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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/16723
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 16723/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1 CP_1 nato in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Controparte_2
27.06.1951; nato in [...] il [...]; Controparte_3 Controparte_4 nato in [...] il [...]; nato in
[...] Parte_2
Argentina il 24.12.2004; nata in [...] il Parte_3
27.07.1988, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: ) - p.e.c.: C.F._1
– fax: 06- 5941245, come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
” - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Parte_2 Parte_3
come in atti meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in
[...] narrativa e, per l'effetto,
pagina 1 di 7 - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_5 Stato Civile del Comune competente, nella specie il Comune di Bianzè (VC), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...], figlio dei cittadini italiani e (cfr. Controparte_6 Controparte_7 doc. in atti n.1) il quale emigrava in Argentina e fino alla sua morte non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:” ATTESTO che nell'Anagrafe Elettori, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino a oggi il Signor o Per_1 Persona_1
nato il 30.05.1878, in Italia, Vercelli, Bianzè. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_5 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_8 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
pagina 2 di 7 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- In data 18.12.1913, nella città di Cordoba (Argentina) l'avo Persona_1 contrae va matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 2). Dall'unione matrimoniale Controparte_7 nasceva, in data 02.01.1923, a Cordoba (Argentina), (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_3
- In data 19.09.1942, nella città di Cordoba (Argentina), contraeva matrimonio Persona_3 con , cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva Persona_4 in data 17.08.1947, a Cordoba (Argentina), , (cfr. doc. in atti n. 6) Controparte_1 odierno ricorrente.
- In data 19.12.1968 , contraeva matrimonio a BU Aires (Argentina) Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 7) con , nata il [...], a [...] Controparte_2
(Argentina), (cfr. doc. in atti n. 8), odierna ricorrente. Dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: data 19.06.1972, . (cfr. doc. in atti n. 9); in data Parte_1
24.08.1977, . (cfr. doc. in atti n. 10) e, in data 27.07.1988, Controparte_4
. (cfr. doc. in atti n.11), odierni ricorrenti. Parte_3
- In data 22.06.1995, dall'unione di e Parte_1 Persona_5
, nasceva, a AN IA de IL (Argentina) OT , (cfr. doc.
[...] CP_3 in atti n. 12), odierno ricorrente.
- In data 11.06.2004, a LL RL AZ (Argentina), Controparte_4 contraeva matrimonio con , (cfr. doc. in atti n. 13) e, dalla loro unione, Persona_6 nasceva, in data 24.12.2004, a LL RL AZ (Argentina), . Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 14), odierno ricorrente.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario pagina 3 di 7 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna pagina 4 di 7 italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita si Persona_1 evince che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.1). In quanto italiano, dunque, Persona_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia , nata
[...] Persona_3 il 19.09.1942 a Cordoba (Argentina), la quale contraeva matrimonio con Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva in data 17.08.1947, a Cordoba (Argentina),
[...]
, (cfr. doc. in atti n. 6). CP_1
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_1 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, potesse Persona_3 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che signora , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del Persona_3 cittadino italiano trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai Persona_1 relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
,
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_4
pagina 5 di 7 Parte_1 Parte_2 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Parte_3 stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Posizione della ricorrente Parte_4
Merita altresì accoglimento, la domanda iure matrimoni della sig.ra Controparte_2
moglie di . Infatti, le nozze sono state contratte il 19.12.1968,
[...] Controparte_1 dunque prima dell'entrata in vigore della l.n.123/198, il cui art. 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della l.n.555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana “iure matrimonii", ed abrogando il 2° commadell'art.10 ed il 2° comma dell'art. 11 della l.n.555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano ( art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art.11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo – personale – così come avviene oggi -e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura ammnistrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
pagina 6 di 7 Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_1
17.08.1947; nata in [...] il [...]; Controparte_2 Controparte_3 nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_4
24.08.1977; nato in [...] il [...] il diritto alla Parte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e nata in [...] il Parte_3
27.07.1988 la cittadinanza iure matrimoni.
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 2 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 16723/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1 CP_1 nato in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Controparte_2
27.06.1951; nato in [...] il [...]; Controparte_3 Controparte_4 nato in [...] il [...]; nato in
[...] Parte_2
Argentina il 24.12.2004; nata in [...] il Parte_3
27.07.1988, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: ) - p.e.c.: C.F._1
– fax: 06- 5941245, come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
” - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, Controparte_4 Parte_2 Parte_3
come in atti meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in
[...] narrativa e, per l'effetto,
pagina 1 di 7 - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_5 Stato Civile del Comune competente, nella specie il Comune di Bianzè (VC), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...], figlio dei cittadini italiani e (cfr. Controparte_6 Controparte_7 doc. in atti n.1) il quale emigrava in Argentina e fino alla sua morte non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:” ATTESTO che nell'Anagrafe Elettori, dove sono /iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino a oggi il Signor o Per_1 Persona_1
nato il 30.05.1878, in Italia, Vercelli, Bianzè. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_5 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_8 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
pagina 2 di 7 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- In data 18.12.1913, nella città di Cordoba (Argentina) l'avo Persona_1 contrae va matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 2). Dall'unione matrimoniale Controparte_7 nasceva, in data 02.01.1923, a Cordoba (Argentina), (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_3
- In data 19.09.1942, nella città di Cordoba (Argentina), contraeva matrimonio Persona_3 con , cittadino argentino (cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva Persona_4 in data 17.08.1947, a Cordoba (Argentina), , (cfr. doc. in atti n. 6) Controparte_1 odierno ricorrente.
- In data 19.12.1968 , contraeva matrimonio a BU Aires (Argentina) Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 7) con , nata il [...], a [...] Controparte_2
(Argentina), (cfr. doc. in atti n. 8), odierna ricorrente. Dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: data 19.06.1972, . (cfr. doc. in atti n. 9); in data Parte_1
24.08.1977, . (cfr. doc. in atti n. 10) e, in data 27.07.1988, Controparte_4
. (cfr. doc. in atti n.11), odierni ricorrenti. Parte_3
- In data 22.06.1995, dall'unione di e Parte_1 Persona_5
, nasceva, a AN IA de IL (Argentina) OT , (cfr. doc.
[...] CP_3 in atti n. 12), odierno ricorrente.
- In data 11.06.2004, a LL RL AZ (Argentina), Controparte_4 contraeva matrimonio con , (cfr. doc. in atti n. 13) e, dalla loro unione, Persona_6 nasceva, in data 24.12.2004, a LL RL AZ (Argentina), . Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 14), odierno ricorrente.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario pagina 3 di 7 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna pagina 4 di 7 italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita si Persona_1 evince che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.1). In quanto italiano, dunque, Persona_1
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia , nata
[...] Persona_3 il 19.09.1942 a Cordoba (Argentina), la quale contraeva matrimonio con Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 5) e, dalla loro unione, nasceva in data 17.08.1947, a Cordoba (Argentina),
[...]
, (cfr. doc. in atti n. 6). CP_1
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_1 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli. Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, potesse Persona_3 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che signora , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del Persona_3 cittadino italiano trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai Persona_1 relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
,
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_4
pagina 5 di 7 Parte_1 Parte_2 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Parte_3 stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Posizione della ricorrente Parte_4
Merita altresì accoglimento, la domanda iure matrimoni della sig.ra Controparte_2
moglie di . Infatti, le nozze sono state contratte il 19.12.1968,
[...] Controparte_1 dunque prima dell'entrata in vigore della l.n.123/198, il cui art. 1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della l.n.555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza italiana “iure matrimonii", ed abrogando il 2° commadell'art.10 ed il 2° comma dell'art. 11 della l.n.555/1912, che disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano ( art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art.11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo – personale – così come avviene oggi -e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura ammnistrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status.
pagina 6 di 7 Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...]; nato in [...] il
[...] Controparte_1
17.08.1947; nata in [...] il [...]; Controparte_2 Controparte_3 nato in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_4
24.08.1977; nato in [...] il [...] il diritto alla Parte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e nata in [...] il Parte_3
27.07.1988 la cittadinanza iure matrimoni.
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 2 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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