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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NT UL, RE
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2813/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5347/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 17/07/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023777876000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Regione Calabria ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Resistente_1 la sentenza n. 5347/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 2, pronunciata il 02/07/2025 e depositata il 17/07/2025, non notificata, che aveva avuto ad oggetto la cartella di pagamento n. 09420240023777876000, notificata il 28.1.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per l'annualità 2019
In primo grado, parte ricorrente aveva rilevato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale del tributo.
La Regione Calabria aveva dimostrato la notifica dell'avviso ma la Corte aveva così motivato: “Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la Regione Calabria ha allegato documentazione che non offre alcuna certezza in ordine alla valida e corretta consegna del previo avviso di accertamento;
infatti, da detta documentazione risulta la consegna del plico a soggetto (sembrerebbe tale Nominativo_1 o simile) che non solo non corrisponde al Resistente_1, cioè al ricorrente, ma non ne risulta neanche specificata l'eventuale relazione di convivenza o altro con il contribuente. A fronte della invalida notifica del previo avviso, è allora fondata l'eccezione di illegittimità della successiva cartella qui opposta.
Nell'atto di appello rilevava l'erroneità della decisione:
a) la missiva è stata notificata nell'abitazione del destinatario dove è stato rinvenuto soggetto sedicente abilitato alla notifica
Chiedeva la riforma e condanna alle spese del doppio grado di giudizio
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e aderiva all'appello della
Regione
Resistente_1 insisteva per il rigetto dell'appello e chiedeva la condanna alle spese con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 ritiene che l'appello meriti accoglimento. Con sentenza n.22629 (depositata il 16/10/2020) la terza sezione civile della Cassazione, decidendo su una controversia avente ad oggetto la contestata ricezione di una lettera raccomandata, affermava che “La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione, basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque di conoscenza del medesimo ex art.1335 c.c. Spetta in tal caso al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva una lettera al suo interno (Cass. 22687/2017,
Cass.23920/2013, Cass. 275256/2013, Cass.2070/2015, Cass.20167/2014)”
Inoltre con sentenza n.14941/2020 (dep. 14/7/2020) la Suprema Corte ha richiamato il principio affermato nella sentenza n.11708/2011 affermandosi che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile
2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelliggibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”
Se così è, in attuazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte, la notifica dell'avviso di accertamento presso la residenza del contribuente era regolare, ancorchè non sia stata indicato per esteso il nominativo del soggetto che ricevette la raccomandata e non sia stato indicato il grado di parentela tra ricevente e destinatario dell'atto.
La parte avrebbe dovuto rilevare diversamente la non veridicità della circostanza proponendo querela di falso.
L'avviso fu pertanto regolarmente notificato in data 2 maggio 2022 presso la residenza del contribuente nelle mani di “Nominativo_1”. Vero è che non è indicato il rapporto tra la ricevente l'atto e il contribuente, ma la parte non ha contestato l'insussistenza né attraverso prova documentale né tanto meno – come avrebbe dovuto fare – con querela di falso.
L'appello è fondato e all'accoglimento consegue che parte appellata secondo le regole della soccombenza debba versare euro 280,00 per il primo grado ed in euro 340,00 per l'appello, oltre accessori come per legge in favore di Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna al pagamento, in favore di ciascun ufficio costitutito, delle spese di giudizio, liquidate in euro
280,00 per il primo grado ed in euro 340,00 per l'appello, oltre accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NT UL, RE
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2813/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5347/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 17/07/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023777876000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Regione Calabria ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Resistente_1 la sentenza n. 5347/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 2, pronunciata il 02/07/2025 e depositata il 17/07/2025, non notificata, che aveva avuto ad oggetto la cartella di pagamento n. 09420240023777876000, notificata il 28.1.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per l'annualità 2019
In primo grado, parte ricorrente aveva rilevato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale del tributo.
La Regione Calabria aveva dimostrato la notifica dell'avviso ma la Corte aveva così motivato: “Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la Regione Calabria ha allegato documentazione che non offre alcuna certezza in ordine alla valida e corretta consegna del previo avviso di accertamento;
infatti, da detta documentazione risulta la consegna del plico a soggetto (sembrerebbe tale Nominativo_1 o simile) che non solo non corrisponde al Resistente_1, cioè al ricorrente, ma non ne risulta neanche specificata l'eventuale relazione di convivenza o altro con il contribuente. A fronte della invalida notifica del previo avviso, è allora fondata l'eccezione di illegittimità della successiva cartella qui opposta.
Nell'atto di appello rilevava l'erroneità della decisione:
a) la missiva è stata notificata nell'abitazione del destinatario dove è stato rinvenuto soggetto sedicente abilitato alla notifica
Chiedeva la riforma e condanna alle spese del doppio grado di giudizio
Agenzia Entrate Riscossione rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e aderiva all'appello della
Regione
Resistente_1 insisteva per il rigetto dell'appello e chiedeva la condanna alle spese con distrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria sezione 7 ritiene che l'appello meriti accoglimento. Con sentenza n.22629 (depositata il 16/10/2020) la terza sezione civile della Cassazione, decidendo su una controversia avente ad oggetto la contestata ricezione di una lettera raccomandata, affermava che “La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione, basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque di conoscenza del medesimo ex art.1335 c.c. Spetta in tal caso al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva una lettera al suo interno (Cass. 22687/2017,
Cass.23920/2013, Cass. 275256/2013, Cass.2070/2015, Cass.20167/2014)”
Inoltre con sentenza n.14941/2020 (dep. 14/7/2020) la Suprema Corte ha richiamato il principio affermato nella sentenza n.11708/2011 affermandosi che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile
2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelliggibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”
Se così è, in attuazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte, la notifica dell'avviso di accertamento presso la residenza del contribuente era regolare, ancorchè non sia stata indicato per esteso il nominativo del soggetto che ricevette la raccomandata e non sia stato indicato il grado di parentela tra ricevente e destinatario dell'atto.
La parte avrebbe dovuto rilevare diversamente la non veridicità della circostanza proponendo querela di falso.
L'avviso fu pertanto regolarmente notificato in data 2 maggio 2022 presso la residenza del contribuente nelle mani di “Nominativo_1”. Vero è che non è indicato il rapporto tra la ricevente l'atto e il contribuente, ma la parte non ha contestato l'insussistenza né attraverso prova documentale né tanto meno – come avrebbe dovuto fare – con querela di falso.
L'appello è fondato e all'accoglimento consegue che parte appellata secondo le regole della soccombenza debba versare euro 280,00 per il primo grado ed in euro 340,00 per l'appello, oltre accessori come per legge in favore di Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna al pagamento, in favore di ciascun ufficio costitutito, delle spese di giudizio, liquidate in euro
280,00 per il primo grado ed in euro 340,00 per l'appello, oltre accessori come per legge.