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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa RI ZI LO in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3449/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PACE FABIO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/03/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo: CP_1
A)previa ogni opportuna declaratoria e previa sospensione in via cautelare degli effetti esecutivi della comunicazione di debito n.
2019.02274.21.06.2024 protocollo 4902.25/06/2024.0315801 CP_1 relativo a presunti contributi dovuti a titolo di “Gestione separata” per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, annullare la delibera emessa dal Comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi in data 30 gennaio 2025 e notificata in data
20 febbraio 2025 per illegittimità della pretesa.
B) In immediato ed eventuale subordine, previo ogni opportuno adempimento o declaratoria del caso, contenere la pretesa al minor
pagina 1 di 3 importo per contributi omessi accertati e sanzioni effettivamente dovute; spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è ritualmente costituito in giudizio , rappresentando - alla CP_1 luce degli ulteriori elementi offerti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e, in particolare, in relazione ai compensi quale venditore porta a porta – di aver provveduto in via di autotutela all'annullamento del credito per contributi alla Gestione Separata, in ragione della errata compilazione del Quadro RR;
ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente Previdenziale alla rifusione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che il provvedimento adottato dalla parte convenuta è successivo alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (e la parte attrice aveva già presentato ricorso gerarchico).
, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili a provvedere in autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e leale comportamento processuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 18.11.2025
Il Giudice
RI ZI LO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa RI ZI LO in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3449/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PACE FABIO Parte_1
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/03/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo: CP_1
A)previa ogni opportuna declaratoria e previa sospensione in via cautelare degli effetti esecutivi della comunicazione di debito n.
2019.02274.21.06.2024 protocollo 4902.25/06/2024.0315801 CP_1 relativo a presunti contributi dovuti a titolo di “Gestione separata” per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, annullare la delibera emessa dal Comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi in data 30 gennaio 2025 e notificata in data
20 febbraio 2025 per illegittimità della pretesa.
B) In immediato ed eventuale subordine, previo ogni opportuno adempimento o declaratoria del caso, contenere la pretesa al minor
pagina 1 di 3 importo per contributi omessi accertati e sanzioni effettivamente dovute; spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è ritualmente costituito in giudizio , rappresentando - alla CP_1 luce degli ulteriori elementi offerti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e, in particolare, in relazione ai compensi quale venditore porta a porta – di aver provveduto in via di autotutela all'annullamento del credito per contributi alla Gestione Separata, in ragione della errata compilazione del Quadro RR;
ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente Previdenziale alla rifusione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che il provvedimento adottato dalla parte convenuta è successivo alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (e la parte attrice aveva già presentato ricorso gerarchico).
, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio provvedendo in via amministrativa, in quanto già in possesso degli elementi utili a provvedere in autotutela.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e leale comportamento processuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 18.11.2025
Il Giudice
RI ZI LO
pagina 3 di 3