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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 151 dell'anno 2019 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Frederico Bitetti elettivamente Parte_1
domiciliato in Foggia presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORE
E
con l'avv. Giacomo Grasso Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 24.12.24, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici, che ivi devono ritenersi integralmente trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi il Tribunale di Foggia, il sig. chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità del convenuto per aver dolosamente mosso accuse calunniose pagina 1 di 4 all'Autorità Giudiziaria e conseguente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che da un ingiusto processo sarebbero derivati all'attore.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza Controparte_1
della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità derivanti dalle illecite condotte del risarcibili ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., con Parte_1
consequenziale condanna al pagamento della somma di € 20.000,00= o quella somma minore o maggiore ritenuta equitativamente di giustizia, con salvezza in ogni caso di spese e compensi di lite.
Ammesse all'udienza del 14.05.2021 venivano escusse le prove orali e dopo alcuni rinvii interlocutori precisate le conclusioni all'udienza del 24.12.2024 al termine della quale la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 cpc.
Le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso e del nesso di causalità tra questo ed i pregiudizi lamentati dal non sono stati accertati dalla depositata sentenza in Parte_1
sede penale che ha semplicemente dichiarato la prescrizione del reato, sicché si è reso necessario ripercorrere, attraverso le prove testimoniali, gli eventi per i quali il Parte_1
assume aver subito, a causa di calunniose accuse, un ingiusto processo e i danni, patrimoniali e non patrimoniali dei quali ha chiesto il ristoro.
Le testimoni di parte attrice, madre e coniuge del anche alla luce delle Parte_1
dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, colleghi e superiori gerarchici degli odierni litiganti, sono risultate del tutto inattendibili o irrilevanti: la testimonianza della sig.
madre dell'attore, non avendo seguito il figlio e la nuora all'interno della Testimone_1
ha potuto dichiarare solo quel che le è stato riferito dal figlio;
la testimonianza Parte_2
della moglie dell'attore se da un lato conferma l'assunto attore Parte_3
dell'aggressione verbale e fisica ( dei due schiaffi) dall'altro è risultata inattendibile in quanto
Tes_ smentita dalle dichiarazioni del teste il quale ha reiteratamente precisato che Tes_3
l'attore gli avrebbe solo riferito < , Parte_1 CP
senza specificare in cosa fosse consistito e cosa si fossero detti>> nonché che il in Parte_1
pagina 2 di 4 quel momento fosse da solo precisando che << quando il è salito in macchina, Parte_1
all'interno della stessa non c'erano passeggeri>>.
Il teste ha inoltre smentito le dichiarazioni dell'attore e dei testi di parte convenuta Tes_3
riferendo che era vero che il si fosse recato presso la locale Casa Circondariale e che Parte_1
gli avesse riferito dell'alterco solo verbale con il , ma dichiarava di essersi recato CP
presso lo stesso istituto di credito su esplicita richiesta telefonica di aiuto del CP
, il quale non poteva uscire dai locali della banca per la presenza minacciosa
[...] Pt_2
dell'attore al di fuori.
La domanda attrice, dunque, risulta assolutamente non provata perché la conclusione del giudizio penale nei suoi confronti, avviato su impulso della querela/denuncia del , CP
per prescrizione e l'esito delle prove orali del presente giudizio non consentono di pervenire all'accertamento di qualsivoglia responsabilità del convenuto . CP
Al rigetto della domanda attrice segue l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del convenuto il quale, con le testimonianze escusse, ha provato nel CP
presente giudizio che per le minacce di percosse del che lo attendeva fuori dalla Parte_1
Te banca, è stato costretto ad aspettare all'interno della l'arrivo dell' . e di Pt_2 Tes_3
altro collega che gli consentivano di allontanarsi.
Tuttavia, in assenza di qualsiasi prova relativa al danno subito, lo stesso non può che essere liquidato in via equitativa e quantificato in € 2.000,00=.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_4 CP
, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1) Rigetta, come specificato in motivazione, la domanda dell'attore.
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto e, per Controparte_1
l'effetto, condanna il sig. a risarcire al sig. il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 danno patrimoniale e non patrimoniale che, in mancanza di specifica prova, viene equitativamente determinato in complessivi € 2.000,00=;
3) Conseguentemente, condanna l'attore sig. alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore dell'avv. Giacomo Grasso, anticipatario, che quantifica in complessivi € 2.737,00= di cui € 237,00= per spese, oltre IVA se dovuta, CAP e rimborso forfetario.
Foggia, lì 26.03.2025 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 151 dell'anno 2019 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Frederico Bitetti elettivamente Parte_1
domiciliato in Foggia presso lo studio di quest'ultimo;
ATTORE
E
con l'avv. Giacomo Grasso Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 24.12.24, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici, che ivi devono ritenersi integralmente trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi il Tribunale di Foggia, il sig. chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità del convenuto per aver dolosamente mosso accuse calunniose pagina 1 di 4 all'Autorità Giudiziaria e conseguente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che da un ingiusto processo sarebbero derivati all'attore.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza Controparte_1
della domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità derivanti dalle illecite condotte del risarcibili ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., con Parte_1
consequenziale condanna al pagamento della somma di € 20.000,00= o quella somma minore o maggiore ritenuta equitativamente di giustizia, con salvezza in ogni caso di spese e compensi di lite.
Ammesse all'udienza del 14.05.2021 venivano escusse le prove orali e dopo alcuni rinvii interlocutori precisate le conclusioni all'udienza del 24.12.2024 al termine della quale la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 cpc.
Le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso e del nesso di causalità tra questo ed i pregiudizi lamentati dal non sono stati accertati dalla depositata sentenza in Parte_1
sede penale che ha semplicemente dichiarato la prescrizione del reato, sicché si è reso necessario ripercorrere, attraverso le prove testimoniali, gli eventi per i quali il Parte_1
assume aver subito, a causa di calunniose accuse, un ingiusto processo e i danni, patrimoniali e non patrimoniali dei quali ha chiesto il ristoro.
Le testimoni di parte attrice, madre e coniuge del anche alla luce delle Parte_1
dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, colleghi e superiori gerarchici degli odierni litiganti, sono risultate del tutto inattendibili o irrilevanti: la testimonianza della sig.
madre dell'attore, non avendo seguito il figlio e la nuora all'interno della Testimone_1
ha potuto dichiarare solo quel che le è stato riferito dal figlio;
la testimonianza Parte_2
della moglie dell'attore se da un lato conferma l'assunto attore Parte_3
dell'aggressione verbale e fisica ( dei due schiaffi) dall'altro è risultata inattendibile in quanto
Tes_ smentita dalle dichiarazioni del teste il quale ha reiteratamente precisato che Tes_3
l'attore gli avrebbe solo riferito < , Parte_1 CP
senza specificare in cosa fosse consistito e cosa si fossero detti>> nonché che il in Parte_1
pagina 2 di 4 quel momento fosse da solo precisando che << quando il è salito in macchina, Parte_1
all'interno della stessa non c'erano passeggeri>>.
Il teste ha inoltre smentito le dichiarazioni dell'attore e dei testi di parte convenuta Tes_3
riferendo che era vero che il si fosse recato presso la locale Casa Circondariale e che Parte_1
gli avesse riferito dell'alterco solo verbale con il , ma dichiarava di essersi recato CP
presso lo stesso istituto di credito su esplicita richiesta telefonica di aiuto del CP
, il quale non poteva uscire dai locali della banca per la presenza minacciosa
[...] Pt_2
dell'attore al di fuori.
La domanda attrice, dunque, risulta assolutamente non provata perché la conclusione del giudizio penale nei suoi confronti, avviato su impulso della querela/denuncia del , CP
per prescrizione e l'esito delle prove orali del presente giudizio non consentono di pervenire all'accertamento di qualsivoglia responsabilità del convenuto . CP
Al rigetto della domanda attrice segue l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del convenuto il quale, con le testimonianze escusse, ha provato nel CP
presente giudizio che per le minacce di percosse del che lo attendeva fuori dalla Parte_1
Te banca, è stato costretto ad aspettare all'interno della l'arrivo dell' . e di Pt_2 Tes_3
altro collega che gli consentivano di allontanarsi.
Tuttavia, in assenza di qualsiasi prova relativa al danno subito, lo stesso non può che essere liquidato in via equitativa e quantificato in € 2.000,00=.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_4 CP
, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1) Rigetta, come specificato in motivazione, la domanda dell'attore.
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto e, per Controparte_1
l'effetto, condanna il sig. a risarcire al sig. il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 danno patrimoniale e non patrimoniale che, in mancanza di specifica prova, viene equitativamente determinato in complessivi € 2.000,00=;
3) Conseguentemente, condanna l'attore sig. alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore dell'avv. Giacomo Grasso, anticipatario, che quantifica in complessivi € 2.737,00= di cui € 237,00= per spese, oltre IVA se dovuta, CAP e rimborso forfetario.
Foggia, lì 26.03.2025 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4