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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Petraglia, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Pagliocca, come da procura in atti;
OPPOSTA NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta, CP_2 come da procura in atti;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Leyla Cirasuolo, come da procura in atti;
CHIAMATI IN CAUSA
Controparte_3
, in persona del Commissario liquidatore avv. Carlo
[...]
Alessi (Provv. del 22 marzo 2013), domiciliato per la C.F._1 P.IVA_1 carica presso in LCA, Piazza Alberico Gentili Controparte_3
n.3 - 90143 Palermo;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.02.2015 Pt_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1815/2014 del Tribunale
[...] di Nocera Inferiore notificatogli in data 15/01/2015 dalla
[...]
per il pagamento dell'importo di euro 63.000,00 Controparte_1 iva inclusa, oltre accessori, a saldo dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 15.11.2010 stipulato tra opposta e opponente e come da fattura a saldo n. 17 del 12.09.2014. In precedenza i lavori di ristrutturazione edilizia erano stati appaltati all'impresa opposta dalla sig.
, giusta contratto di appalto del 15.01.2009, la quale, di Controparte_4 seguito, aveva donato della proprietà dell'immobile oggetto di intervento edilizio, al di lei figlio , il quale aveva stipulato il nuovo Parte_1 contratto di appalto del 15.11.2010. L esponeva a motivi che alcuna Pt_1 ragione di credito poteva essere legittimamente vantata dalla società opposta atteso che esso opponente aveva interamente pagato ogni quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori edili di cui al contratto di appalto del 15/11/2010 sottoscritto con la società appaltatrice, producendo l'estratto conto bancario dal quale si evincevano i bonifici effettuati in favore della società opposta di euro 18.000,00 in data 19/07/2011, di euro 18.000,00 in data 03/08/2011, di euro 17.500,00 in data 05/09/2011, di euro 7.500,00 in data 29/09/2011 e di euro 5.000,00 del 21/12/2011 per un totale complessivo di €. 66.000,00. Aggiungeva che dai lavori appaltati all'opposta, egli aveva ricevuto ingenti danni. Assumeva infatti, che subito dopo l'ultimazione delle opere, a cagione dei numerosi difetti emersi nell'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice aveva eseguito una serie di interventi tampone che non avevano portato però alla risoluzione definitiva delle varie problematiche emerse. Allegava che in conseguenza dei citati vizi, emersi sin dall'ultimazione delle opere eseguite, sia all'interno che all'esterno del fabbricato, in data 13/06/2013 il CP_5
, nella qualità, aveva sottoscritto una scrittura privata, con la quale
[...] aveva riconosciuto i vizi ed i difetti delle opere eseguite assumendo l'impegno alla loro eliminazione nei successivi 30 giorni, ma che, nonostante l'impegno assunto, non aveva provveduto ad effettuare gli interventi per l'eliminazione delle varie problematiche emerse, il cui costo così come quantificato dall'ing. , che aveva redatto la perizia tecnica CP_2 stragiudiziale prodotta in atti, ammontava a circa euro 52.300,00, oltre iva e spese accessorie quali quelle tecnico-amministrative e legali. Aggiungeva poi che in conseguenza dei lavori eseguiti dalla Controparte_6 la sig.ra , prima committente dei lavori,
[...] Controparte_4 nonché dante causa del figlio per atto di donazione del Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 04/08/2010 redatto dal Notaio Rep. n. 35833 Racc. n. 6471, Persona_1 era stata convenuta in giudizio dalle signore e CP_7 CP_8 proprietarie del fabbricato attiguo, per i presunti danni dalle stesse quantificati in euro 10.974.94 cagionati all'unità immobiliare di loro proprietà nell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla società opposta, la cui controversia era pendente dinanzi al Tribunale di Salerno al n. R.G. 40000014/2011, ove era stata chiamata in garanzia. Controparte_6
Asseriva inoltre che in data 11/04/14 la sig.ra proprietaria Persona_2 dell'unità immobiliare posta al piano inferiore all'appartamento di esso opponente, con nota a firma dell'avv. Giuseppe Senatore, aveva chiesto all' l'eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua piovana Pt_1 provenienti dal terrazzo di proprietà di quest'ultimo, nonché dei vizi relativi ai lavori di ricostruzione del fabbricato, circostanze queste che venivano tempestivamente comunicate alla società opposta la quale ometteva di provvedere all'eliminazione dei citati vizi. Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patiti e patendi cagionati da quest'ultima al fabbricato di proprietà dell'opponente dalle opere non eseguite secondo le regole dell'arte dalla società appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 15/11/2010 che quantificava in euro 52,300,00, oltre iva e spese accessorie quali quelle tecnico-amministrative e legali. e/o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu tecnica. Sempre in via riconvenzionale, chiedeva al giudice, accertata la presenza e le cause delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'unità abitativa di proprietà della di condannare la società opposta a tenerlo Persona_2 indenne e/o a manlevarlo di ogni quanto questi sarebbe stato tenuto a pagare per l'eliminazione delle citate infiltrazioni, nonché la condanna della società appaltatrice alla ripetizione di ogni quanto esso sarebbe stato tenuto Pt_1
a pagare per gli eventuali danni a terzi arrecati dalle opere eseguite dalla società opposta. Costituitasi in giudizio, la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale per aver eseguito pedissequamente le istruzioni del direttore dei lavori ing. e, CP_2 poiché essa impresa all'epoca dei fatti era assicurata per i danni che si sarebbero potuti verificare, sia a cose che a terzi, nell'esecuzione del ripetuto contratto di appalto, con la poi sottoposta alla Controparte_3 procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, giusta contratto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 assicurativo n.1009001328 del 12.01.2009, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa sia l'ing. , sia la compagnia CP_2 assicurativa, per essere, in ogni caso, garantita a manlevata nell'ipotesi di eventuale riconoscimento di responsabilità e condanna per un qualche qualche profilo o forma risarcitoria, dal menzionato direttore dei lavori Ing.
e dalla CP_2 Controparte_3
Costituitosi in giudizio, l'ing. confermava che con permesso di CP_2 costruire n. 1513/2008 e conseguente contratto di appalto del 15/01/2009, stipulato tra la sig.ra e successivamente integrato con il Controparte_4 figlio , erano stati affidati lavori di ristrutturazione edilizia Parte_1 con demolizione e ricostruzione del fabbricato sito alla frazione Marini via Ciccullo di Cava de'Tirreni all'impresa Controparte_1
e che la progettazione di tale lavoro edile era stata affidata
[...] all'ing. mentre, solo successivamente, egli fu nominato Persona_3 direttore dei lavori. Allegava che le opere edili ebbero inizio in data 02.02.2009 ed eseguite sotto l'attenta direzione i esso direttore dei lavori, che aveva garantito la presenza costante sul cantiere ed aveva impartito le opportune disposizioni tecniche all'impresa appaltatrice, ma ciò nonostante, a seguito dei svariati sopralluoghi eseguiti in data 13/01/2012, 02/08/2012 e 13/09/2012 aveva rilevato alcuni errori e difetti nell'esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice, che pur non essendo di tipo strutturale e/o pregiudizievole per la staticità del fabbricato, ovvero relativi ad errori di progettazione, consistevano più che altro nell'esecuzione non a regola d'arte di finiture, tinteggiatura, impermeabilizzazione e posa in opera della pavimentazione dei terrazzi a livello e di copertura. Aveva quindi prescritto immediati interventi, disattesi dall'impresa appaltatrice, per cui, a seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati in data 18/05/2013 e proseguiti in data 24/05/2013, committente e impresa edile, convenivano di comune accordo di far redigere in contraddittorio una relazione ad esso ing. , affinché CP_2 venissero individuate le problematiche insorte all'immobile ed i relativi interventi risolutivi;
seguiva, quindi, come indicato dalle parti congiuntamente, relazione a firma di esso direttore dei lavori datata 13/06/2013, sottoscritta da entrambe le parti, peraltro assistite dai rispettivi legali, che, riconoscendo quanto relazionato da esso ing. , CP_2 concordavano, anche, tempi e modalità degli interventi. Aggiungeva che gli interventi pattuiti furono in parte realizzati mediante Comunicazione Inizio Lavori al Comune di Cava de' Tirreni prot. 58322 del 13/09/2013, ma che, poiché tali interventi da parte dell'impresa esecutrice furono eseguiti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 anch'essi con modalità non conformi a quanto impartito nella predetta relazione, a seguito di ulteriori sopralluoghi da parte di esso direttore dei lavori, fu richiesto dalla committenza all'ing. di trasfondere i CP_2 rilievi tecnici già relazionati in una perizia giurata nella quale venissero anche quantificati i costi degli interventi risolutori, come fatto con perizia stragiudiziale del 07/02/2015. Deduceva che alcuna responsabilità poteva essere attribuita quindi ad esso chiamato in causa in ordine ai lamentati vizi dell'opera, né alcuna concorsualità, neppure in via solidale, poteva essere invocata dall'impresa appaltatrice, stante la diligenza di esso direttore dei lavori nell'impartire costantemente ordini di servizio, di poi disattesi dall'impresa esecutrice. Rilevava che l'impresa appaltatrice non poteva invocare scriminanti a proprio favore poiché gli interventi eseguiti e concordati nella relazione sottoscritta non si erano rivelati rispettosi della regola dell'arte, né l'opposta chiamante in causa poteva eccepire di aver agito quale mero nudus minister attesa la propria autonomia operativa, in quanto giammai l'impresa esecutrice aveva segnalato errori progettuali ovvero che le prescrizioni impartite dal direttore dei lavori non fossero conformi ad un risultato ottimale. Pur chiedendo il rigetto della domanda, il deduceva CP_2 di essere assicurato per i danni derivanti da responsabilità professionale con la compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a. con polizza nr.1/23143/122/103057748 Agenzia di Cava de' Tirreni, per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa per garanzia e manleva la predetta compagnia assicurativa, chiedendo al giudice, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale o in via concorsuale, delle pretese di parte opponente e/o diparte opposta chiamante, di condannare la UnipolSai Assicurazioni a tenerlo indenne di tutte le somme cui lo stesso dovesse essere condannato a pagare nei confronti di chicchessia, con vittoria e refusione anche delle spese e competenze di giudizio. Costituitasi in giudizio, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. eccepiva la nullità dell'atto di citazione attesa la assoluta indeterminatezza della domanda e la prescrizione di ogni diritto di garanzia per compimento del termine di cui all'art. 2952 c.c. Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda, poiché del tutto infondata, oltre che non provata. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente chiamata in causa, la
, per cui si Controparte_3 procedeva in contumacia nei confronti della stessa. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 c.p.c., espletata ctu con l'ing. , precisate le conclusioni, la Controparte_9 causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono in pare fondate e vanno accolte per quanto di ragione. Giova preliminarmente evidenziare che oggetto di giudizio sono solo i lavori di completamento del fabbricato di proprietà dell'opponente di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 15.11.2010 tra l'impresa opposta e l'opponente. Estranei al giudizio sono i precedenti lavori strutturali eseguiti al medesimo fabbricato sulla base del contratto sottoscritto dalla
[...]
con contratto di appalto del 15.01.2009, in relazione al quale CP_4
l'impresa ebbe ad emettere le relative fatture intestate all' , non CP_4 contestate, pagate e non oggetto del presente giudizio. Riguardo ai lavori eseguiti in base al contratto di appalto sottoscritto dall' in data 15.11.2010, divenuto nelle more proprietario Pt_1 dell'immobile in virtù di donazione della madre, l'impresa ha dedotto di avere emesso tre fatture intestate a detto committente: 1) la n. 15 dell'8.10.2010 in acconto per euro 10.000,00; 2) la n. 16 in acconto del 27.10.2010 per euro 5.000,00; 3) la n. 17 del 12.09.2014 a saldo dei lavori per euro 63.000,00 per complessivi euro 78.000,00. L'opponente ha prodotto prova dei seguenti bonifici effettuati in favore della società opposta: 1) quello di euro 18.000,00 in data 19/07/2011; 2) quello di euro 18.000,00 in data 03/08/2011; 3) quello di euro 17.500,00 in data 05/09/2011; 4) quello di euro 7.500,00 in data 29/09/2011; 5) quello di euro 5.000,00 in data 21/12/2011 per un totale di complessivi euro 66.000,00. Quindi, in relazione ai lavori di completamento dell'immobile eseguiti per commissione diretta dell' , quest'ultimo deve ancora euro Pt_1
12.000,00. Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, sulla base della relazione a firma di esso direttore dei lavori datata 13/06/2013, sottoscritta da entrambe le parti, anche assistite dai rispettivi legali, il ctu ing. , con relazione del 4.10.2019, Controparte_9 approfondita e logicamente motivata, anche in risposta alle osservazioni di parte, che questo giudice condivide e qui da intendersi integralmente richiamata, ha concluso nel senso che “Successivamente all'ultimazione dei lavori venivano riscontrate diverse problematiche alle finiture e di impermeabilizzazione. Alcune venivano risolte nel 2013 con una serie di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 interventi concordati dalle parti. Con perizia stragiudiziale del 07/02/2015, su incarico del signor , l'ing. elencava Parte_1 CP_2 problematiche già presenti e non ancora risolte nonché altre nuove verificatesi successivamente. Nello stesso anno si dava avvio ai lavori di rifacimento del terrazzo insistente sull'appartamento di proprietà Per_2
L'opera realizzata ed oggetto del contratto di appalto del 15.11.2010, una volta conclusa, non ha presentato difformità nella costruzione;
ha invece presentato vizi nella costruzione che hanno inciso su aspetti qualitativi e funzionali. Tali vizi si sono evidenziati con fenomeni di umidità in corrispondenza delle uscite verso il terrazzo del piano secondo e del sottotetto, con pendenze non adeguate per il buon deflusso delle acque meteoriche ai terrazzi del sottotetto e del secondo piano, al balconcino lato nord e al balcone della cucina, sempre al secondo piano, e al disimpegno a piano terra, con umidità nelle pareti lato strada della scala a piano terra e con degrado superficiale di parte del marmo del pavimento della scala stessa. L'impresa, il cui compito è quello di realizzare l'opera a regola d'arte, non ha segnalato carenze ed errori progettuali né sulle indicazioni ricevute;
non ha riscontrato insufficienze di dettagli e particolari costruttivi nel progetto delle opere di finitura assumendosene, in tal modo, ogni responsabilità nelle scelte esecutive e, quindi, nei vizi verificatisi. Non risultano inadempienze da parte del direttore dei lavori che è stato anche progettista degli interventi. Non vi sono responsabilità attribuibili al committente per culpa in eligendo né perché, in base a patti contrattuali, l'impresa sia stata una semplice esecutrice di ordini dello stesso. Gli interventi necessari per la rimozione dei vizi sono stati quantificati in € 20.424,32 comprensivi dei costi per gli smaltimenti e al netto di IVA. Non è stato possibile esprimere un giudizio tecnico sui vizi al terrazzo al primo piano sovrastante la proprietà in quanto lo stesso è stato oggetto di Per_2 lavori consistenti nel rifacimento di impermeabilizzazione e pavimentazione. Dalla sola analisi della documentazione agli atti, escludendo quali cause dell'infiltrazione rotture di condotte o risalite di umidità dal basso, si può dedurre che esiste un nesso causale tra lavori eseguiti dall'impresa, vizi manifestatisi al terrazzo e danni arrecati all'immobile di proprietà . Per_2
L'opposta va quindi condannata al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 20.424,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della relazione di ctu fino al soddisfo. L'opponente ha anche provato che a causa dei vizi dell'opera appaltata dovette provvedere, stante l'inerzia della società opposta, all'eliminazione delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 infiltrazioni d'acqua piovana che interessavano l'unità immobiliare di proprietà della posta al piano inferiore all'appartamento dell'opponente Persona_2 affrontando una spesa di euro 4.000,00 , come da documentazione prodotta in giudizio già con l'atto di citazione. Su detta somma l'opposta deve anche gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale. Non può essere accolta la domanda dell'opponente per ottenere dall'opposta l'importo pari ad euro 10.974.94 richiesto giudizialmente dalle signore e proprietarie del fabbricato attiguo, per i presunti CP_7 CP_8 danni cagionati all'unità immobiliare di loro proprietà in conseguenza dei lavori per cui è causa, atteso che tale domanda è stata oggetto di autonomo separato giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno (R.G. n. 40000014/2011), ove è stata chiamata in garanzia. Né Controparte_1 peraltro è dato sapere come si sia concluso tale giudizio. La domanda proposta dall'opposta nei confronti del chiamato in causa va rigettata, atteso che il ctu ha escluso ogni responsabilità di CP_2 detto direttore dei lavori, come peraltro risulta dalla documentazione prodotta in causa e dal contenuto della scrittura privata del 13.06.2013. Conseguentemente non occorre esaminare la domanda proposta in subordine dal nei confronti della sua compagnia assicurativa CP_2 per la copertura della responsabilità civile professionale verso terzi, rilevando comunque l'operatività della polizza e l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla Unipolsai. Va accolta, invece, la domanda proposta dall'opposta nei confronti della poi sottoposta alla procedura concorsuale di Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa, giusta contratto assicurativo n.1009001328 del 12.01.2009, per cui detta compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne la Controparte_1 dalle conseguenze sfavorevoli del presente giudizio e segnatamente dalle somme che essa assicurata deve pagare all'opponente a titolo di risarcimento dei danni e di refusione delle spese processuali e di ctu.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito con una condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 12.000,00 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo. L'opposta va condannata al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 20.424,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 4.10.2019 fino al soddisfo nonché di euro 4.000,00 oltre interessi legali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo. La coatta amministrativa va Controparte_3 condannata a tenere indenne la Controparte_1 dalle conseguenze sfavorevoli del presente giudizio e segnatamente dalle somme che essa assicurata deve pagare all'opponente a titolo di risarcimento dei danni e di refusione delle spese processuali e di ctu. Va rigettata la domanda proposta dall'opposta nei confronti del chiamato in causa . CP_2
L'esito del giudizio tra l'opponente e l'opposta giustifica la compensazione della metà delle spese processuali, ponendo la restante metà a carico dell'opposta, con una liquidazione fatta riguardo ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opposta e la chiamata in causa . Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il CP_2
e l'Unipolsai Assicurazioni s.p.a., atteso che opportunamente
[...] quest'ultima fu chiamata in causa dall'opponente per l'eventualità che fosse accolta la domanda proposta contro esso direttore dei lavori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 12.000,00 oltre interessi moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo
2) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale dell'opponente e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di euro 20.424,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 4.10.2019 fino al soddisfo nonché di euro 4.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo 3) Accoglie la domanda proposta dall'opposta nei confronti di
[...]
e condanna Controparte_3 detta compagnia assicurativa a tenere indenne la Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 dalle conseguenze sfavorevoli del presente Controparte_1 giudizio e segnatamente alla refusione all'opposta delle somme che deve pagare all'opponente a titolo di risarcimento dei danni e di refusione delle spese processuali e di ctu.
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Compensa la metà delle spese di giudizio tra l'opponente e l'opposta e condanna l'opposta al pagamento all'opponente della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 3.808,00 oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso della metà delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
6) Condanna la in liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
7) Condanna l'opposta al pagamento in favore di delle spese CP_2 di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
8) Compensa tra e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. le spese di CP_2 giudizio. Così deciso in data 6.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Petraglia, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Pagliocca, come da procura in atti;
OPPOSTA NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta, CP_2 come da procura in atti;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Leyla Cirasuolo, come da procura in atti;
CHIAMATI IN CAUSA
Controparte_3
, in persona del Commissario liquidatore avv. Carlo
[...]
Alessi (Provv. del 22 marzo 2013), domiciliato per la C.F._1 P.IVA_1 carica presso in LCA, Piazza Alberico Gentili Controparte_3
n.3 - 90143 Palermo;
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.02.2015 Pt_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1815/2014 del Tribunale
[...] di Nocera Inferiore notificatogli in data 15/01/2015 dalla
[...]
per il pagamento dell'importo di euro 63.000,00 Controparte_1 iva inclusa, oltre accessori, a saldo dei lavori di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 15.11.2010 stipulato tra opposta e opponente e come da fattura a saldo n. 17 del 12.09.2014. In precedenza i lavori di ristrutturazione edilizia erano stati appaltati all'impresa opposta dalla sig.
, giusta contratto di appalto del 15.01.2009, la quale, di Controparte_4 seguito, aveva donato della proprietà dell'immobile oggetto di intervento edilizio, al di lei figlio , il quale aveva stipulato il nuovo Parte_1 contratto di appalto del 15.11.2010. L esponeva a motivi che alcuna Pt_1 ragione di credito poteva essere legittimamente vantata dalla società opposta atteso che esso opponente aveva interamente pagato ogni quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori edili di cui al contratto di appalto del 15/11/2010 sottoscritto con la società appaltatrice, producendo l'estratto conto bancario dal quale si evincevano i bonifici effettuati in favore della società opposta di euro 18.000,00 in data 19/07/2011, di euro 18.000,00 in data 03/08/2011, di euro 17.500,00 in data 05/09/2011, di euro 7.500,00 in data 29/09/2011 e di euro 5.000,00 del 21/12/2011 per un totale complessivo di €. 66.000,00. Aggiungeva che dai lavori appaltati all'opposta, egli aveva ricevuto ingenti danni. Assumeva infatti, che subito dopo l'ultimazione delle opere, a cagione dei numerosi difetti emersi nell'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice aveva eseguito una serie di interventi tampone che non avevano portato però alla risoluzione definitiva delle varie problematiche emerse. Allegava che in conseguenza dei citati vizi, emersi sin dall'ultimazione delle opere eseguite, sia all'interno che all'esterno del fabbricato, in data 13/06/2013 il CP_5
, nella qualità, aveva sottoscritto una scrittura privata, con la quale
[...] aveva riconosciuto i vizi ed i difetti delle opere eseguite assumendo l'impegno alla loro eliminazione nei successivi 30 giorni, ma che, nonostante l'impegno assunto, non aveva provveduto ad effettuare gli interventi per l'eliminazione delle varie problematiche emerse, il cui costo così come quantificato dall'ing. , che aveva redatto la perizia tecnica CP_2 stragiudiziale prodotta in atti, ammontava a circa euro 52.300,00, oltre iva e spese accessorie quali quelle tecnico-amministrative e legali. Aggiungeva poi che in conseguenza dei lavori eseguiti dalla Controparte_6 la sig.ra , prima committente dei lavori,
[...] Controparte_4 nonché dante causa del figlio per atto di donazione del Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 04/08/2010 redatto dal Notaio Rep. n. 35833 Racc. n. 6471, Persona_1 era stata convenuta in giudizio dalle signore e CP_7 CP_8 proprietarie del fabbricato attiguo, per i presunti danni dalle stesse quantificati in euro 10.974.94 cagionati all'unità immobiliare di loro proprietà nell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla società opposta, la cui controversia era pendente dinanzi al Tribunale di Salerno al n. R.G. 40000014/2011, ove era stata chiamata in garanzia. Controparte_6
Asseriva inoltre che in data 11/04/14 la sig.ra proprietaria Persona_2 dell'unità immobiliare posta al piano inferiore all'appartamento di esso opponente, con nota a firma dell'avv. Giuseppe Senatore, aveva chiesto all' l'eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua piovana Pt_1 provenienti dal terrazzo di proprietà di quest'ultimo, nonché dei vizi relativi ai lavori di ricostruzione del fabbricato, circostanze queste che venivano tempestivamente comunicate alla società opposta la quale ometteva di provvedere all'eliminazione dei citati vizi. Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patiti e patendi cagionati da quest'ultima al fabbricato di proprietà dell'opponente dalle opere non eseguite secondo le regole dell'arte dalla società appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 15/11/2010 che quantificava in euro 52,300,00, oltre iva e spese accessorie quali quelle tecnico-amministrative e legali. e/o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu tecnica. Sempre in via riconvenzionale, chiedeva al giudice, accertata la presenza e le cause delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'unità abitativa di proprietà della di condannare la società opposta a tenerlo Persona_2 indenne e/o a manlevarlo di ogni quanto questi sarebbe stato tenuto a pagare per l'eliminazione delle citate infiltrazioni, nonché la condanna della società appaltatrice alla ripetizione di ogni quanto esso sarebbe stato tenuto Pt_1
a pagare per gli eventuali danni a terzi arrecati dalle opere eseguite dalla società opposta. Costituitasi in giudizio, la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale per aver eseguito pedissequamente le istruzioni del direttore dei lavori ing. e, CP_2 poiché essa impresa all'epoca dei fatti era assicurata per i danni che si sarebbero potuti verificare, sia a cose che a terzi, nell'esecuzione del ripetuto contratto di appalto, con la poi sottoposta alla Controparte_3 procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, giusta contratto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 assicurativo n.1009001328 del 12.01.2009, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa sia l'ing. , sia la compagnia CP_2 assicurativa, per essere, in ogni caso, garantita a manlevata nell'ipotesi di eventuale riconoscimento di responsabilità e condanna per un qualche qualche profilo o forma risarcitoria, dal menzionato direttore dei lavori Ing.
e dalla CP_2 Controparte_3
Costituitosi in giudizio, l'ing. confermava che con permesso di CP_2 costruire n. 1513/2008 e conseguente contratto di appalto del 15/01/2009, stipulato tra la sig.ra e successivamente integrato con il Controparte_4 figlio , erano stati affidati lavori di ristrutturazione edilizia Parte_1 con demolizione e ricostruzione del fabbricato sito alla frazione Marini via Ciccullo di Cava de'Tirreni all'impresa Controparte_1
e che la progettazione di tale lavoro edile era stata affidata
[...] all'ing. mentre, solo successivamente, egli fu nominato Persona_3 direttore dei lavori. Allegava che le opere edili ebbero inizio in data 02.02.2009 ed eseguite sotto l'attenta direzione i esso direttore dei lavori, che aveva garantito la presenza costante sul cantiere ed aveva impartito le opportune disposizioni tecniche all'impresa appaltatrice, ma ciò nonostante, a seguito dei svariati sopralluoghi eseguiti in data 13/01/2012, 02/08/2012 e 13/09/2012 aveva rilevato alcuni errori e difetti nell'esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice, che pur non essendo di tipo strutturale e/o pregiudizievole per la staticità del fabbricato, ovvero relativi ad errori di progettazione, consistevano più che altro nell'esecuzione non a regola d'arte di finiture, tinteggiatura, impermeabilizzazione e posa in opera della pavimentazione dei terrazzi a livello e di copertura. Aveva quindi prescritto immediati interventi, disattesi dall'impresa appaltatrice, per cui, a seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati in data 18/05/2013 e proseguiti in data 24/05/2013, committente e impresa edile, convenivano di comune accordo di far redigere in contraddittorio una relazione ad esso ing. , affinché CP_2 venissero individuate le problematiche insorte all'immobile ed i relativi interventi risolutivi;
seguiva, quindi, come indicato dalle parti congiuntamente, relazione a firma di esso direttore dei lavori datata 13/06/2013, sottoscritta da entrambe le parti, peraltro assistite dai rispettivi legali, che, riconoscendo quanto relazionato da esso ing. , CP_2 concordavano, anche, tempi e modalità degli interventi. Aggiungeva che gli interventi pattuiti furono in parte realizzati mediante Comunicazione Inizio Lavori al Comune di Cava de' Tirreni prot. 58322 del 13/09/2013, ma che, poiché tali interventi da parte dell'impresa esecutrice furono eseguiti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 anch'essi con modalità non conformi a quanto impartito nella predetta relazione, a seguito di ulteriori sopralluoghi da parte di esso direttore dei lavori, fu richiesto dalla committenza all'ing. di trasfondere i CP_2 rilievi tecnici già relazionati in una perizia giurata nella quale venissero anche quantificati i costi degli interventi risolutori, come fatto con perizia stragiudiziale del 07/02/2015. Deduceva che alcuna responsabilità poteva essere attribuita quindi ad esso chiamato in causa in ordine ai lamentati vizi dell'opera, né alcuna concorsualità, neppure in via solidale, poteva essere invocata dall'impresa appaltatrice, stante la diligenza di esso direttore dei lavori nell'impartire costantemente ordini di servizio, di poi disattesi dall'impresa esecutrice. Rilevava che l'impresa appaltatrice non poteva invocare scriminanti a proprio favore poiché gli interventi eseguiti e concordati nella relazione sottoscritta non si erano rivelati rispettosi della regola dell'arte, né l'opposta chiamante in causa poteva eccepire di aver agito quale mero nudus minister attesa la propria autonomia operativa, in quanto giammai l'impresa esecutrice aveva segnalato errori progettuali ovvero che le prescrizioni impartite dal direttore dei lavori non fossero conformi ad un risultato ottimale. Pur chiedendo il rigetto della domanda, il deduceva CP_2 di essere assicurato per i danni derivanti da responsabilità professionale con la compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a. con polizza nr.1/23143/122/103057748 Agenzia di Cava de' Tirreni, per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa per garanzia e manleva la predetta compagnia assicurativa, chiedendo al giudice, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale o in via concorsuale, delle pretese di parte opponente e/o diparte opposta chiamante, di condannare la UnipolSai Assicurazioni a tenerlo indenne di tutte le somme cui lo stesso dovesse essere condannato a pagare nei confronti di chicchessia, con vittoria e refusione anche delle spese e competenze di giudizio. Costituitasi in giudizio, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. eccepiva la nullità dell'atto di citazione attesa la assoluta indeterminatezza della domanda e la prescrizione di ogni diritto di garanzia per compimento del termine di cui all'art. 2952 c.c. Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda, poiché del tutto infondata, oltre che non provata. Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente chiamata in causa, la
, per cui si Controparte_3 procedeva in contumacia nei confronti della stessa. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 c.p.c., espletata ctu con l'ing. , precisate le conclusioni, la Controparte_9 causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono in pare fondate e vanno accolte per quanto di ragione. Giova preliminarmente evidenziare che oggetto di giudizio sono solo i lavori di completamento del fabbricato di proprietà dell'opponente di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 15.11.2010 tra l'impresa opposta e l'opponente. Estranei al giudizio sono i precedenti lavori strutturali eseguiti al medesimo fabbricato sulla base del contratto sottoscritto dalla
[...]
con contratto di appalto del 15.01.2009, in relazione al quale CP_4
l'impresa ebbe ad emettere le relative fatture intestate all' , non CP_4 contestate, pagate e non oggetto del presente giudizio. Riguardo ai lavori eseguiti in base al contratto di appalto sottoscritto dall' in data 15.11.2010, divenuto nelle more proprietario Pt_1 dell'immobile in virtù di donazione della madre, l'impresa ha dedotto di avere emesso tre fatture intestate a detto committente: 1) la n. 15 dell'8.10.2010 in acconto per euro 10.000,00; 2) la n. 16 in acconto del 27.10.2010 per euro 5.000,00; 3) la n. 17 del 12.09.2014 a saldo dei lavori per euro 63.000,00 per complessivi euro 78.000,00. L'opponente ha prodotto prova dei seguenti bonifici effettuati in favore della società opposta: 1) quello di euro 18.000,00 in data 19/07/2011; 2) quello di euro 18.000,00 in data 03/08/2011; 3) quello di euro 17.500,00 in data 05/09/2011; 4) quello di euro 7.500,00 in data 29/09/2011; 5) quello di euro 5.000,00 in data 21/12/2011 per un totale di complessivi euro 66.000,00. Quindi, in relazione ai lavori di completamento dell'immobile eseguiti per commissione diretta dell' , quest'ultimo deve ancora euro Pt_1
12.000,00. Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, sulla base della relazione a firma di esso direttore dei lavori datata 13/06/2013, sottoscritta da entrambe le parti, anche assistite dai rispettivi legali, il ctu ing. , con relazione del 4.10.2019, Controparte_9 approfondita e logicamente motivata, anche in risposta alle osservazioni di parte, che questo giudice condivide e qui da intendersi integralmente richiamata, ha concluso nel senso che “Successivamente all'ultimazione dei lavori venivano riscontrate diverse problematiche alle finiture e di impermeabilizzazione. Alcune venivano risolte nel 2013 con una serie di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 interventi concordati dalle parti. Con perizia stragiudiziale del 07/02/2015, su incarico del signor , l'ing. elencava Parte_1 CP_2 problematiche già presenti e non ancora risolte nonché altre nuove verificatesi successivamente. Nello stesso anno si dava avvio ai lavori di rifacimento del terrazzo insistente sull'appartamento di proprietà Per_2
L'opera realizzata ed oggetto del contratto di appalto del 15.11.2010, una volta conclusa, non ha presentato difformità nella costruzione;
ha invece presentato vizi nella costruzione che hanno inciso su aspetti qualitativi e funzionali. Tali vizi si sono evidenziati con fenomeni di umidità in corrispondenza delle uscite verso il terrazzo del piano secondo e del sottotetto, con pendenze non adeguate per il buon deflusso delle acque meteoriche ai terrazzi del sottotetto e del secondo piano, al balconcino lato nord e al balcone della cucina, sempre al secondo piano, e al disimpegno a piano terra, con umidità nelle pareti lato strada della scala a piano terra e con degrado superficiale di parte del marmo del pavimento della scala stessa. L'impresa, il cui compito è quello di realizzare l'opera a regola d'arte, non ha segnalato carenze ed errori progettuali né sulle indicazioni ricevute;
non ha riscontrato insufficienze di dettagli e particolari costruttivi nel progetto delle opere di finitura assumendosene, in tal modo, ogni responsabilità nelle scelte esecutive e, quindi, nei vizi verificatisi. Non risultano inadempienze da parte del direttore dei lavori che è stato anche progettista degli interventi. Non vi sono responsabilità attribuibili al committente per culpa in eligendo né perché, in base a patti contrattuali, l'impresa sia stata una semplice esecutrice di ordini dello stesso. Gli interventi necessari per la rimozione dei vizi sono stati quantificati in € 20.424,32 comprensivi dei costi per gli smaltimenti e al netto di IVA. Non è stato possibile esprimere un giudizio tecnico sui vizi al terrazzo al primo piano sovrastante la proprietà in quanto lo stesso è stato oggetto di Per_2 lavori consistenti nel rifacimento di impermeabilizzazione e pavimentazione. Dalla sola analisi della documentazione agli atti, escludendo quali cause dell'infiltrazione rotture di condotte o risalite di umidità dal basso, si può dedurre che esiste un nesso causale tra lavori eseguiti dall'impresa, vizi manifestatisi al terrazzo e danni arrecati all'immobile di proprietà . Per_2
L'opposta va quindi condannata al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 20.424,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della relazione di ctu fino al soddisfo. L'opponente ha anche provato che a causa dei vizi dell'opera appaltata dovette provvedere, stante l'inerzia della società opposta, all'eliminazione delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 infiltrazioni d'acqua piovana che interessavano l'unità immobiliare di proprietà della posta al piano inferiore all'appartamento dell'opponente Persona_2 affrontando una spesa di euro 4.000,00 , come da documentazione prodotta in giudizio già con l'atto di citazione. Su detta somma l'opposta deve anche gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale. Non può essere accolta la domanda dell'opponente per ottenere dall'opposta l'importo pari ad euro 10.974.94 richiesto giudizialmente dalle signore e proprietarie del fabbricato attiguo, per i presunti CP_7 CP_8 danni cagionati all'unità immobiliare di loro proprietà in conseguenza dei lavori per cui è causa, atteso che tale domanda è stata oggetto di autonomo separato giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno (R.G. n. 40000014/2011), ove è stata chiamata in garanzia. Né Controparte_1 peraltro è dato sapere come si sia concluso tale giudizio. La domanda proposta dall'opposta nei confronti del chiamato in causa va rigettata, atteso che il ctu ha escluso ogni responsabilità di CP_2 detto direttore dei lavori, come peraltro risulta dalla documentazione prodotta in causa e dal contenuto della scrittura privata del 13.06.2013. Conseguentemente non occorre esaminare la domanda proposta in subordine dal nei confronti della sua compagnia assicurativa CP_2 per la copertura della responsabilità civile professionale verso terzi, rilevando comunque l'operatività della polizza e l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla Unipolsai. Va accolta, invece, la domanda proposta dall'opposta nei confronti della poi sottoposta alla procedura concorsuale di Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa, giusta contratto assicurativo n.1009001328 del 12.01.2009, per cui detta compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne la Controparte_1 dalle conseguenze sfavorevoli del presente giudizio e segnatamente dalle somme che essa assicurata deve pagare all'opponente a titolo di risarcimento dei danni e di refusione delle spese processuali e di ctu.
In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito con una condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 12.000,00 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo. L'opposta va condannata al pagamento in favore dell'opponente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 20.424,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 4.10.2019 fino al soddisfo nonché di euro 4.000,00 oltre interessi legali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo. La coatta amministrativa va Controparte_3 condannata a tenere indenne la Controparte_1 dalle conseguenze sfavorevoli del presente giudizio e segnatamente dalle somme che essa assicurata deve pagare all'opponente a titolo di risarcimento dei danni e di refusione delle spese processuali e di ctu. Va rigettata la domanda proposta dall'opposta nei confronti del chiamato in causa . CP_2
L'esito del giudizio tra l'opponente e l'opposta giustifica la compensazione della metà delle spese processuali, ponendo la restante metà a carico dell'opposta, con una liquidazione fatta riguardo ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opposta e la chiamata in causa . Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra il CP_2
e l'Unipolsai Assicurazioni s.p.a., atteso che opportunamente
[...] quest'ultima fu chiamata in causa dall'opponente per l'eventualità che fosse accolta la domanda proposta contro esso direttore dei lavori.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 12.000,00 oltre interessi moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo
2) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale dell'opponente e per l'effetto condanna l'opposta al pagamento in favore di , a Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di euro 20.424,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 4.10.2019 fino al soddisfo nonché di euro 4.000,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo 3) Accoglie la domanda proposta dall'opposta nei confronti di
[...]
e condanna Controparte_3 detta compagnia assicurativa a tenere indenne la Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 dalle conseguenze sfavorevoli del presente Controparte_1 giudizio e segnatamente alla refusione all'opposta delle somme che deve pagare all'opponente a titolo di risarcimento dei danni e di refusione delle spese processuali e di ctu.
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Compensa la metà delle spese di giudizio tra l'opponente e l'opposta e condanna l'opposta al pagamento all'opponente della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 3.808,00 oltre rimborso della metà del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso della metà delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
6) Condanna la in liquidazione coatta Controparte_3 amministrativa al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
7) Condanna l'opposta al pagamento in favore di delle spese CP_2 di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
8) Compensa tra e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. le spese di CP_2 giudizio. Così deciso in data 6.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10