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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta in data 15.10.2021 al n. 2244/2021 del R.G., promossa d a
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 res. in Trieste, via Ermada, 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Verusio e Francesca
Pulejo,
a t t o r e
contro
- (c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor
Grimani;
- (c.f. nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gino Gregoris;
- (c.f. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
12.8.1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rabacchin;
c o n v e n u t i avente per oggetto: divisione di beni non caduti in successione,
1 trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 11/7/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore come da nota depositata in data 10/7/25 e Parte_1 pertanto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Nel merito, dichiarare la divisione giudiziale degli immobili siti nel Comune di San Michele al
Tagliamento, località Bevazzana, di cui sono comproprietari in forza di donazione del 24.11.1989, attribuendo ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo il progetto divisionale predisposto dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato da questo
Tribunale;
Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege
Quanto all'assegnazione dei lotti, il Sig. fa presente che il proprio Parte_1 figlio è laureato in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Persona_1 come da certificato di laurea che si allega, e quindi ha un interesse apprezzabile all'assegnazione di uno dei lotti maggiormente fruibili a livello agricolo (i.e. lotti B, C, o D).
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
- per il convenuto come da nota depositata in data 11/7/25 e Controparte_1 pertanto:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, disporre lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui è causa mediante divisione dello stesso e attribuzione in natura delle quote di spettanza disponendo i conseguenti conguagli, e in particolare attribuire a il macrolotto B ovvero il macrolotto D Controparte_1 individuati dalla CTU essendo tali macrolotti idonei alla coltivazione agricola tenendo in considerazione il fatto che il deducente ha rivestito le qualifiche di coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale e coltivando per decenni i terreni agricoli oggetto di vertenza, ovvero in subordine disporre l'attribuzione dei lotti individuati dalla CTU mediante sorteggio, con rifusione delle spese.”
- per il convenuto come da nota depositata in data 9/7/25 e Parte_2 pertanto:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis:
Nel merito: accertati e ritenuti i fatti di causa, dichiarare il diritto delle parti ad ottenere la divisione del compendio immobiliare oggetto di causa e, per l'effetto, disporre la divisione del medesimo compendio mediante assegnazione in esclusiva proprietà a ciascuna parte della quota spettante. A tal fine voglia il Tribunale dichiarare esecutivo il progetto di divisione già approvato con sentenza n. 615/2024 e dare le disposizioni per l'estrazione a sorte dei lotti ex art. 789 cpc e
195 disp.att. cpc.
Per ogni eventuale diversa ipotesi e/o modalità divisionale si rende Parte_2 disponibile ad essere liquidato in denaro secondo i valori della CTU od a vedersi attribuito il lotto
B, con assunzione a suo carico del conguaglio di € 173.875,00 e relativo maggior onere fiscale, e chiede comunque l'attribuzione del lotto B o del lotto D.
Ritenuto che i comportamenti processuali di Parte_1 Controparte_1
e hanno integrato inutili resistenze alla divisione,
[...] Parte_3 condannarli al pagamento/rifusione, in tutto od in parte, delle spese e del compenso professionale oltre alle spese di CTU e CTP.”
- per la convenuta come da nota depositata in data Parte_3
10/7/25 e pertanto:
“Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari, di CTU e di CTP voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, accogliere le seguenti conclusioni:
-Accertare che la quota spettante alla dott.ssa è pari al 25%. Parte_3
-Assegnare mediante estrazione a sorte in proprietà esclusiva a ciascuno dei comproprietari tutti i beni in base alle rispettive quote.
-In via gradata, nel caso di eventuale diversa modalità divisionale si rende Parte_3 disponibile a vedersi attribuito il lotto B e in via ulteriormente gradata l'attribuzione del lotto D.
- In ogni caso condannando le controparti a consegnare e rilasciare i beni immobili che verranno attribuiti alla dott.ssa in proprietà esclusiva ordinando di Parte_3 conseguenza al Conservatore con esonero da sua responsabilità tutte le trascrizioni necessarie e sufficienti presso i Pubblici Registri Immobiliari e le volture catastali di rito.
-Provvedere anche ai frazionamenti catastali nonché alla delimitazione delle rispettive proprietà nei modi idonei a spese comuni.
3 -Stabilire i necessari conguagli operando le opportune compensazioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 615/2024 depositata in data 5/11/24 è già stato dichiarato lo scioglimento della comunione, secondo il progetto divisionale di cui alla C.T.U. di data 29/5/2023, con rimessione in istruttoria per l'integrazione della stessa C.T.U., al fine della predisposizione del tipo di frazionamento e della descrizione della costituenda servitù, frazionamento e servitù previsti nel progetto divisionale adottato.
Il C.T.U. ha depositato la relazione integrativa, che, a seguito delle osservazioni della parte ha richiesto un'ulteriore specificazione. Parte_3
Quindi, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con termini alle parti per gli scritti conclusivi.
2. Non è necessario tornare sugli argomenti della precedente sentenza non definitiva, che avevano indotto all'adozione del progetto divisionale predisposto dal C.T.U..
All'esito dell'integrazione peritale, che ha consentito di completare il progetto divisionale nei dettagli ancora mancanti, vanno precisate le assegnazioni definitive conseguenti al frazionamento e vanno costituite le servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto, nei termini specificati dal consulente.
Come chiarito dal C.T.U. nell'ultima integrazione, il frazionamento è stato eseguito nei termini esatti previsti nell'iniziale progetto divisionale. Anche sulle modalità di costituzione delle servitù va registrato il consenso dei condividenti. In sostanza, le parti, anche alla luce dell'ultima integrazione predisposta a fronte delle iniziali osservazioni della parte convenuta
[...]
che peraltro non sono state ulteriormente coltivate, non hanno contestato Parte_3
i termini del frazionamento e del costituendo diritto reale, che dunque devono essere recepiti così come previsti dal C.T.U..
3. Resta da affrontare, come anticipato con l'ordinanza di data 31/12/2024, la questione dell'assegnazione dei lotti, non ancora decisa con la precedente sentenza.
Il criterio cui dare applicazione è il seguente: “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a
4 garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass. 11857/2021).
Nel caso in esame le quote dei condividenti sono uguali, per cui rileva il criterio generale dell'estrazione a sorte, dovendosi valutare se emergano fattori oggettivi o soggettivi tali da giustificare una deroga.
Alcune delle parti hanno sollecitato l'adozione di criteri alternativi di assegnazione.
L'attore ha chiesto l'assegnazione dei macrolotti a vocazione Parte_1 agricola (B, C, D), documentando (peraltro tardivamente, solo in sede di scritti conclusivi) il titolo di studio del figlio (laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura), che gli attribuirebbe il relativo apprezzabile interesse soggettivo.
Anche il convenuto allegando di aver rivestito per diversi anni Controparte_1 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e di aver coltivato i fondi in questione, ha concluso in via principale per l'assegnazione dei macrolotti B o D (peraltro in comparsa conclusionale ha individuato il macrolotto C in luogo del B), esprimendosi solo in via subordinata per l'adozione del sorteggio.
e hanno chiesto Parte_2 Parte_3 prioritariamente l'assegnazione dei macrolotti previa estrazione a sorte e solo in via gradata, pur non allegando peculiari condizioni oggettive o soggettive a sostegno della loro richiesta subordinata, hanno entrambi chiesto l'assegnazione dei lotti B o D.
Alla luce delle richieste, delle allegazioni e delle produzioni documentali, da un lato va escluso esservi un accordo complessivo tra le parti sulle assegnazioni dei macrolotti, d'altro lato deve essere considerato che non sono emersi elementi decisivi, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo, per derogare al criterio dell'estrazione a sorte. In particolare, per
5 circostanza allegata dalla parte non contestata e quindi pacifica, i Parte_2 fondi da dividere, che hanno natura per lo più omogenea, sono da molti anni concessi in affitto a terzi, per cui non emerge un interesse concreto, attuale e prevalente, che giustifichi l'assegnazione a uno piuttosto che all'altro condividente. In altri termini, la destinazione e la funzione economica dei beni sono assicurate a prescindere dall'abbinamento soggettivo, né sono stati dedotti rapporti privilegiati che giustifichino una qualche priorità di assegnazione. Su tali premesse,
l'abbinamento discrezionale e non guidato dal sorteggio, comportando inevitabilmente vantaggi per gli uni e svantaggi per gli altri, determinerebbe disparità di trattamento non giustificate.
In definitiva, alla assegnazione dei macrolotti si procederà mediante sorteggio ex art. 729 c.c., cui si procederà in apposita udienza, fissata su richiesta di parte una volta passata in giudicato la sentenza che abbia risolto le contestazioni al progetto divisionale (da ultimo Cass. 6479/2025). Allo stato, infatti, la parte convenuta ha formulato riserva Parte_3
d'impugnazione della sentenza (non definitiva) che ha adottato il progetto divisionale predisposto dal C.T.U., per cui la decisione sul punto non è passata in giudicato.
4. L'ultima questione su cui soffermarsi è quella relativa alle spese del giudizio.
Anche sotto questo profilo, è consolidato e condivisibile l'orientamento secondo il quale “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (da ultimo, Cass 12068/2024).
Il criterio della soccombenza può essere applicato con esclusivo riferimento alle contestazioni sul progetto divisionale, che sono state coltivate dalla sola convenuta Parte_3
Nell'udienza fissata per l'approvazione del progetto si era espresso favorevolmente il
[...] solo ma anche e Parte_2 Parte_1 vi avevano aderito in sede di prima precisazione delle Controparte_1 conclusioni.
Ne consegue la compensazione per metà delle spese di lite (non essendovi stato contenzioso sull'individuazione dei beni in comunione, sul titolo attributivo della comproprietà e sull'individuazione dei comproprietari, sulle rispettive quote e sullo scioglimento della comunione),
6 con condanna della parte convenuta soccombente in Parte_3 punto progetto divisionale, alla rifusione dell'ulteriore metà.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di media complessità
(l'indeterminabilità consegue al fatto che è stato contestato solo il progetto divisionale, non l'oggetto della divisione), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2244/21 R.G., così decide:
1) a precisazione e integrazione di quando già previsto con sentenza n. 615/2024 di data
5/11/24, dispone le seguenti assegnazioni, dovendosi individuare nominativamente gli assegnatari per effetto di estrazione a sorte dei macrolotti, cui si procederà separatamente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza:
- prima assegnazione - MACROLOTTO A): costituito dai lotti nn. 1- 4.2 - 5 - Valore totale €
870.500,00
LOTTO N. 1) – complesso rurale agricolo in San Michele al Tagliamento (VE)
• CF - fg. 47 mapp. 650 subb. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 (ente urbano di mq. 16.099).
• CT - fg. 47 mapp. 398-24 di complessivi catastali mq. 74.811
LOTTO 4.2) – terreni in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT fg. 47 mapp. 130-273-331-333 di complessivi catastali mq. 75.090
LOTTO 5): Terreni golenali in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT- fg. 47 mapp. 21-278-401 di complessivi catastali mq. 17.693 valore di assegnazione € 870.500,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente diritto al pagamento, a carico del condividente assegnatario del macrolotto B), del conguaglio di € 5.625,00
- seconda assegnazione - MACROLOTTO B): costituito dal lotto n.
2 - Valore totale di €
1.050.000,00
LOTTO 2) – Fabbricato con crollo di una parte e terreno limitrofo a parco tecnologico in San
Michele al Tagliamento (VE)
7 • CF - fg. 47 mapp. 649 cat. F/2 unità collabente (ente urbano di mq. 2.580).
• CT - fg. 47 mapp. 18 di complessivi catastali mq. 170.010 valore di assegnazione € 1.050.000,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente obbligo di pagamento, a favore degli altri condividenti nelle misure rispettivamente indicate, del conguaglio complessivo di € 173.875,00;
- terza assegnazione - MACROLOTTO C): costituito dai lotti nn. 3 - 4.1.A - Valore totale €
837.000,00
LOTTO 3) – Terreni in piccoli lotti con unico accesso in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT - fg. 47 mapp. 141-214-294-295-378-144-145-146-147-149-151-161- 164-165-166-167-169-
170 di complessivi catastali mq. 12.920 (€90.000)
4.1.A) Terreni in San Michele al Tagliamento (VE) Pt_4
• CT fg. 47 mapp. 730-732 di complessivi catastali mq. 161.872 (€ 747.000,00) valore di assegnazione € 837.000,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente diritto al pagamento, a carico del condividente assegnatario del macrolotto B), del conguaglio di € 39.125,00
- quarta assegnazione - MACROLOTTO D): costituito dai lotti 4.1.B - Valore totale € 747.000,00.
LOTTO 4.1.B) - terreni in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT fg. 47 porzione mapp. 731-733-124 di complessivi catastali mq. 170.400 (€ 747.000,00) valore di assegnazione € 747.000,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente diritto al pagamento, a carico del condividente assegnatario del macrolotto B), del conguaglio di € 129.125,00
2) costituisce servitù di accesso e regresso per ogni mezzo ad uso agricolo della larghezza di metri cinque contro la particella 733 fg. 47 ( e a favore della particella 732 fg. 47 CP_2
(FONDO DOMINANTE), dal lato del mappale 606 fg. 47 di proprietà di terzi, in Comune di San
Michele al Tagliamento (VE), come meglio descritta nella planimetria riportata alla pagina 9 della relazione del C.T.U. dr. di data 4/4/25. Il passaggio è finalizzato al transito di mezzi e Per_2 attrezzature agricole necessari per la coltivazione del fondo dominante.
Si costituiscono, altresì, servitù di acquedotto per condurre al fondo dominante l'acqua necessaria ai bisogni della vita o per usi agrari o industriali, e servitù di elettrodotto, interrato o aereo, per cavi anche di bassa, media e alta tensione. La sede della servitù verrà utilizzata anche dal proprietario del
8 fondo servente, per cui le spese di realizzazione e manutenzione del transito verranno ripartite in misura eguale tra i proprietari dei due fondi. Le spese di realizzazione di eventuali acquedotti e/o elettrodotti saranno a carico del proprietario del fondo dominante con obbligo, ove si tratti di opere interrate, di rimessa nel pristino stato;
3) ordina la trascrizione della presente sentenza, all'esito dell'assegnazione mediante estrazione a sorte dei lotti, nei registri immobiliari;
4) ordina l'iscrizione d'ipoteca legale a garanzia dei suindicati crediti da conguaglio sui beni come sopra assegnati all'assegnatario del macrolotto B);
5) compensate per metà le spese di lite, condanna la parte Parte_3
a rifondere alle altre parti
[...] Parte_1 Controparte_1
, l'ulteriore metà delle spese di lite, che liquida, per
[...] Parte_2 ciascuna di esse, in € 5.430,00 per compenso avvocato e, a favore della sola parte attrice in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso Parte_1 forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge;
6) pone le spese di C.T.U., già liquidate, ed ogni ulteriore spesa divisionale a carico delle parti secondo le rispettive quote.
Così deciso in Pordenone, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta in data 15.10.2021 al n. 2244/2021 del R.G., promossa d a
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 res. in Trieste, via Ermada, 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Verusio e Francesca
Pulejo,
a t t o r e
contro
- (c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor
Grimani;
- (c.f. nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gino Gregoris;
- (c.f. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
12.8.1966 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rabacchin;
c o n v e n u t i avente per oggetto: divisione di beni non caduti in successione,
1 trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 11/7/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore come da nota depositata in data 10/7/25 e Parte_1 pertanto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Nel merito, dichiarare la divisione giudiziale degli immobili siti nel Comune di San Michele al
Tagliamento, località Bevazzana, di cui sono comproprietari in forza di donazione del 24.11.1989, attribuendo ad ognuno dei comproprietari la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo il progetto divisionale predisposto dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato da questo
Tribunale;
Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege
Quanto all'assegnazione dei lotti, il Sig. fa presente che il proprio Parte_1 figlio è laureato in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Persona_1 come da certificato di laurea che si allega, e quindi ha un interesse apprezzabile all'assegnazione di uno dei lotti maggiormente fruibili a livello agricolo (i.e. lotti B, C, o D).
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
- per il convenuto come da nota depositata in data 11/7/25 e Controparte_1 pertanto:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, disporre lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui è causa mediante divisione dello stesso e attribuzione in natura delle quote di spettanza disponendo i conseguenti conguagli, e in particolare attribuire a il macrolotto B ovvero il macrolotto D Controparte_1 individuati dalla CTU essendo tali macrolotti idonei alla coltivazione agricola tenendo in considerazione il fatto che il deducente ha rivestito le qualifiche di coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale e coltivando per decenni i terreni agricoli oggetto di vertenza, ovvero in subordine disporre l'attribuzione dei lotti individuati dalla CTU mediante sorteggio, con rifusione delle spese.”
- per il convenuto come da nota depositata in data 9/7/25 e Parte_2 pertanto:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis:
Nel merito: accertati e ritenuti i fatti di causa, dichiarare il diritto delle parti ad ottenere la divisione del compendio immobiliare oggetto di causa e, per l'effetto, disporre la divisione del medesimo compendio mediante assegnazione in esclusiva proprietà a ciascuna parte della quota spettante. A tal fine voglia il Tribunale dichiarare esecutivo il progetto di divisione già approvato con sentenza n. 615/2024 e dare le disposizioni per l'estrazione a sorte dei lotti ex art. 789 cpc e
195 disp.att. cpc.
Per ogni eventuale diversa ipotesi e/o modalità divisionale si rende Parte_2 disponibile ad essere liquidato in denaro secondo i valori della CTU od a vedersi attribuito il lotto
B, con assunzione a suo carico del conguaglio di € 173.875,00 e relativo maggior onere fiscale, e chiede comunque l'attribuzione del lotto B o del lotto D.
Ritenuto che i comportamenti processuali di Parte_1 Controparte_1
e hanno integrato inutili resistenze alla divisione,
[...] Parte_3 condannarli al pagamento/rifusione, in tutto od in parte, delle spese e del compenso professionale oltre alle spese di CTU e CTP.”
- per la convenuta come da nota depositata in data Parte_3
10/7/25 e pertanto:
“Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari, di CTU e di CTP voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, accogliere le seguenti conclusioni:
-Accertare che la quota spettante alla dott.ssa è pari al 25%. Parte_3
-Assegnare mediante estrazione a sorte in proprietà esclusiva a ciascuno dei comproprietari tutti i beni in base alle rispettive quote.
-In via gradata, nel caso di eventuale diversa modalità divisionale si rende Parte_3 disponibile a vedersi attribuito il lotto B e in via ulteriormente gradata l'attribuzione del lotto D.
- In ogni caso condannando le controparti a consegnare e rilasciare i beni immobili che verranno attribuiti alla dott.ssa in proprietà esclusiva ordinando di Parte_3 conseguenza al Conservatore con esonero da sua responsabilità tutte le trascrizioni necessarie e sufficienti presso i Pubblici Registri Immobiliari e le volture catastali di rito.
-Provvedere anche ai frazionamenti catastali nonché alla delimitazione delle rispettive proprietà nei modi idonei a spese comuni.
3 -Stabilire i necessari conguagli operando le opportune compensazioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 615/2024 depositata in data 5/11/24 è già stato dichiarato lo scioglimento della comunione, secondo il progetto divisionale di cui alla C.T.U. di data 29/5/2023, con rimessione in istruttoria per l'integrazione della stessa C.T.U., al fine della predisposizione del tipo di frazionamento e della descrizione della costituenda servitù, frazionamento e servitù previsti nel progetto divisionale adottato.
Il C.T.U. ha depositato la relazione integrativa, che, a seguito delle osservazioni della parte ha richiesto un'ulteriore specificazione. Parte_3
Quindi, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con termini alle parti per gli scritti conclusivi.
2. Non è necessario tornare sugli argomenti della precedente sentenza non definitiva, che avevano indotto all'adozione del progetto divisionale predisposto dal C.T.U..
All'esito dell'integrazione peritale, che ha consentito di completare il progetto divisionale nei dettagli ancora mancanti, vanno precisate le assegnazioni definitive conseguenti al frazionamento e vanno costituite le servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto, nei termini specificati dal consulente.
Come chiarito dal C.T.U. nell'ultima integrazione, il frazionamento è stato eseguito nei termini esatti previsti nell'iniziale progetto divisionale. Anche sulle modalità di costituzione delle servitù va registrato il consenso dei condividenti. In sostanza, le parti, anche alla luce dell'ultima integrazione predisposta a fronte delle iniziali osservazioni della parte convenuta
[...]
che peraltro non sono state ulteriormente coltivate, non hanno contestato Parte_3
i termini del frazionamento e del costituendo diritto reale, che dunque devono essere recepiti così come previsti dal C.T.U..
3. Resta da affrontare, come anticipato con l'ordinanza di data 31/12/2024, la questione dell'assegnazione dei lotti, non ancora decisa con la precedente sentenza.
Il criterio cui dare applicazione è il seguente: “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a
4 garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass. 11857/2021).
Nel caso in esame le quote dei condividenti sono uguali, per cui rileva il criterio generale dell'estrazione a sorte, dovendosi valutare se emergano fattori oggettivi o soggettivi tali da giustificare una deroga.
Alcune delle parti hanno sollecitato l'adozione di criteri alternativi di assegnazione.
L'attore ha chiesto l'assegnazione dei macrolotti a vocazione Parte_1 agricola (B, C, D), documentando (peraltro tardivamente, solo in sede di scritti conclusivi) il titolo di studio del figlio (laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura), che gli attribuirebbe il relativo apprezzabile interesse soggettivo.
Anche il convenuto allegando di aver rivestito per diversi anni Controparte_1 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e di aver coltivato i fondi in questione, ha concluso in via principale per l'assegnazione dei macrolotti B o D (peraltro in comparsa conclusionale ha individuato il macrolotto C in luogo del B), esprimendosi solo in via subordinata per l'adozione del sorteggio.
e hanno chiesto Parte_2 Parte_3 prioritariamente l'assegnazione dei macrolotti previa estrazione a sorte e solo in via gradata, pur non allegando peculiari condizioni oggettive o soggettive a sostegno della loro richiesta subordinata, hanno entrambi chiesto l'assegnazione dei lotti B o D.
Alla luce delle richieste, delle allegazioni e delle produzioni documentali, da un lato va escluso esservi un accordo complessivo tra le parti sulle assegnazioni dei macrolotti, d'altro lato deve essere considerato che non sono emersi elementi decisivi, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo, per derogare al criterio dell'estrazione a sorte. In particolare, per
5 circostanza allegata dalla parte non contestata e quindi pacifica, i Parte_2 fondi da dividere, che hanno natura per lo più omogenea, sono da molti anni concessi in affitto a terzi, per cui non emerge un interesse concreto, attuale e prevalente, che giustifichi l'assegnazione a uno piuttosto che all'altro condividente. In altri termini, la destinazione e la funzione economica dei beni sono assicurate a prescindere dall'abbinamento soggettivo, né sono stati dedotti rapporti privilegiati che giustifichino una qualche priorità di assegnazione. Su tali premesse,
l'abbinamento discrezionale e non guidato dal sorteggio, comportando inevitabilmente vantaggi per gli uni e svantaggi per gli altri, determinerebbe disparità di trattamento non giustificate.
In definitiva, alla assegnazione dei macrolotti si procederà mediante sorteggio ex art. 729 c.c., cui si procederà in apposita udienza, fissata su richiesta di parte una volta passata in giudicato la sentenza che abbia risolto le contestazioni al progetto divisionale (da ultimo Cass. 6479/2025). Allo stato, infatti, la parte convenuta ha formulato riserva Parte_3
d'impugnazione della sentenza (non definitiva) che ha adottato il progetto divisionale predisposto dal C.T.U., per cui la decisione sul punto non è passata in giudicato.
4. L'ultima questione su cui soffermarsi è quella relativa alle spese del giudizio.
Anche sotto questo profilo, è consolidato e condivisibile l'orientamento secondo il quale “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (da ultimo, Cass 12068/2024).
Il criterio della soccombenza può essere applicato con esclusivo riferimento alle contestazioni sul progetto divisionale, che sono state coltivate dalla sola convenuta Parte_3
Nell'udienza fissata per l'approvazione del progetto si era espresso favorevolmente il
[...] solo ma anche e Parte_2 Parte_1 vi avevano aderito in sede di prima precisazione delle Controparte_1 conclusioni.
Ne consegue la compensazione per metà delle spese di lite (non essendovi stato contenzioso sull'individuazione dei beni in comunione, sul titolo attributivo della comproprietà e sull'individuazione dei comproprietari, sulle rispettive quote e sullo scioglimento della comunione),
6 con condanna della parte convenuta soccombente in Parte_3 punto progetto divisionale, alla rifusione dell'ulteriore metà.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di media complessità
(l'indeterminabilità consegue al fatto che è stato contestato solo il progetto divisionale, non l'oggetto della divisione), con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2244/21 R.G., così decide:
1) a precisazione e integrazione di quando già previsto con sentenza n. 615/2024 di data
5/11/24, dispone le seguenti assegnazioni, dovendosi individuare nominativamente gli assegnatari per effetto di estrazione a sorte dei macrolotti, cui si procederà separatamente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza:
- prima assegnazione - MACROLOTTO A): costituito dai lotti nn. 1- 4.2 - 5 - Valore totale €
870.500,00
LOTTO N. 1) – complesso rurale agricolo in San Michele al Tagliamento (VE)
• CF - fg. 47 mapp. 650 subb. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 (ente urbano di mq. 16.099).
• CT - fg. 47 mapp. 398-24 di complessivi catastali mq. 74.811
LOTTO 4.2) – terreni in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT fg. 47 mapp. 130-273-331-333 di complessivi catastali mq. 75.090
LOTTO 5): Terreni golenali in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT- fg. 47 mapp. 21-278-401 di complessivi catastali mq. 17.693 valore di assegnazione € 870.500,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente diritto al pagamento, a carico del condividente assegnatario del macrolotto B), del conguaglio di € 5.625,00
- seconda assegnazione - MACROLOTTO B): costituito dal lotto n.
2 - Valore totale di €
1.050.000,00
LOTTO 2) – Fabbricato con crollo di una parte e terreno limitrofo a parco tecnologico in San
Michele al Tagliamento (VE)
7 • CF - fg. 47 mapp. 649 cat. F/2 unità collabente (ente urbano di mq. 2.580).
• CT - fg. 47 mapp. 18 di complessivi catastali mq. 170.010 valore di assegnazione € 1.050.000,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente obbligo di pagamento, a favore degli altri condividenti nelle misure rispettivamente indicate, del conguaglio complessivo di € 173.875,00;
- terza assegnazione - MACROLOTTO C): costituito dai lotti nn. 3 - 4.1.A - Valore totale €
837.000,00
LOTTO 3) – Terreni in piccoli lotti con unico accesso in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT - fg. 47 mapp. 141-214-294-295-378-144-145-146-147-149-151-161- 164-165-166-167-169-
170 di complessivi catastali mq. 12.920 (€90.000)
4.1.A) Terreni in San Michele al Tagliamento (VE) Pt_4
• CT fg. 47 mapp. 730-732 di complessivi catastali mq. 161.872 (€ 747.000,00) valore di assegnazione € 837.000,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente diritto al pagamento, a carico del condividente assegnatario del macrolotto B), del conguaglio di € 39.125,00
- quarta assegnazione - MACROLOTTO D): costituito dai lotti 4.1.B - Valore totale € 747.000,00.
LOTTO 4.1.B) - terreni in San Michele al Tagliamento (VE)
• CT fg. 47 porzione mapp. 731-733-124 di complessivi catastali mq. 170.400 (€ 747.000,00) valore di assegnazione € 747.000,00 - quota di spettanza pari a 1/4 del patrimonio €
876.125,00, con conseguente diritto al pagamento, a carico del condividente assegnatario del macrolotto B), del conguaglio di € 129.125,00
2) costituisce servitù di accesso e regresso per ogni mezzo ad uso agricolo della larghezza di metri cinque contro la particella 733 fg. 47 ( e a favore della particella 732 fg. 47 CP_2
(FONDO DOMINANTE), dal lato del mappale 606 fg. 47 di proprietà di terzi, in Comune di San
Michele al Tagliamento (VE), come meglio descritta nella planimetria riportata alla pagina 9 della relazione del C.T.U. dr. di data 4/4/25. Il passaggio è finalizzato al transito di mezzi e Per_2 attrezzature agricole necessari per la coltivazione del fondo dominante.
Si costituiscono, altresì, servitù di acquedotto per condurre al fondo dominante l'acqua necessaria ai bisogni della vita o per usi agrari o industriali, e servitù di elettrodotto, interrato o aereo, per cavi anche di bassa, media e alta tensione. La sede della servitù verrà utilizzata anche dal proprietario del
8 fondo servente, per cui le spese di realizzazione e manutenzione del transito verranno ripartite in misura eguale tra i proprietari dei due fondi. Le spese di realizzazione di eventuali acquedotti e/o elettrodotti saranno a carico del proprietario del fondo dominante con obbligo, ove si tratti di opere interrate, di rimessa nel pristino stato;
3) ordina la trascrizione della presente sentenza, all'esito dell'assegnazione mediante estrazione a sorte dei lotti, nei registri immobiliari;
4) ordina l'iscrizione d'ipoteca legale a garanzia dei suindicati crediti da conguaglio sui beni come sopra assegnati all'assegnatario del macrolotto B);
5) compensate per metà le spese di lite, condanna la parte Parte_3
a rifondere alle altre parti
[...] Parte_1 Controparte_1
, l'ulteriore metà delle spese di lite, che liquida, per
[...] Parte_2 ciascuna di esse, in € 5.430,00 per compenso avvocato e, a favore della sola parte attrice in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso Parte_1 forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge;
6) pone le spese di C.T.U., già liquidate, ed ogni ulteriore spesa divisionale a carico delle parti secondo le rispettive quote.
Così deciso in Pordenone, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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