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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 888/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 02/10/2025
All'udienza del 02/10/2025 alle ore 11.05, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia
Oronos, sono presenti l'avv. Rosarno Maria nell'interesse di parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle domande formulate. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Palmi, 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888/2025 r.g. e vertente tra
Parte 1 (Codice Fiscale n. C.F. 1
,rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosarno per procura in atti,
ricorrente e
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 395 c.p.c., depositato il 17 marzo 2025, Pt 1
[...] ha domandato la revocazione della sentenza n. 54/2025 emessa dal
Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento R.G. 1750/2024 e depositata in data 18/01/2025, per errore di fatto relativo alla percezione del contenuto del ricorso, degli allegati e della perizia oggetto di opposizione. In particolare, la ricorrente ha esposto che:
1) non è stato correttamente indicato il nome della ricorrente e quello del CTU, dal momento che il Giudice ha erroneamente fatto
" anziché alla sig.ra riferimento alla “sig.ra Parte 2
Parte 1 ed ha indicato, quale nominativo del consulente, " 66 Persona 1 in luogo della dott.ssa Per 2 ;il dott.
2) la pronuncia fa riferimento ad una perizia depositata il
20/11/2024, mentre quella oggetto di giudizio è stata depositata il
15/04/2024;
3) la sentenza riporta conclusioni che non sembrano rispondere al contenuto dell'opposizione poiché la stessa fa riferimento ad una "invalidità totale" dell'istante ed esclude il riconoscimento del
"diritto all'indennità di accompagnamento", laddove la ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dei presupposti sanitari previsti per l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984;
4) la sentenza fa riferimento allo stato di handicap, ai sensi della L.
104/92, il quale non ha alcuna rilevanza rispetto alla richiesta dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha chiesto, quindi, di “1. Accertare e dichiarare la sussistenza degli errori di fatto contenuti nella sentenza impugnata;
2. Revocare la sentenza R.G.
1750/2024 per le ragioni sopra esposte;
3. Accertare che lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità (art. 1 L. 12.6.1984 n. 222), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che sarà accertata in corso di giudizio, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio".
Nella contumacia dell' CP 1 la causa viene decisa all'odierna udienza.
2.- Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. L'errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche (v. Cass. n. 16439/2021).
È stato precisato che “l'errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza, dunque, «deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa" (v. Cass. n. 15284/2024).
Alla luce dei suddetti principi, può affermarsi che la sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento R.G. 1750/2024 sia viziata da errore di fatto.
Nella vicenda in esame, invero, il Giudice fonda la propria decisione sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dal "dott. Per 1
e "depositata in data il 20.11.2024", la quale ha evidenziato che
[...]
"la sig,ra Parte 2 non presenta alcun deficit statico-dinamico limitante la capacità deambulatoria né la stessa presenta deficit neuro-cognitivo.
Pertanto, si conferma che la periziata è soggetto invalido civile con riduzione totale della capacità lavorativa del 100% senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Relativamente allo stato di handicap, in merito al quale il sottoscritto non si è espresso, ma integra con la presente nota in calce, si prende atto che le patologie di cui è affetta la ricorrente determinino minorazione esclusivamente fisica ma che non rende assolutamente necessario instaurare intervento assistenziale permanente, continautivo e globale. Per cui Parte 2 è soggetto portatore di handicap non grave ai sensila sig.ra del comma 1 art. 3 Lg. 104/92."
Dall'analisi della documentazione in atti, invece, emerge che il C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento di a.t.p. sia la dott. ssa [...]
Per 3 e che la stessa sia pervenuta a conclusioni diverse, formulando un giudizio all'esito di un accertamento medico effettuato tenendo conto delle condizioni ricorrente, anziché della sig. ra Parte 2 (v. consulenza in atti).
Ricorre pertanto l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., consistito in una svista materiale che ha indotto il primo giudice a basare il proprio convincimento sulla base di una C.T.U. la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa.
È di palmare evidenza, invero, che il Giudice sia incorso in un errore di percezione essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, con la conseguenza che lo stesso si ritiene idoneo a determinare la revocabilità della sentenza oggi impugnata.
In accoglimento della domanda principale, va revocata per errore di fatto sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento
R.G. 1750/2024 e depositata in data 18/01/2025.
3.- Per quanto concerne la fase rescissoria, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., la domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia 1 CP_2 ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
L'accertamento effettuato dalla dott.ssa Per 2 , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, approfondita dopo le osservazioni di parte, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che Parte 1 è affetta dalle seguenti patologie “Ipertensione arteriosa essenziale. Artrosi polidistrettuale, in particolare: artrosi della spalla di destra con limitazione funzionale, rizoatrosi bilaterale, spondiloartrosi con limitazione funzionale, gonartrosi bilaterale con meniscosi sinistra, scoliosi dorso lombare sinistro convessa".
Il consulente, dopo aver analizzato la documentazione medica in atti, ha precisato che l'istante “In data 29.06.2023 si sottoponeva a visita medico-legale da parte del sottoscritto CTU, nel corso della quale si poneva in evidenza limitazione funzionale di grado moderato ai movimenti di flesso/estensione, rotazione, attivi e passivi del rachide cervicale, nonché limitazione ai movimenti di rotazione e lateralità del tronco, in particolare a sinistra. L'esame delle articolazioni degli arti superiori poneva in evidenza limitazione dei movimenti di grado moderato di estensione laterale, anteriore e di elevazione con riferite algie, a sinistra si osservava inoltre un deficit di presa;
agli arti inferiori si rilevava la presenza di scrosci ai movimenti delle ginocchia. Il soggetto risultava positivo alla manovra di Laségue, a destra con flessione dell'anca di grado medio, a sinistra al grado estremo. Appariva con tono dell'umore deflesso. La ricorrente per le patologie da cui è affetta risulta limitata nella sua attività lavorativa ma non in misura superiore ai 2/3". In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, il consulente ha chiarito che “la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurata, sulla base della documentazione allegata e della visita effettuata, non porta a ritenere che la sua incidenza sull'attività precedentemente svolta, quella di bracciante agricola, e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dallo stesso soggetto, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, sia tale da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo. Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, il giudizio sulla sussistenza del requisito posto dalla
Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, non va espresso in termini di capacità lavorativa specifica, intesa come capacità di svolgere la propria attuale occupazione. Pertanto, le limitazioni osservate nella periziata non devono essere valutate sulla base della loro incidenza sulla capacità di svolgere l'attività di bracciante agricola, nello specifico, come dettagliatamente precisato nelle note stesse, “raccoglitrice di olive", né in vista della possibilità di continuare a svolgere tale attività, intesa forse come possibile unica fonte di guadagno. Ad essere oggetto di valutazione è invece la "capacità di lavoro" che, se intesa come confacente alle proprie attitudini, si intende costituita da fattori intrinseci al soggetto, di natura biologica ed extra biologica, tra cui l'età
(54 anni all'epoca della visita), di cui non si può non tener conto. Precisato questo, il giudizio medico-legale sulla validità psico-fisica dipende da quello sulle menomazioni dell'integrità psico-fisica, punto di partenza per la valutazione del danno lavorativo. Menomazioni che devono essere corredate da adeguato riscontro strumentale. È utile a questo punto ricordare le patologie da me poste in evidenza in ambito di discussione diagnostica nel mio elaborato:
"Ipertensione arteriosa essenziale. Artrosi polidistrettuale, in particolare: artrosi della spalla di destra con limitazione funzionale, rizoatrosi bilaterale, spondiloartrosi con limitazione funzionale, gonartrosi bilaterale con meniscosi sinistra, scoliosi dorso lombare sinistro convessa.". Il quadro patologico complessivo è quindi gravato principalmente da una condizione di patologia artrosico-degenerativa polidistrettuale, con esiti di intervento alla cuffia dei rotatori alla spalla resosi necessario per lesione a carico del tendine del muscolo sovraspinato e meniscosi al ginocchio sinistro. Il CTP richiama quanto riportato da certificazione da specialisti: in data 29/01/21 da specialista ortopedico "Certifico che la paziente è affetta da periartrite scapolo-omerale dx (tenorrafia 2014). Periartrite scapolo-omerale sx. Scoliosi dorsolombare sn convessa. Gonalgia dx. Gonartrosi sn. Artrosi mani", e in data 27/01/22 da specialista fisiatra: "paziente affetta da spondiloartrosi con osteoporosi, scoliosi e discopatie multiple di tutto il rachide con limitazione funzionale.
Cervicalgia con cefalee e vertigini ricorrenti. Dorso-lombalgia con grave deficit posturale e sciatalgia sx con deficit dei movimenti del tronco del bacino.
Coxartrosi e gonartrosi degenerativa bilaterale con meniscosi più marcata a sx". Diversamente da quanto asserisce il CTP tali certificati, a mio parere, non trovano completo e adeguato riscontro strumentale. In atti non sono disponibili esami di secondo livello (TC, Risonanze magnetiche) utili ad approfondire la sintomatologia alla base delle limitazioni sofferte dalla periziata. Senza dover richiamare quanto evidenziato negli esami strumentali, il mio giudizio è che essi attestino un quadro morboso complessivo di per sé non sufficiente a giustificare appieno la sintomatologia lamentata dalla paziente e obiettivata in corso di visita. In particolare, nel corso della visita effettuata in data
29/06/2023, la mia opinione è che la sintomatologia lamentata dalla periziata sia di natura principalmente algo-disfunzionale soggettiva, e quindi di scarsa valenza medico-legale. La mancanza di esami strumentali utili a evidenziare un coinvolgimento delle strutture nervose e ligamentose impedisce di considerare la stessa sintomatologia rilevante nel giudizio finale. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, ritengo di riaffermare quanto già espresso in sede di CTU, giudicando che la ricorrente Parte 1 NON presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti con le attitudini personali".
Ha concluso, quindi, ritenendo che le predette patologie, nel loro complesso, non influiscono in modo significativo sulla capacità di lavoro della ricorrente.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. Vanno invece poste a definitivo carico dell' CP_2 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di revocazione ordinaria e, per l'effetto, dichiara che sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento R.G. 1750/2024 e depositata in data 18/01/2025, è affetta da errore di fatto e ne dispone la revoca ai sensi dell'art. 395,
n. 4, c.p.c.;
rigetta l'opposizione
-
compensa le spese del giudizio.
-
Palmi, 2/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 02/10/2025
All'udienza del 02/10/2025 alle ore 11.05, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia
Oronos, sono presenti l'avv. Rosarno Maria nell'interesse di parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle domande formulate. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Palmi, 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Claudia Oronos
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888/2025 r.g. e vertente tra
Parte 1 (Codice Fiscale n. C.F. 1
,rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosarno per procura in atti,
ricorrente e
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 395 c.p.c., depositato il 17 marzo 2025, Pt 1
[...] ha domandato la revocazione della sentenza n. 54/2025 emessa dal
Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento R.G. 1750/2024 e depositata in data 18/01/2025, per errore di fatto relativo alla percezione del contenuto del ricorso, degli allegati e della perizia oggetto di opposizione. In particolare, la ricorrente ha esposto che:
1) non è stato correttamente indicato il nome della ricorrente e quello del CTU, dal momento che il Giudice ha erroneamente fatto
" anziché alla sig.ra riferimento alla “sig.ra Parte 2
Parte 1 ed ha indicato, quale nominativo del consulente, " 66 Persona 1 in luogo della dott.ssa Per 2 ;il dott.
2) la pronuncia fa riferimento ad una perizia depositata il
20/11/2024, mentre quella oggetto di giudizio è stata depositata il
15/04/2024;
3) la sentenza riporta conclusioni che non sembrano rispondere al contenuto dell'opposizione poiché la stessa fa riferimento ad una "invalidità totale" dell'istante ed esclude il riconoscimento del
"diritto all'indennità di accompagnamento", laddove la ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dei presupposti sanitari previsti per l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984;
4) la sentenza fa riferimento allo stato di handicap, ai sensi della L.
104/92, il quale non ha alcuna rilevanza rispetto alla richiesta dell'assegno ordinario di invalidità.
Ha chiesto, quindi, di “1. Accertare e dichiarare la sussistenza degli errori di fatto contenuti nella sentenza impugnata;
2. Revocare la sentenza R.G.
1750/2024 per le ragioni sopra esposte;
3. Accertare che lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità (art. 1 L. 12.6.1984 n. 222), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che sarà accertata in corso di giudizio, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio".
Nella contumacia dell' CP 1 la causa viene decisa all'odierna udienza.
2.- Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. L'errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche (v. Cass. n. 16439/2021).
È stato precisato che “l'errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza, dunque, «deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa" (v. Cass. n. 15284/2024).
Alla luce dei suddetti principi, può affermarsi che la sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento R.G. 1750/2024 sia viziata da errore di fatto.
Nella vicenda in esame, invero, il Giudice fonda la propria decisione sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio redatta dal "dott. Per 1
e "depositata in data il 20.11.2024", la quale ha evidenziato che
[...]
"la sig,ra Parte 2 non presenta alcun deficit statico-dinamico limitante la capacità deambulatoria né la stessa presenta deficit neuro-cognitivo.
Pertanto, si conferma che la periziata è soggetto invalido civile con riduzione totale della capacità lavorativa del 100% senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Relativamente allo stato di handicap, in merito al quale il sottoscritto non si è espresso, ma integra con la presente nota in calce, si prende atto che le patologie di cui è affetta la ricorrente determinino minorazione esclusivamente fisica ma che non rende assolutamente necessario instaurare intervento assistenziale permanente, continautivo e globale. Per cui Parte 2 è soggetto portatore di handicap non grave ai sensila sig.ra del comma 1 art. 3 Lg. 104/92."
Dall'analisi della documentazione in atti, invece, emerge che il C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento di a.t.p. sia la dott. ssa [...]
Per 3 e che la stessa sia pervenuta a conclusioni diverse, formulando un giudizio all'esito di un accertamento medico effettuato tenendo conto delle condizioni ricorrente, anziché della sig. ra Parte 2 (v. consulenza in atti).
Ricorre pertanto l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., consistito in una svista materiale che ha indotto il primo giudice a basare il proprio convincimento sulla base di una C.T.U. la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa.
È di palmare evidenza, invero, che il Giudice sia incorso in un errore di percezione essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, con la conseguenza che lo stesso si ritiene idoneo a determinare la revocabilità della sentenza oggi impugnata.
In accoglimento della domanda principale, va revocata per errore di fatto sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento
R.G. 1750/2024 e depositata in data 18/01/2025.
3.- Per quanto concerne la fase rescissoria, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., la domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia 1 CP_2 ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
L'accertamento effettuato dalla dott.ssa Per 2 , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, approfondita dopo le osservazioni di parte, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che Parte 1 è affetta dalle seguenti patologie “Ipertensione arteriosa essenziale. Artrosi polidistrettuale, in particolare: artrosi della spalla di destra con limitazione funzionale, rizoatrosi bilaterale, spondiloartrosi con limitazione funzionale, gonartrosi bilaterale con meniscosi sinistra, scoliosi dorso lombare sinistro convessa".
Il consulente, dopo aver analizzato la documentazione medica in atti, ha precisato che l'istante “In data 29.06.2023 si sottoponeva a visita medico-legale da parte del sottoscritto CTU, nel corso della quale si poneva in evidenza limitazione funzionale di grado moderato ai movimenti di flesso/estensione, rotazione, attivi e passivi del rachide cervicale, nonché limitazione ai movimenti di rotazione e lateralità del tronco, in particolare a sinistra. L'esame delle articolazioni degli arti superiori poneva in evidenza limitazione dei movimenti di grado moderato di estensione laterale, anteriore e di elevazione con riferite algie, a sinistra si osservava inoltre un deficit di presa;
agli arti inferiori si rilevava la presenza di scrosci ai movimenti delle ginocchia. Il soggetto risultava positivo alla manovra di Laségue, a destra con flessione dell'anca di grado medio, a sinistra al grado estremo. Appariva con tono dell'umore deflesso. La ricorrente per le patologie da cui è affetta risulta limitata nella sua attività lavorativa ma non in misura superiore ai 2/3". In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, il consulente ha chiarito che “la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurata, sulla base della documentazione allegata e della visita effettuata, non porta a ritenere che la sua incidenza sull'attività precedentemente svolta, quella di bracciante agricola, e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dallo stesso soggetto, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, sia tale da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo. Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, il giudizio sulla sussistenza del requisito posto dalla
Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, non va espresso in termini di capacità lavorativa specifica, intesa come capacità di svolgere la propria attuale occupazione. Pertanto, le limitazioni osservate nella periziata non devono essere valutate sulla base della loro incidenza sulla capacità di svolgere l'attività di bracciante agricola, nello specifico, come dettagliatamente precisato nelle note stesse, “raccoglitrice di olive", né in vista della possibilità di continuare a svolgere tale attività, intesa forse come possibile unica fonte di guadagno. Ad essere oggetto di valutazione è invece la "capacità di lavoro" che, se intesa come confacente alle proprie attitudini, si intende costituita da fattori intrinseci al soggetto, di natura biologica ed extra biologica, tra cui l'età
(54 anni all'epoca della visita), di cui non si può non tener conto. Precisato questo, il giudizio medico-legale sulla validità psico-fisica dipende da quello sulle menomazioni dell'integrità psico-fisica, punto di partenza per la valutazione del danno lavorativo. Menomazioni che devono essere corredate da adeguato riscontro strumentale. È utile a questo punto ricordare le patologie da me poste in evidenza in ambito di discussione diagnostica nel mio elaborato:
"Ipertensione arteriosa essenziale. Artrosi polidistrettuale, in particolare: artrosi della spalla di destra con limitazione funzionale, rizoatrosi bilaterale, spondiloartrosi con limitazione funzionale, gonartrosi bilaterale con meniscosi sinistra, scoliosi dorso lombare sinistro convessa.". Il quadro patologico complessivo è quindi gravato principalmente da una condizione di patologia artrosico-degenerativa polidistrettuale, con esiti di intervento alla cuffia dei rotatori alla spalla resosi necessario per lesione a carico del tendine del muscolo sovraspinato e meniscosi al ginocchio sinistro. Il CTP richiama quanto riportato da certificazione da specialisti: in data 29/01/21 da specialista ortopedico "Certifico che la paziente è affetta da periartrite scapolo-omerale dx (tenorrafia 2014). Periartrite scapolo-omerale sx. Scoliosi dorsolombare sn convessa. Gonalgia dx. Gonartrosi sn. Artrosi mani", e in data 27/01/22 da specialista fisiatra: "paziente affetta da spondiloartrosi con osteoporosi, scoliosi e discopatie multiple di tutto il rachide con limitazione funzionale.
Cervicalgia con cefalee e vertigini ricorrenti. Dorso-lombalgia con grave deficit posturale e sciatalgia sx con deficit dei movimenti del tronco del bacino.
Coxartrosi e gonartrosi degenerativa bilaterale con meniscosi più marcata a sx". Diversamente da quanto asserisce il CTP tali certificati, a mio parere, non trovano completo e adeguato riscontro strumentale. In atti non sono disponibili esami di secondo livello (TC, Risonanze magnetiche) utili ad approfondire la sintomatologia alla base delle limitazioni sofferte dalla periziata. Senza dover richiamare quanto evidenziato negli esami strumentali, il mio giudizio è che essi attestino un quadro morboso complessivo di per sé non sufficiente a giustificare appieno la sintomatologia lamentata dalla paziente e obiettivata in corso di visita. In particolare, nel corso della visita effettuata in data
29/06/2023, la mia opinione è che la sintomatologia lamentata dalla periziata sia di natura principalmente algo-disfunzionale soggettiva, e quindi di scarsa valenza medico-legale. La mancanza di esami strumentali utili a evidenziare un coinvolgimento delle strutture nervose e ligamentose impedisce di considerare la stessa sintomatologia rilevante nel giudizio finale. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, ritengo di riaffermare quanto già espresso in sede di CTU, giudicando che la ricorrente Parte 1 NON presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti con le attitudini personali".
Ha concluso, quindi, ritenendo che le predette patologie, nel loro complesso, non influiscono in modo significativo sulla capacità di lavoro della ricorrente.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. Vanno invece poste a definitivo carico dell' CP_2 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie la domanda di revocazione ordinaria e, per l'effetto, dichiara che sentenza n. 54/2025 emessa dal Tribunale di Pami nell'ambito del procedimento R.G. 1750/2024 e depositata in data 18/01/2025, è affetta da errore di fatto e ne dispone la revoca ai sensi dell'art. 395,
n. 4, c.p.c.;
rigetta l'opposizione
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compensa le spese del giudizio.
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Palmi, 2/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos