Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1957, n. 19
Articolo 2
Versione
5 marzo 1957
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa complessiva di lire 3300 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da erogare al Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari, per l'espletamento delle seguenti attivita':
a) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, promuovere il coordinamento delle iniziative che potranno sorgere nello stesso campo di studi e ricerche, attuare tale coordinamento nell'ambito delle leggi vigenti;
b) promuovere e incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;
c) mantenere rapporti e sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli enti stranieri che operano nel campo degli studi nucleari;
d) provvedere alla costruzione di un primo reattore sperimentale e degli impianti connessi, nonche' al relativo esercizio.
Entrata in vigore il 5 marzo 1957