Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1587/2023 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 1640/2023), avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Primo Maggio n. 157, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Cianchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze alla via Montebello n. 76;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Quarrata (PT) alla via Statale n. 785, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Licciardi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via Nino Bixio n. 2;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1
1. Con ricorso, depositato in data 22.6.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 5.5.2018 in Sesto TI (FI) con
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il Controparte_1 Per_1
1.2.2019).
Il ricorrente deduceva come la convivenza non fosse più tollerabile e richiedeva, pertanto, la separazione, anche a causa delle condotte poste in essere dalla resistente;
lo stesso, quindi, richiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con mantenimento dello stesso a proprio carico.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.9.2023, si costituiva in giudizio , la quale contestava quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e forniva una ricostruzione delle cause della separazione del tutto differente, visto anche il procedimento penale in corso a carico del ricorrente.
La resistente richiedeva, quindi, la separazione, con affido esclusivo del figlio minore a sé e oneri di mantenimento a carico del ricorrente.
Le parti, in data 9.11.2023, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale disponeva la riunione del procedimento n.r.g. 1640/2023 al presente giudizio,
e, con provvedimento reso in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza del 16.1.2025, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione e il Tribunale si riservava la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione.
3. Le parti, all'udienza del 16.1.2025, rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo quanto alle condizioni di separazione:
2 1 – QUANTO ALLO STATO CIVILE, dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2 – QUANTO AL REGIME DI AFFIDAMENTO DEL , Persona_2 affidamento del figlio , ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ad entrambi i Per_1
genitori, ma con residenza privilegiata presso la madre, nella casa familiare, sita in Quarrata (PT), via Statale, 785, con utilizzo dei beni mobili ivi contenuti;
i coniugi stabiliranno di comune accordo le attività scolastiche, culturali, sportive e quant'altro riterranno opportuno nell'esclusivo interesse del figlio minore, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso;
in ogni caso disporre la facoltà per entrambi i genitori di esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. I coniugi s'impegnano reciprocamente a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, nei periodi di frequentazione del figlio, affinché quest'ultimo sia sempre reperibile e contattabile. Su entrambi i genitori graverà in ogni caso, il diritto – dovere di consultarsi reciprocamente in merito all'educazione del figlio ed in particolare, relativamente alle scelte scolastiche;
entrambi avranno il diritto di poter conferire con gli insegnanti del figlio in modo da poter conoscere con scienza diretta il suo andamento scolastico. In caso di disaccordo su questioni fondamentali, la scelta sarà affidata all'Autorità Giudiziaria.
3 – QUANTO AL CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO, il sig.
starà con il figlio nei seguenti termini, compatibilmente Parte_1 Per_1
con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso: a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì quando lo riporterà a scuola, nella giornata di mercoledì, con pernotto, quando il passerà con lui anche il Per_1
fine settimana;
mentre il padre starà con il bambino nelle giornate di martedì, con pernotto, e giovedì, con pernotto, quando trascorrerà con la madre Per_1
il fine settimana;
i coniugi potranno concordare diversamente, compatibilmente agli impegni dell'altro, da comunicarsi, vicendevolmente, ove possibile, con congruo anticipo e comunque entro la settimana precedente, salvo emergenze;
il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana durante le vacanze di Natale che comprenda ad anni alterni il giorno di Natale oppure
San Silvestro, restando inteso che il genitore che non tiene il figlio il giorno di
3 Natale lo terrà la vigilia;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando con la madre Pasqua e Lunedì dell'Angelo; il padre potrà infine trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio precedente di ogni anno;
4 – QUANTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO e DELLA
MOGLIE, confermando quanto disposto da questo Tribunale con l'ordinanza del 9 novembre 2023, disporre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1
concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro Per_1
500 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre il rimborso del 70% del costo dei buoni-pasto scolastici nonché delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché, nella stessa misura, di ogni altra spesa straordinaria che risulterà necessaria e comunque concordata preventivamente tra i coniugi, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia e pertanto:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo.
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori.
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
4 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
disporre, altresì, confermando quanto disposto da questo Tribunale con l'ordinanza del 9 novembre 2023, in favore della sig.ra un assegno CP_1
perequativo di mantenimento a carico del sig. della somma Parte_1
pari ad euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico;
5 - QUANTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA FRA CONIUGI, in particolare dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia, funzionale e indispensabile alla risoluzione della
5 crisi coniugale e quindi anche in funzione solutorio-compensativa, gli stessi coniugi concordano di definire i loro rapporti economici in conseguenza della fine del rapporto di convivenza come in appresso indicato.
In particolare su espresso accordo di entrambe le parti e al dichiarato fine di risolvere la crisi coniugale e comunque, anche nell'interesse del figlio Per_1 ed a beneficio di quest'ultimo, la SI.ra , Controparte_1 mantenendo per se stessa l'usufrutto sull'intero, previo comunque ottenimento dell'autorizzazione ex art. 320 c.c. dal competente Giudice Tutelare, si impegna a cedere e trasferire al figlio la quota del 50% della Controparte_3
nuda proprietà della casa familiare, posta nel Comune di Quarrata, località
“Catena”, via Statale, 785, così costituito ed individuato: bene immobile per civile abitazione, distribuito su tre piani, terreno, primo e sottotetto, collegati tra loro da scala interna, con accesso da detta via tramite piccola corte esclusiva pertinenziale su tre lati, composto al pino terreno da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, ripostiglio, sottoscala, centrale termica tergale, al piano primo da disimpegno, due camere da letto, due bagni, al piano sottotetto da soffitta, con annesso locale ad uso autorimessa al piano terreno con accesso da stradello a comune e da piccola corte esclusiva pertinenziale su tre lati, il tutto meglio individuato nelle planimetrie depositate al Catasto
Fabbricati del detto Comune. I beni confinano con detta via, proprietà Per_3
torrente Strella, salvi se altri, e sono censiti al Catasto Fabbricati del detto
Comune nel foglio 37, particelle: - 346, subalterno, 5, via Statale n. 785, piano
T-1-2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani catastali 9,5, superficie catastale mq. 185, superfice catastale escluse aree scoperte mq. 173, rendita catastale euro 735,95; - 281, subalterno, 5, via Statale n. 785, piano T, Cat.
C/6, classe 3, consistenza mq. 30, superficie catastale mq. 41, rendita euro
113.10 (proposta a seguito di variazione toponomastica del 20 ottobre 2016 n.
9002.1/2016, prot. PT00447568 (il locale autorimessa e la corte esclusiva); infine abbiamo la particella 281, subalterno 4, via Statale n. 66, piano T e la
457, via Statale n. cm, piano T, quali beni comuni non censibili. Detta proprietà
è pervenuta alla signora con rogito Not. Controparte_1 Per_4
del 17 maggio 2017, rep, n. 2453, n. 1400 raccolta, registrato a
[...]
Firenze, il 22 maggio 2017, n. 1513 serie IT, trascritto a Pistoia il 22 maggio
6 n. 3922 Reg. Gen., n. 2599 Reg, Part., trascritto a Pistoia, il 22 maggio 2017,
n. 3923 Reg, Gen., n. 2600, Reg. Part.
Le parti stabiliscono e pattuiscono sin d'ora che i sigg.ri Controparte_1
e si obbligano e si fanno carico al pagamento della
[...] Parte_1 residua somma di mutuo pari ad €. 146.875,82 – centoquarantaseimilaottocentosettantacinque virgola ottantadue-, contratto dagli stessi con Banco TI–
[...]
, provvedendo Controparte_4
mensilmente al pagamento della relativa rata al 50% ciascuno.
Il contratto definitivo di trasferimento della quota del 50% della nuda proprietà al figlio minore , con contestuale costituzione di usufrutto su Controparte_3
questa quota a favore della sig.ra , già piena Controparte_1
proprietaria della residua quota del 50%, verrà trascritta alla competente
Conservatoria, non appena ottenuta la necessaria autorizzazione a procedere dal Giudice tutelare ex art. 320 c.c. e successiva la ratifica di questo Giudice.
Ogni eventuale spesa funzionale a detta attribuzione, nessuna eccettuata, verrà sostenuta da entrambi i coniugi nella misura del 50% ad eccezione delle spese tecniche per la relazione di conformità urbanistica e catastale e per l'APE che saranno sostenute dal sig.re . Parte_1
I coniugi chiedono che detto atto di trasferimento, che andranno a stipulare, benefici della esenzione da ogni imposta e tassa, così come previsto per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito del procedimento di separazione.
Con l'adempimento di quanto sopra i sigg.ri e Controparte_1
dichiarano di non avere e/o vantare reciprocamente alcun Parte_1
credito per eventuali pregresse spese sostenute in relazione al medesimo immobile, salvo quanto previsto dal corrente accordo.
6 – QUANTO AL RILASCIO DEI DOCUMENTI, i coniugi, per quanto possa servire, si danno reciprocamente, già in questa sede, il nulla osta per il rilascio dei passaporti o delle carte di identità valide ai fini dell'espatrio, per i paesi per i quali è sufficiente tale documento.
7 – QUANTO ALLE SPESE LEGALI di questo giudizio, il sig. Parte_1
s'impegna a corrispondere alla sig.ra un contributo Controparte_1
7 di €. 5.000,00, da corrispondere alla sottoscrizione del presente accordo con bonifico bancario;
8 – QUANTO alla DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO ex art. 473 bis. 49 c.p.c., decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice adito, come sostituita dal deposito di note scritte autorizzate dal medesimo Giudice, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale dei coniugi, rimettere la causa sul ruolo, autorizzando il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti.
Il Tribunale ritiene equo l'accordo raggiunto e provvede in tal senso.
4. Rilevata la proposizione di domanda di divorzio, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Spese rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
Firenze il 11.7.1981, e , nata a [...]_1
il 17.11.1978, che hanno contratto matrimonio il 5.5.2018 in Sesto TI
(FI), alle condizioni riportate in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto TI (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 20, P. II s. A, Anno 2018);
3) rimette sul ruolo con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
8