Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Vito Garreffa
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Surace
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2001 in EM (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.12 part II serie A anno 2001) e che dall'unione sono nati i figli (24/11/2002, maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente), (21/07/2006, maggiorenne Persona_2 ma economicamente non autosufficiente) e (28/05/2012), hanno dedotto che nel Per_3 tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore è affidato invia congiunta ad entrambi i genitori, secondo Per_3 le regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso il padre nell'abitazione di costui, sita in Sant'Anna, EM (RC), Piazza San
Pietro n.7;
- la madre potrà vedere liberamente il figlio durante la settimana, previa Per_3 comunicazione all'altro genitore e compatibilmente ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, tenendolo con sé tre fine settimana al mese- dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera;
- il minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Per_3
Natale con l'altro e così anche il 31 dicembre ed il 1 gennaio, con alternanza nell'anno successivo;
analogo regime ad anni alterni sussisterà per le vacanze
Pasquali ( giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo); nel corso delle predette festività natalizie e pasquali, inoltre, ogni genitore potrà tenere con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza scolastica previsti da calendario regionale;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi previo accordo con l'altro;
- la sig.ra a titolo di contributi al mantenimento per i figli Parte_1 Per_3
e verserà la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 Persona_2 ciascuno), rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese al sig. , quale genitore collocatario degli stessi;
CP_1
- le spese straordinarie per entrambi i figli, identificate applicando i criteri del protocollo del C.N. F. in materia di famiglia, vengono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Con sentenza n. 148/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 25/08/2001 in EM
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.12 part II serie A anno 2001) e che dall'unione sono nati i figli (24/11/2002, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Persona_2
(21/07/2006, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) e Per_3
(28/05/2012), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 148/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 25/08/2001 in Parte_1 CP_1
EM (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.12 part II serie A anno 2001), alle seguenti condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- il figlio minore è affidato invia congiunta ad entrambi i genitori, secondo Per_3 le regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso il padre nell'abitazione di costui, sita in Sant'Anna, EM (RC), Piazza San
Pietro n.7;
- la madre potrà vedere liberamente il figlio durante la settimana, previa Per_3 comunicazione all'altro genitore e compatibilmente ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, tenendolo con sé tre fine settimana al mese- dal sabato mattina dopo la scuola alla domenica sera;
- il minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Per_3
Natale con l'altro e così anche il 31 dicembre ed il 1 gennaio, con alternanza nell'anno successivo;
analogo regime ad anni alterni sussisterà per le vacanze
Pasquali ( giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo); nel corso delle predette festività natalizie e pasquali, inoltre, ogni genitore potrà tenere con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza scolastica previsti da calendario regionale;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi previo accordo con l'altro;
- la sig.ra a titolo di contributi al mantenimento per i figli Parte_1 Per_3
e verserà la somma complessiva di € 300,00 (€ 150,00 Persona_2 ciascuno), rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese al sig. , quale genitore collocatario degli stessi;
CP_1
- le spese straordinarie per entrambi i figli, identificate applicando i criteri del protocollo del C.N. F. in materia di famiglia, vengono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola