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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 7321 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Bologna alla Via C.F._1
Cairoli, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Cathy La Torre che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, parte ricorrente, con note di trattazione scritta ritualmente depositate, concludeva per l'accoglimento delle domande di rettificazione di sesso anagrafico, da maschile a femminile, e di cambio del nome da “ ” in Parte_1
“ , nonché di autorizzazione all'intervento Persona_1 chirurgico di riconversione del sesso. In via gradata, chiedeva che laddove il Tribunale ritenesse non accoglibile la domanda di
1 autorizzazione all'intervento chirurgico richiesto, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale, venisse accertato il diritto di parte ricorrente di poter accedere liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 04.04.2024, Parte_1
adiva il Tribunale chiedendo di essere autorizzato a sottoporsi ad
[...] intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile e che gli era stata diagnosticata una
Disforia di Genere.
L'istante chiedeva, altresì, che venisse disposta la rettifica dell'atto di nascita con l'attribuzione del nome “ al posto di Persona_1
“ ”. Parte_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 19.09.2024, veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava: “non sono sposato né ho figli. Fin da bambino mi sono sentita donna e sento un grande bisogno di completare questa mia transizione anche anatomicamente, per completarmi definitivamente e vivere una vita sessuale conforme alla mia identità sessuale. Sento il bisogno di cambiare le mie generalità poiché vivo situazioni di forte imbarazzo ogniqualvolta sono chiamata ad esibire
i documenti atteso che i miei tratti somatici sono oramai inequivocabilmente quelli di una donna. Proprio oggi all'ingresso del
Tribunale ho provato un forte imbarazzo ad esibire i miei documenti
d'identità atteso che l'addetto ai controlli ha rilevato una distonia tra i miei documenti e i miei tratti somatici, che sono ormai inequivocabilmente quelli di una donna. Concludo affermando che la mia scelta è consolidata ed irreversibile”. All'esito dell'audizione del ricorrente, si fissava la successiva udienza del giorno 10.01.2025, poi rinviata al 27.02.2025,
2 per il deposito di documentazione sanitaria integrativa;
l'udienza veniva poi rinviata all'11.03.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 10.03.2025, parte ricorrente, riportandosi al proprio atto introduttivo, concludeva chiedendo la rettifica dei dati anagrafici e l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile;
in subordine, nell'ipotesi di pronuncia di inammissibilità o di non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
143/2024, chiedeva di accertarsi il diritto di parte ricorrente di poter accedere liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Tanto premesso, chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, rinunciando esplicitamente ai termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Con ordinanza del 18.03.2025, il Giudice, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, rilevato che risultavano tempestivamente depositate le note di trattazione scritta per il ricorrente con le quali formulava le sue conclusioni e rinunciava ai termini per il deposito delle memorie conclusionali, riservava la causa in decisione al Collegio, con trasmissione degli atti al PM per la formulazione delle sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero, in data 18.03.2025, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il
Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la
3 conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere
(Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del
2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso
4 scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non
5 potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava Parte_1 vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' , Parte_2 Controparte_1
Consultorio InContra, si evidenzia in
[...] [...]
una condizione di Disforia di Genere in soggetto Parte_1 maschile senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione precedentemente diagnosticato.
Inoltre, dalla consulenza del 25.11.2024, a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_2 condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base agli elementi riferiti dall'utente e a quanto osservato nel corso dei colloqui effettuati è stato possibile confermare quanto già rilevato nelle relazioni psicodiagnostiche precedenti. Si ribadisce, pertanto, il quadro di Disforia di Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione, precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. Si ribadisce, ancora, la necessità da parte di di accedere agli interventi demolitivi e/o ricostruttivi Per_1 che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere femminile. La richiesta di appare legittima, motivata, Per_1 profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
6 Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre
a costituire un riconoscimento dell'identità di e del suo diritto Per_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta quotidianamente.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 19.09.2024. Nell'occasione
[...]
ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto Parte_1 ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, ritenendo che la transizione anatomica lo completerebbe definitivamente anche sotto il profilo della vita sessuale che potrebbe così essere vissuta senza condizionamenti.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente possibilità di riconoscere a Pt_1 quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
7 È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “ in luogo del nome “ ”. Persona_1 Parte_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni
e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
8 Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa…..
Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere
9 dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Per tutto quanto esposto ne discende la declaratoria di improcedibilità della domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, ferma ed impregiudicata la possibilità del ricorrente di rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di QUARTO di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere Parte_1 modificata in “ (Atto N. 365 parte I serie A - anno Persona_1
2005 - Comune di QUARTO).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/3/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo
il Presidente
dott.ssa Eva Scalfati
10 11
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 7321 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Bologna alla Via C.F._1
Cairoli, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Cathy La Torre che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, parte ricorrente, con note di trattazione scritta ritualmente depositate, concludeva per l'accoglimento delle domande di rettificazione di sesso anagrafico, da maschile a femminile, e di cambio del nome da “ ” in Parte_1
“ , nonché di autorizzazione all'intervento Persona_1 chirurgico di riconversione del sesso. In via gradata, chiedeva che laddove il Tribunale ritenesse non accoglibile la domanda di
1 autorizzazione all'intervento chirurgico richiesto, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale, venisse accertato il diritto di parte ricorrente di poter accedere liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 04.04.2024, Parte_1
adiva il Tribunale chiedendo di essere autorizzato a sottoporsi ad
[...] intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile e che gli era stata diagnosticata una
Disforia di Genere.
L'istante chiedeva, altresì, che venisse disposta la rettifica dell'atto di nascita con l'attribuzione del nome “ al posto di Persona_1
“ ”. Parte_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 19.09.2024, veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava: “non sono sposato né ho figli. Fin da bambino mi sono sentita donna e sento un grande bisogno di completare questa mia transizione anche anatomicamente, per completarmi definitivamente e vivere una vita sessuale conforme alla mia identità sessuale. Sento il bisogno di cambiare le mie generalità poiché vivo situazioni di forte imbarazzo ogniqualvolta sono chiamata ad esibire
i documenti atteso che i miei tratti somatici sono oramai inequivocabilmente quelli di una donna. Proprio oggi all'ingresso del
Tribunale ho provato un forte imbarazzo ad esibire i miei documenti
d'identità atteso che l'addetto ai controlli ha rilevato una distonia tra i miei documenti e i miei tratti somatici, che sono ormai inequivocabilmente quelli di una donna. Concludo affermando che la mia scelta è consolidata ed irreversibile”. All'esito dell'audizione del ricorrente, si fissava la successiva udienza del giorno 10.01.2025, poi rinviata al 27.02.2025,
2 per il deposito di documentazione sanitaria integrativa;
l'udienza veniva poi rinviata all'11.03.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 10.03.2025, parte ricorrente, riportandosi al proprio atto introduttivo, concludeva chiedendo la rettifica dei dati anagrafici e l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile;
in subordine, nell'ipotesi di pronuncia di inammissibilità o di non luogo a provvedere in merito alla domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
143/2024, chiedeva di accertarsi il diritto di parte ricorrente di poter accedere liberamente agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Tanto premesso, chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, rinunciando esplicitamente ai termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Con ordinanza del 18.03.2025, il Giudice, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, rilevato che risultavano tempestivamente depositate le note di trattazione scritta per il ricorrente con le quali formulava le sue conclusioni e rinunciava ai termini per il deposito delle memorie conclusionali, riservava la causa in decisione al Collegio, con trasmissione degli atti al PM per la formulazione delle sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero, in data 18.03.2025, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il
Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la
3 conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere
(Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del
2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso
4 scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non
5 potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava Parte_1 vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' , Parte_2 Controparte_1
Consultorio InContra, si evidenzia in
[...] [...]
una condizione di Disforia di Genere in soggetto Parte_1 maschile senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione precedentemente diagnosticato.
Inoltre, dalla consulenza del 25.11.2024, a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_2 condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base agli elementi riferiti dall'utente e a quanto osservato nel corso dei colloqui effettuati è stato possibile confermare quanto già rilevato nelle relazioni psicodiagnostiche precedenti. Si ribadisce, pertanto, il quadro di Disforia di Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione, precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. Si ribadisce, ancora, la necessità da parte di di accedere agli interventi demolitivi e/o ricostruttivi Per_1 che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere femminile. La richiesta di appare legittima, motivata, Per_1 profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto.
6 Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre
a costituire un riconoscimento dell'identità di e del suo diritto Per_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta quotidianamente.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 19.09.2024. Nell'occasione
[...]
ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto Parte_1 ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, ritenendo che la transizione anatomica lo completerebbe definitivamente anche sotto il profilo della vita sessuale che potrebbe così essere vissuta senza condizionamenti.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente possibilità di riconoscere a Pt_1 quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
7 È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “ in luogo del nome “ ”. Persona_1 Parte_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni
e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile,
20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
8 Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa…..
Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere
9 dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Per tutto quanto esposto ne discende la declaratoria di improcedibilità della domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, ferma ed impregiudicata la possibilità del ricorrente di rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di QUARTO di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che Parte_1
l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere Parte_1 modificata in “ (Atto N. 365 parte I serie A - anno Persona_1
2005 - Comune di QUARTO).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21/3/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo
il Presidente
dott.ssa Eva Scalfati
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