Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 118
CS
Accoglimento
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Responsabilità del sig. -OMISSIS- per deposito incontrollato di rifiuti

    Il Collegio ritiene che il sig. -OMISSIS- abbia avuto responsabilità, quantomeno a titolo di culpa in vigilando, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante il quale si è formato il deposito di rifiuti in assenza di autorizzazione e senza che venissero presi provvedimenti per la rimozione.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 192 d.lgs 152/2006 anche a rifiuti depositati all'interno di un fabbricato

    Il Collegio ritiene che l'art. 192 del d.lgs n. 152/2006 debba essere interpretato in senso estensivo, includendo anche i rifiuti depositati all'interno di fabbricati, soprattutto in presenza di sversamenti che possono contaminare il suolo. Viene citato un precedente giurisprudenziale che si ritiene inconferente al caso di specie.

  • Accolto
    Competenza del Sindaco ad adottare l'ordinanza sindacale ex art. 192 TUA

    Il Collegio ritiene che il Sindaco sia competente ad adottare ordinanze ex art. 192 TUA, in quanto tali poteri sono espressione di un intervento extra ordinem, funzionale all'esercizio di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, e non rientrano nei compiti ordinari di controllo del territorio.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, pubblicata il 7 gennaio 2026, con relatore il consigliere Giuseppe Rotondo. Il Comune ha impugnato una sentenza del TAR per le Marche che aveva accolto il ricorso di un privato, contestando la responsabilità di quest'ultimo per il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. Le richieste del Comune si fondavano sull'art. 192 del d.lgs. 152/2006, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità del ricorrente, ritenendo che non fosse stato accertato un nesso di causalità tra la sua posizione e il deposito dei rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, argomentando che il ricorrente, in qualità di presidente della società responsabile, aveva omesso di vigilare sulla gestione dei rifiuti durante il suo mandato, contribuendo alla situazione di abbandono. Il Collegio ha sottolineato che la responsabilità non può essere esclusa solo per la carica ricoperta, ma deve essere valutata in base alle azioni e omissioni concrete. Inoltre, ha chiarito che l'ordinanza sindacale era legittima, in quanto il Sindaco aveva esercitato poteri extra ordinem per la bonifica del sito, non limitandosi a un semplice ordine di rimozione. La sentenza ha quindi ribadito l'importanza della responsabilità degli amministratori nella gestione dei rifiuti, accogliendo l'appello e respingendo il ricorso di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 118
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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