CASS
Sentenza 9 ottobre 2020
Sentenza 9 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2020, n. 28195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28195 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 01-10-2019 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tamperi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28195 Anno 2020 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 10 ottobre 2019, il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza del 2 settembre 2019, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva applicato a GI ZI la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1 della provvisoria imputazione). 2. Avverso la sentenza del Tribunale calabrese, ZI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nel caso di specie sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di retrodatazione dei termini di Custodia cautelare, in quanto ZI non è stato indagato o sottoposto a misura nell'ambito del cd. procedimento "Crisalide 1", ma è stato indagato e sottoposto a cautela personale in altri due procedimenti penali connessi, entrambi conclusi con due sentenze definitive, con condanne, rispettivamente, alle pene di anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa e di anni 4 di reclusione ed euro di 933 di multa;
ciò posto, rileva la difesa, gli atti e gli elementi indiziari del procedimento, confluiti nell'informativa del 9 maggio St1/ 2018 'faui si sarebbe fondata l'odierna misura, non sono stati indicati dal Tribunale, che avrebbe dovuto concludere per la desumibilità di tutti gli elementi gravemente indiziari a carico di ZI, già all'epoca del primo titolo cautelare e avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza di nuovi elementi investigativi. Ed invero, nella prima ordinanza relativa ai due procedimenti prima indicati, erano contestati delle tentate estorsioni, dei danneggiamenti e detenzione di armi, consumati in Lamezia Terme nell'arco temporale dal 20 gennaio al 10 febbraio 2016, mentre nel nuovo titolo cautelare custodiale sono stati contestati gli stessi fatti, consumati da ZI in danno delle medesime persone offese. Peraltro, il ricorrente è l'unico coindagato a non essere stato scalfito da nessuna delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi, per cui la piattaforma indiziaria non aveva subito alcuna significativa evoluzione. Con il secondo e il terzo motivo, esposti congiuntamente, la difesa infine contesta il giudizio sulla gravità indiziaria, sia per quanto riguarda il profilo oggettivo della idoneità della condotta, sia per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla condivisione psicologica del programma associativo del presunto sodalizio;
secondo la prospettazione difensiva, l'inconsistenza dello schema accusatorio sarebbe ravvisabile già nella formulazione del capo di imputazione, in cui, in modo generico, viene contestata a ZI la commissione di atti intimidatori per conto della cosca e su mandato 2 di EL e SA in danno di cinque esercizi commerciali, fatti questi oggetto dei due procedimenti penali già definiti con sentenza irrevocabile di condanna. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe del tutto carente, essendo state richiamate delle conversazioni tra terzi estranei, risultate equivoche e generiche e dunque non suscettibili di essere concretamente riscontrate. Parimenti non motivato sarebbe inoltre il rapporto di strumentalità tra gli atti intimidatori contestati al solo ZI, consumati nel 2016, e la condotta concorsuale nel reato associativo, non essendo state illustrate in particolare le cointeressenze tra i presunti mandanti EL e SA e la cosca. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi , che il Tribunale abbia legittimamente escluso, nel caso di specie, l'applicabilità dell'istituto della "retrodatazione" invocato dalla difesa, osservando che il presente procedimento, denominato "Crisalide 3", scaturisce da un approfondimento investigativo delle risultanze concernenti il procedimento denominato "Crisalide 1", con cui è stata accertata l'ultrattività della cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", insediatasi nel territorio di Lamezia Terme, e la sua perdurante operatività nel settore del narcotraffico, tramite una sotto-articolazione del sodalizio a ciò dedita. Premesso dunque che tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti esiste una connessione qualificata, i giudici cautelari hanno correttamente evidenziato che il problema della retrodatazione avrebbe al più potuto astrattamente porsi nel caso in cui ZI fosse stato attinto dall'ordinanza cautelare emessa in questo procedimento sulla base di elementi già noti all'organo inquirente prima della emissione della prima ordinanza, ma tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto il ricorrente non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare nell'ambito del procedimento cd. "Crisalide 1": nei confronti di ZI, infatti, l'imputazione avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stata formulata per la prima volta nell'ambito del procedimento "Crisalide 3", per cui non è stato ragionevolmente ritenuto pertinente il richiamo ai diversi procedimenti penali in cui il ricorrente è stato condannato per tentate estorsioni e danneggiamenti aggravati dall'uso del metodo mafioso, in quanto all'epoca di quei fatti (2016) non erano stati resi ancora noti all'Ufficio di Procura gli elementi in base ai quali è stata ritenuta in questo procedimento l'intraneità di ZI al sodalizio criminale;
il materiale su cui si fonda la contestazione associativa per cui si procede è stato infatti acquisito solo tramite l'informativa recante la data del 9 maggio 2018, dovendosi quindi escludere che la condotta partecipativa fosse già desumibile prima della trasmissione di tale informativa alla Procura. 3 Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, con cui sono stati sostanzialmente riproposti temi già efficacemente affrontati nell'ordinanza impugnata. 2. Passando ai due restanti motivi, deve parimenti rilevarsi che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la valutazione sulla gravità indiziaria compiuta dal Tribunale del Riesame non presenta alcun profilo di illegittimità. A tal proposito, occorre innanzitutto richiamare itnrrarrzttutttl il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di 4 carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve dunque ribadirsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima dal G.I.P.) non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero occorre rimarcare che i giudici cautelari hanno rimarcato l'esistenza dell'associazione contestata, denominata "Cerra-Torcasio-Gualtieri", evidenziando che la stessa è stata già accertata in sede giudiziaria una prima volta con la sentenza del G.U.P. di Catanzaro del 10 agosto 2008, divenuta irrevocabile il 24 giugno 2011, resa nell'ambito del procedimento "Spes". La perdurante operatività della cosca è stata confermata anche dalla sentenza del 28 ottobre 2016 emessa nel procedimento "Chimera", essendo emerso che la cosca, dopo la disarticolazione dell'organizzazione criminale dei "Giampà", a seguito delle operazioni "Perseo", "Minerva" e "Pegaso", si è di fatto sostituita a quest'ultima, acquisendo il controllo degli affari illeciti nel territorio lametino. In seguito, in un successivo procedimento denominato "Dioniso", costola del procedimento "Chimera", sono stati approfonditi gli interessi della cosca nel settore del narcotraffico, venendo cioè accertata l'esistenza di una sotto- associazione, in parte composta dai medesimi partecipi della consorteria mafiosa, dedita in particolare allo spaccio di stupefacenti di tipo eroina e cocaina. Nel solco delle precedenti operazioni si colloca poi il procedimento "Crisalide 1", in cui è stata comprovata, con la sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 15 maggio 2019, l'ultrattività della cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", connotata da un'escalation di violenze poste in essere nel territorio lametino. Infine, per effetto di ulteriori sviluppi di indagine, si è approdati al presente procedimento ("Crisalide 3"), nel quale gli elementi investigativi messi a disposizione del Pubblico Ministero hanno permesso di sollevare una nuova contestazione associativa anche nei confronti di nuovi soggetti ritenuti intranei al sodalizio mafioso, tra cui appunto l'odierno ricorrente GI ZI. 2.2. A carico di quest'ultimo sono state in particolare valorizzate talune conversazioni intercettate, rivelatesi eloquenti della partecipazione del ricorrente alla consorteria: tra queste, è stata richiamata l'intercettazione di cui al progr. N. 16873 RIT 756/16, nella quale NT SA e NT EL, entrambi condannati nel procedimento "Crisalide 1" per i reati di cui agli art. 416 bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, commentano una lettera inviata da ZI durante il suo periodo di detenzione, in cui egli così significativamente conclude "come uscite dobbiamo essere più forti di prima che non ci ferma nessuno". Anche nelle ulteriori conversazioni di cui ai progr. 16888 del 30 marzo 2017, n. 17029 del 10 aprile 2017 e n. 17569 dell'8 aprile 2017, EL e SA parlano 5 di ZI, dicendosi dispiaciuti delle sue vicende giudiziarie, mostrandosi preoccupati che il ricorrente potesse aver perso i rapporti con i vari spacciatori. Ulteriori elementi gravemente indizianti sono stati poi ravvisati, in maniera non illogica, dalla lettura unitaria delle conversazioni di cui ai progressivi 1920 e 1930 del luglio 2016: nella prima, IO IA, anch'egli nuova leva del gruppo unitamente a ZI e ad NT CE, commenta con la fidanzata SY NI, con accenti commossi, la lettera inviata dal carcere dal ricorrente, ammettendo IA di aver organizzato insieme a lui degli atti intimidatori a scopo estorsivo, messi in pratica da ZI fino al suo arresto. Nella conversazione n. 1930, IA invitava la fidanzata a comunicare alla compagna di SA, SC De SE, che ZI nella missiva aveva affermato che gli unici amici rimasti erano SA, EL e IA. In effetti, come risulta dal progr. 537, la NI inviava un sms alla De SE, nel quale, oltre a riportare quanto detto dal fidanzato, aggiungeva anche la frase: "qualunque cosa succede su di lui ci si può sempre contare". Di particolare interesse si è rivelata la captazione di cui al progr. 376 del 24 febbraio 2016, da cui emerge che ZI era destinatario delle attività di sostentamento dei detenuti per conto della cosca di appartenenza. Partendo da tali elementi, i giudici cautelari sono pervenuti alla non illogica conclusione secondo cui ZI fosse inserito nella nuova dimensione assunta dalla cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", non solo alla luce dei dialoghi riportati, contraddistinti da una pregnanza non trascurabile, ma anche in ragione del fatto che ZI, in due distinti procedimenti penali, ha riportato due condanne (rispettivamente a 5 anni di reclusione e a 4 anni di reclusione e mille euro di multa) per i reati di tentata estorsione, incendio e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, riferendosi le condotte illecite, invero ascrivibili a un ben preciso modus agendi, all'anno 2016, ovvero a un'epoca coincidente con il periodo di contestazione della fattispecie associativa per cui si procede. Peraltro, gli atti intimidatori oggetto delle due condanne in questione risultano posti in essere nel medesimo contesto territoriale lametino in cui opera storicamente la cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", nella cui orbita ruotava dunque ZI, che peraltro godeva anche del sostentamento riservato dalla consorteria ai detenuti, altro elemento dotato di un non lieve spessore indiziario. Orbene, in quanto preceduto da un'adeguata disamina delle fonti investigative acquisite e sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata (al pari di quella genetica), si sottrae alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente, peraltro con seri limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a singoli elementi investigativi il cui contenuto non è stato allegato o riportato per intero, una diversa lettura del materiale probatorio, che tuttavia non è consentita in sede di legittimità. 6 In definitiva, fatti salvi gli sviluppi probatori suscettibili di essere approfonditi nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, almeno per quanto concerne la fase cautelare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di ZI deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/06/2020 Ite gliegi_estgnsore I)12 WitoCeN, Papi() nica 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tamperi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28195 Anno 2020 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 10 ottobre 2019, il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza del 2 settembre 2019, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone, aveva applicato a GI ZI la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1 della provvisoria imputazione). 2. Avverso la sentenza del Tribunale calabrese, ZI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la violazione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nel caso di specie sussistevano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di retrodatazione dei termini di Custodia cautelare, in quanto ZI non è stato indagato o sottoposto a misura nell'ambito del cd. procedimento "Crisalide 1", ma è stato indagato e sottoposto a cautela personale in altri due procedimenti penali connessi, entrambi conclusi con due sentenze definitive, con condanne, rispettivamente, alle pene di anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa e di anni 4 di reclusione ed euro di 933 di multa;
ciò posto, rileva la difesa, gli atti e gli elementi indiziari del procedimento, confluiti nell'informativa del 9 maggio St1/ 2018 'faui si sarebbe fondata l'odierna misura, non sono stati indicati dal Tribunale, che avrebbe dovuto concludere per la desumibilità di tutti gli elementi gravemente indiziari a carico di ZI, già all'epoca del primo titolo cautelare e avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza di nuovi elementi investigativi. Ed invero, nella prima ordinanza relativa ai due procedimenti prima indicati, erano contestati delle tentate estorsioni, dei danneggiamenti e detenzione di armi, consumati in Lamezia Terme nell'arco temporale dal 20 gennaio al 10 febbraio 2016, mentre nel nuovo titolo cautelare custodiale sono stati contestati gli stessi fatti, consumati da ZI in danno delle medesime persone offese. Peraltro, il ricorrente è l'unico coindagato a non essere stato scalfito da nessuna delle molteplici dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi, per cui la piattaforma indiziaria non aveva subito alcuna significativa evoluzione. Con il secondo e il terzo motivo, esposti congiuntamente, la difesa infine contesta il giudizio sulla gravità indiziaria, sia per quanto riguarda il profilo oggettivo della idoneità della condotta, sia per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla condivisione psicologica del programma associativo del presunto sodalizio;
secondo la prospettazione difensiva, l'inconsistenza dello schema accusatorio sarebbe ravvisabile già nella formulazione del capo di imputazione, in cui, in modo generico, viene contestata a ZI la commissione di atti intimidatori per conto della cosca e su mandato 2 di EL e SA in danno di cinque esercizi commerciali, fatti questi oggetto dei due procedimenti penali già definiti con sentenza irrevocabile di condanna. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe del tutto carente, essendo state richiamate delle conversazioni tra terzi estranei, risultate equivoche e generiche e dunque non suscettibili di essere concretamente riscontrate. Parimenti non motivato sarebbe inoltre il rapporto di strumentalità tra gli atti intimidatori contestati al solo ZI, consumati nel 2016, e la condotta concorsuale nel reato associativo, non essendo state illustrate in particolare le cointeressenze tra i presunti mandanti EL e SA e la cosca. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi , che il Tribunale abbia legittimamente escluso, nel caso di specie, l'applicabilità dell'istituto della "retrodatazione" invocato dalla difesa, osservando che il presente procedimento, denominato "Crisalide 3", scaturisce da un approfondimento investigativo delle risultanze concernenti il procedimento denominato "Crisalide 1", con cui è stata accertata l'ultrattività della cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", insediatasi nel territorio di Lamezia Terme, e la sua perdurante operatività nel settore del narcotraffico, tramite una sotto-articolazione del sodalizio a ciò dedita. Premesso dunque che tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti esiste una connessione qualificata, i giudici cautelari hanno correttamente evidenziato che il problema della retrodatazione avrebbe al più potuto astrattamente porsi nel caso in cui ZI fosse stato attinto dall'ordinanza cautelare emessa in questo procedimento sulla base di elementi già noti all'organo inquirente prima della emissione della prima ordinanza, ma tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto il ricorrente non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare nell'ambito del procedimento cd. "Crisalide 1": nei confronti di ZI, infatti, l'imputazione avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stata formulata per la prima volta nell'ambito del procedimento "Crisalide 3", per cui non è stato ragionevolmente ritenuto pertinente il richiamo ai diversi procedimenti penali in cui il ricorrente è stato condannato per tentate estorsioni e danneggiamenti aggravati dall'uso del metodo mafioso, in quanto all'epoca di quei fatti (2016) non erano stati resi ancora noti all'Ufficio di Procura gli elementi in base ai quali è stata ritenuta in questo procedimento l'intraneità di ZI al sodalizio criminale;
il materiale su cui si fonda la contestazione associativa per cui si procede è stato infatti acquisito solo tramite l'informativa recante la data del 9 maggio 2018, dovendosi quindi escludere che la condotta partecipativa fosse già desumibile prima della trasmissione di tale informativa alla Procura. 3 Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, con cui sono stati sostanzialmente riproposti temi già efficacemente affrontati nell'ordinanza impugnata. 2. Passando ai due restanti motivi, deve parimenti rilevarsi che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la valutazione sulla gravità indiziaria compiuta dal Tribunale del Riesame non presenta alcun profilo di illegittimità. A tal proposito, occorre innanzitutto richiamare itnrrarrzttutttl il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di 4 carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve dunque ribadirsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima dal G.I.P.) non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero occorre rimarcare che i giudici cautelari hanno rimarcato l'esistenza dell'associazione contestata, denominata "Cerra-Torcasio-Gualtieri", evidenziando che la stessa è stata già accertata in sede giudiziaria una prima volta con la sentenza del G.U.P. di Catanzaro del 10 agosto 2008, divenuta irrevocabile il 24 giugno 2011, resa nell'ambito del procedimento "Spes". La perdurante operatività della cosca è stata confermata anche dalla sentenza del 28 ottobre 2016 emessa nel procedimento "Chimera", essendo emerso che la cosca, dopo la disarticolazione dell'organizzazione criminale dei "Giampà", a seguito delle operazioni "Perseo", "Minerva" e "Pegaso", si è di fatto sostituita a quest'ultima, acquisendo il controllo degli affari illeciti nel territorio lametino. In seguito, in un successivo procedimento denominato "Dioniso", costola del procedimento "Chimera", sono stati approfonditi gli interessi della cosca nel settore del narcotraffico, venendo cioè accertata l'esistenza di una sotto- associazione, in parte composta dai medesimi partecipi della consorteria mafiosa, dedita in particolare allo spaccio di stupefacenti di tipo eroina e cocaina. Nel solco delle precedenti operazioni si colloca poi il procedimento "Crisalide 1", in cui è stata comprovata, con la sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 15 maggio 2019, l'ultrattività della cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", connotata da un'escalation di violenze poste in essere nel territorio lametino. Infine, per effetto di ulteriori sviluppi di indagine, si è approdati al presente procedimento ("Crisalide 3"), nel quale gli elementi investigativi messi a disposizione del Pubblico Ministero hanno permesso di sollevare una nuova contestazione associativa anche nei confronti di nuovi soggetti ritenuti intranei al sodalizio mafioso, tra cui appunto l'odierno ricorrente GI ZI. 2.2. A carico di quest'ultimo sono state in particolare valorizzate talune conversazioni intercettate, rivelatesi eloquenti della partecipazione del ricorrente alla consorteria: tra queste, è stata richiamata l'intercettazione di cui al progr. N. 16873 RIT 756/16, nella quale NT SA e NT EL, entrambi condannati nel procedimento "Crisalide 1" per i reati di cui agli art. 416 bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, commentano una lettera inviata da ZI durante il suo periodo di detenzione, in cui egli così significativamente conclude "come uscite dobbiamo essere più forti di prima che non ci ferma nessuno". Anche nelle ulteriori conversazioni di cui ai progr. 16888 del 30 marzo 2017, n. 17029 del 10 aprile 2017 e n. 17569 dell'8 aprile 2017, EL e SA parlano 5 di ZI, dicendosi dispiaciuti delle sue vicende giudiziarie, mostrandosi preoccupati che il ricorrente potesse aver perso i rapporti con i vari spacciatori. Ulteriori elementi gravemente indizianti sono stati poi ravvisati, in maniera non illogica, dalla lettura unitaria delle conversazioni di cui ai progressivi 1920 e 1930 del luglio 2016: nella prima, IO IA, anch'egli nuova leva del gruppo unitamente a ZI e ad NT CE, commenta con la fidanzata SY NI, con accenti commossi, la lettera inviata dal carcere dal ricorrente, ammettendo IA di aver organizzato insieme a lui degli atti intimidatori a scopo estorsivo, messi in pratica da ZI fino al suo arresto. Nella conversazione n. 1930, IA invitava la fidanzata a comunicare alla compagna di SA, SC De SE, che ZI nella missiva aveva affermato che gli unici amici rimasti erano SA, EL e IA. In effetti, come risulta dal progr. 537, la NI inviava un sms alla De SE, nel quale, oltre a riportare quanto detto dal fidanzato, aggiungeva anche la frase: "qualunque cosa succede su di lui ci si può sempre contare". Di particolare interesse si è rivelata la captazione di cui al progr. 376 del 24 febbraio 2016, da cui emerge che ZI era destinatario delle attività di sostentamento dei detenuti per conto della cosca di appartenenza. Partendo da tali elementi, i giudici cautelari sono pervenuti alla non illogica conclusione secondo cui ZI fosse inserito nella nuova dimensione assunta dalla cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", non solo alla luce dei dialoghi riportati, contraddistinti da una pregnanza non trascurabile, ma anche in ragione del fatto che ZI, in due distinti procedimenti penali, ha riportato due condanne (rispettivamente a 5 anni di reclusione e a 4 anni di reclusione e mille euro di multa) per i reati di tentata estorsione, incendio e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, riferendosi le condotte illecite, invero ascrivibili a un ben preciso modus agendi, all'anno 2016, ovvero a un'epoca coincidente con il periodo di contestazione della fattispecie associativa per cui si procede. Peraltro, gli atti intimidatori oggetto delle due condanne in questione risultano posti in essere nel medesimo contesto territoriale lametino in cui opera storicamente la cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", nella cui orbita ruotava dunque ZI, che peraltro godeva anche del sostentamento riservato dalla consorteria ai detenuti, altro elemento dotato di un non lieve spessore indiziario. Orbene, in quanto preceduto da un'adeguata disamina delle fonti investigative acquisite e sorretto da considerazioni non illogiche, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata (al pari di quella genetica), si sottrae alle censure difensive, che invero sollecitano sostanzialmente, peraltro con seri limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a singoli elementi investigativi il cui contenuto non è stato allegato o riportato per intero, una diversa lettura del materiale probatorio, che tuttavia non è consentita in sede di legittimità. 6 In definitiva, fatti salvi gli sviluppi probatori suscettibili di essere approfonditi nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, almeno per quanto concerne la fase cautelare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di ZI deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/06/2020 Ite gliegi_estgnsore I)12 WitoCeN, Papi() nica 7