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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 999/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 24.03.2025 avverso la sentenza n. 3002/2024 resa dal Tribunale di Monza, pubblicata il 12.12.2024 e non notificata,
DA
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
[...]
UC MP (C.F. ), con studio in Desio (MB), via S. Pietro n. 32, presso C.F._1 cui è elettivamente domiciliata
-APELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'Avv. LORENZO BENVENUTI (C.F. ), con studio in Milano (MI), Viale C.F._2
Zara n. 52, presso cui è elettivamente domiciliata
-APPELLATA-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. depositati rispettivamente il 18 e il 21 luglio 2025:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 3002/24, depositata/pubblicata il 12/12/2024 dal Tribunale di Monza ed emessa a definizione della causa n. 4944/22 r.g.:
1 - nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1285/2022 emesso dal Tribunale di Monza e comunque condannare la , odierna appellata, Controparte_1 al pagamento della somma di € 7.333,55 per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto e di cui in atti, oltre agli interessi al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza dei termini previsti nella fattura n. 46 del 31/03/2021 al saldo, oltre alle spese e al compenso professionale già liquidati con il decreto ingiuntivo, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso ex art. 2 D.M. 55/14, agli accessori di legge (CPA e IVA) e alle successive occorrende;
- in via istruttoria, disporre l'integrazione della CTU e la convocazione del CTU a chiarimenti sulle seguenti circostanze: A) quale fosse la porzione di capannone presso la quale la CP_1 svolgeva la propria attività; B) quale fosse la porzione di capannone utilizzata dalla CP_1 per la verniciatura;
C) quale fosse la metratura delle due porzioni di capannone indicate in perizia ed identificate nell'immagine n. 15, riportata alla quindicesima pagina, con contorno rosso e con contorno blu;
D) quali attrezzature il gruppo di riscaldamento fosse in grado di riscaldare;
- disporre l'escussione della teste (già indicata quale testimone nel giudizio di Testimone_1 primo grado) sui capitoli di prova da n. 1 a n. 8 e sul capitolo di prova n. 10 di cui alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. depositata il 27/02/2023, che si trascrivono qui di seguito: 1) vero che nel settembre del 2020, presso il capannone di ED (MB), via Vignazzola n. 139 – all'epoca dei fatti unità locale della - il sig. , legale rappresentante Parte_1 Parte_2 della ed il sig. titolare dell'impresa individuale “LARA IN - mobili Parte_1 Controparte_2 su misura di , futuri soci della costituenda (vedi doc. 4 di parte Controparte_2 Controparte_1 attrice opponente che si rammostra), hanno concordato la vendita alla della Controparte_1
“pulitura” di cui al ddt n. 64 del 23/03/2021, (vedi doc. 2 che si rammostra) al prezzo di euro 500,00 oltre IVA di legge, e del gruppo per riscaldamento acqua-aria calda di cui a ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra), al prezzo di euro 7.500,00 oltre IVA di legge, prezzi poi riportati nella fattura n. 46 del 31/03/2021 (vedi doc. 1 che si rammostra); 2) vero che, dopo che era stato sottoscritto in data 28/01/2021 il contratto d'affitto d'azienda tra la costituita e il sig. , titolare dell'impresa individuale “LARA IN – Controparte_1 Controparte_2 mobili su misura di ” (vedi docc. 4 e 5 di parte attrice opponente), la Controparte_2 Parte_1
[... ha consegnato in data 23/03/2021 alla la “pulitura” indicata nel ddt n. 64 del Controparte_1
23/03/2021 e nella fattura n. 46 del 31/03/2021 (vedi docc. 1 e 2 che si rammostrano); 3) vero che in data 31/03/2021 la ha consegnato alla a titolo di Parte_1 Controparte_1 comodato gratuito un'altra “pulitura”, ulteriore e differente da quella di cui al ddt n. 64 del 23/03/2021 (vedi doc. 2 che si rammostra), unitamente agli altri beni indicati nel ddt n. 75/C del 31/03/2021 (vedi doc. 9 che si rammostra); 4) vero che in data 23/03/2021 la ha consegnato alla il “gruppo per CP_1 Pt_1 Controparte_1 riscaldamento acqua-aria calda” indicato nel ddt n. 65 del 23/03/2021 e nella fattura n. 46 del 31/03/2021 (vedi docc. 1 e 3 che si rammostrano), acquistato dalla IC s.a.s. di Milano nell'anno 2016 (vedi docc. 5 e 6 che si rammostrano);
5) vero che nell'anno 2016 la IC SA di Milano aveva installato il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” acquistato dalla (vedi docc. 5 e 6 che si Parte_1 rammostrano), poi indicato nel ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra), presso il capannone della stessa di ED (MB), all'epoca in via Vignazzola n. 139, dove Parte_1 provvedeva a riscaldare una cabina di verniciatura e la relativa porzione di capannone dove la cabina stessa era ubicata;
6) vero che, prima che il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” di cui al ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) fosse consegnato alla in data 23/03/2021, Controparte_1 il sig. anche in qualità di cliente della quale titolare dell'impresa Controparte_2 Parte_1
2 individuale “LARA IN – mobili su misura di ”, più volte lo aveva visto in funzione Controparte_2 presso il capannone di ED (MB), via Vignazzola n. 139, ove all'epoca dei fatti operava la Pt_1
mentre riscaldava una cabina di verniciatura e la relativa porzione di capannone dove la
[...] cabina stessa era ubicata;
7) vero che nel novembre del 2020, dopo che la era stata costituita (vedi doc. 4 di Controparte_1 parte attrice opponente che si rammostra), presso il capannone della sito in ED Parte_1
(MB), via Vignazzola n. 139, il sig. , nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_2
e il sig. , nella sua qualità di legale rappresentate della Parte_1 Controparte_2 CP_1
[...
concordarono che il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” che sarebbe stato oggetto del ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) sarebbe stato destinato ad alimentare un robot di verniciatura con annesso forno e cabina di verniciatura oppure al riscaldamento di una cabina di verniciatura;
8) vero che il sig. della Tecnoimpianti SA di OC S. e C. di SE ha provveduto CP_3 ad installare presso la il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” di cui al ddt Controparte_1
n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) nei giorni immediatamente successivi alla sua consegna e comunque entro e non oltre il mese di aprile dell'anno 2021 ed ha quindi emesso la fattura n. 99/2021 del 13/09/2022 (vedi doc. 7 che si rammostra); 10) vero che l'attività della si svolgeva in una porzione del capannone di proprietà Controparte_1 ed in uso della ditta individuale Lara In mobili su misura di , sita in Bovisio Controparte_2
Masciago, via Enrico Fermi n. 13 (vedi doc. 5 di parte attrice opponete che si rammostra);
- ammettere a prova contraria i capitoli nn. 11 e 12 di cui alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., con i testimoni ivi indicati , e Testimone_1 Testimone_2 CP_3
(già indicati quali testimone nel giudizio di primo grado), capitoli di prova che si trascrivono
[...] qui di seguito: 11) vero che nella tarda mattinata del 16/07/2021 la ha restituito alla Controparte_1 Parte_1
[... il muletto e la levigabordi di cui al ddt n. 37 del 16/07/2021 della stessa (vedi Controparte_1 doc. 19 che si rammostra) senza che fossero accompagnati da alcun ddt e che detto muletto e levigabordi corrispondono al muletto e alla “pulitura” di cui al ddt n. 75/C del 31/03/2021 di Pt_1 prodotto quale doc. 9;
[...]
12) vero che il sig. della Tecnoimpianti SA di OC S e C. di SE, in occasione CP_3 della installazione del “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” di cui al ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) constatò che quest'ultima era sprovvista Controparte_1 dell'allacciatura alla linea di fornitura gas;
- ammettere anche a prova contraria la produzione dei documenti da n. 16 a n. 19 allegati alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c. (ovvero: 16) e-mail 10/11/2016 e allegato preventivo 31/10/2016 IC SA (copia meglio leggibile del documento già prodotto quale doc. 5); 17) fatt. n. 117/2016, 128/2016 e 11/2017 (copia meglio leggibile di parte dei documenti già prodotti quale doc. 6); 18) comparsa di costituzione nella causa n. 8303/22 r.g. Trib. Monza;
Controparte_1
19) ddt n. 37/21 per i motivi ivi dedotti;
Controparte_1
- con rifusione delle spese e del compenso relativo al ricorso per decreto ingiuntivo opposto e delle spese ed il compenso per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre agli accessori di legge, nonché delle spese di CTU e di CTP.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis In via preliminare
3 • dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi di cui alla narrativa;
nel merito
• rigettare l'appello proposto da avverso alla sentenza n.3002/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Monza il 12 dicembre 2024, in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
• con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo Controparte_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1285/22, emesso dal Tribunale di CP_1
Milano in data 21/04/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 7.320,00 (oltre ad € 13,55 per spese insoluti ed accessori di legge) a titolo Parte_1 di saldo per la compravendita dei beni oggetto della fattura (n. 46 del 31/03/2021, ddt n. 64/2021 e n.
65/2021) sottesa all'ingiunzione.
In particolare, contestava il credito ingiunto con riferimento sia al macchinario CP_1
”, in relazione al quale negava l'esistenza di un accordo volto alla compravendita del CP_4 bene in questione, sia al “ ”, sostenendo Parte_3 che il contratto di vendita fosse divenuto inefficace, essendo venuto meno il presupposto di fatto che aveva determinato le parti a concluderlo, cioè l'idoneità del gruppo di riscaldamento a supportare il fabbisogno di energia dell'azienda, e che , nella persona del signor , Parte_1 Parte_2 avesse promosso la vendita del bene in questione conoscendo le esigenze produttive della società opponente (della quale, al tempo, era socio al 49%).
2. Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte e Parte_1 la condanna di parte opponente al pagamento del corrispettivo della fattura n. 46/21 per l'importo totale di € 8.000,00.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti, l'escussione del testimone CP_3
e l'espletamento della CTU sui beni oggetto della fattura sottesa all'ingiunzione.
[...]
3. Con sentenza n. 3002/2024, il Tribunale di Monza accoglieva l'opposizione presentata da
[...]
, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1285/22 e, in parziale accoglimento CP_1 della domanda di restituzione formulata dalla stessa opponente, condannava al Parte_1 pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 1.830,00 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto a titolo di anticipo per la vendita della caldaia e del macchinario “Pulitura” e il costo di detto secondo bene) oltre interessi legali, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale, dopo aver qualificato l'accordo intervenuto tra le parti come un contratto di compravendita avente ad oggetto entrambi i beni indicati nella fattura n. 46/21 sottesa alla domanda di pagamento, ha ritenuto perfezionata la vendita del macchinario cd. “Pulitura”, mentre in relazione al gruppo riscaldamento/caldaia riteneva che le ragioni avanzate da parte opponente trovassero
4 fondamento nell'art. 1497 c.c. e che avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa CP_1 gravante circa la dimostrazione della mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali per l'uso cui la cosa venduta era stata destinata (capacità dell'impianto di alimentare e supportare tutti gli impianti esistenti presso il capannone di e di riscaldare il capannone), conclusione peraltro CP_1 corroborata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso dell'istruttoria.
Il Tribunale rilevava inoltre che , in considerazione del doppio ruolo rivestito dal signor Parte_1
(presidente del CDA e legale rappresentante di e socio al 49% di Parte_2 Parte_1 [...]
), era certamente edotta delle esigenze produttive di e dell'uso che questa CP_1 CP_1 avrebbe fatto del gruppo riscaldamento/caldaia compravenduto e ne ha comunque proposto la vendita;
, dal canto suo, ricevuto il bene “ha ritenuto (nelle persone dei soci e CP_1 CP_2
) di non far completare al tecnico appositamente incaricato l'installazione ed il Pt_2 collegamento del gruppo riscaldamento/caldaia all'impianto esistente, stante “l'inadeguatezza” dello stesso a soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa”, situazione nota, per quanto detto a proposito del signor , anche a , non potendosi pertanto configurare nella specie Pt_2 Parte_1 una decadenza dal diritto di garanzia.
Da quanto premesso, il Tribunale deduceva che il contratto di compravendita in essere tra le parti - avente per oggetto il gruppo riscaldamento/caldaia (di marca Nr. RB 12 Ser.n, 1647AC0005 Per_1
-Modello Quadrifoglio B 125) - dovesse essere risolto e, in parziale accoglimento della relativa domanda di parte opponente, parte opposta dovesse essere condannata a restituire a CP_1
l'importo di € 1.830,00 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto a titolo di anticipo per la vendita della caldaia e per la vendita del macchinario “Pulitura” pari ad € 2.440,00 ed il costo di detto secondo bene pari ad € 610,00 comprensivo di IVA al 22% ), oltre interessi legali dalla data del 15.07.2021 al saldo. Accoglieva pertanto l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1285/22, ritenendo assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalle parti.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello (di seguito solo ), Parte_1 Parte_1 deducendo quattro motivi di gravame che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, all'esito dell'udienza del 07/10/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio del 14/10/2025.
5. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Tribunale violato il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo posto a fondamento della propria decisione la pacifica circostanza che alcun vizio poteva essere lamentato da parte acquirente in presenza di una clausola “visto e piaciuto nello stato in cui si trova”, la quale avrebbe dovuto esonerare il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza come quelli
5 riscontrabili nel caso di specie, in cui le caratteristiche tecniche del gruppo di riscaldamento erano ben conosciute e comunque conoscibili dall'acquirente, le cui contestazioni sarebbero comunque tardive in quanto intervenute “dopo ben 114 giorni dalla consegna del bene (…) e in ogni caso dopo un mese e mezzo dal pagamento della prima delle quattro RI.BA. concordate inter partes con scadenza 31/05/2021, quindi ben oltre il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495
c.c.”.
Con il secondo motivo di appello, lamenta la circostanza secondo cui il Tribunale Parte_1 avrebbe posto a fondamento della propria decisione circostanze del tutto irrilevanti o indimostrate o erroneamente interpretate a favore della tesi difensiva avversaria, in violazione di quanto disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando in particolare la rilevanza dei fatti posti dal Tribunale a dimostrazione della consapevolezza da parte del , nella sua duplice qualità di Legale Pt_2
Rappresentante della venditrice e socio al 49% dell'acquirente, delle esigenze produttive di
[...]
. CP_1
Con il terzo e il quarto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per comunanza di questioni, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado in modo dogmatico e del tutto acritico, eccependo che in corso di causa sarebbe invece stato dimostrato che il gruppo di riscaldamento aveva le qualità per essere adeguatamente utilizzato dalla , richiamando CP_1 integralmente le osservazioni in merito presentate dal proprio CTP.
6. Le censure risultano fondate e meritano pertanto accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che risultano pacifiche, in quanto mai contestate, sia la qualificazione dell'accordo intervenuto tra le parti quale contratto di compravendita, sia l'inquadramento giuridico della controversia nella cornice dell'art. 1497 c.c..
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte, “in tema di compravendita, ove venga esperita
l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.” (Cass. Civ.. Sez. II, Sent.
n. 14895/23, che richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/23).
Nel caso di specie, ricadeva sul compratore , odierna appellata, l'onere di provare in CP_1 maniera specifica che la cosa venduta (il gruppo di riscaldamento/caldaia), non avesse le qualità
(asseritamente) promesse da ovvero quelle essenziali per l'uso cui era destinata, onere Parte_1 probatorio che a giudizio di questa Corte – e contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata – non ha soddisfatto. CP_1
6 In particolare, per quanto attiene alla “promessa” di specifiche qualità del bene compravenduto, ad avviso di questa Corte non può ritenersi che la proposta da parte del sig. per la vendita del Pt_2 gruppo di riscaldamento effettuata, secondo la tesi difensiva di parte appellata, “evidenziando la sua idoneità all'uso presso la , configurasse una specifica e dettagliata garanzia di Controparte_1 qualità effettive e peculiari del bene.
In primo luogo, non era specificata la tipologia di uso in questione, potendosi ben riferire alternativamente all'utilizzo al fine di riscaldare il capannone (tutto o in parte) ovvero all'alimentazione dei macchinari ivi presenti. Peraltro, trattandosi di una semplice caldaia – e dunque di un mero elemento da inserire all'interno di un impianto più ampio che, pacificamente, non era ancora presente presso al momento della consegna e doveva addirittura essere ancora CP_1 progettato (come rilevato dal CTU) – non può dirsi che una generica indicazione di idoneità all'uso sia una circostanza che, una volta dimostrata, risulti sufficiente a soddisfare l'onere della prova gravante sul compratore ai sensi dell'art. 1497 c.c., dovendosi invece documentare un'esplicita promessa di qualità specifiche che in seguito il bene abbia dimostrato di non possedere.
Per quanto attiene alla mancanza delle qualità essenziali per l'uso cui il bene compravenduto era destinato, valga quanto si è già detto in riferimento alla natura del gruppo di riscaldamento/caldaia di singolo elemento da inserire in un impianto strutturato, con la conseguente impossibilità di affermarsi che il non riuscire a sostenere l'intero fabbisogno produttivo della possa integrare la CP_1 suddetta fattispecie, stante la accertata funzionalità della caldaia in sé considerata, mancando dunque anche in questo caso una prova circostanziata da parte dell'appellata in merito a quale era l'esigenza e funzione specifica cui il bene acquistato era destinato, in relazione alle quali il ne avrebbe Pt_2 garantito l'adeguatezza.
Si osserva, sul punto, che parte appellata aveva, in primo grado, (genericamente) dedotto
“l'inefficacia del contratto di vendita della caldaia di marca per mancanza del presupposto Per_1 di efficacia riconosciuto dalle parti, stante l'inadeguatezza tecnica dell'impianto rispetto alle esigenze dell'opponente” (cfr. pag. 8 atto di citazione in opposizione), salvo poi richiamare asserite caratteristiche del bene “non a norma per il tipo di attività eseguito da (doc. 9 CP_5 fascicolo opponente).
7. In conclusione, l'appello proposto da è fondato e merita accoglimento, con Parte_1 integrale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 3002/2024 e integrale rigetto - per infondatezza- dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui sentenza è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione proposta da consegue la CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo ormai revocato, oltre agli interessi maturati e alle spese del procedimento monitorio (come liquidate nel medesimo decreto ingiuntivo), andando così a riprodurre il contenuto del titolo monitorio erroneamente caducato.
7 8. All'accoglimento dell'appello, consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia pari ad € 7.333,55, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate – per il primo grado di giudizio in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed
€ 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, conformemente alla nota spese depositata da in data Parte_1
18.09.2025 in linea con in criteri del D.M. n. 147/2022, le spese vengono liquidate in complessivi €
5.809,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza n. 3002/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 12.12.2024, Parte_1 in accoglimento del proposto appello e in conseguente riforma della impugnata sentenza, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1285/2022 emesso il 18-21/04/2022 dal
Tribunale di Monza e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma, come già intimata con il decreto ingiuntivo, di € Parte_1
7.333,55 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 46 del
31/03/2021 al saldo effettivo, oltre € 945,50 per spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo (di cui € 800,00 per compensi professionali, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese, più iva e c.p.a.,);
b) condanna al pagamento in favore della parte appellante Controparte_1 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €
5.077,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, e per il presente grado di giudizio in € 382,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Milano il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 24.03.2025 avverso la sentenza n. 3002/2024 resa dal Tribunale di Monza, pubblicata il 12.12.2024 e non notificata,
DA
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
[...]
UC MP (C.F. ), con studio in Desio (MB), via S. Pietro n. 32, presso C.F._1 cui è elettivamente domiciliata
-APELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'Avv. LORENZO BENVENUTI (C.F. ), con studio in Milano (MI), Viale C.F._2
Zara n. 52, presso cui è elettivamente domiciliata
-APPELLATA-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. depositati rispettivamente il 18 e il 21 luglio 2025:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 3002/24, depositata/pubblicata il 12/12/2024 dal Tribunale di Monza ed emessa a definizione della causa n. 4944/22 r.g.:
1 - nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1285/2022 emesso dal Tribunale di Monza e comunque condannare la , odierna appellata, Controparte_1 al pagamento della somma di € 7.333,55 per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto e di cui in atti, oltre agli interessi al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza dei termini previsti nella fattura n. 46 del 31/03/2021 al saldo, oltre alle spese e al compenso professionale già liquidati con il decreto ingiuntivo, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso ex art. 2 D.M. 55/14, agli accessori di legge (CPA e IVA) e alle successive occorrende;
- in via istruttoria, disporre l'integrazione della CTU e la convocazione del CTU a chiarimenti sulle seguenti circostanze: A) quale fosse la porzione di capannone presso la quale la CP_1 svolgeva la propria attività; B) quale fosse la porzione di capannone utilizzata dalla CP_1 per la verniciatura;
C) quale fosse la metratura delle due porzioni di capannone indicate in perizia ed identificate nell'immagine n. 15, riportata alla quindicesima pagina, con contorno rosso e con contorno blu;
D) quali attrezzature il gruppo di riscaldamento fosse in grado di riscaldare;
- disporre l'escussione della teste (già indicata quale testimone nel giudizio di Testimone_1 primo grado) sui capitoli di prova da n. 1 a n. 8 e sul capitolo di prova n. 10 di cui alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. depositata il 27/02/2023, che si trascrivono qui di seguito: 1) vero che nel settembre del 2020, presso il capannone di ED (MB), via Vignazzola n. 139 – all'epoca dei fatti unità locale della - il sig. , legale rappresentante Parte_1 Parte_2 della ed il sig. titolare dell'impresa individuale “LARA IN - mobili Parte_1 Controparte_2 su misura di , futuri soci della costituenda (vedi doc. 4 di parte Controparte_2 Controparte_1 attrice opponente che si rammostra), hanno concordato la vendita alla della Controparte_1
“pulitura” di cui al ddt n. 64 del 23/03/2021, (vedi doc. 2 che si rammostra) al prezzo di euro 500,00 oltre IVA di legge, e del gruppo per riscaldamento acqua-aria calda di cui a ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra), al prezzo di euro 7.500,00 oltre IVA di legge, prezzi poi riportati nella fattura n. 46 del 31/03/2021 (vedi doc. 1 che si rammostra); 2) vero che, dopo che era stato sottoscritto in data 28/01/2021 il contratto d'affitto d'azienda tra la costituita e il sig. , titolare dell'impresa individuale “LARA IN – Controparte_1 Controparte_2 mobili su misura di ” (vedi docc. 4 e 5 di parte attrice opponente), la Controparte_2 Parte_1
[... ha consegnato in data 23/03/2021 alla la “pulitura” indicata nel ddt n. 64 del Controparte_1
23/03/2021 e nella fattura n. 46 del 31/03/2021 (vedi docc. 1 e 2 che si rammostrano); 3) vero che in data 31/03/2021 la ha consegnato alla a titolo di Parte_1 Controparte_1 comodato gratuito un'altra “pulitura”, ulteriore e differente da quella di cui al ddt n. 64 del 23/03/2021 (vedi doc. 2 che si rammostra), unitamente agli altri beni indicati nel ddt n. 75/C del 31/03/2021 (vedi doc. 9 che si rammostra); 4) vero che in data 23/03/2021 la ha consegnato alla il “gruppo per CP_1 Pt_1 Controparte_1 riscaldamento acqua-aria calda” indicato nel ddt n. 65 del 23/03/2021 e nella fattura n. 46 del 31/03/2021 (vedi docc. 1 e 3 che si rammostrano), acquistato dalla IC s.a.s. di Milano nell'anno 2016 (vedi docc. 5 e 6 che si rammostrano);
5) vero che nell'anno 2016 la IC SA di Milano aveva installato il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” acquistato dalla (vedi docc. 5 e 6 che si Parte_1 rammostrano), poi indicato nel ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra), presso il capannone della stessa di ED (MB), all'epoca in via Vignazzola n. 139, dove Parte_1 provvedeva a riscaldare una cabina di verniciatura e la relativa porzione di capannone dove la cabina stessa era ubicata;
6) vero che, prima che il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” di cui al ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) fosse consegnato alla in data 23/03/2021, Controparte_1 il sig. anche in qualità di cliente della quale titolare dell'impresa Controparte_2 Parte_1
2 individuale “LARA IN – mobili su misura di ”, più volte lo aveva visto in funzione Controparte_2 presso il capannone di ED (MB), via Vignazzola n. 139, ove all'epoca dei fatti operava la Pt_1
mentre riscaldava una cabina di verniciatura e la relativa porzione di capannone dove la
[...] cabina stessa era ubicata;
7) vero che nel novembre del 2020, dopo che la era stata costituita (vedi doc. 4 di Controparte_1 parte attrice opponente che si rammostra), presso il capannone della sito in ED Parte_1
(MB), via Vignazzola n. 139, il sig. , nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_2
e il sig. , nella sua qualità di legale rappresentate della Parte_1 Controparte_2 CP_1
[...
concordarono che il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” che sarebbe stato oggetto del ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) sarebbe stato destinato ad alimentare un robot di verniciatura con annesso forno e cabina di verniciatura oppure al riscaldamento di una cabina di verniciatura;
8) vero che il sig. della Tecnoimpianti SA di OC S. e C. di SE ha provveduto CP_3 ad installare presso la il “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” di cui al ddt Controparte_1
n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) nei giorni immediatamente successivi alla sua consegna e comunque entro e non oltre il mese di aprile dell'anno 2021 ed ha quindi emesso la fattura n. 99/2021 del 13/09/2022 (vedi doc. 7 che si rammostra); 10) vero che l'attività della si svolgeva in una porzione del capannone di proprietà Controparte_1 ed in uso della ditta individuale Lara In mobili su misura di , sita in Bovisio Controparte_2
Masciago, via Enrico Fermi n. 13 (vedi doc. 5 di parte attrice opponete che si rammostra);
- ammettere a prova contraria i capitoli nn. 11 e 12 di cui alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c., con i testimoni ivi indicati , e Testimone_1 Testimone_2 CP_3
(già indicati quali testimone nel giudizio di primo grado), capitoli di prova che si trascrivono
[...] qui di seguito: 11) vero che nella tarda mattinata del 16/07/2021 la ha restituito alla Controparte_1 Parte_1
[... il muletto e la levigabordi di cui al ddt n. 37 del 16/07/2021 della stessa (vedi Controparte_1 doc. 19 che si rammostra) senza che fossero accompagnati da alcun ddt e che detto muletto e levigabordi corrispondono al muletto e alla “pulitura” di cui al ddt n. 75/C del 31/03/2021 di Pt_1 prodotto quale doc. 9;
[...]
12) vero che il sig. della Tecnoimpianti SA di OC S e C. di SE, in occasione CP_3 della installazione del “gruppo per riscaldamento acqua-aria calda” di cui al ddt n. 65 del 23/03/2021 (vedi doc. 3 che si rammostra) constatò che quest'ultima era sprovvista Controparte_1 dell'allacciatura alla linea di fornitura gas;
- ammettere anche a prova contraria la produzione dei documenti da n. 16 a n. 19 allegati alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c. (ovvero: 16) e-mail 10/11/2016 e allegato preventivo 31/10/2016 IC SA (copia meglio leggibile del documento già prodotto quale doc. 5); 17) fatt. n. 117/2016, 128/2016 e 11/2017 (copia meglio leggibile di parte dei documenti già prodotti quale doc. 6); 18) comparsa di costituzione nella causa n. 8303/22 r.g. Trib. Monza;
Controparte_1
19) ddt n. 37/21 per i motivi ivi dedotti;
Controparte_1
- con rifusione delle spese e del compenso relativo al ricorso per decreto ingiuntivo opposto e delle spese ed il compenso per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre agli accessori di legge, nonché delle spese di CTU e di CTP.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis In via preliminare
3 • dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi di cui alla narrativa;
nel merito
• rigettare l'appello proposto da avverso alla sentenza n.3002/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Monza il 12 dicembre 2024, in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
• con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo Controparte_1
) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1285/22, emesso dal Tribunale di CP_1
Milano in data 21/04/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 7.320,00 (oltre ad € 13,55 per spese insoluti ed accessori di legge) a titolo Parte_1 di saldo per la compravendita dei beni oggetto della fattura (n. 46 del 31/03/2021, ddt n. 64/2021 e n.
65/2021) sottesa all'ingiunzione.
In particolare, contestava il credito ingiunto con riferimento sia al macchinario CP_1
”, in relazione al quale negava l'esistenza di un accordo volto alla compravendita del CP_4 bene in questione, sia al “ ”, sostenendo Parte_3 che il contratto di vendita fosse divenuto inefficace, essendo venuto meno il presupposto di fatto che aveva determinato le parti a concluderlo, cioè l'idoneità del gruppo di riscaldamento a supportare il fabbisogno di energia dell'azienda, e che , nella persona del signor , Parte_1 Parte_2 avesse promosso la vendita del bene in questione conoscendo le esigenze produttive della società opponente (della quale, al tempo, era socio al 49%).
2. Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte e Parte_1 la condanna di parte opponente al pagamento del corrispettivo della fattura n. 46/21 per l'importo totale di € 8.000,00.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti, l'escussione del testimone CP_3
e l'espletamento della CTU sui beni oggetto della fattura sottesa all'ingiunzione.
[...]
3. Con sentenza n. 3002/2024, il Tribunale di Monza accoglieva l'opposizione presentata da
[...]
, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1285/22 e, in parziale accoglimento CP_1 della domanda di restituzione formulata dalla stessa opponente, condannava al Parte_1 pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 1.830,00 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto a titolo di anticipo per la vendita della caldaia e del macchinario “Pulitura” e il costo di detto secondo bene) oltre interessi legali, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale, dopo aver qualificato l'accordo intervenuto tra le parti come un contratto di compravendita avente ad oggetto entrambi i beni indicati nella fattura n. 46/21 sottesa alla domanda di pagamento, ha ritenuto perfezionata la vendita del macchinario cd. “Pulitura”, mentre in relazione al gruppo riscaldamento/caldaia riteneva che le ragioni avanzate da parte opponente trovassero
4 fondamento nell'art. 1497 c.c. e che avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa CP_1 gravante circa la dimostrazione della mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali per l'uso cui la cosa venduta era stata destinata (capacità dell'impianto di alimentare e supportare tutti gli impianti esistenti presso il capannone di e di riscaldare il capannone), conclusione peraltro CP_1 corroborata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso dell'istruttoria.
Il Tribunale rilevava inoltre che , in considerazione del doppio ruolo rivestito dal signor Parte_1
(presidente del CDA e legale rappresentante di e socio al 49% di Parte_2 Parte_1 [...]
), era certamente edotta delle esigenze produttive di e dell'uso che questa CP_1 CP_1 avrebbe fatto del gruppo riscaldamento/caldaia compravenduto e ne ha comunque proposto la vendita;
, dal canto suo, ricevuto il bene “ha ritenuto (nelle persone dei soci e CP_1 CP_2
) di non far completare al tecnico appositamente incaricato l'installazione ed il Pt_2 collegamento del gruppo riscaldamento/caldaia all'impianto esistente, stante “l'inadeguatezza” dello stesso a soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa”, situazione nota, per quanto detto a proposito del signor , anche a , non potendosi pertanto configurare nella specie Pt_2 Parte_1 una decadenza dal diritto di garanzia.
Da quanto premesso, il Tribunale deduceva che il contratto di compravendita in essere tra le parti - avente per oggetto il gruppo riscaldamento/caldaia (di marca Nr. RB 12 Ser.n, 1647AC0005 Per_1
-Modello Quadrifoglio B 125) - dovesse essere risolto e, in parziale accoglimento della relativa domanda di parte opponente, parte opposta dovesse essere condannata a restituire a CP_1
l'importo di € 1.830,00 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto a titolo di anticipo per la vendita della caldaia e per la vendita del macchinario “Pulitura” pari ad € 2.440,00 ed il costo di detto secondo bene pari ad € 610,00 comprensivo di IVA al 22% ), oltre interessi legali dalla data del 15.07.2021 al saldo. Accoglieva pertanto l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1285/22, ritenendo assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalle parti.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello (di seguito solo ), Parte_1 Parte_1 deducendo quattro motivi di gravame che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere istruttore, all'esito dell'udienza del 07/10/2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la stessa veniva discussa nella camera di consiglio del 14/10/2025.
5. Con il primo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il
Tribunale violato il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo posto a fondamento della propria decisione la pacifica circostanza che alcun vizio poteva essere lamentato da parte acquirente in presenza di una clausola “visto e piaciuto nello stato in cui si trova”, la quale avrebbe dovuto esonerare il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza come quelli
5 riscontrabili nel caso di specie, in cui le caratteristiche tecniche del gruppo di riscaldamento erano ben conosciute e comunque conoscibili dall'acquirente, le cui contestazioni sarebbero comunque tardive in quanto intervenute “dopo ben 114 giorni dalla consegna del bene (…) e in ogni caso dopo un mese e mezzo dal pagamento della prima delle quattro RI.BA. concordate inter partes con scadenza 31/05/2021, quindi ben oltre il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495
c.c.”.
Con il secondo motivo di appello, lamenta la circostanza secondo cui il Tribunale Parte_1 avrebbe posto a fondamento della propria decisione circostanze del tutto irrilevanti o indimostrate o erroneamente interpretate a favore della tesi difensiva avversaria, in violazione di quanto disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando in particolare la rilevanza dei fatti posti dal Tribunale a dimostrazione della consapevolezza da parte del , nella sua duplice qualità di Legale Pt_2
Rappresentante della venditrice e socio al 49% dell'acquirente, delle esigenze produttive di
[...]
. CP_1
Con il terzo e il quarto motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per comunanza di questioni, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado in modo dogmatico e del tutto acritico, eccependo che in corso di causa sarebbe invece stato dimostrato che il gruppo di riscaldamento aveva le qualità per essere adeguatamente utilizzato dalla , richiamando CP_1 integralmente le osservazioni in merito presentate dal proprio CTP.
6. Le censure risultano fondate e meritano pertanto accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che risultano pacifiche, in quanto mai contestate, sia la qualificazione dell'accordo intervenuto tra le parti quale contratto di compravendita, sia l'inquadramento giuridico della controversia nella cornice dell'art. 1497 c.c..
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte, “in tema di compravendita, ove venga esperita
l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.” (Cass. Civ.. Sez. II, Sent.
n. 14895/23, che richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11748/23).
Nel caso di specie, ricadeva sul compratore , odierna appellata, l'onere di provare in CP_1 maniera specifica che la cosa venduta (il gruppo di riscaldamento/caldaia), non avesse le qualità
(asseritamente) promesse da ovvero quelle essenziali per l'uso cui era destinata, onere Parte_1 probatorio che a giudizio di questa Corte – e contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata – non ha soddisfatto. CP_1
6 In particolare, per quanto attiene alla “promessa” di specifiche qualità del bene compravenduto, ad avviso di questa Corte non può ritenersi che la proposta da parte del sig. per la vendita del Pt_2 gruppo di riscaldamento effettuata, secondo la tesi difensiva di parte appellata, “evidenziando la sua idoneità all'uso presso la , configurasse una specifica e dettagliata garanzia di Controparte_1 qualità effettive e peculiari del bene.
In primo luogo, non era specificata la tipologia di uso in questione, potendosi ben riferire alternativamente all'utilizzo al fine di riscaldare il capannone (tutto o in parte) ovvero all'alimentazione dei macchinari ivi presenti. Peraltro, trattandosi di una semplice caldaia – e dunque di un mero elemento da inserire all'interno di un impianto più ampio che, pacificamente, non era ancora presente presso al momento della consegna e doveva addirittura essere ancora CP_1 progettato (come rilevato dal CTU) – non può dirsi che una generica indicazione di idoneità all'uso sia una circostanza che, una volta dimostrata, risulti sufficiente a soddisfare l'onere della prova gravante sul compratore ai sensi dell'art. 1497 c.c., dovendosi invece documentare un'esplicita promessa di qualità specifiche che in seguito il bene abbia dimostrato di non possedere.
Per quanto attiene alla mancanza delle qualità essenziali per l'uso cui il bene compravenduto era destinato, valga quanto si è già detto in riferimento alla natura del gruppo di riscaldamento/caldaia di singolo elemento da inserire in un impianto strutturato, con la conseguente impossibilità di affermarsi che il non riuscire a sostenere l'intero fabbisogno produttivo della possa integrare la CP_1 suddetta fattispecie, stante la accertata funzionalità della caldaia in sé considerata, mancando dunque anche in questo caso una prova circostanziata da parte dell'appellata in merito a quale era l'esigenza e funzione specifica cui il bene acquistato era destinato, in relazione alle quali il ne avrebbe Pt_2 garantito l'adeguatezza.
Si osserva, sul punto, che parte appellata aveva, in primo grado, (genericamente) dedotto
“l'inefficacia del contratto di vendita della caldaia di marca per mancanza del presupposto Per_1 di efficacia riconosciuto dalle parti, stante l'inadeguatezza tecnica dell'impianto rispetto alle esigenze dell'opponente” (cfr. pag. 8 atto di citazione in opposizione), salvo poi richiamare asserite caratteristiche del bene “non a norma per il tipo di attività eseguito da (doc. 9 CP_5 fascicolo opponente).
7. In conclusione, l'appello proposto da è fondato e merita accoglimento, con Parte_1 integrale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 3002/2024 e integrale rigetto - per infondatezza- dell'opposizione proposta da . Controparte_1
Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui sentenza è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione proposta da consegue la CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo ormai revocato, oltre agli interessi maturati e alle spese del procedimento monitorio (come liquidate nel medesimo decreto ingiuntivo), andando così a riprodurre il contenuto del titolo monitorio erroneamente caducato.
7 8. All'accoglimento dell'appello, consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate – tenuto conto del valore della controversia pari ad € 7.333,55, avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate – per il primo grado di giudizio in complessivi € 5.077,00 per compensi, di cui €
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed
€ 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, conformemente alla nota spese depositata da in data Parte_1
18.09.2025 in linea con in criteri del D.M. n. 147/2022, le spese vengono liquidate in complessivi €
5.809,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza n. 3002/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 12.12.2024, Parte_1 in accoglimento del proposto appello e in conseguente riforma della impugnata sentenza, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1285/2022 emesso il 18-21/04/2022 dal
Tribunale di Monza e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma, come già intimata con il decreto ingiuntivo, di € Parte_1
7.333,55 oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 46 del
31/03/2021 al saldo effettivo, oltre € 945,50 per spese della procedura monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo (di cui € 800,00 per compensi professionali, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese, più iva e c.p.a.,);
b) condanna al pagamento in favore della parte appellante Controparte_1 Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €
5.077,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, e per il presente grado di giudizio in € 382,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Milano il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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