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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6866/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Maira Pedretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Marradi, 1;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_2 C.F._2
NA NA ER e GI AT CI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Benedetto Marcello, 91;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) Sull'affido della figlia e relativa contribuzione economica: Per_1
a) La figlia di anni 13, viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1 domiciliazione prevalente presso la casa della madre, attuale residenza della minore.
b) I genitori s'impegnano a coltivare, nella figlia, sentimenti di rispetto e amore per entrambi, cercando di adottare un criterio educativo concordato e omogeneo al fine di evitare a qualsiasi problema Per_1 relativamente alla due figure genitoriali.
c) Il padre potrà stare con la figlia due fine settimana al mese, andando a prenderla alle ore 18,00 Per_1 del venerdì pomeriggio e riportandola a casa alle ore 19 della domenica sera (ore 21:30 per il periodo delle vacanze scolastiche). Il signor potrà stare con la figlia, fatto salvo altri e migliorativi Pt_1 accordi, almeno un pomeriggio alla settimana che dovrà coincidere, laddove possibile, con quello in cui frequenta il corso di musical, con il relativo impegno del padre ad accompagnarla al Per_1 predetto corso. Per il periodo Settembre 2025 – Giugno 2026 il corso si svolge di mercoledì e GI deve essere sul posto alle 17. Il padre quindi andrà a prenderla alle ore 16.30 e starà con lei sino alla mattina seguente, quando il signor l'accompagnerà a scuola. Inoltre il padre avrà la facoltà Pt_1 di stare con la figlia un altro pomeriggio a sua scelta, e previo accordo con la signora dalle Pt_2 ore 17,00 alle ore 19.30 e quindi riportandola a casa dalla madre per l'ora di cena o subito dopo, sempre previo accordo con la madre.
d) La madre starà con la figlia il tempo restante, fatti sempre salvi altri e migliorativi accordi per Per_1 il padre, da assumersi di comune accordo tra i genitori.
e) Le vacanze natalizie, sempre fatti salvi migliori accordi tra i genitori, saranno trascorse, alternativamente, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. Per il 2025, il primo periodo, dal 23 al 30 dicembre, spetterà alla madre.
f) Le vacanze pasquali, per l'intera settimana, saranno trascorse da un anno con la madre ed un Per_1 anno con il padre. Nel 2026 le vacanze pasquali sono di spettanza del padre.
g) Le vacanze di Carnevale, qualora la scuola frequentata da le disponga, saranno trascorse dalla Per_1 stessa con il genitore con il quale non trascorre le vacanze di Pasqua sempre secondo il criterio dell'alternanza.
h) Nel periodo estivo, dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura, trascorrerà col padre almeno Per_1 due settimane consecutive di vacanza. La madre, potendo usufruire delle ferie estive solo nel mese di
Agosto, trascorrerà, in questo mese, con la figlia, due settimane di vacanze consecutive alternando i periodi dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto in maniera da consentire, ad ogni genitore, alternativamente, di trascorrere il compleanno con la figlia che si festeggia il 16 agosto. I periodi delle vacanze estive dovranno essere concordati, tassativamente, tra i genitori entro il 30 aprile di ogni pagina 2 di 5 anno. I genitori potranno trascorrere con la figlia almeno un'ulteriore settimana di vacanza, in un periodo da stabilire di comune accordo tra i genitori sempre nel termine del 30 aprile di ogni anno. I genitori valuteranno, di anno in anno, l'opportunità di trascorrere insieme il compleanno della figlia nel suo interesse. Il tutto fatto comunque salvo ogni miglior accordo, nel solo interesse della serenità della figlia Per_1
i) I ponti infrasettimanali saranno trascorsi dalla figlia con il genitore al quale spetta anche il fine settimana, con l'accortezza di una suddivisione paritaria dei ponti annuali.
j) In caso di malattie o altri impedimenti che rendessero impossibile, per un determinato periodo, lo svolgimento degli accordi di cui ai punti da C) a I), i genitori si impegnano a riprogrammare le visite del padre al fine di far recuperare i periodi di frequentazione persi.
k) Il padre s'impegna ad assicurare che la sua nuova residenza sia adeguata ai bisogni della figlia in considerazione della sua età (adolescenza).
l) A titolo di contributo al mantenimento di il padre verserà alla madre, l'importo mensile di Per_1 euro 370,00. Detto pagamento sarà effettuato entro e non oltre il 10 di ogni mese, per n. 12 mesi all'anno, con bonifico bancario sul conto corrente della Signora Detto importo sarà rivalutato Pt_2 annualmente secondo indice Istat a partire dal tredicesimo mese dal deposito del presente ricorso.
m) Il signor comincerà a pagare il contributo di mantenimento per la figlia, secondo gli accordi Pt_1 qui previsti, dal momento del rilascio della casa coniugale. Parimenti, dallo stesso momento, le spese straordinarie della figlia saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% cadauno come meglio specificato ai punti seguenti. Il signor continuerà a contribuire al mènage familiare secondo Pt_1 gli accordi vigenti durante la convivenza coniugale fino alla data della sua fuoriuscita dall'abitazione familiare.
n) Le spese straordinarie, secondo le linee guida del Tribunale di Monza, che i coniugi dichiarano di conoscere avendone avuto copia, saranno divise al 50% tra di loro con le modalità ivi indicate.
o) Le detrazioni fiscali delle fatture intestate alla figlia saranno effettuate al 50% tra i genitori, così come pure tra di loro al 50% sarà suddivisa la titolarità dell'assegno unico INPS ed il relativo diritto al suo percepimento.
p) Il signor s'impegna, sino a quando lavorerà presso Tim S.p.A., a mantenere attiva la polizza Pt_1 sanitaria in essere a favore della figlia pagandone integralmente il premio. I genitori Per_1 suddivideranno a metà la sola spesa non coperta dall'assicurazione sanitaria anzidetta.
2) Sulla casa coniugale a) La casa coniugale, sita in Cologno Monzese Via Mascagni, 20 è di proprietà della signora Per_2
, madre della signora che la gode in virtù di comodato. Detto immobile viene
[...] Parte_2
pagina 3 di 5 assegnata alla signora con i mobili ivi contenuti a parte quelli di cui al separato elenco Parte_2 di cui al punto seguente b) Il Signor entro e non oltre il 15 febbraio 2026, lascerà la casa coniugale portando Parte_1 con sé i propri beni ed oggetti personali e quanto di sua proprietà previa loro elencazione. L'elenco dei beni personali da asportare sarà effettuato, tassativamente, entro e non oltre il 30 novembre 2025.
c) La tolleranza sul rilascio della casa ex coniugale sarà di 15 gg. Se alla data del 1° marzo 2026 il Signor non avrà lasciato l'abitazione di Via Mascagni, 20, la Signora sarà autorizzata a Pt_1 Pt_2 cambiare la serratura dell'abitazione concedendo al marito 24 ore per l'asportazione dei beni e oggetti di cui all'elenco stilato.
3) Varie
a) Relativamente al bene immobile sito in Roncola i coniugi, che ne sono cointestatari al 50% cadauno pro-indiviso, intendono continuare a goderlo secondo turni che saranno di volta in volta concordati, sempre nel rispetto della parità di tempo ed in via alternativa tra di loro (esempio: una settimana a turno durante le vacanze natalizie;
pasqua ad anni alternati;
due settimane a turno durante il mese di agosto). Resta inteso che tutte le spese ordinarie e straordinarie, utenze, assicurazione rischi casa, imposte e tasse inerenti l' immobile saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
b) Dalla firma del ricorso i coniugi condurranno vite separate. Con riferimento al prossimo periodo natalizio, i coniugi, nel rispetto preminente del benessere della figlia organizzeranno queste Per_1 vacanze, così come le prossime, in piena autonomia.
c) Con l'adempimento delle presenti condizioni le parti dichiarano reciprocamente di nulla avere piu' a pretendere l'uno dall'altro. I coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente e patrimonialmente indipendenti in quanto percettori di adeguati redditi da lavoro e rinunciano, reciprocamente, a richieste a titolo di contributo di mantenimento.
4) Spese legali compensate con espressa rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 15.5.2010 a Mapello;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
24.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (GI, 16.8.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 24.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Mapello in data 15.5.2010 (Atto n. 4, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mapello), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Mapello, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
DI MI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avvocato Maira Pedretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Marradi, 1;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_2 C.F._2
NA NA ER e GI AT CI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Benedetto Marcello, 91;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) Sull'affido della figlia e relativa contribuzione economica: Per_1
a) La figlia di anni 13, viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1 domiciliazione prevalente presso la casa della madre, attuale residenza della minore.
b) I genitori s'impegnano a coltivare, nella figlia, sentimenti di rispetto e amore per entrambi, cercando di adottare un criterio educativo concordato e omogeneo al fine di evitare a qualsiasi problema Per_1 relativamente alla due figure genitoriali.
c) Il padre potrà stare con la figlia due fine settimana al mese, andando a prenderla alle ore 18,00 Per_1 del venerdì pomeriggio e riportandola a casa alle ore 19 della domenica sera (ore 21:30 per il periodo delle vacanze scolastiche). Il signor potrà stare con la figlia, fatto salvo altri e migliorativi Pt_1 accordi, almeno un pomeriggio alla settimana che dovrà coincidere, laddove possibile, con quello in cui frequenta il corso di musical, con il relativo impegno del padre ad accompagnarla al Per_1 predetto corso. Per il periodo Settembre 2025 – Giugno 2026 il corso si svolge di mercoledì e GI deve essere sul posto alle 17. Il padre quindi andrà a prenderla alle ore 16.30 e starà con lei sino alla mattina seguente, quando il signor l'accompagnerà a scuola. Inoltre il padre avrà la facoltà Pt_1 di stare con la figlia un altro pomeriggio a sua scelta, e previo accordo con la signora dalle Pt_2 ore 17,00 alle ore 19.30 e quindi riportandola a casa dalla madre per l'ora di cena o subito dopo, sempre previo accordo con la madre.
d) La madre starà con la figlia il tempo restante, fatti sempre salvi altri e migliorativi accordi per Per_1 il padre, da assumersi di comune accordo tra i genitori.
e) Le vacanze natalizie, sempre fatti salvi migliori accordi tra i genitori, saranno trascorse, alternativamente, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. Per il 2025, il primo periodo, dal 23 al 30 dicembre, spetterà alla madre.
f) Le vacanze pasquali, per l'intera settimana, saranno trascorse da un anno con la madre ed un Per_1 anno con il padre. Nel 2026 le vacanze pasquali sono di spettanza del padre.
g) Le vacanze di Carnevale, qualora la scuola frequentata da le disponga, saranno trascorse dalla Per_1 stessa con il genitore con il quale non trascorre le vacanze di Pasqua sempre secondo il criterio dell'alternanza.
h) Nel periodo estivo, dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura, trascorrerà col padre almeno Per_1 due settimane consecutive di vacanza. La madre, potendo usufruire delle ferie estive solo nel mese di
Agosto, trascorrerà, in questo mese, con la figlia, due settimane di vacanze consecutive alternando i periodi dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto in maniera da consentire, ad ogni genitore, alternativamente, di trascorrere il compleanno con la figlia che si festeggia il 16 agosto. I periodi delle vacanze estive dovranno essere concordati, tassativamente, tra i genitori entro il 30 aprile di ogni pagina 2 di 5 anno. I genitori potranno trascorrere con la figlia almeno un'ulteriore settimana di vacanza, in un periodo da stabilire di comune accordo tra i genitori sempre nel termine del 30 aprile di ogni anno. I genitori valuteranno, di anno in anno, l'opportunità di trascorrere insieme il compleanno della figlia nel suo interesse. Il tutto fatto comunque salvo ogni miglior accordo, nel solo interesse della serenità della figlia Per_1
i) I ponti infrasettimanali saranno trascorsi dalla figlia con il genitore al quale spetta anche il fine settimana, con l'accortezza di una suddivisione paritaria dei ponti annuali.
j) In caso di malattie o altri impedimenti che rendessero impossibile, per un determinato periodo, lo svolgimento degli accordi di cui ai punti da C) a I), i genitori si impegnano a riprogrammare le visite del padre al fine di far recuperare i periodi di frequentazione persi.
k) Il padre s'impegna ad assicurare che la sua nuova residenza sia adeguata ai bisogni della figlia in considerazione della sua età (adolescenza).
l) A titolo di contributo al mantenimento di il padre verserà alla madre, l'importo mensile di Per_1 euro 370,00. Detto pagamento sarà effettuato entro e non oltre il 10 di ogni mese, per n. 12 mesi all'anno, con bonifico bancario sul conto corrente della Signora Detto importo sarà rivalutato Pt_2 annualmente secondo indice Istat a partire dal tredicesimo mese dal deposito del presente ricorso.
m) Il signor comincerà a pagare il contributo di mantenimento per la figlia, secondo gli accordi Pt_1 qui previsti, dal momento del rilascio della casa coniugale. Parimenti, dallo stesso momento, le spese straordinarie della figlia saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% cadauno come meglio specificato ai punti seguenti. Il signor continuerà a contribuire al mènage familiare secondo Pt_1 gli accordi vigenti durante la convivenza coniugale fino alla data della sua fuoriuscita dall'abitazione familiare.
n) Le spese straordinarie, secondo le linee guida del Tribunale di Monza, che i coniugi dichiarano di conoscere avendone avuto copia, saranno divise al 50% tra di loro con le modalità ivi indicate.
o) Le detrazioni fiscali delle fatture intestate alla figlia saranno effettuate al 50% tra i genitori, così come pure tra di loro al 50% sarà suddivisa la titolarità dell'assegno unico INPS ed il relativo diritto al suo percepimento.
p) Il signor s'impegna, sino a quando lavorerà presso Tim S.p.A., a mantenere attiva la polizza Pt_1 sanitaria in essere a favore della figlia pagandone integralmente il premio. I genitori Per_1 suddivideranno a metà la sola spesa non coperta dall'assicurazione sanitaria anzidetta.
2) Sulla casa coniugale a) La casa coniugale, sita in Cologno Monzese Via Mascagni, 20 è di proprietà della signora Per_2
, madre della signora che la gode in virtù di comodato. Detto immobile viene
[...] Parte_2
pagina 3 di 5 assegnata alla signora con i mobili ivi contenuti a parte quelli di cui al separato elenco Parte_2 di cui al punto seguente b) Il Signor entro e non oltre il 15 febbraio 2026, lascerà la casa coniugale portando Parte_1 con sé i propri beni ed oggetti personali e quanto di sua proprietà previa loro elencazione. L'elenco dei beni personali da asportare sarà effettuato, tassativamente, entro e non oltre il 30 novembre 2025.
c) La tolleranza sul rilascio della casa ex coniugale sarà di 15 gg. Se alla data del 1° marzo 2026 il Signor non avrà lasciato l'abitazione di Via Mascagni, 20, la Signora sarà autorizzata a Pt_1 Pt_2 cambiare la serratura dell'abitazione concedendo al marito 24 ore per l'asportazione dei beni e oggetti di cui all'elenco stilato.
3) Varie
a) Relativamente al bene immobile sito in Roncola i coniugi, che ne sono cointestatari al 50% cadauno pro-indiviso, intendono continuare a goderlo secondo turni che saranno di volta in volta concordati, sempre nel rispetto della parità di tempo ed in via alternativa tra di loro (esempio: una settimana a turno durante le vacanze natalizie;
pasqua ad anni alternati;
due settimane a turno durante il mese di agosto). Resta inteso che tutte le spese ordinarie e straordinarie, utenze, assicurazione rischi casa, imposte e tasse inerenti l' immobile saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
b) Dalla firma del ricorso i coniugi condurranno vite separate. Con riferimento al prossimo periodo natalizio, i coniugi, nel rispetto preminente del benessere della figlia organizzeranno queste Per_1 vacanze, così come le prossime, in piena autonomia.
c) Con l'adempimento delle presenti condizioni le parti dichiarano reciprocamente di nulla avere piu' a pretendere l'uno dall'altro. I coniugi espressamente dichiarano di essere economicamente e patrimonialmente indipendenti in quanto percettori di adeguati redditi da lavoro e rinunciano, reciprocamente, a richieste a titolo di contributo di mantenimento.
4) Spese legali compensate con espressa rinuncia dei Legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 15.5.2010 a Mapello;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
24.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (GI, 16.8.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 24.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Mapello in data 15.5.2010 (Atto n. 4, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mapello), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Mapello, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
DI MI
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