Articolo 2183 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2182Articolo 2139
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2183. Speciale trattamento pensionistico di reversibilita' ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare 1. Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche in caso di decesso in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente