Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03059/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3059 del 2022, proposto dalla società Sg Company S.B. S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio eletto presso lo studio Vanessa Mayer in Milano, al Corso Venezia n. 10;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio eletto presso lo studio Mirella Mogavero in Milano, via Savarè n. 1;
per l'annullamento
provvedimento FIS 1203735-2022/2022, del 14 luglio 2022, comunicato alla Società a mezzo PEC il 17 luglio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.05/04/2022.0260537 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015 per il periodo 1 aprile 2022- 30 aprile 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. IO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel settore del commercio (svolgendo essa, come dichiarato in ricorso, “ attività di organizzazione e gestione convegni e fiere ”) ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento FIS 1203735-2022/2022 del 14 luglio 2022 con il quale l’INPS ha rigettato l’istanza dell’odierna ricorrente n. prot. 4900.05/04/2022.0260537 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. 1 Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015 per il periodo 1aprile 2022- 30 aprile 2022;
2. La motivazione del provvedimento reiettivo è stata così enunciata dall’Amministrazione emanante: “integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale: domanda presentata per causale straordinaria la quale può essere richiesta da aziende fino a 15 dipendenti. L’azienda non rientra nell’ambito di applicazione AIS a causale straordinaria in quanto ha una maestranza di oltre 15 dipendenti”
3. Il ricorso è affidato ad un unico ed articolato motivo di ricorso, così rubricato:
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 ED 11 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAZIONALITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA
La ricorrente si duole, nella sostanza, del fatto l’Amministrazione le abbia laconicamente contestato l’erronea indicazione di una causale “ straordinaria ” per richiedere un trattamento “ordinario”, in ragione di un numero di dipendenti superiore a 15 unità, attribuendo un’ingiusta prevalenza alla forma sulla sostanza;
4. Si è costituita in causa l’I.N.P.S., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, essendo il provvedimento impugnato conforme alle disposizioni di legge citate.
5. All’udienza del 13 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. In riferimento alle censure dedotte con l’unico motivo di ricorso vanno svolte le seguenti considerazioni.
7.1. La ricorrente ha un organico superiore alle 15 unità e non aderisce ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 148/2015.
In ragione di ciò essa è destinataria della disciplina relativa al Fondo di solidarietà denominato Fondo di Integrazione Salariale (di seguito anche solo FIS) la quale prevede il previo raggiungimento di un accordo sindacale finalizzato alla richiesta dell’ammortizzatore sociale.
7.2. La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022; articolo 1; commi da 191 a 216) ha previsto la possibilità per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione FIS, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di accedere oltreché a detto fondo, anche alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
In virtù di tale novella, sussiste quindi oggi un ‘doppio binario’ per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione del FIS, in virtù del quale le stesse possono, a seconda delle causali integrabili (ordinarie o straordinarie), presentare domanda di ammissione rispettivamente al trattamento di integrazione salariale ordinario (Assegno di Integrazione Salariale del FIS) o straordinario (CIGS).
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (ossia non aderenti ai fondi di solidarietà bilaterale) ma che impieghino meno di 15 dipendenti, non hanno invece accesso alle prestazioni della CIGS ma solo a quelle del FIS, a prescindere dalla causale.
7.3. L’odierna ricorrente, avendo un organico superiore alle 15 unità, ha raggiunto un accordo sindacale per la richiesta di applicazione dell’Assegno di Integrazione Salariale per causale ordinaria in relazione alla causale di cui all’articolo 11, comma 1 lett. a) D.lgs.148/2015 (“ situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti ”). E ciò in considerazione della situazione contingente e transitoria di mercato connotata dagli effetti che la pandemia ha prodotto sul suo specifico settore di attività, in cui suo malgrado si venuta a trovare.
A fronte del raggiungimento del predetto accordo sindacale, ha pertanto proceduto, tramite il proprio intermediario abilitato, al deposito telematico della relativa domanda, tramite il portale INPS.
7.4. In punto di fatto, la società ha dedotto che, all’atto del “caricamento” dell’istanza e della documentazione ad essa allegata (comprensiva, dell’accordo sindacale proprio dell’istanza di FIS), il professionista incaricato ha selezionato la sezione “ Fondi di solidarietà” , quindi la sezione “ Assegno di Integrazione Salariale ” e poi quella denominata “ Fondo di Integrazione Salariale’ (cfr. screenshots esplicativi riportati nel testo del ricorso).
All’interno del menu a tendina, che non indirizzava il richiedente verso sezioni distinte in ragione del numero di dipendenti impiegati nel periodo di riferimento, l’intermediario, ha per un mero errore nella compilazione, indicato come causale del richiesto intervento, “ crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto ” ritenendo che le causali alternative proposte fossero comunque riferite solo al trattamento ordinario di integrazione salariale che la società intendeva chiedere senza avvedersi che, stante la causale individuata ed evidenziata nell’accordo sindacale, avrebbe dovuto invece selezionare la causale “ crisi temporanea di mercato ” o “ mancanza di commesse ”.
All’istanza, tuttavia, era allegata documentazione dalla quale era agevolmente rinvenibile l’intenzione della ricorrente di invocare la concessione dell’intervento di integrazione ordinario; in particolare ciò traspare dall’accordo sindacale con il quale era stato concordato di richiedere un Assegno di Integrazione Salariale (cfr. doc. n.3 ricorrente).
7.5. Come sopra riportato, la domanda di assegno di integrazione salariale per Fondo di solidarietà presentata dalla società ricorrente è stata respinta in ragione dell’erroneità della causale (prevista per i trattamenti straordinari di integrazione salariale) ivi dedotta, ritenuta dall’INPS incompatibile con la prestazione (di trattamento ordinario di integrazione) oggetto di richiesta sul piano dei requisiti soggettivi ed oggettivi della richiedente.
7.6. Emerge tuttavia che, nella valutazione della domanda di accesso all’ammortizzatore sociale, l’Istituto non ha tenuto conto del mero errore di compilazione occorso nella predisposizione dell’istanza, agevolmente emendabile mediante la valutazione degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata alla domanda.
Del resto, deve darsi atto di come la stessa Amministrazione, con messaggio INPS n.2089/2022 pubblicato in data 17 maggio 2022 (e dunque successivamente alla data della reiezione qui impugnata) ha evidenziato di essere a conoscenza della presenza di una serie di errori avvenuti nella compilazione, in merito all’individuazione delle causali, delle domande presentate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, derivante dalla prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021 n. 234 nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di Integrazione salariale.
In ragione di ciò, la stessa Amministrazione ha fornito istruzioni operative comportanti che “ Ipotesi C) Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: • allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) (…) gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata dal FIS - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali””.
7.7. Tale supplemento di istruttoria - da reputarsi doveroso soprattutto in considerazione dello stillicidio continuo di norme che hanno involto la tematica in esame in un particolare momento storico quale quello pandemico - è venuto a mancare nel caso di specie pur nell’evidente dissonanza tra il contenuto dell’accordo sindacale allegato dal quale risulta come la domanda sia inequivocabilmente proposta in relazione agli effetti sulla economia della azienda.
La motivazione estremamente sintetica, appare quindi certamente derivante da un travisamento nella ricostruzione dei fatti per inadeguatezza dell’istruttoria.
8. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni il ricorso va, accolto e, assorbita ogni altra censura o deduzione, annullato il provvedimento oggetto di gravame.
9. Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC LA, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
IO ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | SC LA |
IL SEGRETARIO