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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484/2024 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Diego Nastasi, C.F._1 giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2 corso Vittorio Veneto n. 24, interno 2;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
03.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Pozzallo in data 04.12.2014, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pozzallo al n. 20, parte I, Serie /, anno 2014 con la sig.ra dalla cui unione CP_1 non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n. 870/2023 del 19.05.2023, pubblicata il 29.05.2023, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'atra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 26 settembre 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio in data 04.03.2025, nulla ha opposto;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. personale n. 870/2023 del
19.05.2023, pubblicata il 29.05.2023, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dal comportamento processuale mantenuto dalla parte resistente, rimasta contumace benchè regolarmente citata, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra ed in Parte_1 CP_1
Pozzallo in data 04.12.2014, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Pozzallo al n. 20, parte I, Serie /, anno 2014;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del , ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000. Parte_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
23.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484/2024 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Diego Nastasi, C.F._1 giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2 corso Vittorio Veneto n. 24, interno 2;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
03.03.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Pozzallo in data 04.12.2014, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pozzallo al n. 20, parte I, Serie /, anno 2014 con la sig.ra dalla cui unione CP_1 non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n. 870/2023 del 19.05.2023, pubblicata il 29.05.2023, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'atra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 26 settembre 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio in data 04.03.2025, nulla ha opposto;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. personale n. 870/2023 del
19.05.2023, pubblicata il 29.05.2023, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dal comportamento processuale mantenuto dalla parte resistente, rimasta contumace benchè regolarmente citata, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente citata;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra ed in Parte_1 CP_1
Pozzallo in data 04.12.2014, iscritto nei registri dello stato civile del comune di Pozzallo al n. 20, parte I, Serie /, anno 2014;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del , ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000. Parte_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzallo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
23.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti