Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi:
lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi:
lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.