Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 6623
CASS
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Modifiche abusive e pregiudizio statico e al decoro architettonico

    La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo non provata l'epoca di realizzazione delle modifiche, necessaria per l'applicazione della normativa antisismica, e ha considerato legittime le modifiche in base all'art. 1102 c.c. e non lesive del decoro architettonico.

  • Accolto
    Omessa valutazione delle prove sull'epoca delle modifiche e violazione normativa

    La Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che la prova dell'epoca delle modifiche non fosse dirimente per valutare la lesione della stabilità e sicurezza dell'edificio, e che l'indagine su questo aspetto fosse stata omessa dalla Corte d'appello.

  • Accolto
    Omessa valutazione delle modifiche al vano sottoscala

    La Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che l'indagine sulla statica e sicurezza dell'edificio fosse stata omessa dalla Corte d'appello.

  • Accolto
    Violazione normativa per mancata prova dell'epoca delle modifiche

    La Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che la prova dell'epoca delle modifiche non fosse dirimente per valutare la lesione della stabilità e sicurezza dell'edificio, e che l'indagine su questo aspetto fosse stata omessa dalla Corte d'appello.

  • Rigettato
    Accoglimento appello incidentale per usucapione del balcone

    La Corte d'appello ha ritenuto la domanda infondata per decorso del tempo (oltre venti anni, o quaranta secondo la sentenza impugnata). La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, affermando che l'eccezione di usucapione non richiede formule specifiche e che l'ammissione della convenuta riguardava un intervento marginale.

  • Rigettato
    Legittimità dell'apertura del varco

    La Cassazione ha rigettato il motivo, affermando che i lavori su un muro maestro, se non mettono in pericolo la stabilità dell'edificio e non impediscono agli altri condomini di farne parimenti uso, non integrano abuso. La valutazione del giudice di merito sulla congruità della motivazione è insindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Legittimità dell'installazione del condizionatore

    La Cassazione ha rigettato il motivo, affermando che l'uso più intenso delle cose comuni è consentito se non altera la destinazione economica e rispetta il pari diritto degli altri condomini. La valutazione del giudice di merito sulla congruità della motivazione è insindacabile in sede di legittimità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da Vetro Carlo avverso una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva rigettato la domanda attorea e accolto l'appello incidentale della società convenuta, Lanfreschi Luigi Gioielleria di Lanfreschi Giovanni Battista & Rosaria S.n.c. La controversia originava da un'azione promossa dal Vetro, proprietario di un appartamento, nei confronti della società convenuta, proprietaria di un locale adibito a gioielleria nello stesso stabile, lamentando modifiche abusive apportate dalla convenuta che incidevano sulla statica, sulla tenuta antisismica e sull'estetica del fabbricato. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda limitatamente alla modifica di un balcone. La Corte d'Appello, invece, aveva ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova dell'epoca di realizzazione delle modifiche, elemento ritenuto essenziale per l'applicazione della normativa antisismica, e aveva giudicato legittime l'apertura di un varco nel muro perimetrale e l'installazione di un condizionatore, escludendo altresì un pregiudizio al decoro architettonico. Il ricorrente Vetro Carlo, deceduto nelle more del giudizio, aveva articolato il proprio ricorso per cassazione in sette motivi, lamentando, tra l'altro, violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in ordine alla prova dell'epoca delle modifiche, omesso esame di fatti decisivi concernenti tale epoca e la conseguente violazione di norme urbanistiche, edilizie e antisismiche, nonché la violazione degli articoli 1102, 1117 e 1120 c.c. in relazione all'apertura del varco, all'installazione del condizionatore e al decoro architettonico, e infine l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al ripristino del balcone. La società controricorrente aveva resistito al ricorso.

La Corte di Cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendoli fondati nei limiti di quanto esposto in motivazione, e ha rigettato il sesto e il settimo motivo. In ordine al decesso del ricorrente, la Corte ha statuito che nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo, pertanto la morte non assume rilievo. Riguardo ai primi cinque motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto dirimente la prova dell'epoca di realizzazione delle opere ai fini dell'applicabilità della normativa antisismica e della tutela della stabilità e sicurezza dell'edificio, la quale non è soggetta a prescrizione ventennale. Ha altresì chiarito che, anche in assenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di pericolosità derivante dall'inosservanza della legge antisismica, le modifiche incidenti sulla statica e sicurezza dell'edificio rimangono illegittime ai sensi degli articoli 1102 e 1120 c.c., e il giudice di merito non può omettere di esaminare tali inconvenienti. Il sesto motivo è stato rigettato, poiché la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, congruamente motivata, circa la legittimità dell'apertura del varco e dell'installazione del condizionatore, non lesivi del pari uso della cosa comune né del decoro architettonico. Il settimo motivo è stato anch'esso rigettato, ritenendo infondata la censura relativa al balcone, poiché la Corte d'Appello aveva motivatamente escluso la fondatezza della domanda anche per decorso del tempo, e l'eccezione di usucapione non richiede formule sacramentali. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame delle domande sulla base dei principi enunciati e per la liquidazione delle spese.

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  • 1Analisi giuridica
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 22 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 6623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6623
Data del deposito : 19 marzo 2026

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