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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo generale 30788/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n. Controparte_1 P.IVA_1
1, presso lo studio degli Avv.ti MALAVASI MANUELA, PERRONE ROBERTO e DE VITO
FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come segue:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli pagina 1 di 9 effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese
e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Parte resistente precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tenta-tivo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente riget-tarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 e 125-bis
TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per
i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 04.09.24 -ritualmente notificato in data
20.09.24, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nel termine perentorio assegnato- il signor ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della clausola Parte_1 determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di apertura di credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 17.03.2009 con accertando altresì per l'effetto Controparte_1 il proprio diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma
7, TUB.
A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
- ha allegato di aver concluso il 17.03.2009 un contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving contestualmente all'acquisto di un mobile e di aver stipulato detto contratto direttamente con il fornitore del bene, convenzionato con l'odierna resistente (doc. 1);
- ha evidenziato che la clausola con la quale è stato convenuto il tasso di interesse debitore applicabile al contratto di apertura credito mediante utilizzo di carta revolving è indeterminata, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare pagina 2 di 9 come determinare la percentuale applicabile all'interno di tale range e senza attribuire ad alcuna parte il potere di procedere a tale quantificazione;
- ha perciò dedotto la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione delle seguenti norme: artt. 117 TUB e 1284 c.c., non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto;
art. 1346 c.c., perché le parti non hanno stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso, che è rimasto attribuito alla valutazione discrezionale della finanziaria, in base al merito creditizio del consumatore;
art. 33, c. 2, lett. n) Codice del Consumo, norma applicabile in considerazione della qualità di consumatore del ricorrente, perché la clausola attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito;
- ha dedotto altresì che il tasso di interesse applicato in fase di esecuzione del contratto, riscontrabile nell'estratto conto storico (doc. 2), è risultato diverso e superiore rispetto a quello, comunque indeterminato, pubblicizzato nella modulistica contrattuale: l'intermediario ha pertanto posto in essere illegittime variazioni del tasso di interesse, perché eseguite senza preavviso e senza giustificazione, in violazione dell'art. 118 TUB;
- ha dedotto, in subordine, che il contratto di apertura credito è nullo in quanto concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999; richiamando quanto chiarito dalla Banca d'Italia con Comunicazione del 20.4.2010, ha dedotto altresì che la stipulazione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001 ed in deroga all'art. 3 del d.lgs. 374/1999, ai fornitori di beni e servizi convenzionati, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto del bene finanziato;
- ha dedotto, in ulteriore subordine, la nullità del contratto di apertura di credito in quanto, essendo stato incluso in un altro e diverso contratto di finanziamento per l'acquisto del bene, è da ritenersi carente di forma scritta, richiesta ad substantiam ai sensi degli artt. 117 e 125 bis TUB, norme che impongono che il consenso del consumatore sia acquisito distintamente, per ciascun contratto, attraverso documenti separati;
ha evidenziato che la prassi di utilizzare un unico modulo per due diverse operazioni non consente al cliente di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste ed integra, a carico della finanziaria, una pratica commerciale scorretta, come accertato dalla AGCM con provvedimenti nn. 20268/09 e 19761/09 (doc. 12 e 13), a cui deve essere riconosciuto il valore di prova privilegiata.
Il ricorrente ha chiesto pertanto di dichiarare, in via principale, la nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse, ovvero in via subordinata la sua illegittima variazione, nonché, in via di ulteriore subordine, la nullità del contratto, e di accertare che, conseguentemente, ha il diritto di restituire l'importo finanziato tramite l'apertura credito maggiorato del solo tasso di interesse legale sostitutivo da calcolare al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero al saggio di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.. pagina 3 di 9 La resistente si è tempestivamente costituita nel presente giudizio: CP_1
- ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, in quanto il medesimo continua a tutt'oggi a fare uso della carta di credito, avendola utilizzata anche successivamente al deposito del ricorso;
ha chiesto inoltre di dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente in quanto promosse contro il divieto di frazionamento, non essendo stata promossa l'azione di ripetizione dell'indebito logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
ha inoltre opposto la exceptio doli generalis, in quanto risulta violato da parte del ricorrente, che continua a far uso della carta, il principio di “venire contra factum proprium”;
- ha eccepito la prescrizione della domanda di nullità in quanto, trattandosi di una nullità relativa ex art. 117 e 125 bis TUB posta a protezione del consumatore, la stessa è prescritta ex art. 1442 c.c. poiché proposta decorsi oltre cinque anni dal momento di attivazione della linea di credito richiesta dal ricorrente;
ha inoltre eccepito la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo antecedente i dieci anni dalla notifica del ricorso;
- con riguardo alla domanda principale di nullità per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di pattuizione degli interessi, ne ha sostenuto l'infondatezza evidenziando che il procedimento di perfezionamento del contratto si componeva di diverse fasi, perfezionandosi non già al momento della sottoscrizione del finanziamento finalizzato all'acquisto del bene, bensì in un momento successivo e cioè con l'attivazione della carta da parte del cliente e l'accettazione delle condizioni economiche definitivamente comunicate;
ha rilevato altresì che quest'ultime sono risultate comunque contenute nella misura massima indicata in contratto, conosciuta ed accettata dal cliente al momento della sottoscrizione, con conseguente infondatezza del richiamo all'art. 33, n. 2, lett. n) del Codice del Consumo, in quanto “il prezzo dei beni o dei servizi” non è stato
“determinato al momento della consegna o della prestazione”, bensì risulta pattuito in maniera puntuale sin dalla sottoscrizione del contratto;
- ha rilevato che la fattispecie può essere comunque fatta rientrare nell'art. 117, comma 2, TUB, secondo cui “Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” richiamando le Istruzioni di Vigilanza con cui la Banca d'Italia, in attuazione di tale disposizione, ha espressamente stabilito che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”;
- ha dedotto che, rispetto alla misura massima del tasso indicato in contratto (TAN 21%), la convenuta ha applicato un tasso più favorevole (TAN 15%) e perciò, a fronte della facoltà di ius variandi contrattualmente prevista in capo ad la modifica in melius per il cliente è pienamente CP_1 legittima ex art. 118 T.U.B.; ha rilevato inoltre che dalla violazione di tale norma non discende alcuna nullità né effetto benefico per il medesimo in quanto l'inefficacia della variazione pagina 4 di 9 comporterebbe il ripristino della misura massima del tasso contrattuale;
- ha rilevato, sempre con riferimento alla nullità della clausola relativa agli interessi, che anche laddove fosse configurabile una nullità per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, l'ipotesi integra una nullità relativa o c.d. di protezione e, come tale, è suscettibile di convalida;
nella fattispecie, la condotta del ricorrente che, per oltre 16 anni, ha utilizzato la carta di credito deve ritenersi sintomatica dell'intenzione di convalidare il contratto.
- ha dedotto l'infondatezza della domanda subordinata di nullità di parte ricorrente in quanto l'esercente non possiede la qualifica di agente ex art. 3 D.L.vo n. 374/1999 poiché da un lato ha assunto il ruolo di incaricato all'identificazione e dall'altro lato, l'art. 2 del regolamento attuativo D.M. n. 485/2001 prevede una specifica deroga al citato art. 3 secondo cui “(…) non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”; a sostegno di tale tesi e sul concetto di distribuzione di carte di pagamento, categoria a cui ritiene appartengano le c.d. carte di credito revolving, ha richiamato giurisprudenza di merito anche della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Firenze;
- ha dedotto che solo con le modifiche legislative intervenute ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010 n.
141 il rilascio di carte di credito è stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di prestiti finalizzati, richiamando l'art. 12 secondo cui “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari.
In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- ha dedotto infine che, anche laddove si volesse ritenere che l'attività prestata dall'esercente fosse estranea al perimetro di operatività della esenzione cui al D.M. n. 485/2001, la violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 non potrebbe comportare alcuna nullità in assenza di un'espressa previsione in tal senso e dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative;
- ha rilevato che è infondata la doglianza di nullità per carenza di forma scritta del contratto di credito revolving, per essere le clausole inserite nel contesto di un documento contrattuale avente ad oggetto anche un ulteriore e distinto rapporto di finanziamento, essendo prevista all'interno della sezione “7. – UTILIZZO DEL FIDO” delle condizioni generali di contratto (doc. 1, pag. 2) una dettagliata spiegazione del funzionamento della linea di credito revolving, idonea a rendere pienamente edotto il ricorrente delle modalità di utilizzo della stessa e degli obblighi su di esso gravanti.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande.
Alla prima udienza il Giudice, rilevato che la causa rientra fra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs
28/2010 e che non era stata preventivamente assolta la condizione di procedibilità, ha assegnato termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. La mediazione si è
pagina 5 di 9 tuttavia conclusa il 09.05.2025 con esito negativo, come da verbale prodotto con note del 29.09.25 da parte ricorrente.
All'udienza del 30.09.25 parte resistente ha chiesto l'assegnazione di un termine per poter sollevare per iscritto la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 3 d.lgs. n. 374/99, per violazione degli artt. 76 e 77 Costituzione.
Ritenuta la questione di legittimità costituzionale non rilevante ai fini del decidere e verificato l'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità, la causa, ritenuta istruita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata pertanto rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Eccezione di inammissibilità della domanda di mero accertamento.
È infondata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla pretesa inammissibilità della domanda di mero accertamento avanzata dal ricorrente per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e difetto di interesse ad agire.
Una domanda di accertamento non costituisce, in quanto tale, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta suppone potranno essere in futuro proposte.
In una recente pronuncia resa sul tema del frazionamento delle domande (Corte Cass. SS.UU. n.
7299/2025), la Suprema Corte richiama l'attenzione soltanto sui casi in cui due domande risultino già proposte (fattispecie che non ricorre nel caso in esame, in cui la domanda di condanna è ad oggi solo eventuale), optando o per la riunione ex art. 274 c.p.c. o per dichiararne la prima improcedibile, permettendo una modifica (rectius ampliamento) della domanda nel secondo giudizio.
Nel diverso caso di futuro ed eventuale secondo giudizio sulla medesima fattispecie, la Suprema
Corte individua o un problema di giudicato che influenza il secondo giudizio o uno specifico regolamento delle spese.
In concreto, vi è pertanto interesse alla pronuncia di mero accertamento per provocare l'adempimento restitutorio spontaneo della controparte soprattutto essendo il contratto in essere e potendo quindi influenzare immediatamente la sfera giuridica delle parti.
In tale prospettiva, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza,
5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie, l'interesse è apprezzabile considerato che il ricorrente fa ancora uso della carta di credito.
pagina 6 di 9 Eccezione di prescrizione.
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso ex lege della nullità.
Eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Parimenti infondata è l'exceptio doli generalis sollevata dalla resistente.
Così come chiarito da sedimentata giurisprudenza in tema di anatocismo e vizi del contratto di conto corrente (ex multis CASS. SSUU 24418/2010), l'esecuzione del contratto nullo non comporta alcuna rinuncia a farne valere i motivi di nullità, né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio, atteso che l'art. 1423 c.c. stabilisce che il contratto nullo non può essere convalidato se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi.
La domanda di nullità della clausola per indeterminatezza della pattuizione degli interessi è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene la concessione del finanziamento -da utilizzare con carta di credito e da ripagare in maniera revolving cioè con una rata fissa periodica che viene imputata agli accessori ed eventualmente riespande la provvista- dipenda da una futura volontà comunicata dalla società finanziaria, l'unica sottoscrizione rispettosa della forma scritta (nullità di protezione) è quella in calce al riquadro presente nel finanziamento “principale” ed esaminando dette condizioni economiche, indicate in questo frontespizio, emerge con evidenza l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi, risultando infatti che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, il ricorrente si è obbligato a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita ad un TAN concordato dal 13% al 21% e con un TAEG indicato “da 13,80% al tasso soglia come determinato dall'art. 2 L. 108/96” (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 1 di parte convenuta).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultra-legali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall'esame delle condizioni contrattuali non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente e univocamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse.
Parte resistente ha allegato di aver successivamente indicato per iscritto al consumatore tutte le pagina 7 di 9 condizioni particolari per il suo utilizzo, e che, con altra ulteriore comunicazione ha inviato materialmente la carta di credito;
pertanto, il tasso era determinato all'interno del range previamente accettato e conosciuto dal cliente, il quale lo ha a sua volta accettato procedendo all'attivazione della carta. Secondo la difesa di parte resistente, poiché le parti hanno raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse massimo applicabile, la nullità del tasso sarebbe esclusa dall'avvenuta applicazione di un tasso di interesse più favorevole rispetto al tasso massimo accettato dal consumatore (nella specie, 15% anziché 21%) che è stato applicato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 118 TUB.
Tali argomentazioni non sono idonee ad evitare la nullità della pattuizione in quanto a fronte di una pattuizione nulla (perché indeterminata) del tasso relativo ad un contratto ancora da concludere
(perché necessitava di una effettiva richiesta da parte del cliente ed una accettazione da parte della finanziatrice), la conferma della concessione del finanziamento con l'indicazione di un tasso preciso equivale a nuova proposta, la cui accettazione richiede la forma scritta a pena di nullità ex art. 124
T.U.B.
Quindi, non è applicabile l'art. 118 TUB, in quanto è mancata previamente una valida stipulazione delle condizioni economiche che si assumono essere successivamente state modificate e/o confermate.
Si applica l'art. 124 T.U.B., come vigente all'epoca dell'inizio dell'operatività del rapporto (17.03.2009), trattandosi di credito al consumo che è norma speciale rispetto all'art. 117 TUB.
Non si applica infatti l'art. 117 TUB invocato dalla difesa attorea, che, pur fondando il giudizio sulla tutela del consumatore, ha invocato la norma di parte generale e non quella speciale dettata per il consumatore. Tuttavia, rientra nel potere di qualificazione del giudice individuare la norma corretta per la fattispecie sottoposta a giudizio e per i vizi eccepiti (da mihi factum dabo tibi ius).
Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving, con conseguente applicazione a tale rapporto, per tutta la sua durata, del tasso sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5, T.U.B. ratione temporis vigente, cioè del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei
12 mesi precedenti al 17.03.2009.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale comporta l'assorbimento delle ulteriori domande di nullità del contratto, formulata solo in via subordinata, e della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, d.lgs. n. 374/99.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione delle fasi non svolte.
L'omesso pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo comprova la mancata anticipazione delle spese di lite ad opera del difensore, quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; se, infatti, la richiesta di distrazione delle spese ad opera del difensore esclude alcun accertamento da parte del giudice nell'ambito del rapporto professionale intercorrente tra lo stesso e la parte assistita, vittoriosa nel pagina 8 di 9 giudizio;
differente è il caso in cui dagli atti di causa emerga come certa l'insussistenza di uno dei due presupposti che devono essere attestati dal professionista al fine di ottenere l'invocata distrazione in suo favore delle spese di lite, ossia di avere egli anticipato le spese del giudizio (oltre a non avere percepito alcunché a titolo di onorari).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda principale, dichiara la nullità del tasso di interesse del contratto n.
12530633 di apertura credito mediante utilizzo di carta di credito revolving NT
e e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente Parte_1 Controparte_1 all'applicazione a tale rapporto del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data del 17.03.2009;
2) condanna l pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella misura di € 545,00 per spese ed € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, martedì 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo generale 30788/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO ANDREA
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n. Controparte_1 P.IVA_1
1, presso lo studio degli Avv.ti MALAVASI MANUELA, PERRONE ROBERTO e DE VITO
FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa come segue:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli pagina 1 di 9 effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese
e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Parte resistente precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tenta-tivo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente riget-tarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 e 125-bis
TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per
i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 04.09.24 -ritualmente notificato in data
20.09.24, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nel termine perentorio assegnato- il signor ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della clausola Parte_1 determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di apertura di credito mediante l'uso di carta revolving concluso il 17.03.2009 con accertando altresì per l'effetto Controparte_1 il proprio diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma
7, TUB.
A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
- ha allegato di aver concluso il 17.03.2009 un contratto di apertura credito mediante l'uso di carta revolving contestualmente all'acquisto di un mobile e di aver stipulato detto contratto direttamente con il fornitore del bene, convenzionato con l'odierna resistente (doc. 1);
- ha evidenziato che la clausola con la quale è stato convenuto il tasso di interesse debitore applicabile al contratto di apertura credito mediante utilizzo di carta revolving è indeterminata, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare pagina 2 di 9 come determinare la percentuale applicabile all'interno di tale range e senza attribuire ad alcuna parte il potere di procedere a tale quantificazione;
- ha perciò dedotto la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione delle seguenti norme: artt. 117 TUB e 1284 c.c., non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto;
art. 1346 c.c., perché le parti non hanno stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso, che è rimasto attribuito alla valutazione discrezionale della finanziaria, in base al merito creditizio del consumatore;
art. 33, c. 2, lett. n) Codice del Consumo, norma applicabile in considerazione della qualità di consumatore del ricorrente, perché la clausola attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito;
- ha dedotto altresì che il tasso di interesse applicato in fase di esecuzione del contratto, riscontrabile nell'estratto conto storico (doc. 2), è risultato diverso e superiore rispetto a quello, comunque indeterminato, pubblicizzato nella modulistica contrattuale: l'intermediario ha pertanto posto in essere illegittime variazioni del tasso di interesse, perché eseguite senza preavviso e senza giustificazione, in violazione dell'art. 118 TUB;
- ha dedotto, in subordine, che il contratto di apertura credito è nullo in quanto concluso in violazione di norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999; richiamando quanto chiarito dalla Banca d'Italia con Comunicazione del 20.4.2010, ha dedotto altresì che la stipulazione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001 ed in deroga all'art. 3 del d.lgs. 374/1999, ai fornitori di beni e servizi convenzionati, non essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto del bene finanziato;
- ha dedotto, in ulteriore subordine, la nullità del contratto di apertura di credito in quanto, essendo stato incluso in un altro e diverso contratto di finanziamento per l'acquisto del bene, è da ritenersi carente di forma scritta, richiesta ad substantiam ai sensi degli artt. 117 e 125 bis TUB, norme che impongono che il consenso del consumatore sia acquisito distintamente, per ciascun contratto, attraverso documenti separati;
ha evidenziato che la prassi di utilizzare un unico modulo per due diverse operazioni non consente al cliente di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste ed integra, a carico della finanziaria, una pratica commerciale scorretta, come accertato dalla AGCM con provvedimenti nn. 20268/09 e 19761/09 (doc. 12 e 13), a cui deve essere riconosciuto il valore di prova privilegiata.
Il ricorrente ha chiesto pertanto di dichiarare, in via principale, la nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione del tasso di interesse, ovvero in via subordinata la sua illegittima variazione, nonché, in via di ulteriore subordine, la nullità del contratto, e di accertare che, conseguentemente, ha il diritto di restituire l'importo finanziato tramite l'apertura credito maggiorato del solo tasso di interesse legale sostitutivo da calcolare al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. ovvero al saggio di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.. pagina 3 di 9 La resistente si è tempestivamente costituita nel presente giudizio: CP_1
- ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire del ricorrente, in quanto il medesimo continua a tutt'oggi a fare uso della carta di credito, avendola utilizzata anche successivamente al deposito del ricorso;
ha chiesto inoltre di dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente in quanto promosse contro il divieto di frazionamento, non essendo stata promossa l'azione di ripetizione dell'indebito logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
ha inoltre opposto la exceptio doli generalis, in quanto risulta violato da parte del ricorrente, che continua a far uso della carta, il principio di “venire contra factum proprium”;
- ha eccepito la prescrizione della domanda di nullità in quanto, trattandosi di una nullità relativa ex art. 117 e 125 bis TUB posta a protezione del consumatore, la stessa è prescritta ex art. 1442 c.c. poiché proposta decorsi oltre cinque anni dal momento di attivazione della linea di credito richiesta dal ricorrente;
ha inoltre eccepito la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo antecedente i dieci anni dalla notifica del ricorso;
- con riguardo alla domanda principale di nullità per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di pattuizione degli interessi, ne ha sostenuto l'infondatezza evidenziando che il procedimento di perfezionamento del contratto si componeva di diverse fasi, perfezionandosi non già al momento della sottoscrizione del finanziamento finalizzato all'acquisto del bene, bensì in un momento successivo e cioè con l'attivazione della carta da parte del cliente e l'accettazione delle condizioni economiche definitivamente comunicate;
ha rilevato altresì che quest'ultime sono risultate comunque contenute nella misura massima indicata in contratto, conosciuta ed accettata dal cliente al momento della sottoscrizione, con conseguente infondatezza del richiamo all'art. 33, n. 2, lett. n) del Codice del Consumo, in quanto “il prezzo dei beni o dei servizi” non è stato
“determinato al momento della consegna o della prestazione”, bensì risulta pattuito in maniera puntuale sin dalla sottoscrizione del contratto;
- ha rilevato che la fattispecie può essere comunque fatta rientrare nell'art. 117, comma 2, TUB, secondo cui “Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” richiamando le Istruzioni di Vigilanza con cui la Banca d'Italia, in attuazione di tale disposizione, ha espressamente stabilito che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”;
- ha dedotto che, rispetto alla misura massima del tasso indicato in contratto (TAN 21%), la convenuta ha applicato un tasso più favorevole (TAN 15%) e perciò, a fronte della facoltà di ius variandi contrattualmente prevista in capo ad la modifica in melius per il cliente è pienamente CP_1 legittima ex art. 118 T.U.B.; ha rilevato inoltre che dalla violazione di tale norma non discende alcuna nullità né effetto benefico per il medesimo in quanto l'inefficacia della variazione pagina 4 di 9 comporterebbe il ripristino della misura massima del tasso contrattuale;
- ha rilevato, sempre con riferimento alla nullità della clausola relativa agli interessi, che anche laddove fosse configurabile una nullità per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, l'ipotesi integra una nullità relativa o c.d. di protezione e, come tale, è suscettibile di convalida;
nella fattispecie, la condotta del ricorrente che, per oltre 16 anni, ha utilizzato la carta di credito deve ritenersi sintomatica dell'intenzione di convalidare il contratto.
- ha dedotto l'infondatezza della domanda subordinata di nullità di parte ricorrente in quanto l'esercente non possiede la qualifica di agente ex art. 3 D.L.vo n. 374/1999 poiché da un lato ha assunto il ruolo di incaricato all'identificazione e dall'altro lato, l'art. 2 del regolamento attuativo D.M. n. 485/2001 prevede una specifica deroga al citato art. 3 secondo cui “(…) non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”; a sostegno di tale tesi e sul concetto di distribuzione di carte di pagamento, categoria a cui ritiene appartengano le c.d. carte di credito revolving, ha richiamato giurisprudenza di merito anche della Corte d'Appello di Milano e del Tribunale di Firenze;
- ha dedotto che solo con le modifiche legislative intervenute ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010 n.
141 il rilascio di carte di credito è stato espressamente escluso dalla deroga prevista per il collocamento di prestiti finalizzati, richiamando l'art. 12 secondo cui “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari.
In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- ha dedotto infine che, anche laddove si volesse ritenere che l'attività prestata dall'esercente fosse estranea al perimetro di operatività della esenzione cui al D.M. n. 485/2001, la violazione dell'art. 3 d.lgs. 374/1999 non potrebbe comportare alcuna nullità in assenza di un'espressa previsione in tal senso e dovendosi escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative;
- ha rilevato che è infondata la doglianza di nullità per carenza di forma scritta del contratto di credito revolving, per essere le clausole inserite nel contesto di un documento contrattuale avente ad oggetto anche un ulteriore e distinto rapporto di finanziamento, essendo prevista all'interno della sezione “7. – UTILIZZO DEL FIDO” delle condizioni generali di contratto (doc. 1, pag. 2) una dettagliata spiegazione del funzionamento della linea di credito revolving, idonea a rendere pienamente edotto il ricorrente delle modalità di utilizzo della stessa e degli obblighi su di esso gravanti.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande.
Alla prima udienza il Giudice, rilevato che la causa rientra fra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs
28/2010 e che non era stata preventivamente assolta la condizione di procedibilità, ha assegnato termine alle parti per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria. La mediazione si è
pagina 5 di 9 tuttavia conclusa il 09.05.2025 con esito negativo, come da verbale prodotto con note del 29.09.25 da parte ricorrente.
All'udienza del 30.09.25 parte resistente ha chiesto l'assegnazione di un termine per poter sollevare per iscritto la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 3 d.lgs. n. 374/99, per violazione degli artt. 76 e 77 Costituzione.
Ritenuta la questione di legittimità costituzionale non rilevante ai fini del decidere e verificato l'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità, la causa, ritenuta istruita senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata pertanto rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Eccezione di inammissibilità della domanda di mero accertamento.
È infondata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla pretesa inammissibilità della domanda di mero accertamento avanzata dal ricorrente per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e difetto di interesse ad agire.
Una domanda di accertamento non costituisce, in quanto tale, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta suppone potranno essere in futuro proposte.
In una recente pronuncia resa sul tema del frazionamento delle domande (Corte Cass. SS.UU. n.
7299/2025), la Suprema Corte richiama l'attenzione soltanto sui casi in cui due domande risultino già proposte (fattispecie che non ricorre nel caso in esame, in cui la domanda di condanna è ad oggi solo eventuale), optando o per la riunione ex art. 274 c.p.c. o per dichiararne la prima improcedibile, permettendo una modifica (rectius ampliamento) della domanda nel secondo giudizio.
Nel diverso caso di futuro ed eventuale secondo giudizio sulla medesima fattispecie, la Suprema
Corte individua o un problema di giudicato che influenza il secondo giudizio o uno specifico regolamento delle spese.
In concreto, vi è pertanto interesse alla pronuncia di mero accertamento per provocare l'adempimento restitutorio spontaneo della controparte soprattutto essendo il contratto in essere e potendo quindi influenzare immediatamente la sfera giuridica delle parti.
In tale prospettiva, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza,
5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie, l'interesse è apprezzabile considerato che il ricorrente fa ancora uso della carta di credito.
pagina 6 di 9 Eccezione di prescrizione.
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso ex lege della nullità.
Eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Parimenti infondata è l'exceptio doli generalis sollevata dalla resistente.
Così come chiarito da sedimentata giurisprudenza in tema di anatocismo e vizi del contratto di conto corrente (ex multis CASS. SSUU 24418/2010), l'esecuzione del contratto nullo non comporta alcuna rinuncia a farne valere i motivi di nullità, né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio, atteso che l'art. 1423 c.c. stabilisce che il contratto nullo non può essere convalidato se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Nullità per indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi.
La domanda di nullità della clausola per indeterminatezza della pattuizione degli interessi è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Sebbene la concessione del finanziamento -da utilizzare con carta di credito e da ripagare in maniera revolving cioè con una rata fissa periodica che viene imputata agli accessori ed eventualmente riespande la provvista- dipenda da una futura volontà comunicata dalla società finanziaria, l'unica sottoscrizione rispettosa della forma scritta (nullità di protezione) è quella in calce al riquadro presente nel finanziamento “principale” ed esaminando dette condizioni economiche, indicate in questo frontespizio, emerge con evidenza l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi, risultando infatti che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, il ricorrente si è obbligato a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita ad un TAN concordato dal 13% al 21% e con un TAEG indicato “da 13,80% al tasso soglia come determinato dall'art. 2 L. 108/96” (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 1 di parte convenuta).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultra-legali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall'esame delle condizioni contrattuali non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente e univocamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse.
Parte resistente ha allegato di aver successivamente indicato per iscritto al consumatore tutte le pagina 7 di 9 condizioni particolari per il suo utilizzo, e che, con altra ulteriore comunicazione ha inviato materialmente la carta di credito;
pertanto, il tasso era determinato all'interno del range previamente accettato e conosciuto dal cliente, il quale lo ha a sua volta accettato procedendo all'attivazione della carta. Secondo la difesa di parte resistente, poiché le parti hanno raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse massimo applicabile, la nullità del tasso sarebbe esclusa dall'avvenuta applicazione di un tasso di interesse più favorevole rispetto al tasso massimo accettato dal consumatore (nella specie, 15% anziché 21%) che è stato applicato nell'esercizio del diritto di cui all'art. 118 TUB.
Tali argomentazioni non sono idonee ad evitare la nullità della pattuizione in quanto a fronte di una pattuizione nulla (perché indeterminata) del tasso relativo ad un contratto ancora da concludere
(perché necessitava di una effettiva richiesta da parte del cliente ed una accettazione da parte della finanziatrice), la conferma della concessione del finanziamento con l'indicazione di un tasso preciso equivale a nuova proposta, la cui accettazione richiede la forma scritta a pena di nullità ex art. 124
T.U.B.
Quindi, non è applicabile l'art. 118 TUB, in quanto è mancata previamente una valida stipulazione delle condizioni economiche che si assumono essere successivamente state modificate e/o confermate.
Si applica l'art. 124 T.U.B., come vigente all'epoca dell'inizio dell'operatività del rapporto (17.03.2009), trattandosi di credito al consumo che è norma speciale rispetto all'art. 117 TUB.
Non si applica infatti l'art. 117 TUB invocato dalla difesa attorea, che, pur fondando il giudizio sulla tutela del consumatore, ha invocato la norma di parte generale e non quella speciale dettata per il consumatore. Tuttavia, rientra nel potere di qualificazione del giudice individuare la norma corretta per la fattispecie sottoposta a giudizio e per i vizi eccepiti (da mihi factum dabo tibi ius).
Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving, con conseguente applicazione a tale rapporto, per tutta la sua durata, del tasso sostitutivo previsto dall'art. 124, comma 5, T.U.B. ratione temporis vigente, cioè del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei
12 mesi precedenti al 17.03.2009.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale comporta l'assorbimento delle ulteriori domande di nullità del contratto, formulata solo in via subordinata, e della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, d.lgs. n. 374/99.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione delle fasi non svolte.
L'omesso pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo comprova la mancata anticipazione delle spese di lite ad opera del difensore, quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; se, infatti, la richiesta di distrazione delle spese ad opera del difensore esclude alcun accertamento da parte del giudice nell'ambito del rapporto professionale intercorrente tra lo stesso e la parte assistita, vittoriosa nel pagina 8 di 9 giudizio;
differente è il caso in cui dagli atti di causa emerga come certa l'insussistenza di uno dei due presupposti che devono essere attestati dal professionista al fine di ottenere l'invocata distrazione in suo favore delle spese di lite, ossia di avere egli anticipato le spese del giudizio (oltre a non avere percepito alcunché a titolo di onorari).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda principale, dichiara la nullità del tasso di interesse del contratto n.
12530633 di apertura credito mediante utilizzo di carta di credito revolving NT
e e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente Parte_1 Controparte_1 all'applicazione a tale rapporto del tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data del 17.03.2009;
2) condanna l pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella misura di € 545,00 per spese ed € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge.
Milano, martedì 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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