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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 275/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 275/2025 V.G. promosso da:
(C.F. nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Parte_2
) , nato il [...] a [...] e residente in [...]
MONTE SIRENTE N. 58 rappresentati e difesi dall' avv. Ediva Villa iscritta all'ordine di Avezzano (c.f. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio in Celano (AQ) alla via Cotarda n. 4 , in virtù di procura posta in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 07.04.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1 “- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
- Assegnare la casa coniugale sita in Celano, alla Via Monte Sirente n. 58 alla sig.ra Parte_1
[...]
Parte_3
-In considerazione dell'età dei figli il padre li potrà tenere con sé una il martedì previ impregni scolastici e lavorativi.
-I figli trascorreranno con il padre un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio al lunedì;
-I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significati rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione , all' educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
Il padre salvo diversi e migliori accordi eserciterà il diritto di visita nella seguente modalità:
-Durante le festività comandate ( , , ) ciascun Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, le restanti festività e\o ponti verranno concordati di volta in volta.
-Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 gg anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
-Il sig. verserà tramite accredito sul c\c entro e non oltre il giorno 25 di Parte_2 ogni mese la somma pari ad euro 800.00 a titolo di mantenimento del figlio non Per_5 economicamente autosufficiente, assegno che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT;
-Il sig. nulla verserà a favore del figlio essendo quest' Parte_2 Persona_6 ultimo economicamente indipendente.
-Le spese straordinarie nell' interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50% secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
2 -Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
-Le autovetture FIAT PANDA, targata GJ 597 LX intestata al sig. , la FIAT Parte_2
PANDA targata DJ 261 FC intestata al sig. resteranno nella disponibilità della Parte_2
Part sig.ra e dei figli e al fine di consentire gli Pt_1 Persona_6 Persona_7 spostamenti lavorativi e scolastici.
-In caso di necessità il sig. (essendo al momento possessore di altro autoveicolo) Parte_2 potrà chiedere uno di tali autoveicoli con almeno 5 giorni di anticipo e verrà consegnato previa compatibilità con gli impegni scolastici e lavorativi dei figli.
Le parti, hanno altresì chiesto di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di CELANO;
- Confermare il diritto di visita del padre;
- Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio Per_5
- Confermare le spese straordinarie;
- Confermare le altre disposizioni patrimoniali;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 07.04.2025
i coniugi, , deducendo di aver Parte_4
contratto matrimonio in Celano (AQ) in data 01.08.1999 e che da tale unione sono nati ( Avezzano 27.12.2002) e ( Avezzano Persona_8 Persona_6
1.06.2001), hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
3 All'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse dei figli della coppia e delle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti, ad eccezione del piano genitoriale non occorrente per i figli maggiorenni anche se non indipendenti, fermo restando la necessità in tali casi di indicarne comunque la collocazione, sempre rilevante ai fini dell'eventuale assegnazione della casa coniugale, oltre al mantenimento previsto.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 DICHIARA la separazione personale tra nata il [...] e Parte_1 [...]
, nato il [...], come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa familiare:
“- Assegnare la casa coniugale sita in Celano, alla Via Monte Sirente n. 58 alla sig.ra Parte_1 essendovi residente anche il figlio maggiorenne ma economicamente non
[...] Per_5 indipendente;
”
-al contributo di mantenimento a favore dei figli:
-Il sig. verserà tramite accredito sul c\c entro e non oltre il giorno 25 di Parte_2 ogni mese la somma pari ad euro 800.00 a titolo di mantenimento del figlio non Per_5 economicamente autosufficiente, assegno che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT;
-Il sig. nulla verserà a favore del figlio essendo Parte_2 Persona_6 quest'ultimo economicamente indipendente.
-Le spese straordinarie nell' interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore Per_5 nella misura pari al 50% secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
-Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo relativamente ai mezzi di trasporto, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Celano (AQ) atto n.22, p.2, s. A, anno 1999.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 275/2025 V.G. promosso da:
(C.F. nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. Parte_2
) , nato il [...] a [...] e residente in [...]
MONTE SIRENTE N. 58 rappresentati e difesi dall' avv. Ediva Villa iscritta all'ordine di Avezzano (c.f. ), ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
studio in Celano (AQ) alla via Cotarda n. 4 , in virtù di procura posta in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 07.04.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni
CONDIZIONI
1 “- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
- Assegnare la casa coniugale sita in Celano, alla Via Monte Sirente n. 58 alla sig.ra Parte_1
[...]
Parte_3
-In considerazione dell'età dei figli il padre li potrà tenere con sé una il martedì previ impregni scolastici e lavorativi.
-I figli trascorreranno con il padre un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio al lunedì;
-I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per una equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significati rapporti con entrambe le linee parentali;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione , all' educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
Il padre salvo diversi e migliori accordi eserciterà il diritto di visita nella seguente modalità:
-Durante le festività comandate ( , , ) ciascun Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, le restanti festività e\o ponti verranno concordati di volta in volta.
-Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 gg anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
-Il sig. verserà tramite accredito sul c\c entro e non oltre il giorno 25 di Parte_2 ogni mese la somma pari ad euro 800.00 a titolo di mantenimento del figlio non Per_5 economicamente autosufficiente, assegno che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT;
-Il sig. nulla verserà a favore del figlio essendo quest' Parte_2 Persona_6 ultimo economicamente indipendente.
-Le spese straordinarie nell' interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura pari al 50% secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
2 -Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
-Le autovetture FIAT PANDA, targata GJ 597 LX intestata al sig. , la FIAT Parte_2
PANDA targata DJ 261 FC intestata al sig. resteranno nella disponibilità della Parte_2
Part sig.ra e dei figli e al fine di consentire gli Pt_1 Persona_6 Persona_7 spostamenti lavorativi e scolastici.
-In caso di necessità il sig. (essendo al momento possessore di altro autoveicolo) Parte_2 potrà chiedere uno di tali autoveicoli con almeno 5 giorni di anticipo e verrà consegnato previa compatibilità con gli impegni scolastici e lavorativi dei figli.
Le parti, hanno altresì chiesto di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
- Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di CELANO;
- Confermare il diritto di visita del padre;
- Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio Per_5
- Confermare le spese straordinarie;
- Confermare le altre disposizioni patrimoniali;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 07.04.2025
i coniugi, , deducendo di aver Parte_4
contratto matrimonio in Celano (AQ) in data 01.08.1999 e che da tale unione sono nati ( Avezzano 27.12.2002) e ( Avezzano Persona_8 Persona_6
1.06.2001), hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
3 All'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse dei figli della coppia e delle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti, ad eccezione del piano genitoriale non occorrente per i figli maggiorenni anche se non indipendenti, fermo restando la necessità in tali casi di indicarne comunque la collocazione, sempre rilevante ai fini dell'eventuale assegnazione della casa coniugale, oltre al mantenimento previsto.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 DICHIARA la separazione personale tra nata il [...] e Parte_1 [...]
, nato il [...], come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa familiare:
“- Assegnare la casa coniugale sita in Celano, alla Via Monte Sirente n. 58 alla sig.ra Parte_1 essendovi residente anche il figlio maggiorenne ma economicamente non
[...] Per_5 indipendente;
”
-al contributo di mantenimento a favore dei figli:
-Il sig. verserà tramite accredito sul c\c entro e non oltre il giorno 25 di Parte_2 ogni mese la somma pari ad euro 800.00 a titolo di mantenimento del figlio non Per_5 economicamente autosufficiente, assegno che sarà aggiornato di anno in anno secondo gli indici
ISTAT;
-Il sig. nulla verserà a favore del figlio essendo Parte_2 Persona_6 quest'ultimo economicamente indipendente.
-Le spese straordinarie nell' interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore Per_5 nella misura pari al 50% secondo il seguente criterio: spese per retta scolastica, libri di testo spese mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche che non richiedono il consenso dell'altro coniuge.
-Visite specialistiche non coperte dal SSN, attività ludiche, ricreative, vacanze che richiedono il consenso dell'altro genitore.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo relativamente ai mezzi di trasporto, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Celano (AQ) atto n.22, p.2, s. A, anno 1999.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
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