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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1785/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1785/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
7.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG), Corso nuovo n. 2/Q,
e
(C.F. ) nata a [...] il 29 dicembre Parte_2 C.F._2
1990, residente in Foligno (PG), Corso nuovo n. 2/Q, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Micanti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Casale Luparini n. 12, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.11.2017 in Madrid (Spagna) e trascritto in data 26.11.2017 in Foligno (atto n.191, parte II, serie C, anno 2017)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 3 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi trasferiranno altrove la propria residenza.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa economica e/o di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
4) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti.
5) A ciascuno dei coniugi resteranno i beni personali di proprietà esclusiva.
6) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del pagina 2 di 3 Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.11.2017 in Madrid (Spagna) e trascritto in data 26.11.2017 in Foligno (atto n.191, parte II, serie C, anno 2017);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1785/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
7.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG), Corso nuovo n. 2/Q,
e
(C.F. ) nata a [...] il 29 dicembre Parte_2 C.F._2
1990, residente in Foligno (PG), Corso nuovo n. 2/Q, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Micanti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Casale Luparini n. 12, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.11.2017 in Madrid (Spagna) e trascritto in data 26.11.2017 in Foligno (atto n.191, parte II, serie C, anno 2017)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 3 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi trasferiranno altrove la propria residenza.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa economica e/o di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
4) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti.
5) A ciascuno dei coniugi resteranno i beni personali di proprietà esclusiva.
6) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del pagina 2 di 3 Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.11.2017 in Madrid (Spagna) e trascritto in data 26.11.2017 in Foligno (atto n.191, parte II, serie C, anno 2017);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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