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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14045/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. E. Parte_1
Mingoia ed elettivamente domiciliata presso il difensore
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis rejectis, − accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della
massa dei creditori della Parte_2
e, per l'effetto, revocare ex art. 67, primo comma n. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e con l'art.
49 del D.Lgs. n. 270 del 1999, i pagamenti a favore della con sede in Boscoreale (NA), CP_1
Via Bellini n. 39 P.IVA ( ) disposti dalla nella misura di € P.IVA_1 Controparte_2
132.267,95, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
− di conseguenza, condannare la a pagare, in favore della CP_1 Parte_1
in persona dei Commissari Straordinari, la somma di euro 132.267,95,
[...]
ovvero, della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e danno da
pagina 1 di 7 svalutazione. In via istruttoria: - disporre la consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti che saranno
meglio definiti in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato per la prima udienza del 23.12.2023, conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, la revoca, con conseguente condanna alla restituzione, della somma complessiva pari ad €. 132.267,95, importo che era stato corrisposto in favore della convenuta da parte di Controparte_2
La società non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 22.01.2024. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo documenti.
All'udienza del 16.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 25.06.2018 le società e sottoscrivevano un Controparte_2 Parte_1
contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di alcuni locali ed aree per la cui esecuzione parte attrice, in data 30.06.2018, sottoscriveva un ulteriore contratto di subappalto con la società (doc. 4,5 attr.). CP_1
Risulta documentalmente provato che, a partire dall'anno 2019, la società Controparte_2
effettuasse pagamenti in favore della società infatti, ha prodotto la Parte_3 Parte_1
copia delle fatture che sono state emesse dalla società il mastrino contabile ove viene CP_1 riportata l'indicazione di tutte le fatture e la copia di una e-mail del 17.07.2020 che la società aveva recapitato a con l'allegazione di un dettagliato Controparte_2 Parte_1
prospetto da cui si evince l'importo che era stato corrisposto in favore di (doc. 6 e 7 CP_1
attr.).
3. La domanda attorea va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre individuare quale sia il momento a partire dal quale deve essere computato il termine decadenziale dell'azione revocatoria oggi proposta.
L'art. 69 bis della legge fallimentare stabilisce che le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento;
l'art. 49, co. 1 del D. Lgs. n. 270/1999 pagina 2 di 7 stabilisce che “le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai
creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata
l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali”; infine, l'art. 49, co. 2 del D.
Lgs. 270/1999 stabilisce che tale termine decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Dal coordinamento delle disposizioni normative si deduce che il dies a quo coincide con l'approvazione del programma di cessione la quale costituisce una condizione dell'azione, più precisamente, una condizione necessaria ex lege, in mancanza della quale il termine non può iniziare a decorrere.
Nel caso di specie tale programma è stato autorizzato con il decreto del 21.01.2021; l'odierna azione risulta tempestiva (doc. 3 attr.).
Perché possa procedersi alla revoca dei pagamenti, come stabilito dalla legge, occorre verificare la sussistenza di alcuni specifici requisiti.
L'art. 67, co. 1, n. 2 della legge fallimentare, a tal proposito, stabilisce che “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Occorre quindi verificare se i pagamenti sono stati effettuati nel c.d. periodo sospetto il quale,
qualora si tratti dell'ipotesi dell'Amministrazione straordinaria, va computato a ritroso dalla dichiarazione di insolvenza.
Nel caso di specie, tale dichiarazione è stata resa dal Tribunale di Torino in data 04.02.2020, con la sentenza n. 34/2020, in occasione della quale sono stati nominati i Commissari giudiziali.
Successivamente il Tribunale di Torino, con decreto del 30.07.2020, ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione straordinaria di confermando, nella medesima Parte_1
occasione, i Commissari giudiziali sopradetti;
da ultimo, con decreto del 20.01.2021, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali di parte attrice (doc. 3 attr.).
I termini stabiliti dall'art. 67, co. 1, n. 2 della Legge fallimentare, dunque, devono decorrere dal
04.02.2020 ovvero dalla data del deposito della sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza (doc. 1 seconda memoria attr.).
pagina 3 di 7 I pagamenti oggetto dell'odierno procedimento possono essere revocati in quanto sono stati effettuati posteriormente al 04.02.2020; più precisamente, il pagamento dell'importo ammontante ad €132.267,95, di cui chiede la revocatoria, è stato corrisposto in data Parte_1
01.08.2019 come accertato dal mastrino contabile e dalla e-mail prodotti da parte attrice (doc.
fatture” attr. e doc. 7 attr.). CP_1
Ne deriva che risulta integrato il presupposto temporale stabilito dalla norma.
In merito alla sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge occorre stabilire se vi sia la prova della conoscenza dello stato di insolvenza c.d. scientia decoctionis.
Si premette che la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, nel periodo sospetto, è presunto juris et de jure dall'apertura della procedura concorsuale.
Ciononostante, grava comunque sul convenuto in revocatoria l'onere della prova contraria la quale non ha contenuto meramente negativo;
al contrario spetta al convenuto dimostrare “che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. n. 23424/2016).
A ciò si aggiunga che “in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la “scientia decoctionis” in capo al terzo è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi
formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con
rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività” (Cass. n. 2557/2008).
E, ancora, “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente
deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici”
(Cass. n. 10208/2007).
Nel caso di specie parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
nessun elemento di valutazione è stato quindi offerto al Tribunale. pagina 4 di 7 A ciò si aggiunga che sono molteplici le circostanze da cui è possibile trarre il fondato convincimento che fosse consapevole della situazione di decozione in cui versava parte CP_1
attrice.
La conoscenza dello stato di insolvenza, infatti, è facilmente evincibile dalle notizie correnti in ordine alla situazione economica in cui versava l'attrice; a tal proposito, ha Parte_1
prodotto alcuni articoli di giornale, sia di testate aventi tiratura nazionale sia di testate locali, tutti risalenti al periodo Giugno 2018 – Luglio 2019, da cui è possibile evincere la notorietà della situazione finanziaria in cui versava (doc. “Articoli di stampa relativi alla Parte_1 situazione Manital” e doc. “articoli stampa sindacati” attr.).
inoltre, in quanto operatore qualificato, circostanza che si evince dall'oggetto del CP_1
contratto sottoscritto con e dal fatto che si tratti di una società di capitali, non Controparte_2
poteva non avere notizia del dissesto economico in cui versava parte attrice.
Anche l'intervallo temporale in cui è stato reso il pagamento in favore di è un ulteriore CP_1 indizio da cui trarre la conoscenza dello stato di decozione dell'attrice; il pagamento, afferente ad un gruppo di fatture emesse e venute in scadenza in momenti differenti, è avvenuto in un'unica soluzione.
Anche tale presupposto risulta integrato nel caso di specie.
Circa la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 67, co. 1, n. 2 Legge fallimentare, afferente alle anormali modalità con cui deve essere reso il pagamento, risulta integrato.
Costituisce ius receptum il fatto che, in assenza di una specifica previsione normativa ovvero di una specifica clausola contrattuale, il pagamento reso dal terzo, più precisamente dalla stazione appaltante, costituisca un mezzo anormale di pagamento (Cass. n. 21585/2022).
Nel caso di specie non vi risulta che vi fosse una previsione autorizzativa di detta modalità di pagamento;
parimenti, dalla documentazione versata in atti, sia nel contratto originario di appalto stipulato tra e sia in quello di subappalto stipulato da Controparte_2 Parte_1
e non vi è la prova che le parti abbiano stabilito alcuna modalità di Parte_1 CP_1
pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore di Controparte_2 CP_1
(doc. 4 e doc. 5 attr.).
Come si evince dalla lettura del contratto di subappalto le parti hanno pattuito che “a fronte della
puntuale esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto, corrisponderà al Parte_1
pagina 5 di 7 Subappaltatore i corrispettivi unitari riferiti a ciascun punto vendita di , come indicati Parte_1 nell'allegato “A” Tabella locali e canoni (doc. 5 attr.).
L'anomalia del mezzo di pagamento, posto che avrebbe dovuto riceverlo da CP_1 Parte_1
e non da è da rinvenirsi nella delegazione di pagamento meccanismo,
[...] Controparte_2 quest'ultimo, a cui le parti hanno fatto ricorso contravvenendo alle previsioni contrattuali pattuite.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha indicato, quale ulteriore parametro utilizzabile ai fini della valutazione della normalità di un pagamento, il fatto che i mezzi utilizzati siano “comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro” (Cass. n.
17949/2023).
Pur consapevoli che il criterio della pratica commerciale sia relativo e mutevole nel tempo si riconosce che i mezzi di pagamento comunemente accettati in sostituzione del denaro richiedano normalmente l'intervento di un intermediario bancario poiché il pagamento “regolare” dei debiti in denaro, nella normalità dei casi, avviene o per contanti o per moneta bancaria.
Nel caso di specie la anormalità deve essere rinvenuta nel meccanismo posto in essere tra le parti,
sicuramente estraneo alle comuni relazioni commerciali e contrario alle pattuizioni contrattuali stabilite.
Infine, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1,
n. 2, l. fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista
abbia leso, direttamente o indirettamente, la “par condicio creditorum”, come quanto il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto” (Cass. n. 25928/2015).
Anche tale circostanza risulta evidente nel caso di specie.
Da quanto detto ne discende che il pagamento di cui si discute sia avvenuto in modo anomalo.
La domanda revocatoria oggi proposta, sulla scorta degli elementi prospettati dalla parte attrice, i quali risultano suffragati dalle produzioni documentali offerte a sostegno e dalla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti, deve essere accolta;
pertanto, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2, Legge fallim., deve dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti ricevuti da come sopra descritti per CP_1
la complessiva somma pari ad €. 132.267,95.
Oltre al capitale competono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c. i quali andranno calcolati dalla domanda al saldo.
pagina 6 di 7 Da ultimo, ritiene il Tribunale di non accogliere la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione ab origine pecuniaria e non un debito di valore;
nessun danno da svalutazione monetaria potrà quindi essere riconosciuto poiché parte attrice non ha fornito prova in merito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito revocato (scaglione da €.
52.0001,00 ad €. 260.000,00), con liquidazione delle prime due fasi e di quella decisoria, secondo i valori medi e di quella istruttoria, prettamente documentale, nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficaci ex art. 67 comma 1 numero 2 Legge fallimentare i pagamenti ricevuti da per complessivi €. 132.267,95. CP_1
Dichiara tenuta e condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma di €. 132.267,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in €. 11.268,00 per onorari, €. Parte_1
759,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in Torino in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14045/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. E. Parte_1
Mingoia ed elettivamente domiciliata presso il difensore
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis rejectis, − accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della
massa dei creditori della Parte_2
e, per l'effetto, revocare ex art. 67, primo comma n. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e con l'art.
49 del D.Lgs. n. 270 del 1999, i pagamenti a favore della con sede in Boscoreale (NA), CP_1
Via Bellini n. 39 P.IVA ( ) disposti dalla nella misura di € P.IVA_1 Controparte_2
132.267,95, ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
− di conseguenza, condannare la a pagare, in favore della CP_1 Parte_1
in persona dei Commissari Straordinari, la somma di euro 132.267,95,
[...]
ovvero, della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e danno da
pagina 1 di 7 svalutazione. In via istruttoria: - disporre la consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti che saranno
meglio definiti in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato per la prima udienza del 23.12.2023, conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, la revoca, con conseguente condanna alla restituzione, della somma complessiva pari ad €. 132.267,95, importo che era stato corrisposto in favore della convenuta da parte di Controparte_2
La società non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza del 22.01.2024. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo documenti.
All'udienza del 16.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. La trattazione delle domande impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
In data 25.06.2018 le società e sottoscrivevano un Controparte_2 Parte_1
contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di alcuni locali ed aree per la cui esecuzione parte attrice, in data 30.06.2018, sottoscriveva un ulteriore contratto di subappalto con la società (doc. 4,5 attr.). CP_1
Risulta documentalmente provato che, a partire dall'anno 2019, la società Controparte_2
effettuasse pagamenti in favore della società infatti, ha prodotto la Parte_3 Parte_1
copia delle fatture che sono state emesse dalla società il mastrino contabile ove viene CP_1 riportata l'indicazione di tutte le fatture e la copia di una e-mail del 17.07.2020 che la società aveva recapitato a con l'allegazione di un dettagliato Controparte_2 Parte_1
prospetto da cui si evince l'importo che era stato corrisposto in favore di (doc. 6 e 7 CP_1
attr.).
3. La domanda attorea va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre individuare quale sia il momento a partire dal quale deve essere computato il termine decadenziale dell'azione revocatoria oggi proposta.
L'art. 69 bis della legge fallimentare stabilisce che le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento;
l'art. 49, co. 1 del D. Lgs. n. 270/1999 pagina 2 di 7 stabilisce che “le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai
creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata
l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali”; infine, l'art. 49, co. 2 del D.
Lgs. 270/1999 stabilisce che tale termine decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Dal coordinamento delle disposizioni normative si deduce che il dies a quo coincide con l'approvazione del programma di cessione la quale costituisce una condizione dell'azione, più precisamente, una condizione necessaria ex lege, in mancanza della quale il termine non può iniziare a decorrere.
Nel caso di specie tale programma è stato autorizzato con il decreto del 21.01.2021; l'odierna azione risulta tempestiva (doc. 3 attr.).
Perché possa procedersi alla revoca dei pagamenti, come stabilito dalla legge, occorre verificare la sussistenza di alcuni specifici requisiti.
L'art. 67, co. 1, n. 2 della legge fallimentare, a tal proposito, stabilisce che “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Occorre quindi verificare se i pagamenti sono stati effettuati nel c.d. periodo sospetto il quale,
qualora si tratti dell'ipotesi dell'Amministrazione straordinaria, va computato a ritroso dalla dichiarazione di insolvenza.
Nel caso di specie, tale dichiarazione è stata resa dal Tribunale di Torino in data 04.02.2020, con la sentenza n. 34/2020, in occasione della quale sono stati nominati i Commissari giudiziali.
Successivamente il Tribunale di Torino, con decreto del 30.07.2020, ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione straordinaria di confermando, nella medesima Parte_1
occasione, i Commissari giudiziali sopradetti;
da ultimo, con decreto del 20.01.2021, il Ministero
dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali di parte attrice (doc. 3 attr.).
I termini stabiliti dall'art. 67, co. 1, n. 2 della Legge fallimentare, dunque, devono decorrere dal
04.02.2020 ovvero dalla data del deposito della sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza (doc. 1 seconda memoria attr.).
pagina 3 di 7 I pagamenti oggetto dell'odierno procedimento possono essere revocati in quanto sono stati effettuati posteriormente al 04.02.2020; più precisamente, il pagamento dell'importo ammontante ad €132.267,95, di cui chiede la revocatoria, è stato corrisposto in data Parte_1
01.08.2019 come accertato dal mastrino contabile e dalla e-mail prodotti da parte attrice (doc.
fatture” attr. e doc. 7 attr.). CP_1
Ne deriva che risulta integrato il presupposto temporale stabilito dalla norma.
In merito alla sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge occorre stabilire se vi sia la prova della conoscenza dello stato di insolvenza c.d. scientia decoctionis.
Si premette che la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, nel periodo sospetto, è presunto juris et de jure dall'apertura della procedura concorsuale.
Ciononostante, grava comunque sul convenuto in revocatoria l'onere della prova contraria la quale non ha contenuto meramente negativo;
al contrario spetta al convenuto dimostrare “che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass. n. 23424/2016).
A ciò si aggiunga che “in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la “scientia decoctionis” in capo al terzo è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi
formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con
rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività” (Cass. n. 2557/2008).
E, ancora, “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente
deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici”
(Cass. n. 10208/2007).
Nel caso di specie parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
nessun elemento di valutazione è stato quindi offerto al Tribunale. pagina 4 di 7 A ciò si aggiunga che sono molteplici le circostanze da cui è possibile trarre il fondato convincimento che fosse consapevole della situazione di decozione in cui versava parte CP_1
attrice.
La conoscenza dello stato di insolvenza, infatti, è facilmente evincibile dalle notizie correnti in ordine alla situazione economica in cui versava l'attrice; a tal proposito, ha Parte_1
prodotto alcuni articoli di giornale, sia di testate aventi tiratura nazionale sia di testate locali, tutti risalenti al periodo Giugno 2018 – Luglio 2019, da cui è possibile evincere la notorietà della situazione finanziaria in cui versava (doc. “Articoli di stampa relativi alla Parte_1 situazione Manital” e doc. “articoli stampa sindacati” attr.).
inoltre, in quanto operatore qualificato, circostanza che si evince dall'oggetto del CP_1
contratto sottoscritto con e dal fatto che si tratti di una società di capitali, non Controparte_2
poteva non avere notizia del dissesto economico in cui versava parte attrice.
Anche l'intervallo temporale in cui è stato reso il pagamento in favore di è un ulteriore CP_1 indizio da cui trarre la conoscenza dello stato di decozione dell'attrice; il pagamento, afferente ad un gruppo di fatture emesse e venute in scadenza in momenti differenti, è avvenuto in un'unica soluzione.
Anche tale presupposto risulta integrato nel caso di specie.
Circa la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 67, co. 1, n. 2 Legge fallimentare, afferente alle anormali modalità con cui deve essere reso il pagamento, risulta integrato.
Costituisce ius receptum il fatto che, in assenza di una specifica previsione normativa ovvero di una specifica clausola contrattuale, il pagamento reso dal terzo, più precisamente dalla stazione appaltante, costituisca un mezzo anormale di pagamento (Cass. n. 21585/2022).
Nel caso di specie non vi risulta che vi fosse una previsione autorizzativa di detta modalità di pagamento;
parimenti, dalla documentazione versata in atti, sia nel contratto originario di appalto stipulato tra e sia in quello di subappalto stipulato da Controparte_2 Parte_1
e non vi è la prova che le parti abbiano stabilito alcuna modalità di Parte_1 CP_1
pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore di Controparte_2 CP_1
(doc. 4 e doc. 5 attr.).
Come si evince dalla lettura del contratto di subappalto le parti hanno pattuito che “a fronte della
puntuale esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto, corrisponderà al Parte_1
pagina 5 di 7 Subappaltatore i corrispettivi unitari riferiti a ciascun punto vendita di , come indicati Parte_1 nell'allegato “A” Tabella locali e canoni (doc. 5 attr.).
L'anomalia del mezzo di pagamento, posto che avrebbe dovuto riceverlo da CP_1 Parte_1
e non da è da rinvenirsi nella delegazione di pagamento meccanismo,
[...] Controparte_2 quest'ultimo, a cui le parti hanno fatto ricorso contravvenendo alle previsioni contrattuali pattuite.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha indicato, quale ulteriore parametro utilizzabile ai fini della valutazione della normalità di un pagamento, il fatto che i mezzi utilizzati siano “comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro” (Cass. n.
17949/2023).
Pur consapevoli che il criterio della pratica commerciale sia relativo e mutevole nel tempo si riconosce che i mezzi di pagamento comunemente accettati in sostituzione del denaro richiedano normalmente l'intervento di un intermediario bancario poiché il pagamento “regolare” dei debiti in denaro, nella normalità dei casi, avviene o per contanti o per moneta bancaria.
Nel caso di specie la anormalità deve essere rinvenuta nel meccanismo posto in essere tra le parti,
sicuramente estraneo alle comuni relazioni commerciali e contrario alle pattuizioni contrattuali stabilite.
Infine, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1,
n. 2, l. fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista
abbia leso, direttamente o indirettamente, la “par condicio creditorum”, come quanto il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto” (Cass. n. 25928/2015).
Anche tale circostanza risulta evidente nel caso di specie.
Da quanto detto ne discende che il pagamento di cui si discute sia avvenuto in modo anomalo.
La domanda revocatoria oggi proposta, sulla scorta degli elementi prospettati dalla parte attrice, i quali risultano suffragati dalle produzioni documentali offerte a sostegno e dalla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti, deve essere accolta;
pertanto, ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2, Legge fallim., deve dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti ricevuti da come sopra descritti per CP_1
la complessiva somma pari ad €. 132.267,95.
Oltre al capitale competono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c. i quali andranno calcolati dalla domanda al saldo.
pagina 6 di 7 Da ultimo, ritiene il Tribunale di non accogliere la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione ab origine pecuniaria e non un debito di valore;
nessun danno da svalutazione monetaria potrà quindi essere riconosciuto poiché parte attrice non ha fornito prova in merito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito revocato (scaglione da €.
52.0001,00 ad €. 260.000,00), con liquidazione delle prime due fasi e di quella decisoria, secondo i valori medi e di quella istruttoria, prettamente documentale, nei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficaci ex art. 67 comma 1 numero 2 Legge fallimentare i pagamenti ricevuti da per complessivi €. 132.267,95. CP_1
Dichiara tenuta e condanna a restituire a CP_1 Parte_1
la somma di €. 132.267,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in €. 11.268,00 per onorari, €. Parte_1
759,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in Torino in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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