Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1951, n. 1579
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1952
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi:
lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1952