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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. BE ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa DA LO GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7906/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. ARTONI STEFANIA Parte_1 ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza 12.11.2025
Per il P.M. nulla opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. . CP_1
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla parte resistente, che non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio interveniva il decesso della ricorrente e la relativa difesa ne dava comunicazione con atto depositato in data 1.8.25, comunicazione ribadita in udienza.
***
In data 28.6.2025 è intervenuto il decesso della ricorrente come da certificato di Parte_1 morte in atti.
Il sopravvenuto decesso del coniuge comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ed invero, a norma dell'art. 149 cc, “il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa” (cfr. più recente, ex multis, Cass. Civ. n. 31358/2019).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza testè citata, si dichiara la cessazione della materia del contendere, nulla disponendo in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge ricorrente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
DA LO BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. BE ET PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa DA LO GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7906/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. ARTONI STEFANIA Parte_1 ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza 12.11.2025
Per il P.M. nulla opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. . CP_1
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla parte resistente, che non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio interveniva il decesso della ricorrente e la relativa difesa ne dava comunicazione con atto depositato in data 1.8.25, comunicazione ribadita in udienza.
***
In data 28.6.2025 è intervenuto il decesso della ricorrente come da certificato di Parte_1 morte in atti.
Il sopravvenuto decesso del coniuge comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ed invero, a norma dell'art. 149 cc, “il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa” (cfr. più recente, ex multis, Cass. Civ. n. 31358/2019).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza testè citata, si dichiara la cessazione della materia del contendere, nulla disponendo in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge ricorrente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
DA LO BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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