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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1841 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. VITALE ANGELO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-resistente-
OGGETTO: pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto.
Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza depositare le controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche.
Parte ricorrente richiamando tutte le patologie da cui è affetta e confermandone la corretta valutazione operata dal CTU, si limita a contestare il risultato della relazione peritale limitatamente all'applicazione dei “punti aggiuntivi conferibili al totale del calcolo riduzionistico ottenuto sommando tutte le percentuali previste per legge”.
La ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del
CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il
CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Nel caso concreto, la parte opponente ha sollevato contestazioni del tutto generiche alla consulenza espletata nella fase ATP, limitandosi ad osservare in un primo momento che le “patologie, complessivamente considerate, incidono sulla capacità lavorativa del sig. in modo incisivo e certamente superiore alla valutazione espressa dal Parte_1
CTU”, per poi specificare, contraddicendo quanto espresso in precedenza, che “si ritiene che le patologie ed i valori percentuali proposti siano stati correttamente valutati, purtroppo non sono stati correttamente applicati i punti aggiuntivi conferibili al totale del calcolo riduzionistico ottenuto sommando tutte le percentuali previste per legge”.
Le contestazioni, pertanto, attengono esclusivamente alla percentuale finale invalidante riconosciuta che è ritenuta erronea esclusivamente per una scorretta applicazione del margine discrezionale. Tuttavia, a ben vedere, la censura è priva di fondamento stante la natura discrezionale di tale margine che, peraltro, può essere applicato in aumento o in
2 diminuzione in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame. Condizione oggetto di specifica e puntale esame da parte del consulente sulla scorta dell'esame obiettivo e riportata nella propria motivazione con precisi riferimenti documentali.
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
-Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN MA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN MA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1841 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. VITALE ANGELO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-resistente-
OGGETTO: pensione di inabilità.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei benefici di cui in oggetto.
Stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, senza depositare le controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono troppo generiche.
Parte ricorrente richiamando tutte le patologie da cui è affetta e confermandone la corretta valutazione operata dal CTU, si limita a contestare il risultato della relazione peritale limitatamente all'applicazione dei “punti aggiuntivi conferibili al totale del calcolo riduzionistico ottenuto sommando tutte le percentuali previste per legge”.
La ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare, etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del
CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il
CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Nel caso concreto, la parte opponente ha sollevato contestazioni del tutto generiche alla consulenza espletata nella fase ATP, limitandosi ad osservare in un primo momento che le “patologie, complessivamente considerate, incidono sulla capacità lavorativa del sig. in modo incisivo e certamente superiore alla valutazione espressa dal Parte_1
CTU”, per poi specificare, contraddicendo quanto espresso in precedenza, che “si ritiene che le patologie ed i valori percentuali proposti siano stati correttamente valutati, purtroppo non sono stati correttamente applicati i punti aggiuntivi conferibili al totale del calcolo riduzionistico ottenuto sommando tutte le percentuali previste per legge”.
Le contestazioni, pertanto, attengono esclusivamente alla percentuale finale invalidante riconosciuta che è ritenuta erronea esclusivamente per una scorretta applicazione del margine discrezionale. Tuttavia, a ben vedere, la censura è priva di fondamento stante la natura discrezionale di tale margine che, peraltro, può essere applicato in aumento o in
2 diminuzione in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame. Condizione oggetto di specifica e puntale esame da parte del consulente sulla scorta dell'esame obiettivo e riportata nella propria motivazione con precisi riferimenti documentali.
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445-bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L.
269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
-Dichiara l'inammissibilità del ricorso
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN MA
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