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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1260/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4237/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 47005-2021 TARI 2017
- SOLL. PAGAMENTO n. 47006-2021 TARI 2018
- SOLL. PAGAMENTO n. 47007-2021 TARI 2019
- SOLL. PAGAMENTO n. 47008-2021 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro i solleciti di pagamento, rispetto ai precedenti avvisi di accertamento, della TARI degli anni 2017-2020. Il contribuente deduceva di non aver ricevuto la notifica degli avvisi presupposti.
Si costituiva il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché l'ente territoriale ha documentato di aver notificato a mezzo posta gli avvisi presupposti, ricevuti a mani del contribuente, il 29 maggio 2022, talché – a prescindere da qualsivoglia considerazione sull'impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 di meri solleciti di pagamento – qualsivoglia doglianza avrebbe dovuto essere dedotta impugnando tempestivamente gli atti di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Roma Capitale, liquidate nell'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice monocraticoRosaria Giordano
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OR RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4237/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 47005-2021 TARI 2017
- SOLL. PAGAMENTO n. 47006-2021 TARI 2018
- SOLL. PAGAMENTO n. 47007-2021 TARI 2019
- SOLL. PAGAMENTO n. 47008-2021 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro i solleciti di pagamento, rispetto ai precedenti avvisi di accertamento, della TARI degli anni 2017-2020. Il contribuente deduceva di non aver ricevuto la notifica degli avvisi presupposti.
Si costituiva il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché l'ente territoriale ha documentato di aver notificato a mezzo posta gli avvisi presupposti, ricevuti a mani del contribuente, il 29 maggio 2022, talché – a prescindere da qualsivoglia considerazione sull'impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 di meri solleciti di pagamento – qualsivoglia doglianza avrebbe dovuto essere dedotta impugnando tempestivamente gli atti di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Roma Capitale, liquidate nell'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice monocraticoRosaria Giordano