Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3270 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3270 / 2024 promossa da: nato in [...] in data [...] Parte_1
nato in [...] in data [...] Persona_1
nata in [...] in data [...] Parte_2
nata in [...] in data [...] Persona_2
nato in Argentina in data 9.8.1982 Parte_3
nata in [...] in data [...] Persona_3
nata in [...] in data [...] Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Persona_1 Parte_1
,
[...] Parte_2 Persona_2 Parte_3 [...]
e sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto Persona_3 Parte_4 discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_1 Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOMBARCARO (CN), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
22.2.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] da genitori italiani, a Mombarcaro (CN), come da estratto Persona_4
del certificato storico di nascita e battesimo (cfr. doc. 1).
emigrava in Uruguay e ivi contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 2) Persona_4 Persona_5
e dalla loro unione in data 6.11.1888 nasceva in Uruguay la loro figlia (cfr. doc. 5), la Persona_6
quale a sua volta contraeva matrimonio nel 1909, in Argentina, con lo svizzero (doc. Persona_7
6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino uruguayano né argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati (cfr. docc. 3-4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 4.3.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 24.2.2025, assegnando termine per la costituzione della parte convenuta fino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Uruguay. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo (anche ), cittadino italiano, è nato il [...] a Persona_4 Persona_8
Mombarcaro, Cuneo, e ha contratto matrimonio in Uruguay con (doc. 1 e 2); Persona_5
- che dall'unione tra e è nata in [...] in data [...] Persona_4 Persona_5 Per_6
(anche ), (doc. 5), la quale ha contratto matrimonio in Argentina con
[...] Per_8 [...]
svizzero (doc. 6) e dalla loro unione nasceva, sempre in Argentina, il figlio Per_7 [...]
in data 10.11.1922 (doc. 7); Persona_9
- che non si è mai naturalizzato cittadino uruguayano né argentino come da Persona_4
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità competenti (docc. 3-4);
- che non si è mai naturalizzata cittadina argentina come da certificato negativo di Persona_6
naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (doc. 8);
- che contraeva matrimonio con (doc. 9) e dalla Persona_9 Persona_10
loro unione sono nati i figli e odierni ricorrenti: in data 23.11.1953 Parte_1
(doc. 10) e in data 18.2.1958 (doc. 11); Persona_1
- che contraeva matrimonio in data 4.7.1980 (doc. 12) con Parte_1 [...]
odierna ricorrente, e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: Parte_2
in data 20.6.1981 (doc. 14), in data 9.8.1982 Persona_2 Parte_3
(doc. 15), in data 20.9.1983 (doc. 16) e in Persona_3 Parte_4
data 10.10.1988 (doc. 17).
4.1. Nel merito, risulta che nato il [...] a [...], come risulta dal Persona_4 certificato storico dell'atto di nascita e di battesimo (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Per_4
veniva dimostrata dall'atto di nascita della figlia nata nel novembre 1888, dal
[...] Persona_6
quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. 5) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
4.2. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – Persona_6 unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure Persona_6
sanguinis al proprio figlio, padre degli odierni ricorrenti: Persona_9 Parte_1
nato in data [...] e nato in data [...].
[...] Persona_1
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano
è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
4.3. Con riferimento, invece, al richiesto riconoscimento iure matrimonii della cittadinanza italiana nei confronti della ricorrente nata il [...] in [...] (cfr. doc. 12), in Parte_2 quanto coniuge del ricorrente e con lui sposatasi con matrimonio celebrato il Parte_1
4.7.1980 (cfr. doc. 13), in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile, la domanda per legge va previamente proposta alla P.A. competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un ambito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis.
Giova a tale interpretazione, a parere di chi scrive, la lettura sistematica delle norme sul punto, laddove è proprio l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 che prevede che “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” ove il richiamo all' “avo” fonda, evidentemente, la competenza territoriale per la sola cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, si rileva che – come costantemente affermato in giurisprudenza – “in tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (così Cass. n. 1000 del
27/01/1995, rv. 490049; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 25398 del 23/09/2024, rv. 672297).
La necessità di presentare previamente la domanda in via amministrativa trova cioè la sua giustificazione – in materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione – proprio nell'attribuzione di un potere discrezionale alla PA di valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla concessione della cittadinanza.
Né può sopperire l'allegazione del fatto notorio consistente nella natura “endemica” dei ritardi dei
Consolati italiani all'estero nella processazione delle domande di cittadinanza. Si tratta invero di un
“fatto notorio” costituitosi con riferimento alla materia delle cittadinanze iure sanguinis (unica fattispecie in relazione alla quale il ricorrente ha allegato documentazione proveniente dal sito del ), mentre non si conoscono i tempi di definizione delle domande amministrative di Parte_5
naturalizzazione (in relazione alle quali, come detto, si richiede alla PA un provvedimento – almeno in parte – discrezionale, e non vincolato).
Dunque, in assenza della proposizione di una domanda in via amministrativa, è stato nella specie precluso alla PA l'esercizio del suo potere discrezionale. Ne consegue l'improcedibilità della domanda qui presentata per la prima volta in via giudiziale.
Conseguentemente la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
5. Sussistono i presupposti per compensare visto l'accoglimento solo parziale delle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato in Parte_1
Argentina in data 23.11.1953, nato in Argentina in [...] Persona_1
18.2.1958, nata in [...] in data [...], Persona_2 Parte_3
nato in Argentina in data 9.8.1982, nata in
[...] Persona_3
Argentina in data 20.9.1983 e nata in Argentina in [...] Parte_4
10.10.1988, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da Parte_2
nata in [...] in data [...];
[...]
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 7 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria