Decreto presidenziale 28 settembre 2021
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 28/09/2021, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 00574/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01011/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara, Jenny Lopresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Helga Lopresti in Treviso, viale Cadorna 20;
contro
-OMISSIS- in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
dell’atto di accertamento prot. n. -OMISSIS- del 13.09.2021 notificato via pec alla ricorrente in pari data, avente ad oggetto l’adempimento all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 53 c.p.a.;
Visto il ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., con il quale è stato chiesto l’annullamento dell’atto di accertamento, disposto nei confronti di parte ricorrente, relativo all’adempimento all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44;
esaminati i motivi dedotti in ricorso;
atteso che la difesa istante ha formulato, oltre alla richiesta cautelare, istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71 comma 2 c.p.a., nonché richiesta di abbreviazione termini ex art. 53 c.p.a. onde consentire, compatibilmente con la disponibilità dei ruoli di udienza, la trattazione congiunta del ricorso in esame con altri ricorsi già fissati per la trattazione in udienza pubblica;
ritenuto che la prossima trattazione in camera di consiglio vedrà esaminata, quanto meno ai fini cautelari , la posizione di parte ricorrente;
che parimenti verrà adeguatamente valutata, con particolare considerazione alle tematiche dedotte in ricorso, l’istanza di prelievo formulata dalla difesa istante;
ritenuto, tuttavia, che allo stato, considerata la situazione dei ruoli di udienza dei prossimi mesi , non è possibile, attraverso la concessione dall’abbreviazione dei termini a difesa, anticipare la trattazione congiunta del ricorso con altri già fissati;
P.Q.M.
RESPINGE, per le ragioni di cui in motivazione, l’istanza di abbreviazione termini ai sensi dell’art. 53 c.p.a.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO