TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2025 R.G. promossa da:
IL QUADRIFOGLIO VERDE S.R.L.S. - OPPONENTE – contro Controparte_1
- OPPOSTA –
[...]
Sono presenti:
- È presente il dott. AUPP in assistenza al magistrato in udienza;
Tes_1
Per parte opponente, è presente l'Avv. Michele Malavenda per delega dell'Avv. Domenico Saverino, il quale si riporta integralmente al proprio atto di citazione in opposizione, alle memorie depositate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per parte opposta, è presente l'Avv. Franco Zappia per delega dell'Avv. Mariangela Balestra, il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie depositate e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Entrambi i difensori precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle già formulate in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Il giudice li invita a discutere oralmente la causa: entrambi gli avvocati discutono oralmente la causa richiamando quanto esposto e dedotto nei rispettivi atti e verbalizzazioni perorando l'accoglimento delle rispettive, reciproche domande.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice offre lettura del dispositivo e della motivazione dell'allegata sentenza, redatta ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante e consequenziale del presente verbale.
Locri 19 novembre 2025
Il giudice
EM DD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. EM DD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2025 R.G. promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), con Parte_2 C.F._1 sede legale in SA IC (RC), Piazza Dogali Snc, elettivamente domiciliata in SA IC (RC), via Mazzarella n. 3, presso lo studio dell'Avv. Domenico Saverino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_2 rappresentante pro tempore sig. con sede legale in S. Žukausko g. 11, Ramučiai, Controparte_2 Kauno raj., LT-54464, Lituania, elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Balestra che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 32/2025, emesso dal Tribunale di Locri in data 22/02/2025, notificato in data 26/02/2025 e Domanda Riconvenzionale
Conclusioni delle parti: Come da verbale dell'udienza del 19 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno concluso richiamando integralmente quelle già articolate in atti;
Conclusioni delle parti formulate nei rispettivi atti:
- Per l'opponente, IL “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri Parte_1 adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 32/2025 emesso dal Tribunale di Locri in data 22/02/2025 per mancanza di prova sulla fondatezza della pretesa per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
2) Nel merito, rigettare la domanda formulata da “ ” nei confronti Controparte_1 de “ ” perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Parte_1
3) Nel merito ed in via riconvenzionale, previo accertamento dell'assenza di assistenza tecnica sui prodotti venduti in Italia nell'estate 2024, condannare la “ ” al Controparte_1 risarcimento in favore di parte opponente della somma di € 5.000,00 comprensiva del danno all'immagine commerciale e della perdita di chance, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
- Per l'opposta, : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_2
Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 32/2025 emesso dal Tribunale di Locri in data 22/02/2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata, pretestuosa e non provata;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questo Tribunale, la società chiedeva Controparte_1 ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 32/2025 (R.G. 1101/2024), notificato in data 26/02/2025, con cui si ingiungeva alla società il pagamento della somma Parte_1 di € 16.769,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci (condizionatori inverter), come da fattura n. KBR243178 del 15/04/2024 (parzialmente pagata) e fattura n. KBR243921 del 06/05/2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante sig. proponeva opposizione avverso il Parte_2 predetto decreto, chiedendone la revoca. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per carenza di prova, contestando il valore probatorio delle fatture e della comunicazione PEC del 03/07/2024, asseritamente non costituente riconoscimento di debito. Contestava altresì la lingua delle fatture. Lamentava, inoltre, l'inadempimento della venditrice a presunti accordi verbali relativi all'attivazione di una rete di assistenza tecnica in Italia, circostanza che avrebbe reso difficoltosa la vendita dei prodotti e causato un danno all'immagine commerciale. Su tali basi, formulava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00. Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, in quanto l'atto di citazione risultava proposto dalla persona fisica del sig. anziché dalla società ingiunta. Nel merito, Pt_2 insisteva per la fondatezza del proprio credito, comprovato non solo dalle fatture, ma anche dai documenti di trasporto attestanti l'accettazione della merce senza riserve, da un pagamento parziale e dalla comunicazione PEC del 03/07/2024, qualificabile come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 08/10/2025, questo Giudice, con ordinanza, rigettava l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 32/2025 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie testimoniali formulate da parte opponente in quanto inammissibili e irrilevanti, e dichiarava superflue quelle di parte opposta. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 19 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. All'esito della discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza dandone lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Di conseguenza, va rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario processo di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In tale giudizio, le parti assumono, sul piano sostanziale, la posizione di attore (il creditore opposto) e convenuto (il debitore opponente), con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
Nel caso di specie, la società opposta ha pienamente assolto all'onere Controparte_1 probatorio su di essa gravante. Il credito, relativo al mancato saldo di due forniture di merce, è solidamente provato da un compendio documentale chiaro e univoco, costituito da:
1. Le fatture commerciali n. KBR243178 e n. KBR243921 (cfr. doc. 3 e 5 opposta).
2. I documenti di trasporto (POD) del 03/05/2024 e del 13/05/2024, i quali recano il timbro e la firma per accettazione della società debitrice, senza l'apposizione di alcuna Parte_1 riserva (cfr. doc. 7 e 8 opposta). Tale accettazione incondizionata della merce costituisce prova dell'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione da parte della venditrice.
3. La contabile del bonifico di € 5.000,00, eseguito in data 14/05/2024 dalla società opponente a titolo di "conferma ordine" (cfr. doc. 4 opposta), che rappresenta un comportamento concludente ricognitivo del rapporto contrattuale e del relativo obbligo di pagamento.
4. La comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) del 03/07/2024 (cfr. doc. 10 opposta), proveniente dall'indirizzo digitale della società debitrice e inviata in risposta alla formale intimazione di pagamento del 22/06/2024 (cfr. doc. 9 opposta). Con tale missiva, l'opponente, lungi dal contestare il credito, si scusava per il ritardo e manifestava l'intenzione di "onorare il pagamento" entro la fine del mese. Tale dichiarazione, per il suo tenore letterale e per il contesto in cui è stata resa, integra pienamente gli estremi della promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con l'effetto processuale di dispensare il creditore dal provare il rapporto fondamentale, il cui onere probatorio si inverte a carico del debitore promittente.
Quanto all'eccezione sollevata da parte opponente in merito alla lingua delle fatture, la stessa si palesa priva di pregio. In primo luogo, si osserva che la società opposta ha comunque prodotto in giudizio le traduzioni di cortesia delle fatture medesime. In secondo luogo, e in via dirimente, si rileva che i documenti contabili e commerciali prodotti, redatti in lingua inglese o contenenti terminologia inglese, non necessitano di traduzione giurata ai fini della loro comprensione e valutazione probatoria. L'inglese è notoriamente la lingua veicolare del commercio internazionale, e la sua conoscenza rientra nel bagaglio culturale e professionale dell'operatore commerciale medio, quale è la società opponente, il cui oggetto sociale prevede attività di import-export. Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice può avvalersi della propria conoscenza personale di una lingua straniera, come l'inglese, per comprendere il contenuto di un documento, senza necessità di una traduzione ufficiale, specie quando esso contenga termini di uso comune e standardizzato nel settore commerciale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/01/2011, n. 2057). Le fatture in esame contengono termini quali "Invoice", "Price", "Quantity", "Amount", la cui comprensione non presenta alcuna difficoltà per il giudice o, maggior ragione, per una controparte commerciale. L'eccezione è pertanto infondata.
A fronte di tale robusto quadro probatorio, le difese sollevate dall'opponente appaiono del tutto generiche e sfornite di prova.
La doglianza principale si fonda sulla presunta violazione, da parte della venditrice, di "rassicurazioni" verbali circa l'imminente creazione di una rete di assistenza post-vendita in Italia. Tale allegazione è, tuttavia, giuridicamente irrilevante e processualmente non provata. Come già statuito nell'ordinanza del 08/10/2025, la prova di tali presunti patti verbali è inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c., in quanto volta a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto dei documenti contrattuali. Inoltre, la circostanza è irrilevante ai fini del decidere: in una transazione commerciale internazionale B2B (Business-to-Business) come quella intercorsa tra le parti, l'acquirente professionale ( il cui oggetto sociale include l'import- Parte_1 export) non può ragionevolmente fare affidamento su generiche promesse verbali per una condizione contrattuale così rilevante come la presenza di una rete di assistenza locale. Tale condizione, se ritenuta essenziale, avrebbe dovuto essere specificamente pattuita per iscritto. In assenza di una pattuizione scritta, l'obbligo di pagare il prezzo della merce, regolarmente consegnata e accettata senza riserve, rimane pienamente valido ed esigibile (cfr. sul punto, Tribunale Ordinario Milano, sez. 4, sentenza n. 12251/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di opposizione, la fattura commerciale, sebbene atto unilaterale, può costituire piena prova del contratto quando, come nel caso di specie, "risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto" e l'accettazione può esprimersi "con comportamenti concludenti" (Cass. civ., ord. n. 26801/2019). Nel caso in esame, i comportamenti concludenti sono plurimi e inequivocabili: l'accettazione della merce senza riserve, il pagamento di un acconto e, soprattutto, la successiva promessa di pagamento.
L'opposizione è dunque integralmente infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 32/2025, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Il rigetto dell'opposizione comporta, quale logica conseguenza, anche il rigetto della domanda riconvenzionale. Quest'ultima, fondata sul presunto danno all'immagine e sulla perdita di chance derivanti dalla difficoltà di vendere i prodotti per mancanza di assistenza, è priva del suo presupposto fondamentale, ovvero l'inadempimento della società opposta. Oltre a ciò, la domanda è formulata in termini assolutamente generici e non è supportata da alcun principio di prova. La stessa parte opponente, nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., ha ammesso di non essere "in grado di raggiungere ed identificare compiutamente gli acquirenti insoddisfatti", palesando così l'assoluta carenza probatoria in ordine sia all'an che al quantum del preteso danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022. Considerato il valore della causa (determinato dalla somma della pretesa principale e della domanda riconvenzionale, per un totale di € 21.769,50, rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e la natura della controversia, decisa su base documentale senza lo svolgimento di una fase istruttoria complessa, si ritiene equo liquidare i compensi in base ai valori minimi tabellari per tutte le fasi del giudizio. La liquidazione analitica è la seguente: € 675,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase introduttiva, € 945,00 per la fase istruttoria/trattazione e € 980,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.140,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 338/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 32/2025, emesso da questo Tribunale in data 22/02/2025, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. CONDANNA la società opponente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta
[...]
, che liquida in € 3.140,00 per compensi professionali, oltre al rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri, addì, 19 novembre 2025
Il giudice
EM DD
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2025 R.G. promossa da:
IL QUADRIFOGLIO VERDE S.R.L.S. - OPPONENTE – contro Controparte_1
- OPPOSTA –
[...]
Sono presenti:
- È presente il dott. AUPP in assistenza al magistrato in udienza;
Tes_1
Per parte opponente, è presente l'Avv. Michele Malavenda per delega dell'Avv. Domenico Saverino, il quale si riporta integralmente al proprio atto di citazione in opposizione, alle memorie depositate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per parte opposta, è presente l'Avv. Franco Zappia per delega dell'Avv. Mariangela Balestra, il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie depositate e insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Entrambi i difensori precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle già formulate in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Il giudice li invita a discutere oralmente la causa: entrambi gli avvocati discutono oralmente la causa richiamando quanto esposto e dedotto nei rispettivi atti e verbalizzazioni perorando l'accoglimento delle rispettive, reciproche domande.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, rientrato in aula, nessuno presente, il giudice offre lettura del dispositivo e della motivazione dell'allegata sentenza, redatta ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante e consequenziale del presente verbale.
Locri 19 novembre 2025
Il giudice
EM DD REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. EM DD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2025 R.G. promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), con Parte_2 C.F._1 sede legale in SA IC (RC), Piazza Dogali Snc, elettivamente domiciliata in SA IC (RC), via Mazzarella n. 3, presso lo studio dell'Avv. Domenico Saverino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_2 rappresentante pro tempore sig. con sede legale in S. Žukausko g. 11, Ramučiai, Controparte_2 Kauno raj., LT-54464, Lituania, elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Balestra che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 32/2025, emesso dal Tribunale di Locri in data 22/02/2025, notificato in data 26/02/2025 e Domanda Riconvenzionale
Conclusioni delle parti: Come da verbale dell'udienza del 19 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno concluso richiamando integralmente quelle già articolate in atti;
Conclusioni delle parti formulate nei rispettivi atti:
- Per l'opponente, IL “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri Parte_1 adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 32/2025 emesso dal Tribunale di Locri in data 22/02/2025 per mancanza di prova sulla fondatezza della pretesa per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
2) Nel merito, rigettare la domanda formulata da “ ” nei confronti Controparte_1 de “ ” perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Parte_1
3) Nel merito ed in via riconvenzionale, previo accertamento dell'assenza di assistenza tecnica sui prodotti venduti in Italia nell'estate 2024, condannare la “ ” al Controparte_1 risarcimento in favore di parte opponente della somma di € 5.000,00 comprensiva del danno all'immagine commerciale e della perdita di chance, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
- Per l'opposta, : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva del sig. Parte_2
Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 32/2025 emesso dal Tribunale di Locri in data 22/02/2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata, pretestuosa e non provata;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questo Tribunale, la società chiedeva Controparte_1 ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 32/2025 (R.G. 1101/2024), notificato in data 26/02/2025, con cui si ingiungeva alla società il pagamento della somma Parte_1 di € 16.769,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci (condizionatori inverter), come da fattura n. KBR243178 del 15/04/2024 (parzialmente pagata) e fattura n. KBR243921 del 06/05/2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante sig. proponeva opposizione avverso il Parte_2 predetto decreto, chiedendone la revoca. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria per carenza di prova, contestando il valore probatorio delle fatture e della comunicazione PEC del 03/07/2024, asseritamente non costituente riconoscimento di debito. Contestava altresì la lingua delle fatture. Lamentava, inoltre, l'inadempimento della venditrice a presunti accordi verbali relativi all'attivazione di una rete di assistenza tecnica in Italia, circostanza che avrebbe reso difficoltosa la vendita dei prodotti e causato un danno all'immagine commerciale. Su tali basi, formulava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00. Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, in quanto l'atto di citazione risultava proposto dalla persona fisica del sig. anziché dalla società ingiunta. Nel merito, Pt_2 insisteva per la fondatezza del proprio credito, comprovato non solo dalle fatture, ma anche dai documenti di trasporto attestanti l'accettazione della merce senza riserve, da un pagamento parziale e dalla comunicazione PEC del 03/07/2024, qualificabile come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 08/10/2025, questo Giudice, con ordinanza, rigettava l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 32/2025 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie testimoniali formulate da parte opponente in quanto inammissibili e irrilevanti, e dichiarava superflue quelle di parte opposta. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 19 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. All'esito della discussione, il Giudice ha pronunciato sentenza dandone lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Di conseguenza, va rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario processo di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In tale giudizio, le parti assumono, sul piano sostanziale, la posizione di attore (il creditore opposto) e convenuto (il debitore opponente), con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre spetta al debitore provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria.
Nel caso di specie, la società opposta ha pienamente assolto all'onere Controparte_1 probatorio su di essa gravante. Il credito, relativo al mancato saldo di due forniture di merce, è solidamente provato da un compendio documentale chiaro e univoco, costituito da:
1. Le fatture commerciali n. KBR243178 e n. KBR243921 (cfr. doc. 3 e 5 opposta).
2. I documenti di trasporto (POD) del 03/05/2024 e del 13/05/2024, i quali recano il timbro e la firma per accettazione della società debitrice, senza l'apposizione di alcuna Parte_1 riserva (cfr. doc. 7 e 8 opposta). Tale accettazione incondizionata della merce costituisce prova dell'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione da parte della venditrice.
3. La contabile del bonifico di € 5.000,00, eseguito in data 14/05/2024 dalla società opponente a titolo di "conferma ordine" (cfr. doc. 4 opposta), che rappresenta un comportamento concludente ricognitivo del rapporto contrattuale e del relativo obbligo di pagamento.
4. La comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) del 03/07/2024 (cfr. doc. 10 opposta), proveniente dall'indirizzo digitale della società debitrice e inviata in risposta alla formale intimazione di pagamento del 22/06/2024 (cfr. doc. 9 opposta). Con tale missiva, l'opponente, lungi dal contestare il credito, si scusava per il ritardo e manifestava l'intenzione di "onorare il pagamento" entro la fine del mese. Tale dichiarazione, per il suo tenore letterale e per il contesto in cui è stata resa, integra pienamente gli estremi della promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con l'effetto processuale di dispensare il creditore dal provare il rapporto fondamentale, il cui onere probatorio si inverte a carico del debitore promittente.
Quanto all'eccezione sollevata da parte opponente in merito alla lingua delle fatture, la stessa si palesa priva di pregio. In primo luogo, si osserva che la società opposta ha comunque prodotto in giudizio le traduzioni di cortesia delle fatture medesime. In secondo luogo, e in via dirimente, si rileva che i documenti contabili e commerciali prodotti, redatti in lingua inglese o contenenti terminologia inglese, non necessitano di traduzione giurata ai fini della loro comprensione e valutazione probatoria. L'inglese è notoriamente la lingua veicolare del commercio internazionale, e la sua conoscenza rientra nel bagaglio culturale e professionale dell'operatore commerciale medio, quale è la società opponente, il cui oggetto sociale prevede attività di import-export. Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice può avvalersi della propria conoscenza personale di una lingua straniera, come l'inglese, per comprendere il contenuto di un documento, senza necessità di una traduzione ufficiale, specie quando esso contenga termini di uso comune e standardizzato nel settore commerciale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/01/2011, n. 2057). Le fatture in esame contengono termini quali "Invoice", "Price", "Quantity", "Amount", la cui comprensione non presenta alcuna difficoltà per il giudice o, maggior ragione, per una controparte commerciale. L'eccezione è pertanto infondata.
A fronte di tale robusto quadro probatorio, le difese sollevate dall'opponente appaiono del tutto generiche e sfornite di prova.
La doglianza principale si fonda sulla presunta violazione, da parte della venditrice, di "rassicurazioni" verbali circa l'imminente creazione di una rete di assistenza post-vendita in Italia. Tale allegazione è, tuttavia, giuridicamente irrilevante e processualmente non provata. Come già statuito nell'ordinanza del 08/10/2025, la prova di tali presunti patti verbali è inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c., in quanto volta a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto dei documenti contrattuali. Inoltre, la circostanza è irrilevante ai fini del decidere: in una transazione commerciale internazionale B2B (Business-to-Business) come quella intercorsa tra le parti, l'acquirente professionale ( il cui oggetto sociale include l'import- Parte_1 export) non può ragionevolmente fare affidamento su generiche promesse verbali per una condizione contrattuale così rilevante come la presenza di una rete di assistenza locale. Tale condizione, se ritenuta essenziale, avrebbe dovuto essere specificamente pattuita per iscritto. In assenza di una pattuizione scritta, l'obbligo di pagare il prezzo della merce, regolarmente consegnata e accettata senza riserve, rimane pienamente valido ed esigibile (cfr. sul punto, Tribunale Ordinario Milano, sez. 4, sentenza n. 12251/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel giudizio di opposizione, la fattura commerciale, sebbene atto unilaterale, può costituire piena prova del contratto quando, come nel caso di specie, "risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto" e l'accettazione può esprimersi "con comportamenti concludenti" (Cass. civ., ord. n. 26801/2019). Nel caso in esame, i comportamenti concludenti sono plurimi e inequivocabili: l'accettazione della merce senza riserve, il pagamento di un acconto e, soprattutto, la successiva promessa di pagamento.
L'opposizione è dunque integralmente infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 32/2025, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Il rigetto dell'opposizione comporta, quale logica conseguenza, anche il rigetto della domanda riconvenzionale. Quest'ultima, fondata sul presunto danno all'immagine e sulla perdita di chance derivanti dalla difficoltà di vendere i prodotti per mancanza di assistenza, è priva del suo presupposto fondamentale, ovvero l'inadempimento della società opposta. Oltre a ciò, la domanda è formulata in termini assolutamente generici e non è supportata da alcun principio di prova. La stessa parte opponente, nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., ha ammesso di non essere "in grado di raggiungere ed identificare compiutamente gli acquirenti insoddisfatti", palesando così l'assoluta carenza probatoria in ordine sia all'an che al quantum del preteso danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022. Considerato il valore della causa (determinato dalla somma della pretesa principale e della domanda riconvenzionale, per un totale di € 21.769,50, rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e la natura della controversia, decisa su base documentale senza lo svolgimento di una fase istruttoria complessa, si ritiene equo liquidare i compensi in base ai valori minimi tabellari per tutte le fasi del giudizio. La liquidazione analitica è la seguente: € 675,00 per la fase di studio, € 540,00 per la fase introduttiva, € 945,00 per la fase istruttoria/trattazione e € 980,00 per la fase decisionale, per un totale di € 3.140,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 338/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 32/2025, emesso da questo Tribunale in data 22/02/2025, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. CONDANNA la società opponente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta
[...]
, che liquida in € 3.140,00 per compensi professionali, oltre al rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri, addì, 19 novembre 2025
Il giudice
EM DD