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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6272/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] Pal. A, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppina Russo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Raffaela Fabbi giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 31.1.2024, Persona_1
repertorio n. 3013 raccolta n. 2249, registrata a Palermo il 5.2.2024 al n. 3769 serie 1T.
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2023 esponeva di aver svolto Parte_1
attività lavorativa con la qualifica di operaio edile fino al 1995 e, successivamente, di aver proseguito con la qualifica di saldatore fino ad oggi.
Riferiva che in data 8.3.2023 aveva presentato presso la competente sede domanda di riconoscimento di malattia professionale, essendo affetto da Tunnel Carpale Bilaterale, Ernia del disco da L4 a S1, nonché da multiple protusioni discali, rigettata dall'Ente.
1 Evidenziava che la data di conoscibilità della patologia Discale doveva intendersi come il
6.5.2022, data in cui egli ricorrente aveva eseguito un esame TC lombare presso il Policlinico
Universitario di Messina, mentre la data di conoscibilità della patologia di Tunnel Carpale doveva intendersi come il 16.12.2017, data in cui egli ricorrente aveva subito un intervento chirurgico presso il Policlinico Universitario di Messina.
Riferiva che in data 22.6.2023 aveva trasmesso tramite pec opposizione amministrativa avverso il provvedimento di rigetto dell' e lamentava che era rimasto privo di riscontro. CP_3
Assumeva che, come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte agli atti, le patologie da cui egli risultava affetto erano di natura tale da poter essere attribuite a cause lavorative.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che le patologie da cui era affetto costituissero malattia professionale, rapportandosi in modo diretto ed esclusivo con l'attività lavorativa svolta, e che le suddette infermità raggiungessero un grado di invalidità pari al 16%
o, in subordine, in quella misura minore che sarebbe stata determinata in corso di causa, con condanna dell' all'erogazione di tutte le conseguenziali prestazioni previste dalla CP_2
legge e con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 15.2.2024, CP_2
contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte, di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Depositata la consulenza tecnica, l'udienza del 25.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di ragione.
Ed invero il c.t.u. nominato in corso di causa, dott.ssa Specialista in Persona_2
Medicina Legale e delle Assicurazioni, dopo attenta indagine, ha riconosciuto che il ricorrente risulta affetto da “Buoni esiti di pregressi interventi per tunnel carpale, a sn ed a dx;
artropatia degenerativa del rachide lombare con discopatie lombari ed ernie discali L5-S1 mediana- paramediana e L4-L5 mediana”.
Il consulente, in particolare, tenuto conto della documentazione agli atti, degli accertamenti specialistici, della certificazione medica e della visita di consulenza, con riferimento alla patologia Tunnel Carpale Bilaterale, ha rilevato che “Risulta che il ricorrente fosse portatore di neuropatia arti superiori provocata da sindrome del tunnel carpale bilaterale, con dimostrazione elettromiografica di sofferenza del nervo mediano al polso, bilaterale. Questa situazione è stata emendata da un duplice intervento chirurgico prima a sx
2 (2017) e poi a dx (2022), per cui allo esame obiettivo attuale non sono apprezzabili rilievi disfunzionali di origine neuropatica che assumano dignità risarcitoria.”.
Il consulente, in relazione alla spondiloartrosi, ha quindi evidenziato che “l'esame Rx del 6.05.2022 dimostra invero una situazione di patologia articolare degenerativa grave e diffusa allo intero rachide, il che farebbe propendere per una malattia comune più che tecnopatica”.
Il consulente ha, inoltre, in relazione all'ernia lombare, rilevato che “è insorta proprio sulla cerniera lombare, ed in considerazione che il ha svolto per oltre trenta anni attività Pt_1
lavorative manuali ed usuranti, sopra descritte analiticamente, può ritenersi con criterio di probabilità predominante che le dette attività lavorative abbiano concasualmente contribuito alla formazione dell'ernia lombare, pur in un quadro di artrosi diffusa pluridistrettuale. Tutto ciò premesso, e tenuto presente il codice 213 del DL 02/2000, si può proporre un indennizzo per danno biologico tecnopatico del sei per cento”.
Il c.t.u. ha pertanto concluso che “Sotto il profilo valutativo, nulla questio per quanto attiene la prima patologia, il tunnel carpale bilaterale, in quanto emendata chirurgicamente….
Quanto all'ernia lombare, pur in considerazione del quadro diffuso di spondiloartrosi, è proponibile una sua concausale genesi tecnopatica, ed è proponibile una valutazione di danno biologico del sei per cento”.
Tale giudizio, frutto di un'accurata analisi e sorretto da congrue argomentazioni, rimasto indenne da censure specifiche (non avendo le parti formulato osservazioni alla bozza della relazione entro il termine assegnato), appare condivisibile, sicché può essere posto a fondamento della presente sentenza.
Né tale giudizio appare inficiato dai rilievi (tardivamente) formulati dall' con CP_2
note medico-legali del 25.2.2025 allegate alle note di udienza del 4.3.2024, con i quali viene contestata la valutazione della patologia Tunnel Carpale Bilaterale, rilevando che la stessa non era mai stata denunciata all' . Ed invero, nella relazione di consulenza il c.t.u. si limita CP_3
ad affermare che la patologia era stata trattata mediante un duplice intervento chirurgico, senza tuttavia attestarne alcuna dignità risarcitoria.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di al conseguimento dell'indennizzo in capitale da Parte_1
malattia professionale nella misura del 6% di danno biologico e, conseguentemente, l' CP_2
va condannato alla corresponsione in suo favore della correlativa somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n.
156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16, L.
3 30/12/1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del
7.10.1992).
6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree nei termini sopra esposti giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, CP_2
modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giuseppina Russo, sussistendo la dichiarazione di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 6.12.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da Parte_1
malattia professionale che ne determina invalidità permanente parziale nella misura del
6% quale come danno biologico a decorrere dal 6 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale, da maggiorarsi con CP_2 rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell'art. 16 legge n. 412/1991;
- condanna altresì l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del CP_2
ricorrente, che liquida – già ridotte - in complessivi € 21,50 a titolo di (metà) c.u. ed in
€ 1.347,75 per (metà) compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Giuseppina RUSSO, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_3
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 26 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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