Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 93
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Commissione Tributaria Provinciale ha annullato l'intimazione per omessa dimostrazione della notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Richiesta di riforma della condanna alle spese

    La Corte ha ritenuto che, in base al principio di causalità e soccombenza, le spese processuali debbano essere poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nei confronti del contribuente vittorioso.

  • Accolto
    Condanna alle spese del grado di appello

    La Corte ha ritenuto sussistere motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare in solido le due agenzie al pagamento delle spese di lite del presente grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 93
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo