gli organi degli enti previdenziali privati in possesso di dati e di conoscenze che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza (Cass. n. 3195/2012 e Cass. n. 23050/2017).
Il principio vale anche per l' Infatti, con sentenza n. 21454/2013, la Corte di CP_1
Cassazione ha affermato che nell'ipotesi in cui l' abbia fornito all'assicurato, mediante CP_1 il rilascio di estratti conto assicurativi contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all' art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38
Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
Peraltro, numerose pronunce dalla Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea indicano che la tutela del legittimo affidamento costituisce un
3 principio generale tanto dell'ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e dell'ordinamento comunitario. Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni (artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità
e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.). In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, quali quelli alla prestazione pensionistica, garantiti dall'art. 38 Cost..
Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la pubblica amministrazione fornisca notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, non soltanto nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia un obbligo legale di fornire dette informazioni con una vera e propria certificazione. Anche in questo caso si tratta di obbligazione di origine legale, ancorché relativa ad un rapporto intercorrente tra due parti, con conseguente natura contrattuale della responsabilità per inosservanza della stessa e con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., alla luce del quale colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre
è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La nozione di causa non imputabile al debitore che induce l'impossibilità della prestazione o dell'esatta prestazione è stata costantemente precisata in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina l'impossibilità della prestazione
4 nonostante l'esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali. L'articolo 1218 c.c. pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento, che ha reso impossibile la prestazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la responsabilità dell' può configurarsi anche in CP_1 caso di informazioni fornite all'assicurato non contenute in atti certificativi, e pure in questo caso la responsabilità dell'ente previdenziale è di natura contrattuale.
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova, su di esso incombente ex art. 1218 CP_1
c.c., di non essere responsabile del danno subito dall'assicurato in quanto questo sarebbe stato determinato da causa non imputabile all' : al contrario, è provato per tabulas CP_1 che il danno è stato cagionato proprio dal comportamento colpevole dell' , cioè CP_1 dall'errore commesso dall' nella redazione della comunicazione Numero Protocollo CP_1
6800.26/07/2024.026265 del 26.07.2024, che ha indotto il ricorrente a rassegnare CP_1 le dimissioni nella convinzione, poi rivelatasi errata, di avere diritto a fruire della pensione con decorrenza dal 01.09.2024.
Non può essere neppure invocata alcuna negligenza da parte del ricorrente dal momento che l'erroneità dei dati forniti dall'Istituto non poteva riscontrarsi sulla base dell'ordinaria diligenza.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la responsabilità dell' per il danno causato CP_1 al ricorrente per effetto della sua errata comunicazione relativa al requisito contributivo ai fini del conseguimento della pensione di anzianità.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte la liquidazione del danno per cui è causa è parametrata alle retribuzioni perdute fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione (Cass. n. 21454/2013 e n. 8604/2016).
5 L' deve pertanto essere condannato a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno l'importo di € 1.817,00 netti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- accerta e dichiara la responsabilità dell' per l'erronea certificazione della posizione CP_1 contributiva di e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al Parte_1 CP_1 ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 1.817,00 netti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 886,00 per CP_1 Parte_1 compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 13.11.2025
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dott.ssa Barbara Pangrazzi
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