Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 18/06/2025, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12378/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12378 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cellamare in Roma, piazza Ss. Apostoli 66;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previo accoglimento delle richieste misure cautelari,
- della Nota prot. n. -OMISSIS- (riscontro nota del -OMISSIS-) pervenuta a mezzo pec in pari data, contenente ordine di sgombero entro 10 giorni dell’area demaniale marittima di mq 86 di cui mq 30 coperti utilizzati da un Cottage ad uso residenza estiva, fila -OMISSIS-, in lungomare -OMISSIS-,
- nonché della precedente Nota PROT. -OMISSIS- ricevuta il -OMISSIS- area demaniale marittima di mq 86 di cui 30 mq coperti occupati da un cottage ad uso abitativo fila -OMISSIS- in ostia lido, Roma all’interno del complesso residenziale Maresole concessione demaniale ad uso residenziale n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha domandato l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, previa adozione delle misure cautelari.
Si è costituita l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare nr. -OMISSIS- il Collegio ha rigettato la domanda cautelare.
Con atto depositato il 14 maggio 2025 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione resa da parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO