Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. TO De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'1.4.2025 disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6409/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno sociale;
TRA
CO NA (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in Napoli al
Corso Umberto I n. 293, presso lo studio dell'avv. Stefano Pannone che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER CO NA: previo accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, condannare l'NP al pagamento dei ratei maturati a decorrere dall'1.11.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER L'INPS: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso depositato in data 14.3.2024, CE NA esponeva di essersi separata dal coniuge, sig. UR TO, in data 19.10.2022, come da decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.10.2022.
Deduceva di aver presentato all'NP, in data 24.10.2023, domanda per l'erogazione dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della legge n. 335/95.
Lamentava che la stessa era stata ingiustamente rigettata, con la seguente motivazione:
“Non risulta comprovato lo stato di bisogno in quanto in sede di separazione, risalente all'anno 2022, la signora si è dichiarata economicamente autosufficiente, rinunciando così alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato”.
Contestava tale decisione in quanto l'ente non aveva considerato che il coniuge, all'epoca della separazione consensuale, era titolare (come lo è tutt'ora) del solo assegno sociale (pari ad € 661,81 mensili), come da modelli ObisM per gli 2022-2023 allegati.
Tanto premesso, avendo infruttuosamente proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, conveniva l'NP in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, condannarlo al pagamento dell'assegno sociale e dei ratei maturati a decorrere dall'1.11.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'NP si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo la infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, deduceva che la ricorrente, rinunciando all'assegno di mantenimento in sede di separazione, si era volontariamente messa in condizioni di indigenza, con conseguente legittimità del provvedimento di reiezione.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza dell'1.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla motivazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della legge n. 335 dell'8.8.1995, “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato
“assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di
2 provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Nella fattispecie, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento amministrativo di rigetto, con cui l'NP ha ritenuto l'insussistenza dello stato di bisogno in quanto sarebbe stato autodeterminato, considerata la natura meramente sussidiaria della prestazione richiesta.
Deve rilevarsi, tuttavia, che la natura sussidiaria della prestazione non è specificata da alcuna diposizione, posto che l'art. 3, co. 6°, della legge n. 335/1995, richiede esclusivamente requisiti anagrafici, di cittadinanza, di residenza e di reddito effettivamente percepito al di sotto della soglia reddituale indicata.
L'assegno sociale, infatti, è una prestazione assistenziale volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (art. 38 Cost., co. 1) alle persone che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia.
Il diritto a percepire tale prestazione assistenziale si basa sullo stato di bisogno del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge, secondo la logica della presunzione iuris et de iure.
A tal proposito, deve rimarcarsi che la legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
Come è stato chiarito, ciò che conta è lo stato di bisogno effettivo risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito (“[…] Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”; così Cass. ord. n. 14513/2020).
3 Ed ancora, la Cassazione ha ribadito che: “Non vi è né nella lettera, né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività” (cfr. Cass. sent. n. 24954/2021).
Tale conclusione si impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere, in via generale, che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.
In secondo luogo, la circostanza prospettata dall'ente, secondo cui la situazione di bisogno economico sarebbe stata precostituita allo specifico fine assistenziale, necessita di un'adeguata prova, senza la quale non può essere negata la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto mai percepito.
Del resto, tale interpretazione non è di “ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove
(anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (cfr. Cass. sent. n.
24954/2021 cit.).
Ma tale prova non può ritenersi soddisfatta in base alla mancata percezione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto che al momento della separazione il sig. UR era titolare di un reddito costituito esclusivamente dall'assegno sociale, pari ad € 661,81 mensili (cfr. modelli ObisM 2022-23, prod. parte ricorrente).
Trattasi, evidentemente, di un reddito di modesta entità che, anche laddove la ricorrente non avesse rinunciato all'assegno di mantenimento, non avrebbe comunque determinato il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, l'NP va condannato al pagamento in favore di CE NA dell'assegno sociale sin dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali, a partire dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in forza del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
3. Le oscillazioni giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite.
4 La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato ex D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv.
Stefano Pannone antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. TO De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, condanna l'NP al pagamento in favore di CE
NA dell'assegno sociale con decorrenza 01.11.2023, oltre interessi legali a partire dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l'NP al pagamento della rimanente parte, che si liquida in € 1.350,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 02.4.2025. Il Giudice del lavoro
dott. TO De Matteis
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