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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/11/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2024 e promossa con ricorso depositato in data
06/12/2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1959 ( ) e residente in [...]
1, rappresentato e difeso dall'avv.to Cristina Luzzi del Foro di Rovereto (C.F.:
), presso lo studio legale della quale elegge domicilio in C.F._2
Rovereto, Via Setaioli nr. 26 giusta delega in calce al presente atto, depositata telematicamente su foglio separato. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti numeri fax: 0464874357 o mail certificata: Email_1
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
13.07.1971 e residente a [...], P.zza Vittorio Emanuele III/2;
PARTE RESISTENTE-contumace e con la chiamata in causa di
Controparte_2
PARTE TERZA CHIAMATA-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da ricorso introduttivo” (cfr. verbale del 06.11.2025)
1 Parte resistente-contumace: --
Parte terza chiamata-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto depositato il 07.11.2025).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che con decreto di omologa n. 2017/2017, pubblicato il 19.10.2017, come modificato con decreto n. 1828/2020, pubblicato il 21.08.2020 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente), il Tribunale di Rovereto - fra il resto – ha ridotto da € 150,00 a € 100,00
l'assegno di mantenimento per la moglie, ha aumentato da € 250,00 a € 300,00
l'assegno di mantenimento per la LI oltre al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie, ha revocato il contributo per la LI , attesa la sua Per_1 sopravvenuta autosufficienza economica;
- che attualmente percepirebbe una pensione di € 1.500,00 mensili con la quale dovrebbe pagare il canone di locazione di € 400,00 mensili (risalente al 2017) oltre alle utenze;
- che la resistente sarebbe assunta a tempo indeterminato per B&B con CP_3 stipendio mensile pari circa alla sua pensione;
- che sarebbe divenuta economicamente autosufficiente in quanto assunta CP_2
a tempo determinato come aiuto barista, con retribuzione mensile lorda pari a €
1.554,53 (doc. 3 di parte ricorrente).
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a Parte_1 modifica del decreto di omologa n. 2017/2017, pubblicato il 19.10.2017, come modificato con decreto n. 1828/2020, pubblicato il 21.08.2020 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente), di revocare i contributi posti a suo carico per il mantenimento di moglie e LI, ivi compreso, per quanto riguarda quest'ultima, l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie;
il tutto con rifusione delle spese del giudizio.
2. All'udienza del 28.05.2024 e sono state Controparte_1 Controparte_2 dichiarate contumaci in quanto non costituite nonostante la regolarità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione.
2 3. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di informazioni scritti ex art. 213
c.p.c. all' circa la condizione lavorativa delle parti contumaci, Controparte_4 nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale e dell'esame testimoniale.
4. All'udienza del 05.11.2025 e sono Controparte_1 Controparte_2 comparse personalmente senza l'assistenza di un difensore e sono state assunte le prove orali quindi, ritenuta la causa matura, la giudice l'ha rimessa in decisione al
Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5. Con atto del 07.11.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni riportate epigrafe.
6. Tanto premesso, vanno esaminate le domanda di modifica formulate dal parte ricorrente.
6.1. Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per la LI
la domanda è meritevole di accoglimento, dal momento che, Controparte_2 come dalla stessa confermato in udienza e come emerso dall'esame testimoniale e dalla documentazione depositata, risulta essere assunta con contratto di lavoro a tempo pieno da CR.VU di sin dal luglio 2024; da agosto 2025, Parte_2 inoltre, il rapporto di lavoro è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile pari a circa € 1.400.
6.1.1. Si revoca pertanto il contributo posto a carico di per il Parte_1 contributo ordinario e straordinario della LI a decorrere dalla Controparte_2 data del deposito del ricorso (06.12.2024).
6.2. Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, la domanda non è meritevole di accoglimento.
6.2.1. Da un lato, infatti, non è dimostrato il peggioramento della condizione economico-patrimoniale del ricorrente posto che, se è vero che oggi, in quanto pensionato, ha verosimilmente subito una contrazione delle proprie entrate, è anche vero che tale contrazione è almeno in parte compensata da minori uscite, in specie dalla revoca del contributo al mantenimento per la LI , pari a € 300,00 CP_2 mensili;
quanto al pagamento del canone di locazione, esso non costituisce sopravvenienza, tant'è vero che il contratto risale all'anno 2017.
3 6.2.2. Dall'altro lato, dall'istruttoria svolta, la situazione economico-patrimoniale di non pare essere sostanzialmente variata rispetto al momento Controparte_1 della prima modifica delle condizioni di separazione: dall'esame del percorso lavoratore, infatti, risulta che la donna sin dal 2012 sia assunta con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con mansioni di addetta alle pulizie.
In ogni caso, dall'esame della dichiarazione dei redditi 2024 (per l'annualità 2023) risulta che percepisca un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, CP_2 pari a circa € 1.770, mentre ha un reddito inferiore, di circa € 1.200 netti CP_1
(cfr. verbale di assunzione testi del 06.11.2025).
6.2.3. Si rigetta pertanto la domanda di revoca del contributo posto a carico di
[...] per il mantenimento della moglie, pari a € 118,70 (inclusa rivalutazione Pt_1
ISTAT dal 21.08.2020, data di pronuncia dell'ultimo decreto di modifica, al
30.09.2025).
7. Nulla sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione della resistente e della terza chiamata, che non si è opposta alle richieste del padre, nonché tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa n. 2017/2017, pubblicato il 19.10.2017, come modificato con decreto n. 1828/2020, pubblicato il 21.08.2020, così provvede:
1. REVOCA il contributo posto a carico di per il mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della LI a decorrere dal Controparte_2
06.12.2024;
2. CONFERMA il contributo posto a carico di per il Parte_1 mantenimento della moglie , che pertanto resterà pari a € Controparte_1
118,70 mensili (inclusa rivalutazione ISTAT dal 21.08.2020, data di pronuncia dell'ultimo decreto di modifica, al 30.09.2025).
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 13/11/2025
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2024 e promossa con ricorso depositato in data
06/12/2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1959 ( ) e residente in [...]
1, rappresentato e difeso dall'avv.to Cristina Luzzi del Foro di Rovereto (C.F.:
), presso lo studio legale della quale elegge domicilio in C.F._2
Rovereto, Via Setaioli nr. 26 giusta delega in calce al presente atto, depositata telematicamente su foglio separato. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai seguenti numeri fax: 0464874357 o mail certificata: Email_1
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
13.07.1971 e residente a [...], P.zza Vittorio Emanuele III/2;
PARTE RESISTENTE-contumace e con la chiamata in causa di
Controparte_2
PARTE TERZA CHIAMATA-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da ricorso introduttivo” (cfr. verbale del 06.11.2025)
1 Parte resistente-contumace: --
Parte terza chiamata-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto depositato il 07.11.2025).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che con decreto di omologa n. 2017/2017, pubblicato il 19.10.2017, come modificato con decreto n. 1828/2020, pubblicato il 21.08.2020 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente), il Tribunale di Rovereto - fra il resto – ha ridotto da € 150,00 a € 100,00
l'assegno di mantenimento per la moglie, ha aumentato da € 250,00 a € 300,00
l'assegno di mantenimento per la LI oltre al 50% delle spese Controparte_2 straordinarie, ha revocato il contributo per la LI , attesa la sua Per_1 sopravvenuta autosufficienza economica;
- che attualmente percepirebbe una pensione di € 1.500,00 mensili con la quale dovrebbe pagare il canone di locazione di € 400,00 mensili (risalente al 2017) oltre alle utenze;
- che la resistente sarebbe assunta a tempo indeterminato per B&B con CP_3 stipendio mensile pari circa alla sua pensione;
- che sarebbe divenuta economicamente autosufficiente in quanto assunta CP_2
a tempo determinato come aiuto barista, con retribuzione mensile lorda pari a €
1.554,53 (doc. 3 di parte ricorrente).
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto, a Parte_1 modifica del decreto di omologa n. 2017/2017, pubblicato il 19.10.2017, come modificato con decreto n. 1828/2020, pubblicato il 21.08.2020 (docc. 1 e 2 di parte ricorrente), di revocare i contributi posti a suo carico per il mantenimento di moglie e LI, ivi compreso, per quanto riguarda quest'ultima, l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese straordinarie;
il tutto con rifusione delle spese del giudizio.
2. All'udienza del 28.05.2024 e sono state Controparte_1 Controparte_2 dichiarate contumaci in quanto non costituite nonostante la regolarità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione.
2 3. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di informazioni scritti ex art. 213
c.p.c. all' circa la condizione lavorativa delle parti contumaci, Controparte_4 nonché mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale e dell'esame testimoniale.
4. All'udienza del 05.11.2025 e sono Controparte_1 Controparte_2 comparse personalmente senza l'assistenza di un difensore e sono state assunte le prove orali quindi, ritenuta la causa matura, la giudice l'ha rimessa in decisione al
Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
5. Con atto del 07.11.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni riportate epigrafe.
6. Tanto premesso, vanno esaminate le domanda di modifica formulate dal parte ricorrente.
6.1. Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per la LI
la domanda è meritevole di accoglimento, dal momento che, Controparte_2 come dalla stessa confermato in udienza e come emerso dall'esame testimoniale e dalla documentazione depositata, risulta essere assunta con contratto di lavoro a tempo pieno da CR.VU di sin dal luglio 2024; da agosto 2025, Parte_2 inoltre, il rapporto di lavoro è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, con stipendio mensile pari a circa € 1.400.
6.1.1. Si revoca pertanto il contributo posto a carico di per il Parte_1 contributo ordinario e straordinario della LI a decorrere dalla Controparte_2 data del deposito del ricorso (06.12.2024).
6.2. Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, la domanda non è meritevole di accoglimento.
6.2.1. Da un lato, infatti, non è dimostrato il peggioramento della condizione economico-patrimoniale del ricorrente posto che, se è vero che oggi, in quanto pensionato, ha verosimilmente subito una contrazione delle proprie entrate, è anche vero che tale contrazione è almeno in parte compensata da minori uscite, in specie dalla revoca del contributo al mantenimento per la LI , pari a € 300,00 CP_2 mensili;
quanto al pagamento del canone di locazione, esso non costituisce sopravvenienza, tant'è vero che il contratto risale all'anno 2017.
3 6.2.2. Dall'altro lato, dall'istruttoria svolta, la situazione economico-patrimoniale di non pare essere sostanzialmente variata rispetto al momento Controparte_1 della prima modifica delle condizioni di separazione: dall'esame del percorso lavoratore, infatti, risulta che la donna sin dal 2012 sia assunta con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con mansioni di addetta alle pulizie.
In ogni caso, dall'esame della dichiarazione dei redditi 2024 (per l'annualità 2023) risulta che percepisca un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, CP_2 pari a circa € 1.770, mentre ha un reddito inferiore, di circa € 1.200 netti CP_1
(cfr. verbale di assunzione testi del 06.11.2025).
6.2.3. Si rigetta pertanto la domanda di revoca del contributo posto a carico di
[...] per il mantenimento della moglie, pari a € 118,70 (inclusa rivalutazione Pt_1
ISTAT dal 21.08.2020, data di pronuncia dell'ultimo decreto di modifica, al
30.09.2025).
7. Nulla sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione della resistente e della terza chiamata, che non si è opposta alle richieste del padre, nonché tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa n. 2017/2017, pubblicato il 19.10.2017, come modificato con decreto n. 1828/2020, pubblicato il 21.08.2020, così provvede:
1. REVOCA il contributo posto a carico di per il mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della LI a decorrere dal Controparte_2
06.12.2024;
2. CONFERMA il contributo posto a carico di per il Parte_1 mantenimento della moglie , che pertanto resterà pari a € Controparte_1
118,70 mensili (inclusa rivalutazione ISTAT dal 21.08.2020, data di pronuncia dell'ultimo decreto di modifica, al 30.09.2025).
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 13/11/2025
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
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