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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 715/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre, 21 47900 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-BI - Via Memeli, 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720199004413531000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 311/01/21, pronunciata l'11.11.2021 e depositata il 29.11.2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Rimini chiedeva al contribuente di provvedere al pagamento di € 15.043,32 relativo ad un avviso di accertamento esecutivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-
BI e riguardante IRAP ed IRPEF per l'anno 2013.
La sentenza di primo grado, ricordato come la Corte avesse disposto l'integrazione del contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-
BI (con ordinanza che imponeva di costituirsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento) e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio, accoglieva il ricorso limitandosi ad annullare l'intimazione di pagamento a fronte dell'omessa dimostrazione della notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento esecutivo.
La decisione di primo grado ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.400, oltre accessori di legge.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto a suo carico la condanna alle spese, ricordando la totale assenza di negligenza nel suo operato e sottolineando come ad essere convenuto in giudizio fosse anche l'Agenzia delle Entrate di Pesaro-BI la quale, non costituendosi, non aveva fornito la prova dell'effettiva e regolare esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di intimazione.
Il contribuente (Resistente_1) si è costituito nel procedimento e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo, in via principale il rigetto dell'appello ed in via subordinata la condanna alle spese dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato che a seguito del ricorso presentato dal Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione Rimini si costituiva chiedendo ed ottenendo di regolarizzare il contraddittorio con la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-BI: la Corte di primo grado indicava in 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza il termine di costituzione per l'ente chiamato ad integrare il litisconsorzio.
La costituzione dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI avveniva oltre il termine assegnato (il 15/11/2021 anziché entro il 14/10/2021) e addirittura dopo la data dell'udienza celebrata l'11/11/2021: la Corte di primo grado decideva quindi il procedimento nella contumacia dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio.
Non è in discussione il merito del ricorso, non essendo stata contestata la circostanza della mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica al contribuente dell'atto presupposto dell'avviso di intimazione (l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI). Con il proprio appello (n. RG 715/22) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese dell'appellante pur non essendo questo l'unico soggetto convenuto in giudizio e pur essendo stata rigettata l'unica contestazione proposta nei suoi confronti.
Tanto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini, quanto il contribuente appellato hanno convenuto sul fatto che la condanna alle spese dovesse esserci, pur ritenendo che le stesse dovessero essere imputate alla parte (Agenzia delle Entrate Pesaro-BI) rimasta contumace.
Occorre premettere che in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.
E' noto come nel giudizio di impugnazione di un avviso di intimazione relativo ad un avviso di accertamento esecutivo, ove il destinatario del primo atto deduca la mancata notifica del secondo atto, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'esattore (in questo caso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini) che ha emesso l'avviso di intimazione, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'ente impositore (in questo caso l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI), quale titolare della pretesa sostanziale contestata.
Seguendo i più recenti insegnamenti della S.C. (Cass. Sez. 5 Ord. n. 24678 dell'08/10/2018 ma anche Cass.
Sez. 5, Ord. n. 30792 del 02/12/2024) nel giudizio di impugnazione di un atto di intimazione (così come di una cartella di pagamento), oltre a sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario (tanto che, se l'azione sia svolta nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito), anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica dell' avviso di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione dell'atto di intimazione, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione.
Come chiarito da Cass. Sez. 5, Ord. n. 2570 del 31/01/2017, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs. 112/99, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.
Orbene, nel caso di specie, con riferimento alle spese di lite, in base al principio di causalità, le stesse vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto al ricorrente, il quale risultava, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo avesse posto in essere atti dovuti su richiesta del primo.
Tale soluzione (la condanna solidale al pagamento delle spese per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Rimini e per l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI) coniuga l'esigenza di tener indenne dalle spese di causa il vincitore nei confronti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, contrastavano la sua pretesa, e, ad un tempo,
l'esigenza di assicurare, nel riparto interno fra i litiganti soccombenti e obbligati solidali, che il costo del contenzioso possa addebitarsi al soggetto fonte dell'erronea formazione del titolo posto in riscossione.
Il parziale accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti porta quindi alla relativa riforma della pronuncia della Commissione Tributaria di primo grado di Rimini nel senso indicato in dispositivo.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare in solido l'Agenzia delle Entrate
Pesaro-BI e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di € 1.000 in favore del ricorrente Resistente_1.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in parziale accoglimento dei motivi di appello, condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini al pagamento delle spese del giudizio di primo grado come indicate nella sentenza impugnata.
Conferma nel resto.
Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di € 1.000.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 715/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Rimini - Via Iv Novembre, 21 47900 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-BI - Via Memeli, 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720199004413531000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 311/01/21, pronunciata l'11.11.2021 e depositata il 29.11.2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Rimini chiedeva al contribuente di provvedere al pagamento di € 15.043,32 relativo ad un avviso di accertamento esecutivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-
BI e riguardante IRAP ed IRPEF per l'anno 2013.
La sentenza di primo grado, ricordato come la Corte avesse disposto l'integrazione del contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-
BI (con ordinanza che imponeva di costituirsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento) e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio, accoglieva il ricorso limitandosi ad annullare l'intimazione di pagamento a fronte dell'omessa dimostrazione della notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento esecutivo.
La decisione di primo grado ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.400, oltre accessori di legge.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto a suo carico la condanna alle spese, ricordando la totale assenza di negligenza nel suo operato e sottolineando come ad essere convenuto in giudizio fosse anche l'Agenzia delle Entrate di Pesaro-BI la quale, non costituendosi, non aveva fornito la prova dell'effettiva e regolare esecuzione della notifica dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di intimazione.
Il contribuente (Resistente_1) si è costituito nel procedimento e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo, in via principale il rigetto dell'appello ed in via subordinata la condanna alle spese dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ricordato che a seguito del ricorso presentato dal Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione Rimini si costituiva chiedendo ed ottenendo di regolarizzare il contraddittorio con la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-BI: la Corte di primo grado indicava in 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza il termine di costituzione per l'ente chiamato ad integrare il litisconsorzio.
La costituzione dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI avveniva oltre il termine assegnato (il 15/11/2021 anziché entro il 14/10/2021) e addirittura dopo la data dell'udienza celebrata l'11/11/2021: la Corte di primo grado decideva quindi il procedimento nella contumacia dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio.
Non è in discussione il merito del ricorso, non essendo stata contestata la circostanza della mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica al contribuente dell'atto presupposto dell'avviso di intimazione (l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI). Con il proprio appello (n. RG 715/22) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese dell'appellante pur non essendo questo l'unico soggetto convenuto in giudizio e pur essendo stata rigettata l'unica contestazione proposta nei suoi confronti.
Tanto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini, quanto il contribuente appellato hanno convenuto sul fatto che la condanna alle spese dovesse esserci, pur ritenendo che le stesse dovessero essere imputate alla parte (Agenzia delle Entrate Pesaro-BI) rimasta contumace.
Occorre premettere che in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.
E' noto come nel giudizio di impugnazione di un avviso di intimazione relativo ad un avviso di accertamento esecutivo, ove il destinatario del primo atto deduca la mancata notifica del secondo atto, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'esattore (in questo caso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini) che ha emesso l'avviso di intimazione, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'ente impositore (in questo caso l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI), quale titolare della pretesa sostanziale contestata.
Seguendo i più recenti insegnamenti della S.C. (Cass. Sez. 5 Ord. n. 24678 dell'08/10/2018 ma anche Cass.
Sez. 5, Ord. n. 30792 del 02/12/2024) nel giudizio di impugnazione di un atto di intimazione (così come di una cartella di pagamento), oltre a sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario (tanto che, se l'azione sia svolta nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito), anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica dell' avviso di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione dell'atto di intimazione, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione.
Come chiarito da Cass. Sez. 5, Ord. n. 2570 del 31/01/2017, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs. 112/99, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.
Orbene, nel caso di specie, con riferimento alle spese di lite, in base al principio di causalità, le stesse vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto al ricorrente, il quale risultava, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo avesse posto in essere atti dovuti su richiesta del primo.
Tale soluzione (la condanna solidale al pagamento delle spese per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Rimini e per l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI) coniuga l'esigenza di tener indenne dalle spese di causa il vincitore nei confronti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, contrastavano la sua pretesa, e, ad un tempo,
l'esigenza di assicurare, nel riparto interno fra i litiganti soccombenti e obbligati solidali, che il costo del contenzioso possa addebitarsi al soggetto fonte dell'erronea formazione del titolo posto in riscossione.
Il parziale accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti porta quindi alla relativa riforma della pronuncia della Commissione Tributaria di primo grado di Rimini nel senso indicato in dispositivo.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare in solido l'Agenzia delle Entrate
Pesaro-BI e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di € 1.000 in favore del ricorrente Resistente_1.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in parziale accoglimento dei motivi di appello, condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini al pagamento delle spese del giudizio di primo grado come indicate nella sentenza impugnata.
Conferma nel resto.
Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Pesaro-BI e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di € 1.000.