Articolo 11 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 settembre 1982
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Versione
20 aprile 1985
Art. 11. Aumento del contributo ((Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge del 20 per cento))
Entrata in vigore il 20 aprile 1985