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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70365/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 22 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 70365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 70365/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsina Di Domenico, domiciliata come in atti.
ATTORE
E
pagina1 di 3 Tes_1
CONVENUTO – NON COSTITUITO
OGGETTO
Occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' Parte_1
conveniva in giudizio per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro Tes_1
135.617,87, per l'occupazione senza titolo del proprio immobile sito in via VIA GIOVANNI Pt_1
BATTISTA SCOZZA n. 5, Scala B, Interno 4, meglio descritto in citazione.
Il convenuto non si costituiva.
La domanda è fondata.
La titolarità dell'immobile di cui è causa in capo all' può agevolmente desumersi, ai fini Pt_1 dell'azione proposta, dalla documentazione agli atti, dalla quale risulta che l' ne ha la Pt_1
proprietà superficiaria (cfr. visura storica).
L'alloggio in questione veniva illegittimamente occupato dal convenuto sin dal 5.2.2002 come risulta dalla dichiarazione della moglie (7.2.2002).
L'occupazione è confermata dal Rapporto informativo della Polizia di Capitale (24.7.2014). Pt_1
Essa è ulteriormente comprovata dalle diffide dell' ripetutamente notificate al convenuto Pt_1
presso l'immobile (3.4.2018;10.1.2014) e dalla notifica del decreto di rilascio avvenuta al medesimo indirizzo (30.4.2014).
L' ha rappresentato che il convenuto è uscito anagraficamente dall'immobile (23.8.2018) Pt_1
senza tuttavia restituirlo.
Orbene, deve evidenziarsi che in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso -
l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come “abusiva” Cass., n. 16466 del 2017)
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 2043 il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, trattandosi di un «danno presunto» derivante dalla compressione del diritto di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile che può determinarsi con riferimento al valore locativo (Cass., n. 9137 del 2013; Cass., n. 21272 del 2020; Cass., n. 30984 del 2023).
Essendosi in particolare affermato in sede di legittimità che Al di là di un contrasto che appare più relativo all'utilizzazione delle formule adoperate che correlato alla sostanza della questione pagina2 di 3 giuridica, deve rilevarsi che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo, come riconosce anche l'orientamento che esattamente nega rilievo al cd. danno in re ipsa (Cass. 24 aprile 2019, n. 11203) (Cass., n. 21272 del 2020).
In particolare, il danno deve ritenersi esistente nel caso in esame rilevata per un verso la destinazione del patrimonio immobiliare dell' alla sua attività istituzionale e per altro verso Pt_1
l'indisponibilità dell'appartamento oggetto di causa, dovuta all'occupazione sine titulo da parte del convenuto.
Pertanto, il danno, sulla base degli atti di causa, può determinarsi con riferimento alla somma richiesta dall' , sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 12 del 1999, Pt_1
pari ad euro 135.617,87, in moneta attuale.
Il convenuto deve conseguentemente essere condannato al pagamento della somma suddetta, oltre interessi legali dalla sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall' Parte_1
e per l'effetto condanna al pagamento della somma di euro
[...] Tes_1
135.617,87, in moneta attuale, a titolo di risarcimento del danno, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza e al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 22 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 22 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 70365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 70365/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsina Di Domenico, domiciliata come in atti.
ATTORE
E
pagina1 di 3 Tes_1
CONVENUTO – NON COSTITUITO
OGGETTO
Occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' Parte_1
conveniva in giudizio per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro Tes_1
135.617,87, per l'occupazione senza titolo del proprio immobile sito in via VIA GIOVANNI Pt_1
BATTISTA SCOZZA n. 5, Scala B, Interno 4, meglio descritto in citazione.
Il convenuto non si costituiva.
La domanda è fondata.
La titolarità dell'immobile di cui è causa in capo all' può agevolmente desumersi, ai fini Pt_1 dell'azione proposta, dalla documentazione agli atti, dalla quale risulta che l' ne ha la Pt_1
proprietà superficiaria (cfr. visura storica).
L'alloggio in questione veniva illegittimamente occupato dal convenuto sin dal 5.2.2002 come risulta dalla dichiarazione della moglie (7.2.2002).
L'occupazione è confermata dal Rapporto informativo della Polizia di Capitale (24.7.2014). Pt_1
Essa è ulteriormente comprovata dalle diffide dell' ripetutamente notificate al convenuto Pt_1
presso l'immobile (3.4.2018;10.1.2014) e dalla notifica del decreto di rilascio avvenuta al medesimo indirizzo (30.4.2014).
L' ha rappresentato che il convenuto è uscito anagraficamente dall'immobile (23.8.2018) Pt_1
senza tuttavia restituirlo.
Orbene, deve evidenziarsi che in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso -
l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come “abusiva” Cass., n. 16466 del 2017)
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 2043 il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, trattandosi di un «danno presunto» derivante dalla compressione del diritto di godimento, diretto o indiretto, dell'immobile che può determinarsi con riferimento al valore locativo (Cass., n. 9137 del 2013; Cass., n. 21272 del 2020; Cass., n. 30984 del 2023).
Essendosi in particolare affermato in sede di legittimità che Al di là di un contrasto che appare più relativo all'utilizzazione delle formule adoperate che correlato alla sostanza della questione pagina2 di 3 giuridica, deve rilevarsi che, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo, come riconosce anche l'orientamento che esattamente nega rilievo al cd. danno in re ipsa (Cass. 24 aprile 2019, n. 11203) (Cass., n. 21272 del 2020).
In particolare, il danno deve ritenersi esistente nel caso in esame rilevata per un verso la destinazione del patrimonio immobiliare dell' alla sua attività istituzionale e per altro verso Pt_1
l'indisponibilità dell'appartamento oggetto di causa, dovuta all'occupazione sine titulo da parte del convenuto.
Pertanto, il danno, sulla base degli atti di causa, può determinarsi con riferimento alla somma richiesta dall' , sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 12 del 1999, Pt_1
pari ad euro 135.617,87, in moneta attuale.
Il convenuto deve conseguentemente essere condannato al pagamento della somma suddetta, oltre interessi legali dalla sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall' Parte_1
e per l'effetto condanna al pagamento della somma di euro
[...] Tes_1
135.617,87, in moneta attuale, a titolo di risarcimento del danno, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza e al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 22 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3